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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 27.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2333/2023 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], ed ivi residente Parte_1 alla via Largo San Vincenzo, n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare SORIANO, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla via Renella n. 32, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide CATALANO, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c. n. R.G. 8374/2019 pensione/indennità di accompagnamento o assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale odierno d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione d'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, oppure l'assegno mensile, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 7.3.2019, la aveva riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa - 60%”.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste, sostenendo che – nonostante le patologie – la percentuale di invalidità raggiunta fosse pari al 67% (cfr. conclusioni della perizia).
La ricorrente ha formulato la dichiarazione di dissenso in data 14.04.2023, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18.04.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno di rinnovare le operazioni peritali con un ausiliario diverso, individuato nel dott. , Persona_2 affinché eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale del dott. nelle more cancellatosi dall'albo dei CTU, in Per_1 quanto superficiali in ordine ad alcune patologie pur diagnosticate.
Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze e atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, che veniva poi espletata in data 12.6.2024.
Previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 8374/2019, all'odierna udienza, la causa è decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata in fatto e diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
La ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione: l'aver il CTU sottostimato il complesso invalidante e l'aver indicato per le singole patologie riscontrate codici nosologici errati. Ha infatti ritenuto che il CTU avesse sottostimato la percentuale d'invalidità, con riguardo, in particolare:
- alla obesità con complicanze artrosiche: “la menomazione obesità (BMI = 50.20) con complicanze artrosiche gravi strumentalmente documentate, deve essere valutata sì con la voce tabellare di cui al codice 7105 (“OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI
- COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE”), MA utilizzando il metodo applicativo della stessa per come proposto da (della Sede CP_2
Regionale Trentino-Alto Adige) nel suo “INVALIDITÀ CIVILE: CP_1
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE NUOVE TABELLE - OSSERVAZIONI E PROPOSTE INTEGRATIVE” […] appare chiaro come in presenza di un'obesità gravissima (BMI >50) in presenza di un grave danno artrosico (ampiamente documentato nel caso in discussione) sia da applicarsi una percentuale aggiuntiva alla valutazione tabellare massima del 40%, pari ad un ulteriore 40%: in tal modo appare evidente che la patologia in oggetto debba essere valutata, pur in applicazione di un calcolo riduzionistico, quantomeno al 64%”.
- alla patologia vascolare, al glaucoma e all'ipertensione. Pertanto, la Difesa ha ricondotto le lamentate patologie a codici nosologici differenti da quelli attribuiti dal CTU, cui conseguono % d'invalidità maggiori rispetto a quelle contemplate dai range utilizzati dall'ausiliario del Giudice.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Venendo ora al merito delle doglianze, il CTU, dopo aver esaminato tutta la documentazione clinica allegata, nonché quella sopravvenuta ed autorizzata dal GL, e all'esito dell'esame clinico della ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche:
“Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima); IVC arti inferiori CEAP 4. Bronchite asmatica cronica. Obesità patologica di III grado (BMI>45) con gravi complicanze artrosiche CP_3
Quindi, presa visione, in via orientativa, delle tabelle di percentuale di invalidità di cui al Supplemento Ordinario della GU del 26 febbraio 1992, ed i principali di riferimento medico legale, precisando Pt_2 che, ai sensi dell'articolo 5 del DL n° 509/88, non saranno considerate le minorazioni che non incidono sulla mansione lavorativa, si evince che per le altre patologie diagnosticate, anche con criterio analogico, sono previste:
- “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al 30%. - “BRONCHITE ASMATICA CRONICA”: codice 6407, pagina 72 invalidità pari al 45%.
- “OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” codice 7105, pagina 79 invalidità dal 31% al 40% - “ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40%.
- “GLAUCOMA ACQUISITO”: codice 5106, pagina 102 invalidità dall'11% al 20%.
