Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2017, proposto da
Betontir S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Sechi Giampaolo in Lecce, viale Leopardi, n. 151;
contro
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andreina Iacoviello e Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
– della nota del Comune di Statte – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Tutela della Salute e Soccorso Civile, n. prot. 7698 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto “Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990. Terreni siti in agro di Statte, identificati in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 229 e Fg. 16 p.lle 12, 122, 14, 15, 166, 255, 341, 345, 247 (Rif. Comune 89)”;
– della nota del Comune di Statte – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Tutela della Salute e Soccorso Civile, n. prot. 9329 del 14 giugno 2017, avente ad oggetto “Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990. Terreni siti in agro di Statte, identificati in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 229 e Fg. 16 p.lle 12, 122, 14, 15, 166, 255, 341, 345, 247 (Rif. Comune 89). Riscontro Vs. nota prot. n. 34/2017 del 08.06.2017”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (pur se non conosciuto dal ricorrente);
nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Statte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato: a) la nota del Comune di Statte – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Tutela della Salute e Soccorso Civile, n. prot. 7698 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto: “ Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990. Terreni siti in agro di Statte, identificati in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 229 e Fg. 16 p.lle 12, 122, 14, 15, 166, 255, 341, 345, 247 (Rif. Comune 89) ”; b) la successiva nota del medesimo ente prot. n. 9329 del 14 giugno 2017, avente ad oggetto “ Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990. Terreni siti in agro di Statte, identificati in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 229 e Fg. 16 p.lle 12, 122, 14, 15, 166, 255, 341, 345, 247 (Rif. Comune 89). Riscon tro Vs. nota prot. n. 34/2017 del 08.06.2017 ”.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241. Sviamento di potere. Incompetenza. Eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per il risarcimento dei danni da essa subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Statte ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. – del rilevato profilo di inammissibilità del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse da parte della ricorrente.
2.1. La ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 7698/17, avente ad oggetto: “ Avviso avvio di procedimento istruttorio – art. 7 legge 241 del 07/08/1990. Terreni siti in agro di Statte, identificati in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 229 e Fg. 16 p.lle 12, 122, 14, 15, 166, 255, 341, 345, 247 (Rif. Comune 89) ”.
Con tale nota, la ricorrente è stata diffidata alla rimozione di rifiuti entro il successivo termine di gg. 10.
2.2. Orbene, ad avviso del Collegio, tale nota assume qualificazione giuridica di comunicazione di avvio del procedimento, la qual cosa emerge da: a) il tenore letterale dell’atto impugnato (“ Avviso avvio di procedimento istruttorio … ”); b) la successiva interlocuzione procedimentale intervenuta tra la ricorrente e l’Amministrazione (la quale non avrebbe potuto esservi, qualora l’ente avesse espresso la propria, definitiva volontà in merito alla fattispecie in esame), interlocuzione peraltro sollecitata da quest’ultima, attraverso il riconoscimento (contenuto nell’atto impugnato) della possibilità, per la ricorrente, di esercitare il diritto di accesso, di presentare memorie, documenti e in genere quanto ritenuto utile ai propri fini; c) l’ulteriore circostanza, contenuta nell’atto impugnato, secondo cui: “ … decorso inutilmente il suddetto termine (10 giorni, n.d.a.) si procederà con l’emissione di specifica ordinanza sindacale e con le procedure previste dalla vigente normativa ” (pertanto, si preannunciava l’avvio di un ulteriore procedimento, che avrebbe visto il coinvolgimento diretto del Sindaco, in luogo che del dirigente preposto al ramo; d) l’ulteriore chiarimento, contenuto nella nota prot. n. 9329/17 (parimenti impugnata dalla ricorrente), secondo cui: “ la nota di avvio del procedimento trasmessavi non ha natura provvedimentale e ha già in parte esplicato i suoi primi favorevoli effetti attraverso l’interlocuzione avvenuta il 7.6.2017 … ”.
2.3. Per tali ragioni, è evidente che gli atti impugnati assumevano contenuto (e forma) di atti endoprocedimentali, inidonei come tali ad esprimere la volontà definitiva dell’ente in ordine alla fattispecie in esame.
2.4. In tale contesto, l’avere la ricorrente immediatamente provveduto alla rimozione dei rifiuti è circostanza riconducibile unicamente alla propria volontà, non essendo invece imposta dall’Amministrazione, la quale – proprio a cagione dell’insussistenza di un obbligo immediato di tal fatta – aveva espressamente sollecitato una interlocuzione procedimentale con la ricorrente. Interlocuzione che – se non fosse stata azzerata dalla spontanea volontà di quest’ultima di rimuovere i rifiuti in esame – avrebbe anche potuto condurre all’emissione di un provvedimento finale favorevole alla ricorrente.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse da parte della ricorrente.
4. La domanda risarcitoria va invece rigettata, atteso che – per le ragioni sopra esposte – difetta in capo all’Amministrazione non solo l’elemento psicologico richiesto ai fini della sua responsabilità, ma – prima ancora – la sussistenza di un provvedimento illegittimo. Inteso il termine “provvedimento” non come mero atto interlocutorio (come appunto nel caso in esame), ma quale atto idoneo ad esprimere definitivamente la volontà dell’ente in ordine ad un determinato oggetto, come tale obbligante il destinatario ad un facere o ad un non facere a lui sfavorevole.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’inammissibilità dell’azione impugnatoria;
- rigetta l’ulteriore azione risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO