Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01991/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2024, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falcone (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Siciliana, Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. 12760 del 5 settembre 2024, con cui il Comune di Falcone ha comunicato a IA che l’istanza non è al momento accoglibile “essendo suscettibile di verifica più approfondita da parte di figura professionale idonea a garantire la veridicità degli elaborati tecnici presentati” , ha interrotto i termini per il silenzio assenso e disposto che non si desse inizio ai lavori;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;
in via subordinata, e ove occorrer possa, per l’annullamento: - della delibera di G.M. n. 46 del 3 settembre 2024 con cui è stato approvato lo “Schema di regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e assimilabili”; - di qualsivoglia altra previsione dello strumento urbanistico comunale (o di altri atti del Comune) che possano costituire fondamento dell’atto impugnato; in via ulteriormente subordinata, ove occorrer possa, per la disapplicazione: - della delibera di G.M. n. 46 del 3 settembre 2024 con cui è stato approvato lo “Schema di regolamento per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e assimilabili”; - di qualsivoglia altra previsione dello strumento urbanistico comunale (o di altri atti del Comune) che possano costituire fondamento dell’atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, dell’Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Comune di Falcone (Me);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa GA IE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- in data il 26 luglio 2024 la IA Italia s.p.a. ha presentato al Comune di Falcone e all’Arpa Sicilia un’istanza per l’installazione di una stazione radio base sita in via Fiume snc foglio 1, mapp. 146;
- il 19 agosto 2024, l’Arpa Sicilia ha rilasciato il parere tecnico favorevole all’installazione dell’impianto e, tuttavia, con nota prot. n. 12760 del 5 settembre 2024, il Comune di Falcone ha comunicato alla società ricorrente che la richiesta di cui in oggetto, essendo suscettibile di verifica più approfondita da parte di figura professionale idonea a garantire la veridicità degli elaborati tecnici presentati, non è al momento accoglibile per cui con la presente vengono interrotti i tempi del silenzio assenso e si dispone che non si dia inizio ai relativi lavori;
- con ricorso ritualmente proposto la IA Italia s.p.a. ha impugnato tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i profili dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e della violazione di legge;
- con ordinanza n. 13 del 16 gennaio 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato;
- con autonomo ricorso notificato il 24 luglio 2025 ed iscritto al n.r.g. 1720/2025, la signora FO Di AL ha impugnato l’autorizzazione di cui agli artt. 44 e 45 del D.lgs. n. 259/2003, formatasi per silentium sull’istanza presentata dalla IA Italia s.p.a. in data 26 luglio 2024 per l’installazione della sopra descritta radio base per rete di telefonia mobile, in località Via Fiume, snc, Falcone, Foglio n. 1, Mappale n. 146;
- con sentenza n. 2930 del 21 ottobre 2025, la Sezione ha accolto il ricorso n.r.g. 1720/2025 disponendo, per l’effetto, “l’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi per silentium sull’istanza della controinteressata come indicata in oggetto” essendo mancata la pubblicità dell’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.lgs. n. 259/2003;
Considerato che:
- con ordinanza n. 3358 del 25 novembre 2025 il Collegio, ravvisata la sussistenza di un possibile profilo di improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che nessuna utilità potrebbe derivare all’odierna ricorrente dall’eventuale annullamento del provvedimento qui impugnato, comportando l’accoglimento del ricorso n.r.g. 1720/2025 la riedizione della procedura sin dalla preventiva fase della pubblicizzazione dell’istanza, ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie vertenti sulla rilevata questione;
- con memoria depositata il 10 dicembre 2025 la ricorrente ha dato atto del venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e del 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
CR MA AS, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA IE LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA IE LL | CR MA AS |
IL SEGRETARIO