1. La patologia cardiovascolare, tenuto conto della documentazione sanitaria visionata e dell'esito dell'esame clinico eseguito, è inquadrabile come cardiopatia ipertensiva II stadio OMS, I (prima) classe NYHA;
tale menomazione, tenuto altresì conto della concomitante presenza di una insufficienza venosa cronica (CEAP 4), che incide sullo stesso organo – apparato funzionale cardiovascolare, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, invalidità dal 21% al 30%) e delle linee guida valutative dell' pubblicate nel 2012 (ICD9-CM 401.2 IPERTENSIONE ARTERIOSA CP_1
NONCOMPLICATA NON CONTROLLATA DALLA TERAPIA MEDICA - RANGE VALUTATIVO 11-20%; ICD9-CM 454.1 VARICI CON COMPLICAZIONI CUTANEE (SENZA ULCERE) CON INTERESSAMENTO ASSI SAFENICI ED EXTRASAFENICI - RANGE VALUTATIVO 11-20%), può essere valutata, complessivamente, a nostro parere, nella misura del 30%, a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa.
2. La patologia respiratoria, per come riportata in diagnosi, tenuto conto dell'esito dell'esame clinico eseguito e dell'anamnesi della perizianda, considerata l'assoluta mancanza in atti di documentazione utile ad una valutazione funzionale della menomazione, visto l'esito dell'esame spirometrico richiesto ed allegato al presente elaborato, preso atto che dal suddetto esame spirometrico è ricavabile una broncopatia restrittiva di grado lieve (FEV1 – FVC > 80%), a nostro parere, può essere valutata, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale, rispetto alle infermità tabellate (“BRONCHITE ASMATICA CRONICA”: codice 6407, invalidità pari al 45%), tenuto conto dei principali Barèmes di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate nel 2012 (ASMA INTERMITTENTE O PERSISTENTE con FEV1 oppure PEF > 80% - ICD9-CM 493.2.1: range valutativo 11-20%), con un valore percentuale del 11% a decorrere da giugno 2024 epoca della visita medico legale di cui al presente elaborato.
3. La malattia articolare degenerativa (artrosi). […] Nel caso in esame trattasi di una condizione, prevalentemente di spondilo artrosi associata a grave discopatia cervicale, dorsale e lombare;
tale menomazione, in considerazione dei deficit funzionali apprezzabili clinicamente oltre che di una concomitante obesità che, all'epoca della domanda amministrativa, per quanto riportato nel verbale
era di grado avanzato – severo (peso 120 Kg, altezza 162 cm, BMI >45), sulla scorta delle CP_1
Tabelle in vigore, considerando solo i distretti maggiormente interessati da un punto di vista funzionale, al fine di non incorrere in assurdi valutativi, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“OBESITÀ con INDICE di MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO TRA 35 e 40 con COMPLICANZE ARTROSICHE” codice 7105, invalidità dal 31% al 40% -
“ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, invalidità dal 31% al 40%), tenuto conto dei principali Barèmes di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate nel CP_1
2012 (ICD9-CM 278.01 OBESITA' GRAVE CON BMI > 40 - RANGE VALUTATIVO 31-40%: 40%; ICD9-CM 715.2 ARTROSI lieve moderata (SCORE FUNZIONALE 4-7) - RANGE VALUTATIVO 21-50%: 30%), a nostro parere, può essere valutata, complessivamente, nella misura del 58%, a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa. 4. Il glaucoma in soggetto con distrofia maculare bilaterale, in assenza di deficit dell'acuità e del campo visivo apprezzati strumentalmente, ma con sintomatologia caratterizzata da diplopia e cefalea, per quanto alla documentazione in atti, può essere valutato, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“GLAUCOMA ACQUISITO”: codice 5106, invalidità dall'11% al 20%), globalmente, con un valore percentuale del 15% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa.
Ha infine così concluso: “La sig.ra […] a nostro parere, è da Parte_1 considerarsi, attualmente, INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 78%. Relativamente alla decorrenza di detto status è d'uopo sottolineare che […] si può considerare la ricorrente quale “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%” a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, certamente sottovalutate dalla competente commissione di prima istanza;
successivamente, per quanto riscontrato dal sottoscritto CTU in sede di visita medico legale e per quanto ricavabile dalla documentazione sanitaria acquisita in corso di causa, può essere riconosciuta, a nostro avviso, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 78%, a decorrere dal mese di giugno 2024, epoca della visita medica di cui al presente elaborato, in mancanza di altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale”.
Nel caso in esame, il CTU – sulla scorta del nuovo esame obiettivo - ha ribaltato le valutazioni espresse dal precedente consulente nella fase di ATPO, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, anche sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (7.3.2019), riconoscendo alla ricorrente sin da tale epoca una invalidità pari al 74%, ed altresì, a decorrere dal giugno 2024, una invalidità pari al 78%; il tutto, pienamente in linea con quanto previsto dalla legge.
Tanto, in accordo con la normativa in materia. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 118/1971, “[…] si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi ... [omissis]”.
In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Inammissibile è invece il capo di domanda relativo alla condanna dell' alla CP_1 corresponsione in favore della ricorrente della prestazione di assegno di invalidità civile, essendo il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. unicamente volto all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per legge.
Quanto al governo delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario per il solo assegno e non anche per la pensione o per l'indennità di accompagnamento – pure oggetto di ATPO – decorrente dalla data della domanda amministrativa (7.3.2019), giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in favore della ricorrente Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno mensile d'invalidità civile dalla data della domanda amministrativa del 7 marzo 2019;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non corrisposti relativi alla prestazione;
3) rigetta nel resto;
4) compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che si liquida in € 1.200,00 oltre IVA, Cpa e spese generali, con attribuzione.
5) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 ottobre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 27.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 2333/2023 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], ed ivi residente Parte_1 alla via Largo San Vincenzo, n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare SORIANO, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla via Renella n. 32, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide CATALANO, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATPO ex art. 445bis, co. VI, c.p.c. n. R.G. 8374/2019 pensione/indennità di accompagnamento o assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale odierno d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2019, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione d'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, oppure l'assegno mensile, rappresentando che la Commissione Sanitaria Invalidi Civili, previa domanda del 7.3.2019, la aveva riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa - 60%”.
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. , non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste, sostenendo che – nonostante le patologie – la percentuale di invalidità raggiunta fosse pari al 67% (cfr. conclusioni della perizia).
La ricorrente ha formulato la dichiarazione di dissenso in data 14.04.2023, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18.04.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio e contestava con svariate argomentazioni le CP_1 prospettazioni attoree, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, il giudice ha ritenuto opportuno di rinnovare le operazioni peritali con un ausiliario diverso, individuato nel dott. , Persona_2 affinché eventualmente modificasse le conclusioni medico-legali espresse in precedenza nell'elaborato peritale del dott. nelle more cancellatosi dall'albo dei CTU, in Per_1 quanto superficiali in ordine ad alcune patologie pur diagnosticate.
Il CTU chiedeva, alla luce delle sopravvenienze e atteso anche l'ampio lasso di tempo trascorso dalla visita precedente, di poter sottoporre l'istante a nuova visita, che veniva poi espletata in data 12.6.2024.
Previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 8374/2019, all'odierna udienza, la causa è decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata in fatto e diritto e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
La ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi di contestazione in sede di opposizione: l'aver il CTU sottostimato il complesso invalidante e l'aver indicato per le singole patologie riscontrate codici nosologici errati. Ha infatti ritenuto che il CTU avesse sottostimato la percentuale d'invalidità, con riguardo, in particolare:
- alla obesità con complicanze artrosiche: “la menomazione obesità (BMI = 50.20) con complicanze artrosiche gravi strumentalmente documentate, deve essere valutata sì con la voce tabellare di cui al codice 7105 (“OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI
- COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE”), MA utilizzando il metodo applicativo della stessa per come proposto da (della Sede CP_2
Regionale Trentino-Alto Adige) nel suo “INVALIDITÀ CIVILE: CP_1
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE NUOVE TABELLE - OSSERVAZIONI E PROPOSTE INTEGRATIVE” […] appare chiaro come in presenza di un'obesità gravissima (BMI >50) in presenza di un grave danno artrosico (ampiamente documentato nel caso in discussione) sia da applicarsi una percentuale aggiuntiva alla valutazione tabellare massima del 40%, pari ad un ulteriore 40%: in tal modo appare evidente che la patologia in oggetto debba essere valutata, pur in applicazione di un calcolo riduzionistico, quantomeno al 64%”.
