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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2024, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3396/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3396/2014 promossa da:
, (C.F.: ), in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata ONroparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._1
in alla via Degli Imbimbo, n. 10/12, ( ; CP_1 Email_1
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in ONroparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempere, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Borriello
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla Via Alberto Pirro N. 2, C.F._2
( ); Email_2
OPPOSTA
(C.F.: , mandataria di Parte_1 P.IVA_3 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pingue (C.F. ) e P.IVA_4 C.F._3
Massimino Lo ONe (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via C.F._4
Vittorio Veneto, ( ; Email_3
); Email_4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2014, emesso dall'intestato Tribunale in data
07.05.2014 e notificato il 28.05.2014, con cui veniva ingiunto, in favore dell'opposta, quale struttura accreditata con il SSN, il pagamento della somma di € 739.867,74 a titolo di differenze tariffarie per le prestazioni di riabilitazione rese nell'anno 2009, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal
30.01.2014 al soddisfo nonché € 1.960,00 per spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA, come per legge.
Segnatamente, l'opponente chiedeva accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di pagamento nell'an e nel quantum e revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2014; dichiarare, in ogni caso, infondata la domanda di pagamento per superamento dei tetti di spesa relativi all'anno 2009 e revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2014.
Rigettare la richiesta di pagamento degli interessi ex D.Lgs n. 231/2002. Vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Si costituiva tempestivamente la quale concludeva per il rigetto ONroparte_3 dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecuzione, il tutto con vittoria di spese.
Istruito il giudizio, concessi i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, con ordinanza del 01.06.2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2015, il precedente Giudicante denegava la concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opposta rinunziava alla pretesa con nota del 15.3.2018, salvo poi revocare la rinuncia e chiedere la prosecuzione del giudizio con nota del 13.4.2018.
Interveniva nel giudizio la società quale cessionaria dei crediti della opposta Parte_2
, la quale si riportava alle richieste e conclusioni formulate dalla cedente ONroparte_2
Associazione.
Nelle more del giudizio si costituiva la quale mandataria di Parte_1 Parte_2 la quale si riportava integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di intervento della
[...]
mandante società.
Subentrata in fase decisionale, la scrivente, all'udienza del 6 giugno 2024 introitava la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1§ Sulla cessione
In merito alla contestata cessione del credito si osserva come la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pagina 2 di 10 pubblico. Fin dalla Legge n. 2248/1865, in materia, all'art. 9, terzo comma, dell'allegato E), veniva previsto che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Al contempo, l'art. 69, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”. L'art. 70 del medesimo testo normativo statuisce che: “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e
l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministrazioni statali: “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 32788/2019).
Le non possono essere considerate amministrazioni statali in sensno stretto, Organizzazione_1
né può farsi richiamo alla normativa applicabile degli appalti pubblici (art. 106, tredicesimo comma, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”).
pagina 3 di 10 Con la recente sentenza n. 5561/2020 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto nè al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Pertanto, in materia, trova applicazione l'art. 1260 c.c. e la normativa sulla cartolarizzazione, di talché le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti ed all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.
Dagli atti del giudizio, emerge che la cessione del credito concernente le prestazioni rese extra budget e degli interessi maturati sulla sorta capitale venisse comunicata all' in Parte_3 data 01/03/2019 (cfr. allegato 4 costituzione e che l'odierna parte opponente non Parte_2 abbia provveduto a trasmettere formare rifiuto di adesione alla cessione;
per gli effetti, l'intervenuta cessione del credito è senz'altro opponibile all' , di talché Parte_3
l'eccezione va rigettata.
2§ Sulle differenze tariffarie
L'opposta invoca il pagamento dei suddetti incrementi tariffari stabiliti con efficacia retroattiva dei decreti del Commissario ad Acta n. 81/2013 e 92/2013 per le prestazioni erogate nell'anno 2009.
Innanzitutto, va rilevato che nella controversia il petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di un'obbligazione correlata ad una pretesa del privato strettamente patrimoniale, riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, n. 26200 del 2019).
Le parti in lite non concordano sulla tariffa da applicare alle prestazioni di riabilitazione.
Invero, si sono succeduti una serie di provvedimenti amministrativi che hanno stabilito le tariffe valevoli in derivanti da un contenzioso amministrativo che si era scaturito sul Org_2
rapporto tra la delibera regionale n. 224 del 2009 ed il precedente provvedimento del Commissario ad acta di nomina prefettizia n. 1 del 2009, il quale aveva determinato le tariffe a seguito del contenzioso a suo tempo instaurato contro l'inerzia dell'amministrazione regionale.
Con sentenze tra loro similari n. 3230, 3231, 3252 del 2011 il Tar sede di Napoli, annullava Org_2
la deliberazione n.224/2009 per eccessiva approssimazione nella determinazione dei costi del personale.
pagina 4 di 10 Tali pronunce venivano impugnate innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con Sentenza n. 740/2013 del
11 Febbraio 2013, statuiva dapprima che il decreto del Commissario ad acta n. 1 del 2009 fosse stato sostituito in autotutela e giammai annullato in sede giudiziale, rilevando che “E' evidente, quindi, che la Giunta Regionale, con la delibera n. 224/2009, aveva ritenuto di operare un annullamento in autotutela della delibera del Commissario ad acta e che, contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali nel ricorso n. 354/2012, non venivano mantenuti illogicamente in vita provvedimenti tra loro contrastanti, ma veniva motivatamente e definitivamente sostituito il provvedimento commissariale con la delibera adottata”; in secondo luogo rilevava come non fosse irragionevole in astratto e pertanto non illegittimo un procedimento di aggiornamento tariffario a ritroso, pur condividendo la censura accolta dal Tar nella parte in cui aveva stigmatizzato la inammissibile approssimazione, da parte degli uffici regionali, del costo del personale, trattandosi di “un fattore di costo che deve essere accertato con esattezza e deve essere tenuto presente nella sua interezza per la determinazione in materia tariffaria.”.
All'esito di tale pronunciamento ed in esecuzione dello stesso, veniva adottato il Decreto n. 81 del
Commissario ad acta n. 81 del 5.7.2013, sulle tariffe di assistenza territoriale di riabilitazione, rispetto al quale, tuttavia, il ha poi espresso parere non favorevole (parere 476 del Organizzazione_3
24/12/2013.
All'esito di tale parere, il Commissario ad acta ha adottato l'ulteriore decreto n. 22/2014, relativo alle nuove tariffe 2014, riservandosi all'esito di provvedere sulle tariffe adottate per le precedenti annualità.
Occorre pertanto stabilire, alla luce di tale complesso assetto regolatore, se l'invocato DCA 81/2013 possa trovare diretta applicazione alle prestazioni in lite, afferenti all'anno 2009, atteso che il provvedimento amministrativo approva le tariffe per le prestazioni di riabilitazione per i soli trienni
2003-2005 e 2006-2008.
Parimenti occorre valutare se è applicabile il DCA 92/2013, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 741/2013, con cui sono stati determinati i costi del personale senza alcuna menzione all'annualità di riferimento né alla tipologia di prestazione erogata, nella specie quella riabilitativa di cui si discorre.
Nella successione legislativa in materia, deliberata dal Commissario ad Acta, è susseguito il DCA
102/2013, il quale ha decretato la modifica ai limiti di spesa per l'esercizio della sola annualità 2013 delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione.
Il successivo DCA 22/2014, riguardante le spese riabilitative, ha decretato, poi, la determinazione delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensive ex art. 28 l. 833/78 applicabili dal 1/1/2014, riservandosi sull'adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/2013.
pagina 5 di 10 Non può tuttavia tacersi l'efficacia temporanea delle tariffe oggetto di annullamento fino a nuova determinazione delle stesse.
La Corte di appello di Napoli si è pronunciata recentemente proprio sulla spettanza delle differenze tariffarie sancite dal decreto del 2013 ad acta n.81/2013, dando atto dell'intervenuto annullamento del decreto ad opera del e chiarendo che il decreto n. 22/2014 riguardasse ONroparte_4
esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014 atteso che, in tale decreto, si riservava (a pg. 4) “ogni successiva determinazione in relazione a: 2a definitività delle tariffe anni 2003/2008 ad esito del contenzioso in corso;
2b adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/2013 e definizione dei conseguenti rapporti con gli erogatori…”, nel mentre (a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
La Corte ha pertanto chiaramente e condivisibilmente ritenuto che, per effetto della sentenza del
Consiglio di Stato n. 740/2013, si dovesse in via cautelativa, indipendentemente dalle modalità di Orga fatturazione delle strutture, che le tariffe adottate con i 81/2013 e fossero applicate Org_5
in via provvisoria, con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo, con la conseguenza che le prestazioni delle strutture accreditate, anche per il periodo 2009/2013, dovessero essere remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013, fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta intervenuto (cfr. in termini Sentenza
Corte D'appello di Napoli n. 4948/2023 del 22-11-2023).
ON In applicazione dei suesposti principi, non può accedersi alla tesi sostenuta dalla quanto alle tariffe applicabili.
3§ Sui tetti di spesa
L'opponente azienda sanitaria locale contesta altresì la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, sul presupposto dell'applicabilità dei provvedimenti amministrativi che stabiliscono il tetto di spesa e la remunerabilità delle prestazioni.
L'erogabilità delle protestazioni rese extra budget è un tema dibattuto nel panorama giurisprudenziale.
In materia, l'accreditamento delle prestazioni tra l'Amministrazione concedente e l'erogatore privato istituisce un rapporto privilegiato ma non esclusivo, che risponde a obiettivi di efficacia ed appropriatezza dei servizi erogati. I profili più problematici, nell'ambito della gestione della spesa sanitaria, hanno riguardato proprio la fissazione dei tetti di spesa.
pagina 6 di 10 La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che: “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d.)”.
Dunque, come emerge dal dettato normativo, le regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, invece, le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento viene completato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale dispone che: “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32”.
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni.
Si ricava, quindi, che nell'ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, deve essere indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Il combinato disposto della richiamata normativa prevede, pertanto, mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, il controllo sulla spesa sanitaria;
il tetto massimo complessivo di spesa è, quindi, determinato dalla regione e, in pagina 7 di 10 subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza.
Si è così imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno 2018, sent. n.
6792). Ugualmente il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alle regioni, anche mediante le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Cons. St., sez. III, 14 settembre
2017, sent. n. 4347).
Al raggiungimento del volume di prestazioni individuato dalla programmazione regionale, da parte della struttura sanitaria, sorge la questione della remunerazione delle prestazioni extra budget.
Orbene, in virtù della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata che individuano nelle determinazioni amministrative un vincolo invalicabile per il contenimento della spesa pubblica ed in difetto di un espresso provvedimento commissariale che rinegozi i tetti di spesa per l'annualità 2009 e ne liquidi l'eccedenza, la domanda di pagamento non può trovare accoglimento.
Invero, in linea generale, si è ritenuto che la determinazione dei tetti di spesa sanitaria può avere anche effetti retroattivi;
tuttavia, quando «le limitazioni di spesa intervengono tardivamente
l'amministrazione deve operare un attento bilanciamento degli interessi coinvolti ed una ragionevole sintesi delle esigenze della P.A. e delle strutture private, altrimenti pregiudicate oltremodo dalla tardività dell'atto nell'organizzazione imprenditoriale e nella programmazione dell'attività» ( Tar
Roma Lazio, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 1664).
La sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 12.4.2012, n. 3 – replicata nei suoi contenuti dalla coeva sentenza n. 4 – ha affermato la legittimità delle determinazioni regionali che, pur emanate molto spesso in corso d'anno, stabiliscono i tetti massimi di spesa applicabili, in via retroattiva, anche alle prestazioni già rese dalle strutture private accreditate, in attuazione del principio del buon andamento degli apparati amministrativi e del corretto uso del pubblico denaro.
ON La nel proprio atto di opposizione ha dato atto dell'intervenuto superamento del tetto di spesa nel
2009, ancora prima dell'applicazione della differenza tariffaria.
pagina 8 di 10 Tanto premesso in punto di diritto, l'invocata domanda di pagamento attiene agli incrementi tariffari per le prestazioni di riabilitazione rese nell'anno 2009.
Nella specie il limite di spesa risulta previsto nello stesso menzionato decreto c.a. regionale 13/2009 (e ribadito nel d.c.a. 81/2013 nella misura del 15%) ed altresì è stato specificato che il fatturato liquidabile ammontava ad € 14.856.041,67 e si era pertanto, prodotto uno sforamento di € 323.041,67 e veniva operata una regressione tariffaria nella percentuale del 2,17 del tetto di spesa programmato.
ON La ne ha dedotto il superamento in disparte l'applicazione delle differenze tariffarie pretese, senza che tale evenienza risulti adeguatamente contestata. ON La ha dato conto di aver applicato, per l'anno 2009, per la sede di una regressione CP_1 tariffaria di € 35.709,39 su un fatturato liquidabile € 1.606.494,33, per la sede di Calitri € 15.633,44 su un fatturato liquidabile di € 703.317,22 e per la sede di Nusco € 16.139,84 su un fatturato liquidabile di ON
€ 726.099,38 (cfr. delibera 758/2010 e note del 29/6/2010 e 8/4/2011 allegate all'opposizione).
Orbene, se risulta pacifica l'esecuzione delle prestazioni ed il pagamento parziale delle stesse da parte dell'opponente, parimenti risulta evenienza non adeguatamente contestata il superamento, da parte della società accreditata, dei tetti spesa stabiliti per l'anno 2009, in disparte da quali fossero le tariffe applicabili e ancor prima dell'adeguamento tariffario.
Invero, l'opposta ha depositato le suddette fatture, dimostrando l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui domanda la differenza del corrispettivo per incrementi tariffari retroattivi in aggiunta alle somme già percepite, che già avevano comportato il predetto sforamento.
Tanto premesso, la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell' della atteso che la mancata previsione dei Pt_4 Org_2
criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. extra budget è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass. Sez. 3, n.
27608 del 29/10/2019).
La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 28/7/1995, n. 416) ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse
pagina 9 di 10 alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame.” (cfr. anche
Corte cost., 23/7/1992, n. 356).
La tardività delle determinazioni dei tetti di spesa, per quanto rilevato ut supra, non può inficiare la contestazione dell'opponente. È altresì pattuito per l'anno 2009 nei contratti stipulati tra le parti il limite di euro 518.498,00, (cfr. art. 4 dei contratti stipulato il 30.10.2009) avendo la parte opposta rilevato il mancato superamento alla Capacità Operativa Massima (che attiene al singolo centro), tuttavia, sommando le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, per come dedotte nel ricorso monitorio, emerge altresì il superamento della capacità del singolo centro.
In definitiva l'opposizione va, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 628/2014 va revocato.
4§Sulla domanda di indebito arricchimento
Parimenti infondata è la domanda di indebito arricchimento.
Si richiama sul punto il dictum di legittimità a mente del quale “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 13884 del 06/07/2020).
Ed invero, la sussistenza di un tetto di spesa - che nel caso in esame è inserito nel contratto del 2009 dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato implicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore, di talché la domanda va rigettata.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 628/2014;
- Rigetta ogni domanda di pagamento;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate in € 760,00 per esborsi ed € 14.598,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, cpa e iva.
AVELLINO, 18.10.2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3396/2014 promossa da:
, (C.F.: ), in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata ONroparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._1
in alla via Degli Imbimbo, n. 10/12, ( ; CP_1 Email_1
OPPONENTE contro
(C.F.: ), in ONroparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempere, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Borriello
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla Via Alberto Pirro N. 2, C.F._2
( ); Email_2
OPPOSTA
(C.F.: , mandataria di Parte_1 P.IVA_3 Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Pingue (C.F. ) e P.IVA_4 C.F._3
Massimino Lo ONe (C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via C.F._4
Vittorio Veneto, ( ; Email_3
); Email_4
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 10 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2014, emesso dall'intestato Tribunale in data
07.05.2014 e notificato il 28.05.2014, con cui veniva ingiunto, in favore dell'opposta, quale struttura accreditata con il SSN, il pagamento della somma di € 739.867,74 a titolo di differenze tariffarie per le prestazioni di riabilitazione rese nell'anno 2009, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 dal
30.01.2014 al soddisfo nonché € 1.960,00 per spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA, come per legge.
Segnatamente, l'opponente chiedeva accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di pagamento nell'an e nel quantum e revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2014; dichiarare, in ogni caso, infondata la domanda di pagamento per superamento dei tetti di spesa relativi all'anno 2009 e revocare il decreto ingiuntivo n. 628/2014.
Rigettare la richiesta di pagamento degli interessi ex D.Lgs n. 231/2002. Vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Si costituiva tempestivamente la quale concludeva per il rigetto ONroparte_3 dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecuzione, il tutto con vittoria di spese.
Istruito il giudizio, concessi i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, con ordinanza del 01.06.2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2015, il precedente Giudicante denegava la concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opposta rinunziava alla pretesa con nota del 15.3.2018, salvo poi revocare la rinuncia e chiedere la prosecuzione del giudizio con nota del 13.4.2018.
Interveniva nel giudizio la società quale cessionaria dei crediti della opposta Parte_2
, la quale si riportava alle richieste e conclusioni formulate dalla cedente ONroparte_2
Associazione.
Nelle more del giudizio si costituiva la quale mandataria di Parte_1 Parte_2 la quale si riportava integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di intervento della
[...]
mandante società.
Subentrata in fase decisionale, la scrivente, all'udienza del 6 giugno 2024 introitava la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1§ Sulla cessione
In merito alla contestata cessione del credito si osserva come la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione abbia natura speciale rispetto alla disciplina codicistica, richiedendo, in particolare, affinché la cessione sia opponibile, il consenso dell'ente pagina 2 di 10 pubblico. Fin dalla Legge n. 2248/1865, in materia, all'art. 9, terzo comma, dell'allegato E), veniva previsto che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Al contempo, l'art. 69, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”. L'art. 70 del medesimo testo normativo statuisce che: “Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e
l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare…Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art.
9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”
Tali norme, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, trovano applicazione per le sole cessioni di credito concernenti le amministrazioni statali: “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 32788/2019).
Le non possono essere considerate amministrazioni statali in sensno stretto, Organizzazione_1
né può farsi richiamo alla normativa applicabile degli appalti pubblici (art. 106, tredicesimo comma, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”).
pagina 3 di 10 Con la recente sentenza n. 5561/2020 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto nè al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Pertanto, in materia, trova applicazione l'art. 1260 c.c. e la normativa sulla cartolarizzazione, di talché le uniche formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti ed all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di ricevimento.
Dagli atti del giudizio, emerge che la cessione del credito concernente le prestazioni rese extra budget e degli interessi maturati sulla sorta capitale venisse comunicata all' in Parte_3 data 01/03/2019 (cfr. allegato 4 costituzione e che l'odierna parte opponente non Parte_2 abbia provveduto a trasmettere formare rifiuto di adesione alla cessione;
per gli effetti, l'intervenuta cessione del credito è senz'altro opponibile all' , di talché Parte_3
l'eccezione va rigettata.
2§ Sulle differenze tariffarie
L'opposta invoca il pagamento dei suddetti incrementi tariffari stabiliti con efficacia retroattiva dei decreti del Commissario ad Acta n. 81/2013 e 92/2013 per le prestazioni erogate nell'anno 2009.
Innanzitutto, va rilevato che nella controversia il petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di un'obbligazione correlata ad una pretesa del privato strettamente patrimoniale, riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, n. 26200 del 2019).
Le parti in lite non concordano sulla tariffa da applicare alle prestazioni di riabilitazione.
Invero, si sono succeduti una serie di provvedimenti amministrativi che hanno stabilito le tariffe valevoli in derivanti da un contenzioso amministrativo che si era scaturito sul Org_2
rapporto tra la delibera regionale n. 224 del 2009 ed il precedente provvedimento del Commissario ad acta di nomina prefettizia n. 1 del 2009, il quale aveva determinato le tariffe a seguito del contenzioso a suo tempo instaurato contro l'inerzia dell'amministrazione regionale.
Con sentenze tra loro similari n. 3230, 3231, 3252 del 2011 il Tar sede di Napoli, annullava Org_2
la deliberazione n.224/2009 per eccessiva approssimazione nella determinazione dei costi del personale.
pagina 4 di 10 Tali pronunce venivano impugnate innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con Sentenza n. 740/2013 del
11 Febbraio 2013, statuiva dapprima che il decreto del Commissario ad acta n. 1 del 2009 fosse stato sostituito in autotutela e giammai annullato in sede giudiziale, rilevando che “E' evidente, quindi, che la Giunta Regionale, con la delibera n. 224/2009, aveva ritenuto di operare un annullamento in autotutela della delibera del Commissario ad acta e che, contrariamente all'assunto degli appellanti incidentali nel ricorso n. 354/2012, non venivano mantenuti illogicamente in vita provvedimenti tra loro contrastanti, ma veniva motivatamente e definitivamente sostituito il provvedimento commissariale con la delibera adottata”; in secondo luogo rilevava come non fosse irragionevole in astratto e pertanto non illegittimo un procedimento di aggiornamento tariffario a ritroso, pur condividendo la censura accolta dal Tar nella parte in cui aveva stigmatizzato la inammissibile approssimazione, da parte degli uffici regionali, del costo del personale, trattandosi di “un fattore di costo che deve essere accertato con esattezza e deve essere tenuto presente nella sua interezza per la determinazione in materia tariffaria.”.
All'esito di tale pronunciamento ed in esecuzione dello stesso, veniva adottato il Decreto n. 81 del
Commissario ad acta n. 81 del 5.7.2013, sulle tariffe di assistenza territoriale di riabilitazione, rispetto al quale, tuttavia, il ha poi espresso parere non favorevole (parere 476 del Organizzazione_3
24/12/2013.
All'esito di tale parere, il Commissario ad acta ha adottato l'ulteriore decreto n. 22/2014, relativo alle nuove tariffe 2014, riservandosi all'esito di provvedere sulle tariffe adottate per le precedenti annualità.
Occorre pertanto stabilire, alla luce di tale complesso assetto regolatore, se l'invocato DCA 81/2013 possa trovare diretta applicazione alle prestazioni in lite, afferenti all'anno 2009, atteso che il provvedimento amministrativo approva le tariffe per le prestazioni di riabilitazione per i soli trienni
2003-2005 e 2006-2008.
Parimenti occorre valutare se è applicabile il DCA 92/2013, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 741/2013, con cui sono stati determinati i costi del personale senza alcuna menzione all'annualità di riferimento né alla tipologia di prestazione erogata, nella specie quella riabilitativa di cui si discorre.
Nella successione legislativa in materia, deliberata dal Commissario ad Acta, è susseguito il DCA
102/2013, il quale ha decretato la modifica ai limiti di spesa per l'esercizio della sola annualità 2013 delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione.
Il successivo DCA 22/2014, riguardante le spese riabilitative, ha decretato, poi, la determinazione delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensive ex art. 28 l. 833/78 applicabili dal 1/1/2014, riservandosi sull'adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/2013.
pagina 5 di 10 Non può tuttavia tacersi l'efficacia temporanea delle tariffe oggetto di annullamento fino a nuova determinazione delle stesse.
La Corte di appello di Napoli si è pronunciata recentemente proprio sulla spettanza delle differenze tariffarie sancite dal decreto del 2013 ad acta n.81/2013, dando atto dell'intervenuto annullamento del decreto ad opera del e chiarendo che il decreto n. 22/2014 riguardasse ONroparte_4
esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014 atteso che, in tale decreto, si riservava (a pg. 4) “ogni successiva determinazione in relazione a: 2a definitività delle tariffe anni 2003/2008 ad esito del contenzioso in corso;
2b adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/2013 e definizione dei conseguenti rapporti con gli erogatori…”, nel mentre (a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6257/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
La Corte ha pertanto chiaramente e condivisibilmente ritenuto che, per effetto della sentenza del
Consiglio di Stato n. 740/2013, si dovesse in via cautelativa, indipendentemente dalle modalità di Orga fatturazione delle strutture, che le tariffe adottate con i 81/2013 e fossero applicate Org_5
in via provvisoria, con la previsione di possibili conguagli in attivo o in passivo, con la conseguenza che le prestazioni delle strutture accreditate, anche per il periodo 2009/2013, dovessero essere remunerate in base alle tariffe contenute nel DCA 81/2013, fino all'adozione di un nuovo provvedimento al riguardo che, tuttavia, dagli atti non risulta intervenuto (cfr. in termini Sentenza
Corte D'appello di Napoli n. 4948/2023 del 22-11-2023).
ON In applicazione dei suesposti principi, non può accedersi alla tesi sostenuta dalla quanto alle tariffe applicabili.
3§ Sui tetti di spesa
L'opponente azienda sanitaria locale contesta altresì la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, sul presupposto dell'applicabilità dei provvedimenti amministrativi che stabiliscono il tetto di spesa e la remunerabilità delle prestazioni.
L'erogabilità delle protestazioni rese extra budget è un tema dibattuto nel panorama giurisprudenziale.
In materia, l'accreditamento delle prestazioni tra l'Amministrazione concedente e l'erogatore privato istituisce un rapporto privilegiato ma non esclusivo, che risponde a obiettivi di efficacia ed appropriatezza dei servizi erogati. I profili più problematici, nell'ambito della gestione della spesa sanitaria, hanno riguardato proprio la fissazione dei tetti di spesa.
pagina 6 di 10 La normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale dispone che: “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1); le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d.)”.
Dunque, come emerge dal dettato normativo, le regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, invece, le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Il quadro normativo di riferimento viene completato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma
8, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, la quale dispone che: “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui alla L. 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, art. 2, comma 5, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui alla
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 32”.
La L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8, si limita, in linea del tutto generale, ad attribuire alle regioni il compito di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni.
Si ricava, quindi, che nell'ambito dei contratti stipulati tra la regione/azienda sanitaria e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, deve essere indicato il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Il combinato disposto della richiamata normativa prevede, pertanto, mediante il ricorso alle determinazioni regionali con cui viene fissato il tetto massimo di spesa sostenibile, il controllo sulla spesa sanitaria;
il tetto massimo complessivo di spesa è, quindi, determinato dalla regione e, in pagina 7 di 10 subordine, nei limiti del tetto calcolato a livello regionale, la singola azienda sanitaria può eventualmente provvedere a determinare il budget da assegnare ad ogni singola struttura operante nel territorio di rispettiva competenza.
Si è così imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario (ex multis, Corte cost., 26 maggio 2005, sent. n. 200; Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 maggio 2018, sent. n. 5087 e 18 giugno 2018, sent. n.
6792). Ugualmente il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alle regioni, anche mediante le aziende sanitarie, il potere di provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il Fondo sanitario regionale e di distribuire le risorse disponibili per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché di provvedere alla determinazione dei tetti preventivi annuali delle prestazioni (cfr. Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, sent. n. 1582; Cons. St., sez. III, 3 luglio 2013, n 3752; Cons. St., sez. III, 14 settembre
2017, sent. n. 4347).
Al raggiungimento del volume di prestazioni individuato dalla programmazione regionale, da parte della struttura sanitaria, sorge la questione della remunerazione delle prestazioni extra budget.
Orbene, in virtù della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata che individuano nelle determinazioni amministrative un vincolo invalicabile per il contenimento della spesa pubblica ed in difetto di un espresso provvedimento commissariale che rinegozi i tetti di spesa per l'annualità 2009 e ne liquidi l'eccedenza, la domanda di pagamento non può trovare accoglimento.
Invero, in linea generale, si è ritenuto che la determinazione dei tetti di spesa sanitaria può avere anche effetti retroattivi;
tuttavia, quando «le limitazioni di spesa intervengono tardivamente
l'amministrazione deve operare un attento bilanciamento degli interessi coinvolti ed una ragionevole sintesi delle esigenze della P.A. e delle strutture private, altrimenti pregiudicate oltremodo dalla tardività dell'atto nell'organizzazione imprenditoriale e nella programmazione dell'attività» ( Tar
Roma Lazio, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 1664).
La sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 12.4.2012, n. 3 – replicata nei suoi contenuti dalla coeva sentenza n. 4 – ha affermato la legittimità delle determinazioni regionali che, pur emanate molto spesso in corso d'anno, stabiliscono i tetti massimi di spesa applicabili, in via retroattiva, anche alle prestazioni già rese dalle strutture private accreditate, in attuazione del principio del buon andamento degli apparati amministrativi e del corretto uso del pubblico denaro.
ON La nel proprio atto di opposizione ha dato atto dell'intervenuto superamento del tetto di spesa nel
2009, ancora prima dell'applicazione della differenza tariffaria.
pagina 8 di 10 Tanto premesso in punto di diritto, l'invocata domanda di pagamento attiene agli incrementi tariffari per le prestazioni di riabilitazione rese nell'anno 2009.
Nella specie il limite di spesa risulta previsto nello stesso menzionato decreto c.a. regionale 13/2009 (e ribadito nel d.c.a. 81/2013 nella misura del 15%) ed altresì è stato specificato che il fatturato liquidabile ammontava ad € 14.856.041,67 e si era pertanto, prodotto uno sforamento di € 323.041,67 e veniva operata una regressione tariffaria nella percentuale del 2,17 del tetto di spesa programmato.
ON La ne ha dedotto il superamento in disparte l'applicazione delle differenze tariffarie pretese, senza che tale evenienza risulti adeguatamente contestata. ON La ha dato conto di aver applicato, per l'anno 2009, per la sede di una regressione CP_1 tariffaria di € 35.709,39 su un fatturato liquidabile € 1.606.494,33, per la sede di Calitri € 15.633,44 su un fatturato liquidabile di € 703.317,22 e per la sede di Nusco € 16.139,84 su un fatturato liquidabile di ON
€ 726.099,38 (cfr. delibera 758/2010 e note del 29/6/2010 e 8/4/2011 allegate all'opposizione).
Orbene, se risulta pacifica l'esecuzione delle prestazioni ed il pagamento parziale delle stesse da parte dell'opponente, parimenti risulta evenienza non adeguatamente contestata il superamento, da parte della società accreditata, dei tetti spesa stabiliti per l'anno 2009, in disparte da quali fossero le tariffe applicabili e ancor prima dell'adeguamento tariffario.
Invero, l'opposta ha depositato le suddette fatture, dimostrando l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di cui domanda la differenza del corrispettivo per incrementi tariffari retroattivi in aggiunta alle somme già percepite, che già avevano comportato il predetto sforamento.
Tanto premesso, la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell' della atteso che la mancata previsione dei Pt_4 Org_2
criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. extra budget è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass. Sez. 3, n.
27608 del 29/10/2019).
La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 28/7/1995, n. 416) ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse
pagina 9 di 10 alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame.” (cfr. anche
Corte cost., 23/7/1992, n. 356).
La tardività delle determinazioni dei tetti di spesa, per quanto rilevato ut supra, non può inficiare la contestazione dell'opponente. È altresì pattuito per l'anno 2009 nei contratti stipulati tra le parti il limite di euro 518.498,00, (cfr. art. 4 dei contratti stipulato il 30.10.2009) avendo la parte opposta rilevato il mancato superamento alla Capacità Operativa Massima (che attiene al singolo centro), tuttavia, sommando le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, per come dedotte nel ricorso monitorio, emerge altresì il superamento della capacità del singolo centro.
In definitiva l'opposizione va, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 628/2014 va revocato.
4§Sulla domanda di indebito arricchimento
Parimenti infondata è la domanda di indebito arricchimento.
Si richiama sul punto il dictum di legittimità a mente del quale “l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 13884 del 06/07/2020).
Ed invero, la sussistenza di un tetto di spesa - che nel caso in esame è inserito nel contratto del 2009 dimostra che l'azienda sanitaria ha già manifestato implicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore, di talché la domanda va rigettata.
5. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 628/2014;
- Rigetta ogni domanda di pagamento;
- condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate in € 760,00 per esborsi ed € 14.598,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, cpa e iva.
AVELLINO, 18.10.2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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