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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2771/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771/2020 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del
23/04/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190.
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Rimini n. 67 presso lo studio dell'avvocato Aldo Appella (C.F. ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli al CP_1 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele 54 presso lo studio degli avvocati Roberto Vitamore (C.F.
) e Gianpaolo Petagna (C.F. , dai quali è C.F._4 C.F._5
rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
(C.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._6
Napoli alla via S. Giacomo dei Capri 125 presso lo studio dell'avv. Antonio Rodriguez (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla C.F._7
comparsa di costituzione e risposta
ER CH
E
(C.F. ), elettivamente dom.to in Napoli Controparte_3 C.F._8 al Corso Umberto I n. 90, presso lo studio dell'Avv. Diego Santucci (C.F.
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), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._9
comparsa di costituzione e risposta
ER CH
E
(C.F. ) elettivamente dom.to in Controparte_4 C.F._10
Marano (NA), alla Via De Curtis 1 bis presso lo studio dell'Avv. Carlo Carandente CP_5
(C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata C.F._11
alla comparsa di costituzione e risposta
ER CH
E
CP_6
ER CH - CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione citava, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il
[...]
giorno 18.01.2017 alle ore 17.00 circa mentre percorreva il vialetto di accesso allo studio medico della dott.ssa suo medico curante, posto all'interno del Controparte_3
complesso condominiale sito in Marano di Napoli al Corso Italia n. 51, asseritamente a causa della presenza di acqua e liquido scivoloso non visibile, nonché dell'assenza di qualsivoglia sistema antiscivolo.
L'attrice precisava che il vialetto di accesso al predetto studio medico è risultato essere di proprietà esclusiva di , sul quale, pertanto, graverebbe l'obbligo di provvedere CP_1
alla manutenzione e alla custodia, al fine di impedire che ne derivino danni a terzi.
A seguito della caduta l'attrice riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il presidio Ospedaliero di San Giuliano di Giugliano in Campania dove i sanitari le riscontrarono la frattura bimalleolare sinistra con conseguente ricovero e successivo intervento chirurgico, con danni quantificati nel 12% con ITT di 50 gg., una ITP di 120 gg. a scalare, come da relazione medica allegata in atti e, pertanto, il risarcimento dei danni per le lesioni patite dall'attrice veniva quantificato nella somma complessiva di €. 49.445,34.
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Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“preliminarmente dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del signor nella sua qualità di proprietario del vialetto di accesso CP_1
allo studio medico e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, della somma di €
49.445,34, ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia e/o quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali dal fatto al soddisfo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in garanzia si costituiva in giudizio
, il quale evidenziava di aver concesso in locazione l'immobile di Corso Italia CP_1
n. 51 ad uso studio medico ai dott.ri , , Controparte_3 Controparte_2 [...]
e e che secondo le pattuizioni contrattuali la manutenzione Controparte_4 CP_7
del vialetto teatro del sinistro di cui è causa è posta a carico dei predetti conduttori, con conseguente diritto a chiamare gli stessi in garanzia. Nel merito contestava la fondatezza della domanda ed evidenziava che ove si ritenesse applicabile il dettato di cui all'art. 2051 c.p.c. la domanda attorea andrebbe respinta in quanto si configurerebbe un'ipotesi di caso fortuito;
concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e chiedeva essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo.
Autorizzata la chiamata in garanzia, la causa veniva rinviata al fine di consentire l'espletamento dei necessari adempimenti.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'assenza di prova circa Controparte_2
l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e contestava il diritto di chiamata in causa del in virtù del contratto di locazione;
evidenziava che alcun potere di CP_1 custodia derivava da detto contratto di locazione e che il proprietario dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica e la custodia, è responsabile in via esclusiva (ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.) dei danni arrecati a terzi. Concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai Controparte_3 sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. e l'infondatezza della chiamata in garanzia. In particolare, precisava che unitamente agli altri conduttori era custode dei soli locali dello studio medico e non del vialetto, pertanto alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. poteva esserle addebitata. In via subordinata, nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda stante l'assenza del nesso causale, concludeva per il rigetto della domanda.
