Articolo 835 del Codice civile
Articolo 834Articolo 836
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19 aprile 1942
Art. 835.

(Requisizioni).

Quando ricorrono gravi e urgenti necessita' pubbliche, militari o civili, puo' essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario e' dovuta una giusta indennita'.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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