- alla patologia vascolare, al glaucoma e all'ipertensione. Pertanto, la Difesa ha ricondotto le lamentate patologie a codici nosologici differenti da quelli attribuiti dal CTU, cui conseguono % d'invalidità maggiori rispetto a quelle contemplate dai range utilizzati dall'ausiliario del Giudice.
Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Venendo ora al merito delle doglianze, il CTU, dopo aver esaminato tutta la documentazione clinica allegata, nonché quella sopravvenuta ed autorizzata dal GL, e all'esito dell'esame clinico della ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche:
“Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima); IVC arti inferiori CEAP 4. Bronchite asmatica cronica. Obesità patologica di III grado (BMI>45) con gravi complicanze artrosiche CP_3
Quindi, presa visione, in via orientativa, delle tabelle di percentuale di invalidità di cui al Supplemento Ordinario della GU del 26 febbraio 1992, ed i principali di riferimento medico legale, precisando Pt_2 che, ai sensi dell'articolo 5 del DL n° 509/88, non saranno considerate le minorazioni che non incidono sulla mansione lavorativa, si evince che per le altre patologie diagnosticate, anche con criterio analogico, sono previste:
- “MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, pagina 69 invalidità dal 21% al 30%. - “BRONCHITE ASMATICA CRONICA”: codice 6407, pagina 72 invalidità pari al 45%.
- “OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” codice 7105, pagina 79 invalidità dal 31% al 40% - “ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, pagina 86 invalidità dal 31% al 40%.
- “GLAUCOMA ACQUISITO”: codice 5106, pagina 102 invalidità dall'11% al 20%.
1. La patologia cardiovascolare, tenuto conto della documentazione sanitaria visionata e dell'esito dell'esame clinico eseguito, è inquadrabile come cardiopatia ipertensiva II stadio OMS, I (prima) classe NYHA;
tale menomazione, tenuto altresì conto della concomitante presenza di una insufficienza venosa cronica (CEAP 4), che incide sullo stesso organo – apparato funzionale cardiovascolare, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, invalidità dal 21% al 30%) e delle linee guida valutative dell' pubblicate nel 2012 (ICD9-CM 401.2 IPERTENSIONE ARTERIOSA CP_1
NONCOMPLICATA NON CONTROLLATA DALLA TERAPIA MEDICA - RANGE VALUTATIVO 11-20%; ICD9-CM 454.1 VARICI CON COMPLICAZIONI CUTANEE (SENZA ULCERE) CON INTERESSAMENTO ASSI SAFENICI ED EXTRASAFENICI - RANGE VALUTATIVO 11-20%), può essere valutata, complessivamente, a nostro parere, nella misura del 30%, a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa.
2. La patologia respiratoria, per come riportata in diagnosi, tenuto conto dell'esito dell'esame clinico eseguito e dell'anamnesi della perizianda, considerata l'assoluta mancanza in atti di documentazione utile ad una valutazione funzionale della menomazione, visto l'esito dell'esame spirometrico richiesto ed allegato al presente elaborato, preso atto che dal suddetto esame spirometrico è ricavabile una broncopatia restrittiva di grado lieve (FEV1 – FVC > 80%), a nostro parere, può essere valutata, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale, rispetto alle infermità tabellate (“BRONCHITE ASMATICA CRONICA”: codice 6407, invalidità pari al 45%), tenuto conto dei principali Barèmes di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate nel 2012 (ASMA INTERMITTENTE O PERSISTENTE con FEV1 oppure PEF > 80% - ICD9-CM 493.2.1: range valutativo 11-20%), con un valore percentuale del 11% a decorrere da giugno 2024 epoca della visita medico legale di cui al presente elaborato.
3. La malattia articolare degenerativa (artrosi). […] Nel caso in esame trattasi di una condizione, prevalentemente di spondilo artrosi associata a grave discopatia cervicale, dorsale e lombare;
tale menomazione, in considerazione dei deficit funzionali apprezzabili clinicamente oltre che di una concomitante obesità che, all'epoca della domanda amministrativa, per quanto riportato nel verbale
era di grado avanzato – severo (peso 120 Kg, altezza 162 cm, BMI >45), sulla scorta delle CP_1
Tabelle in vigore, considerando solo i distretti maggiormente interessati da un punto di vista funzionale, al fine di non incorrere in assurdi valutativi, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“OBESITÀ con INDICE di MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO TRA 35 e 40 con COMPLICANZE ARTROSICHE” codice 7105, invalidità dal 31% al 40% -
“ANCHILOSI DEL RACHIDE LOMBARE” codice 7010, invalidità dal 31% al 40%), tenuto conto dei principali Barèmes di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate nel CP_1
2012 (ICD9-CM 278.01 OBESITA' GRAVE CON BMI > 40 - RANGE VALUTATIVO 31-40%: 40%; ICD9-CM 715.2 ARTROSI lieve moderata (SCORE FUNZIONALE 4-7) - RANGE VALUTATIVO 21-50%: 30%), a nostro parere, può essere valutata, complessivamente, nella misura del 58%, a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa. 4. Il glaucoma in soggetto con distrofia maculare bilaterale, in assenza di deficit dell'acuità e del campo visivo apprezzati strumentalmente, ma con sintomatologia caratterizzata da diplopia e cefalea, per quanto alla documentazione in atti, può essere valutato, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“GLAUCOMA ACQUISITO”: codice 5106, invalidità dall'11% al 20%), globalmente, con un valore percentuale del 15% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa.
Ha infine così concluso: “La sig.ra […] a nostro parere, è da Parte_1 considerarsi, attualmente, INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 78%. Relativamente alla decorrenza di detto status è d'uopo sottolineare che […] si può considerare la ricorrente quale “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%” a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, certamente sottovalutate dalla competente commissione di prima istanza;
successivamente, per quanto riscontrato dal sottoscritto CTU in sede di visita medico legale e per quanto ricavabile dalla documentazione sanitaria acquisita in corso di causa, può essere riconosciuta, a nostro avviso, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 78%, a decorrere dal mese di giugno 2024, epoca della visita medica di cui al presente elaborato, in mancanza di altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale”.
Nel caso in esame, il CTU – sulla scorta del nuovo esame obiettivo - ha ribaltato le valutazioni espresse dal precedente consulente nella fase di ATPO, e - puntualmente motivando le proprie ragioni - ha ritenuto, anche sulla base della nuova valutazione documentale medico legale, che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa (7.3.2019), riconoscendo alla ricorrente sin da tale epoca una invalidità pari al 74%, ed altresì, a decorrere dal giugno 2024, una invalidità pari al 78%; il tutto, pienamente in linea con quanto previsto dalla legge.
Tanto, in accordo con la normativa in materia. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 118/1971, “[…] si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi ... [omissis]”.
In conclusione, l'analisi della nuova documentazione sanitaria ed il quadro clinico relativo fanno emergere che nel caso in oggetto concorrono, quindi, i requisiti stabiliti per legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, non emergendo altre motivazioni che possano indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano - ad avviso di questo giudice - dettagliatamente descrittive delle patologie di parte ricorrente, esaustive e condivisibili, nonché puntuali nel prendere in considerazione tutte le sopravvenienze e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Inammissibile è invece il capo di domanda relativo alla condanna dell' alla CP_1 corresponsione in favore della ricorrente della prestazione di assegno di invalidità civile, essendo il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. unicamente volto all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per legge.
Quanto al governo delle spese di lite, il riconoscimento del requisito sanitario per il solo assegno e non anche per la pensione o per l'indennità di accompagnamento – pure oggetto di ATPO – decorrente dalla data della domanda amministrativa (7.3.2019), giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in favore della ricorrente Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno mensile d'invalidità civile dalla data della domanda amministrativa del 7 marzo 2019;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non corrisposti relativi alla prestazione;
3) rigetta nel resto;
4) compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte, che si liquida in € 1.200,00 oltre IVA, Cpa e spese generali, con attribuzione.
5) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 ottobre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini