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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, C.F.: , , C.F.: rappresentati
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
difesi dall'avv. Fabrizio Gentili
Parte opponente
E
, P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lauria
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.1.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 8 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 353/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 757/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 37.728,70, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale
[...]
all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il contratto n. Parte_1
14047/13 stipulato con l'opposta; l'esposizione debitoria è stata garantita da e Parte_2
da tramite fideiussione. Parte_3
A fondamento dell'opposizione vengono ripercorse le vicende che hanno interessato gli opponenti durante il periodo successivo alla stipula del mutuo, finalizzato allo svolgimento da parte della debitrice principale di attività imprenditoriale nel settore riabilitativo: le vicende sarebbero state caratterizzate dal sisma del 2016, da un incidente occorso a Parte_3
, dall'emergenza sanitaria Covid 2019, dalla conseguente precarietà finanziaria degli
[...]
opponenti e dalla indisponibilità manifestata dall'istituto di credito opposto alla soluzione transattiva, ricercata in più occasioni dagli opponenti.
Vengono, quindi, allegati l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento per mancato esperimento della mediazione;
l'inesigibilità del credito dell'opposta, siccome l'obbligo restitutorio sarebbe stato oggetto di sospensione dalla normativa emergenziale emanata in seguito al sisma del 2016; la violazione della buona fede da parte dell'opposta, che non avrebbe informato gli opponenti del beneficio della sospensione e avrebbe applicato arbitrariamente un termine di sospensione di 12 mesi non previsto dalla legge;
l'illegittimità
della segnalazione degli opponenti alla centrale rischi della Banca d'Italia, eseguita dall'opposta nonostante non ne ricorressero i presupposti, essendo il credito controverso inesigibile e non essendo state valutate le circostanze del caso concreto;
i pregiudizi subiti dagli opponenti a causa dell'illegittima segnalazione;
l'esistenza di una polizza a prima richiesta rilasciata da verso cui viene domandata l'estensione del contraddittorio. CP_2
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce l'esigibilità del credito, non essendo il beneficio della sospensione automatico, ma condizionato dalla legge alla formulazione di una specifica richiesta da parte del debitore, nella specie non reiterata per l'anno 2019; che la pagina 2 di 8 controparte sarebbe stata in malafede, non avendo risposto alle richieste dell'opposta di pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 né avendo domandato una ulteriore sospensione dell'obbligo restitutorio derivante dal mutuo;
di aver, quindi, risolto il contratto ex art. 1456
c.c. in ogni caso in data di gran lunga successiva all'incidente del di non aver potuto Pt_3
accettare la soluzione transattiva proposta dalle controparti, avendo le medesime condizionato la transazione alla concessione di un ulteriore finanziamento in loro favore;
di aver dovuto, pertanto, eseguire la segnalazione alla centrale rischi, ricorrendone i presupposti di legge;
che i garanti non potrebbero sollevare eccezioni, avendo prestato garanzia a prima richiesta;
che gli opponenti non avrebbero azione nei confronti del terzo, di cui hanno chiesto la chiamata in causa, avendo il medesimo stipulato la garanzia con l'opposta.
3. Non è autorizzata la chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente, perché il terzo non ha stipulato il contratto di garanzia con l'opponente, bensì con l'opposta, che non ha inteso azionare in giudizio la garanzia;
in corso di causa viene esperita la mediazione,
sicché l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti risulta superata.
4. In primo luogo viene evidenziato che, in difetto di apposita previsione di legge, le vicende personali degli opponenti sono inidonee ad incidere sull'obbligazione restitutoria derivante in capo ai medesimi dal mutuo controverso e dalla fideiussione.
Peraltro la prospettata difficoltà finanziaria degli opponenti risulta smentita dalle difese dai medesimi svolte e dalla documentazione in atti, da cui si ricava che l'opponente IV ha acquistato, in pendenza del termine per la restituzione delle somme mutuate con il contratto di cui si discute, un immobile al prezzo di € 302.000,00, versando una caparra pari ad €
70.000,00 (doc. n. 16, 17, 28, 29 di parte opponente).
5. Quanto alle previsioni di legge incidenti sull'esigibilità del credito controverso,
l'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
pagina 3 di 8 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Controparte_3
comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale.
L'art. 14, c. 6, d.l. 244/2016 ha previsto una proroga del suddetto termine di sospensione,
che è stato di anno in anno differito tramite le leggi che hanno modificato proprio l'art. 14.
Quest'ultimo prevede attualmente che per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31
dicembre 2025 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2025.
Tale ultimo termine nell'originaria versione della norma era fissato al 31.12.2017,
prorogato dapprima al 31.12.2018 e successivamente, per quanto di interesse nel presente giudizio, al 31.12.2020.
pagina 4 di 8 Come ricostruito dall'opposta, il beneficio della sospensione dell'obbligo di restituzione degli importi mutuati non è automaticamente accordato dalla legge, ma è condizionato alla presentazione, da parte del debitore, di una specifica richiesta.
L'art. 2 bis d.l. 148/2017 al c. 22 nella versione attualmente vigente dispone, infatti, che nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31
dicembre 2025, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione
bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
6. Individuata la normativa applicabile al caso di specie, viene osservato che parte opponente ha presentato soltanto tre richieste per beneficiare della menzionata sospensione:
in data 31.10.2016 è stata accolta la richiesta della sospensione dell'obbligo di rimborso per 12
mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2016 (doc. n. 3, di parte opposta); in data
22.12.2017 è stata accolta la richiesta della sospensione dell'obbligo di rimborso per 12 mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2017 (doc. n. 4, di parte opposta); in data 6.9.2018
pagina 5 di 8 è stata richiesta la sospensione dell'obbligo di rimborso per 12 mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2018 (doc. n. 5, di parte opposta).
In tale ultima missiva l'opponente ha anche evidenziato di aver sottoscritto in Pt_3
data 6.6.2018 un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni e ha prospettato la riapertura dell'attività della Centro Salute Srls all'inizio 2019.
Per il 2019 nessuna richiesta di sospensione è stata presentata dalle parti opponenti.
Poiché il citato beneficio della sospensione risulta, come anzidetto, condizionato alla volontà dell'interessato di avvalersene -che deve a tal fine presentare una specifica richiesta-,
il medesimo è da ritenersi anche rinunciabile da parte dell'interessato ovvero godibile in misura ridotta rispetto all'estensione temporale massima che esso assume in base alla legge;
nella specie si ritiene che parte opponente abbia rinunciato al beneficio per il periodo successivo all'ultima sospensione accordata, avendo omesso la presentazione della richiesta di proroga della sospensione e avendo, anzi, prospettato la propria capacità di far fronte all'obbligo restitutorio nell'anno 2019.
Non avendo l'opposta ricevuto i pagamenti delle rate del 2019 -per cui non vi era richiesta di sospensione-, la medesima ha richiesto all'opponente il pagamento con due missive, l'una in data 27.9.2019 e l'altra in data 30.10.2019 (doc. n. 6, di parte opposta); parte opponente non ha, però, dato alcun riscontro alle missive, in risposta alle quali avrebbe potuto domande eventualmente un'ulteriore proroga della sospensione.
In presenza di queste circostanze fattuali legittimamente l'opposta ha, in data 5.2.2020 -
cioè a distanza di 7 mesi dalla scadenza del termine di sospensione del mutuo-, comunicato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiamato dall'art. 5 del contratto di mutuo (doc. n. 8 di parte opponente).
Soltanto dopo la risoluzione del contratto parte opponente ha proposto soluzioni transattive (cfr. doc. in atti), che non sono state accettate dall'opposta perché pacificamente condizionate dall'opponente all'erogazione di un ulteriore finanziamento in suo favore;
nessuna violazione della buona fede dovuta in esecuzione del contratto può, pertanto,
pagina 6 di 8 attribuirsi al suddetto contegno dell'opposta di rifiuto della soluzione transattiva prospettata dalla controparte.
Risultano, d'altra parte, smentite proprio dalla documentazione di parte opponente le doglianze secondo cui l'opposta non avrebbe ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 2 bis,
c. 22, d.l. 148/2017, di comunicazione alla clientela della possibilità di beneficiare della proroga del beneficio della sospensione fino al 31.12.2020: nell'avviso alla clientela dato dall'opposta si legge che “I privati con mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta situata in una Zona Rossa e le Imprese con sede legale/operativa in una Zona Rossa
potranno richiedere di sospendere le rate fino al 31 dicembre 2020” (doc. n. 25 di parte opponente).
7. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il credito controverso -pacificamente non onorato dagli opponenti- risulta esigibile, con conseguente legittimità della domanda monitoria di pagamento e della segnalazione degli opponenti alla centrale rischi;
l'opposizione è infondata e viene respinta unitamente alle domande riconvenzionali per il ristoro dei pregiudizi derivanti dalla -in tesi illegittima- segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite,
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 28.2.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1641 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, C.F.: , , C.F.: rappresentati
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2
difesi dall'avv. Fabrizio Gentili
Parte opponente
E
, P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lauria
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.1.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
pagina 1 di 8 1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 353/2020, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 757/2020, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 37.728,70, degli interessi e delle spese della procedura monitoria.
L'esposizione debitoria è maturata per l'inadempimento della debitrice principale
[...]
all'obbligazione di restituzione dell'importo mutuato con il contratto n. Parte_1
14047/13 stipulato con l'opposta; l'esposizione debitoria è stata garantita da e Parte_2
da tramite fideiussione. Parte_3
A fondamento dell'opposizione vengono ripercorse le vicende che hanno interessato gli opponenti durante il periodo successivo alla stipula del mutuo, finalizzato allo svolgimento da parte della debitrice principale di attività imprenditoriale nel settore riabilitativo: le vicende sarebbero state caratterizzate dal sisma del 2016, da un incidente occorso a Parte_3
, dall'emergenza sanitaria Covid 2019, dalla conseguente precarietà finanziaria degli
[...]
opponenti e dalla indisponibilità manifestata dall'istituto di credito opposto alla soluzione transattiva, ricercata in più occasioni dagli opponenti.
Vengono, quindi, allegati l'improcedibilità dell'avversa domanda di pagamento per mancato esperimento della mediazione;
l'inesigibilità del credito dell'opposta, siccome l'obbligo restitutorio sarebbe stato oggetto di sospensione dalla normativa emergenziale emanata in seguito al sisma del 2016; la violazione della buona fede da parte dell'opposta, che non avrebbe informato gli opponenti del beneficio della sospensione e avrebbe applicato arbitrariamente un termine di sospensione di 12 mesi non previsto dalla legge;
l'illegittimità
della segnalazione degli opponenti alla centrale rischi della Banca d'Italia, eseguita dall'opposta nonostante non ne ricorressero i presupposti, essendo il credito controverso inesigibile e non essendo state valutate le circostanze del caso concreto;
i pregiudizi subiti dagli opponenti a causa dell'illegittima segnalazione;
l'esistenza di una polizza a prima richiesta rilasciata da verso cui viene domandata l'estensione del contraddittorio. CP_2
2. L'opposta, costituitasi in giudizio, eccepisce l'esigibilità del credito, non essendo il beneficio della sospensione automatico, ma condizionato dalla legge alla formulazione di una specifica richiesta da parte del debitore, nella specie non reiterata per l'anno 2019; che la pagina 2 di 8 controparte sarebbe stata in malafede, non avendo risposto alle richieste dell'opposta di pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 né avendo domandato una ulteriore sospensione dell'obbligo restitutorio derivante dal mutuo;
di aver, quindi, risolto il contratto ex art. 1456
c.c. in ogni caso in data di gran lunga successiva all'incidente del di non aver potuto Pt_3
accettare la soluzione transattiva proposta dalle controparti, avendo le medesime condizionato la transazione alla concessione di un ulteriore finanziamento in loro favore;
di aver dovuto, pertanto, eseguire la segnalazione alla centrale rischi, ricorrendone i presupposti di legge;
che i garanti non potrebbero sollevare eccezioni, avendo prestato garanzia a prima richiesta;
che gli opponenti non avrebbero azione nei confronti del terzo, di cui hanno chiesto la chiamata in causa, avendo il medesimo stipulato la garanzia con l'opposta.
3. Non è autorizzata la chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente, perché il terzo non ha stipulato il contratto di garanzia con l'opponente, bensì con l'opposta, che non ha inteso azionare in giudizio la garanzia;
in corso di causa viene esperita la mediazione,
sicché l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti risulta superata.
4. In primo luogo viene evidenziato che, in difetto di apposita previsione di legge, le vicende personali degli opponenti sono inidonee ad incidere sull'obbligazione restitutoria derivante in capo ai medesimi dal mutuo controverso e dalla fideiussione.
Peraltro la prospettata difficoltà finanziaria degli opponenti risulta smentita dalle difese dai medesimi svolte e dalla documentazione in atti, da cui si ricava che l'opponente IV ha acquistato, in pendenza del termine per la restituzione delle somme mutuate con il contratto di cui si discute, un immobile al prezzo di € 302.000,00, versando una caparra pari ad €
70.000,00 (doc. n. 16, 17, 28, 29 di parte opponente).
5. Quanto alle previsioni di legge incidenti sull'esigibilità del credito controverso,
l'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
pagina 3 di 8 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Controparte_3
comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale.
L'art. 14, c. 6, d.l. 244/2016 ha previsto una proroga del suddetto termine di sospensione,
che è stato di anno in anno differito tramite le leggi che hanno modificato proprio l'art. 14.
Quest'ultimo prevede attualmente che per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1,
lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31
dicembre 2025 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2025.
Tale ultimo termine nell'originaria versione della norma era fissato al 31.12.2017,
prorogato dapprima al 31.12.2018 e successivamente, per quanto di interesse nel presente giudizio, al 31.12.2020.
pagina 4 di 8 Come ricostruito dall'opposta, il beneficio della sospensione dell'obbligo di restituzione degli importi mutuati non è automaticamente accordato dalla legge, ma è condizionato alla presentazione, da parte del debitore, di una specifica richiesta.
L'art. 2 bis d.l. 148/2017 al c. 22 nella versione attualmente vigente dispone, infatti, che nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31
dicembre 2025, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione
bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
6. Individuata la normativa applicabile al caso di specie, viene osservato che parte opponente ha presentato soltanto tre richieste per beneficiare della menzionata sospensione:
in data 31.10.2016 è stata accolta la richiesta della sospensione dell'obbligo di rimborso per 12
mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2016 (doc. n. 3, di parte opposta); in data
22.12.2017 è stata accolta la richiesta della sospensione dell'obbligo di rimborso per 12 mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2017 (doc. n. 4, di parte opposta); in data 6.9.2018
pagina 5 di 8 è stata richiesta la sospensione dell'obbligo di rimborso per 12 mesi con decorrenza dalla rata in scadenza il 29.7.2018 (doc. n. 5, di parte opposta).
In tale ultima missiva l'opponente ha anche evidenziato di aver sottoscritto in Pt_3
data 6.6.2018 un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni e ha prospettato la riapertura dell'attività della Centro Salute Srls all'inizio 2019.
Per il 2019 nessuna richiesta di sospensione è stata presentata dalle parti opponenti.
Poiché il citato beneficio della sospensione risulta, come anzidetto, condizionato alla volontà dell'interessato di avvalersene -che deve a tal fine presentare una specifica richiesta-,
il medesimo è da ritenersi anche rinunciabile da parte dell'interessato ovvero godibile in misura ridotta rispetto all'estensione temporale massima che esso assume in base alla legge;
nella specie si ritiene che parte opponente abbia rinunciato al beneficio per il periodo successivo all'ultima sospensione accordata, avendo omesso la presentazione della richiesta di proroga della sospensione e avendo, anzi, prospettato la propria capacità di far fronte all'obbligo restitutorio nell'anno 2019.
Non avendo l'opposta ricevuto i pagamenti delle rate del 2019 -per cui non vi era richiesta di sospensione-, la medesima ha richiesto all'opponente il pagamento con due missive, l'una in data 27.9.2019 e l'altra in data 30.10.2019 (doc. n. 6, di parte opposta); parte opponente non ha, però, dato alcun riscontro alle missive, in risposta alle quali avrebbe potuto domande eventualmente un'ulteriore proroga della sospensione.
In presenza di queste circostanze fattuali legittimamente l'opposta ha, in data 5.2.2020 -
cioè a distanza di 7 mesi dalla scadenza del termine di sospensione del mutuo-, comunicato la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiamato dall'art. 5 del contratto di mutuo (doc. n. 8 di parte opponente).
Soltanto dopo la risoluzione del contratto parte opponente ha proposto soluzioni transattive (cfr. doc. in atti), che non sono state accettate dall'opposta perché pacificamente condizionate dall'opponente all'erogazione di un ulteriore finanziamento in suo favore;
nessuna violazione della buona fede dovuta in esecuzione del contratto può, pertanto,
pagina 6 di 8 attribuirsi al suddetto contegno dell'opposta di rifiuto della soluzione transattiva prospettata dalla controparte.
Risultano, d'altra parte, smentite proprio dalla documentazione di parte opponente le doglianze secondo cui l'opposta non avrebbe ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 2 bis,
c. 22, d.l. 148/2017, di comunicazione alla clientela della possibilità di beneficiare della proroga del beneficio della sospensione fino al 31.12.2020: nell'avviso alla clientela dato dall'opposta si legge che “I privati con mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta situata in una Zona Rossa e le Imprese con sede legale/operativa in una Zona Rossa
potranno richiedere di sospendere le rate fino al 31 dicembre 2020” (doc. n. 25 di parte opponente).
7. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il credito controverso -pacificamente non onorato dagli opponenti- risulta esigibile, con conseguente legittimità della domanda monitoria di pagamento e della segnalazione degli opponenti alla centrale rischi;
l'opposizione è infondata e viene respinta unitamente alle domande riconvenzionali per il ristoro dei pregiudizi derivanti dalla -in tesi illegittima- segnalazione dei nominativi degli opponenti alla centrale rischi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali degli opponenti;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite,
liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 28.2.2025
pagina 7 di 8 Il Giudice
Agata Stanga
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