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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31610/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est. dott.ssa Francesca Stoppa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) alias nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_1
dall' RA del foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via. B. D'Alviano 21 è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...] ppresentato e difeso ex lege dall'Avv Controparte_2 o, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 281- decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 co., 1.2, D.lgs. 286/1998.
IN FATTO
1) In data 5.12.2022 il ricorrente presentava al Questore della Provincia di Milano istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato dalla Questura di Caserta il 10.8.2020 e scaduto il 9.8.2022.
2) In data 12.1.2023, la commissione territoriale di Trapani, emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto, a detta della Pubblica amministrazione, atteso il tempo trascorso in Italia, non sarebbe da solo sufficiente, in assenza di documentazione attestante ulteriori indici del radicamento in Italia, a fondare il diritto a rimanere sul territorio nazionale per la tutela della propria vita privata e familiare.
3) Con provvedimento del 20.4.2023, notificato in data 24.8.2023, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza.
4) Con ricorso tempestivamente depositato il 10.9.2023, la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, ha chiesto di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U.I. come novellato dal D.L. 130/2020 conv. pagina 1 di 7 con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la difesa ha evidenziato che:
➢ l'istante è presente in Italia da diversi anni, ha sempre tenuto una condotta irreprensibile, comprende e parla la lingua italiana ed ha, dunque, raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia, confermato dallo svolgimento, di regolare attività lavorativa, e dall'autonomia abitativa atteso che non vive nel sistema d'accoglienza;
➢ in caso di rimpatrio, il medesimo sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà e di incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica e all'integrazione sociale raggiunta;
➢ l'istante da quando è giunto in Italia ha iniziato un proficuo percorso di integrazione che prosegue anche oggi: ha sempre lavorato in regola e dal 24/07/2023 lavora con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, gode di un reddito che gli consente di vivere serenamente, come si evince dalle buste paga allegate;
➢ l'istante ha una soluzione abitativa stabile a Milano dove è residente, non è mai stato arrestato, non è una persona pericolosa.
5) Con comparsa di costituzione depositata in data 22.3.2024 si costituiva un nuovo difensore per il ricorrente.
6) In data 13.4.2024, il precedente difensoreha prodotto la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal COA di Milano in data 28.9.2023, n. 5173 e ha avanzato istanza di liquidazione delle proprie competenze.
7) In data 11.9.2023 la difesa avanzava istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 9.6.2024, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Milano e notificato in data 20.4.2023.
8) Con decreto del 22.10.2024 il giudice fissava innanzi a sé udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta per il 16/12/2024. Entro il termine assegnato la difesa non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione di udienza.
9) In data 8.1.2024 il convenuto tramite l'Avvocatura dello Stato di Milano CP_1 depositava istanza p izzazione alla visibilità, tramite i servizi informatici e telematici del Ministero della giustizia, degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico.
10) Il Collegio, ritenuta necessaria in esito alla camera di consiglio del giorno 29.1.2025, l'effettuazione di ulteriore attività istruttoria mediante la produzione documentale sotto profilo abitativo, lavorativo e/o familiare, a cura del ricorrente, disponeva la prosecuzione del giudizio dinnanzi al giudice istruttore e fissava nuova udienza per il giorno 25 febbraio 2025, assegnando fino al giorno prima della fissata udienza termine per il deposito della documentazione lavorativa (in particolare dell'estratto conto INPS), abitativa e/o familiare. Entro il termine assegnato parte ricorrente provvedeva al deposito di documentazione integrativa.
11) All'udienza del 25 febbraio 2025 sono comparsi la difesa e il ricorrente personalmente, il quale dichiarava in lingua italiana, che comprende e parla correttamente, di essere in Italia da 8 anni, di lavorare in un ristorante come da documentazione in atti e di aver superato la teoria dell'esame per la patente italiana. Esibiva l'autorizzazione per esercitarsi alla guida emessa dal Ministero delle Infrastrutture in data 4.12.2024.
pagina 2 di 7 Dichiarava di abitare sempre in via Edoardo Bassini 47 a Milano, come da certificato in atti, e di pagare per un posto letto in tale domicilio.
12) Al termine dell'udienza, la difesa chiedeva termine per poter produrre la documentazione esibita. Chiedeva altresì termine per poter produrre l'estratto conto INPS. Insisteva in ogni caso nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti nonché per la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del GP.
13) Il giudice, concesso termine di giorni 30 per il deposito della documentazione aggiornata (estratto conto INPS) nonché di quella esibita in udienza, si riservava all'esito di riferire al Collegio. Entro il termine assegnato la difesa non ha prodotto la documentazione autorizzata. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 31.3.2025.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
§ Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di numerose modifiche e che, considerato che il ricorrente ha formulato istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data in data 5.12.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla dal D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/20201 . 1 Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, pagina 3 di 7
§. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La previgente disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 4 di 7 prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria”. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel concetto di
“vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione2.
§ Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi speciali, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia, durante la quale il ricorrente ha sviluppato una vita privata meritevole di tutela. Rilevano, a tale scopo, i seguenti elementi di fatto: da un lato, come già detto, la lunga permanenza sul territorio nazionale, dall'altro la vita che egli è riuscito a ricostruire nei termini di un effettivo inserimento socio-lavorativo nel territorio nazionale. Nel corso della sua permanenza in Italia, ha frequentato il corso di lingua italiana presso CECLI (consorzio didattico europeo), conseguendo il livello A2 del quadro di riferimento europeo (cfr. doc. 7 all. nota del 25.2.2025). Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la difesa ha prodotto con il ricorso l'estratto conto previdenziale datato 31.7.2023 dal quale si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:
- dal 2.4.2019 al 31.12.2019 con contratto di lavoro dipendente presso la Ditta Habibur Rahaman;
- dal 18.12.2019 al 31.12.2019 con contratto di lavoro dipendente presso la società M&A SRL;
- dal 1.1.2019 al 6.2.2020 con contratto di lavoro dipendente presso la Ditta Habibur Rahaman;
- dal 1.1.2020 al 30.4.2021 con contratto di lavoro dipendente presso la società M&A SRL;
2 Si veda, con riguardo al concetto di vita privata, la seguente pronuncia: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, Corte EDU 2002 III. pagina 5 di 7 - dal 8.6.2021 al 11.10.2021 con contratto di lavoro dipendente presso la società GARI SRL;
- dal 16.4.2022 al 31.5.2023 con contratto di lavoro dipendente presso la società Undici S.r.l. di via Alzaia Grande, 54 Milano;
dal 17.2023 al 30.6.2023 ha percepito indennità di disoccupazione NASpi.Con ulteriori allegati al ricorso ha depositato:
- comunicazioni di assunzione a tempo determinato e trasformazione a tempo Pt_2 indeterminato del contratto con decorrenza dal 16.4.2022 presso la Undici S.r.l. di Milano, con la mansione di cameriere di bar (doc. 3,4);
- buste paga buste paga da aprile 2022 a ottobre 2022 la Undici S.r.l. (doc.7 ricorso);
- buste paga da gennaio 2023 a giugno 2023 la Undici S.r.l. (doc.6 ricorso).
Con successiva nota del 25 febbraio 2024 ha depositato:
- comunicazione di assunzione a tempo determinato presso la società ARETE Pt_2 SRL di Milano, ommis di cucina dal 6.2.2024 al 30.4.2024: buste paga mesi febbraio-marzo-maggio-giugno-luglio-settembre 2024 (doc. 5 e 6). Con riferimento alla situazione abitativa, la difesa nel ricorso ha dichiarato che l'istante non vive nel sistema d'accoglienza ma ha una soluzione abitativa stabile a Milano, dove è residente in [...] come da certificato di residenza datato 19.3.2024 prodotto con nota del 24.2 2025 (doc.1). Inoltre, il ricorrente all'udienza del 25 febbraio 2025 ha dichiarato, in lingua italiana che comprende e parla correttamente, di aver superato la teoria dell'esame per la patente italiana e ha esibito l'autorizzazione per esercitarsi alla guida emesso dal Ministero delle Infrastrutture in data 4.12.2024. Dalla documentazione indicata emerge quindi che il ricorrente, fin dal suo arrivo in Italia, ha continuativamente proceduto ad integrarsi sul territorio nazionale a livello lavorativo e socio-abitativo riuscendo ad ottenere già nel 2020 il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali (doc.1). In definitiva l'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata tenuto conto dell'inserimento e del radicamento raggiunto nel Paese ospitante a cui corrisponde uno sradicamento o, comunque, un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine. Pertanto, il ricorso, volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali deve essere accolto ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 TUI. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite Si provvede, pertanto, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al precedente difensore (avv. Bennato) del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle fasi di studio e introduttiva;
considerato che
dalle buste paga prodotte in atti il ricorrente guadagna circa 1.300 euro al mese, deve ritenersi che abbia superato i limiti di ammissibilità al beneficio del gratuito patrocinio, che va quindi revocato con decorrenza dall'anno 2024 (anno nel quale l'avv. RA ha assunto il mandato difensivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di nato a [...] Parte_1 (Bangladesh) il 27.12.1999, (C.F. nato a C.F._1 Parte_1 SY (Bangladesh) il 27.12.1999 so di tezione pagina 6 di 7 Contr speciale” previsto dall'art. 32 co. 3 D.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19.1.1. (nella previgente formulazione) e per l'effetto dispone la trasmissione al Ques competente per territorio per quanto di competenza;
- nulla sulle spese;
- revoca l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio disposta dal COA di Milano in data 28.9.2023, n. 5173 con decorrenza dall'anno 2024. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini
Il presidente
dott. Guido Vannicelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est. dott.ssa Francesca Stoppa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) alias nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_1
dall' RA del foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via. B. D'Alviano 21 è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro tempore – Controparte_1 [...] ppresentato e difeso ex lege dall'Avv Controparte_2 o, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 281- decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 co., 1.2, D.lgs. 286/1998.
IN FATTO
1) In data 5.12.2022 il ricorrente presentava al Questore della Provincia di Milano istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato dalla Questura di Caserta il 10.8.2020 e scaduto il 9.8.2022.
2) In data 12.1.2023, la commissione territoriale di Trapani, emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto, a detta della Pubblica amministrazione, atteso il tempo trascorso in Italia, non sarebbe da solo sufficiente, in assenza di documentazione attestante ulteriori indici del radicamento in Italia, a fondare il diritto a rimanere sul territorio nazionale per la tutela della propria vita privata e familiare.
3) Con provvedimento del 20.4.2023, notificato in data 24.8.2023, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza.
4) Con ricorso tempestivamente depositato il 10.9.2023, la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, ha chiesto di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U.I. come novellato dal D.L. 130/2020 conv. pagina 1 di 7 con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la difesa ha evidenziato che:
➢ l'istante è presente in Italia da diversi anni, ha sempre tenuto una condotta irreprensibile, comprende e parla la lingua italiana ed ha, dunque, raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia, confermato dallo svolgimento, di regolare attività lavorativa, e dall'autonomia abitativa atteso che non vive nel sistema d'accoglienza;
➢ in caso di rimpatrio, il medesimo sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà e di incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica e all'integrazione sociale raggiunta;
➢ l'istante da quando è giunto in Italia ha iniziato un proficuo percorso di integrazione che prosegue anche oggi: ha sempre lavorato in regola e dal 24/07/2023 lavora con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, gode di un reddito che gli consente di vivere serenamente, come si evince dalle buste paga allegate;
➢ l'istante ha una soluzione abitativa stabile a Milano dove è residente, non è mai stato arrestato, non è una persona pericolosa.
5) Con comparsa di costituzione depositata in data 22.3.2024 si costituiva un nuovo difensore per il ricorrente.
6) In data 13.4.2024, il precedente difensoreha prodotto la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal COA di Milano in data 28.9.2023, n. 5173 e ha avanzato istanza di liquidazione delle proprie competenze.
7) In data 11.9.2023 la difesa avanzava istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 9.6.2024, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Milano e notificato in data 20.4.2023.
8) Con decreto del 22.10.2024 il giudice fissava innanzi a sé udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta per il 16/12/2024. Entro il termine assegnato la difesa non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione di udienza.
9) In data 8.1.2024 il convenuto tramite l'Avvocatura dello Stato di Milano CP_1 depositava istanza p izzazione alla visibilità, tramite i servizi informatici e telematici del Ministero della giustizia, degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico.
10) Il Collegio, ritenuta necessaria in esito alla camera di consiglio del giorno 29.1.2025, l'effettuazione di ulteriore attività istruttoria mediante la produzione documentale sotto profilo abitativo, lavorativo e/o familiare, a cura del ricorrente, disponeva la prosecuzione del giudizio dinnanzi al giudice istruttore e fissava nuova udienza per il giorno 25 febbraio 2025, assegnando fino al giorno prima della fissata udienza termine per il deposito della documentazione lavorativa (in particolare dell'estratto conto INPS), abitativa e/o familiare. Entro il termine assegnato parte ricorrente provvedeva al deposito di documentazione integrativa.
11) All'udienza del 25 febbraio 2025 sono comparsi la difesa e il ricorrente personalmente, il quale dichiarava in lingua italiana, che comprende e parla correttamente, di essere in Italia da 8 anni, di lavorare in un ristorante come da documentazione in atti e di aver superato la teoria dell'esame per la patente italiana. Esibiva l'autorizzazione per esercitarsi alla guida emessa dal Ministero delle Infrastrutture in data 4.12.2024.
pagina 2 di 7 Dichiarava di abitare sempre in via Edoardo Bassini 47 a Milano, come da certificato in atti, e di pagare per un posto letto in tale domicilio.
12) Al termine dell'udienza, la difesa chiedeva termine per poter produrre la documentazione esibita. Chiedeva altresì termine per poter produrre l'estratto conto INPS. Insisteva in ogni caso nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte in atti nonché per la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del GP.
13) Il giudice, concesso termine di giorni 30 per il deposito della documentazione aggiornata (estratto conto INPS) nonché di quella esibita in udienza, si riservava all'esito di riferire al Collegio. Entro il termine assegnato la difesa non ha prodotto la documentazione autorizzata. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 31.3.2025.
IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
§ Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di numerose modifiche e che, considerato che il ricorrente ha formulato istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data in data 5.12.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla dal D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/20201 . 1 Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, pagina 3 di 7
§. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La previgente disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 4 di 7 prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria”. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel concetto di
“vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione2.
§ Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi speciali, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia, durante la quale il ricorrente ha sviluppato una vita privata meritevole di tutela. Rilevano, a tale scopo, i seguenti elementi di fatto: da un lato, come già detto, la lunga permanenza sul territorio nazionale, dall'altro la vita che egli è riuscito a ricostruire nei termini di un effettivo inserimento socio-lavorativo nel territorio nazionale. Nel corso della sua permanenza in Italia, ha frequentato il corso di lingua italiana presso CECLI (consorzio didattico europeo), conseguendo il livello A2 del quadro di riferimento europeo (cfr. doc. 7 all. nota del 25.2.2025). Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la difesa ha prodotto con il ricorso l'estratto conto previdenziale datato 31.7.2023 dal quale si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:
- dal 2.4.2019 al 31.12.2019 con contratto di lavoro dipendente presso la Ditta Habibur Rahaman;
- dal 18.12.2019 al 31.12.2019 con contratto di lavoro dipendente presso la società M&A SRL;
- dal 1.1.2019 al 6.2.2020 con contratto di lavoro dipendente presso la Ditta Habibur Rahaman;
- dal 1.1.2020 al 30.4.2021 con contratto di lavoro dipendente presso la società M&A SRL;
2 Si veda, con riguardo al concetto di vita privata, la seguente pronuncia: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61, Corte EDU 2002 III. pagina 5 di 7 - dal 8.6.2021 al 11.10.2021 con contratto di lavoro dipendente presso la società GARI SRL;
- dal 16.4.2022 al 31.5.2023 con contratto di lavoro dipendente presso la società Undici S.r.l. di via Alzaia Grande, 54 Milano;
dal 17.2023 al 30.6.2023 ha percepito indennità di disoccupazione NASpi.Con ulteriori allegati al ricorso ha depositato:
- comunicazioni di assunzione a tempo determinato e trasformazione a tempo Pt_2 indeterminato del contratto con decorrenza dal 16.4.2022 presso la Undici S.r.l. di Milano, con la mansione di cameriere di bar (doc. 3,4);
- buste paga buste paga da aprile 2022 a ottobre 2022 la Undici S.r.l. (doc.7 ricorso);
- buste paga da gennaio 2023 a giugno 2023 la Undici S.r.l. (doc.6 ricorso).
Con successiva nota del 25 febbraio 2024 ha depositato:
- comunicazione di assunzione a tempo determinato presso la società ARETE Pt_2 SRL di Milano, ommis di cucina dal 6.2.2024 al 30.4.2024: buste paga mesi febbraio-marzo-maggio-giugno-luglio-settembre 2024 (doc. 5 e 6). Con riferimento alla situazione abitativa, la difesa nel ricorso ha dichiarato che l'istante non vive nel sistema d'accoglienza ma ha una soluzione abitativa stabile a Milano, dove è residente in [...] come da certificato di residenza datato 19.3.2024 prodotto con nota del 24.2 2025 (doc.1). Inoltre, il ricorrente all'udienza del 25 febbraio 2025 ha dichiarato, in lingua italiana che comprende e parla correttamente, di aver superato la teoria dell'esame per la patente italiana e ha esibito l'autorizzazione per esercitarsi alla guida emesso dal Ministero delle Infrastrutture in data 4.12.2024. Dalla documentazione indicata emerge quindi che il ricorrente, fin dal suo arrivo in Italia, ha continuativamente proceduto ad integrarsi sul territorio nazionale a livello lavorativo e socio-abitativo riuscendo ad ottenere già nel 2020 il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali (doc.1). In definitiva l'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata tenuto conto dell'inserimento e del radicamento raggiunto nel Paese ospitante a cui corrisponde uno sradicamento o, comunque, un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine. Pertanto, il ricorso, volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali deve essere accolto ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 TUI. Sulle spese Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a sé stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite Si provvede, pertanto, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al precedente difensore (avv. Bennato) del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle fasi di studio e introduttiva;
considerato che
dalle buste paga prodotte in atti il ricorrente guadagna circa 1.300 euro al mese, deve ritenersi che abbia superato i limiti di ammissibilità al beneficio del gratuito patrocinio, che va quindi revocato con decorrenza dall'anno 2024 (anno nel quale l'avv. RA ha assunto il mandato difensivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di nato a [...] Parte_1 (Bangladesh) il 27.12.1999, (C.F. nato a C.F._1 Parte_1 SY (Bangladesh) il 27.12.1999 so di tezione pagina 6 di 7 Contr speciale” previsto dall'art. 32 co. 3 D.lgs. n. 25/2008 in relazione all'art. 19.1.1. (nella previgente formulazione) e per l'effetto dispone la trasmissione al Ques competente per territorio per quanto di competenza;
- nulla sulle spese;
- revoca l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio disposta dal COA di Milano in data 28.9.2023, n. 5173 con decorrenza dall'anno 2024. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 31 marzo 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini
Il presidente
dott. Guido Vannicelli
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