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Si costituiva, infine, che eccepiva la nullità dell'atto di citazione, Controparte_4 contestava la richiesta di chiamata in giudizio e nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Non si costituiva , benchè ritualmente citato in giudizio. CP_7
Esaurita la fase istruttoria con l'escussione dei testi e l'interrogatorio formale dell'attrice, rigettata la richiesta di CTU medico–legale perché ritenuta non rilevante, la causa all'esito dell'udienza del 23/04/2025, veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
, malgrado la regolare citazione, non si costitutiva in giudizio, onde ne viene CP_7
dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da e non è fondata, atteso che per aversi nullità Controparte_3 CP_4 Controparte_4 dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza della causa petendi ovvero per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, è ben possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa dell'attrice salvo a verificarne nel merito la fondatezza.
La parte attrice ha agito nei confronti di deducendone la responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c. quale proprietario e custode del vialetto dove si sarebbe verificata la caduta a causa del pavimento scivoloso.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare la situazione di pericolo insorta ed escludere i terzi dal contatto con la cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., trova il suo fondamento nel dovere del custode di mantenere sotto controllo la cosa e di impedire che provochi danni a terzi. Affinché sussista la responsabilità del custode, tuttavia, è innanzitutto necessario un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo: il danno deve essere il risultato del dinamismo connaturato alla cosa o conseguenza dell'insorgere in essa di un agente dannoso, anche se provocato da elementi esterni;
in secondo luogo, è richiesto che il custode disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa, che gli consenta di mantenerla sotto controllo e di intervenire laddove necessario (cfr., Cass., Sez. VI, 19.03.2018, n. 6703;
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Cass, Sez. III, 19.01.2018, n. 1257).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti è emerso che custode del bene fosse il
, proprietario del viale. CP_1
Non idonee, infatti, a spostare il potere di custodia sui terzi chiamati sono le pattuizioni contenute nel contratto di locazione sulla scorta del quale il convenuto chiede di essere manlevato.
Invero, risulta documentalmente provato che i conduttori avessero una limitata facoltà di utilizzo del viale di accesso all'immobile oggetto di locazione ed adibito a studio medico e che fosse posta a loro carico la sola cura e pulizia.
Ciò detto, va esclusa la legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa.
Per quanto concerne il profilo probatorio, va evidenziato che la norma dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che
“è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al
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riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 06/07/2006)
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res
(Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nella fattispecie in esame, si rileva che l'attrice ha dedotto di essere caduta mentre percorreva il viale di accesso allo studio medico, scivolando sulla pavimentazione bagnata dalla pioggia e da un liquido scivoloso e non visibile.
Nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire del soggetto danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori quali, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18,
Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni attoree e della documentazione probatoria versata in atti è emerso che lo stato dei luoghi non presentava una obiettiva condizione di
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pericolosità, non costituendo un ostacolo invisibile e imprevedibile tale da rendere inevitabile o anche solo probabile il prodursi del danno.
Innanzitutto, è incontestato che il giorno del sinistro avesse piovuto e che la pavimentazione fosse per tale ragione bagnata, non risulta di contra provato che il viale, luogo dell'evento, fosse danneggiato ovvero in cattivo stato di manutenzione.
Ed invero, osservando i luoghi di causa, per come illustrati dai rilievi fotografici allegati in atti, non è dato ravvisare la presenza di alcun elemento di pericolo, tale da favorire il rischio di scivolamento.
Appare evidente che da tali immagini non emerge alcuna anomalia, difetto strutturale o di manutenzione della pavimentazione tale da determinare una situazione di pericolo per l'incolumità dei pazienti che facevano abitualmente ingresso nello studio di proprietà del convenuto.
La semplice presenza di acqua piovana era evidentemente ben percepibile per tutti i soggetti che si apprestavano ad entrare ed uscire dallo studio medico e doveva indurre certamente l'attrice a procedere con la dovuta e necessaria prudenza per evitare di scivolare.
Può quindi ritenersi che la cosa custodita non abbia rivestito alcun ruolo attivo nella causazione della caduta, che può invece dirsi determinata da un fattore sopravvenuto estraneo alla res.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008
n. 4279).
Qualsivoglia altro soggetto che invochi la responsabilità custodiale è gravato, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
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Nel caso di specie, le condizioni atmosferiche avverse avrebbero dovuto indurre a prestare una cautela maggiore nel percorrere il vialetto che poteva presentarsi scivoloso per la ben visibile presenza dell'acqua piovana. Alcuna prova è stata, invece, fornita circa la presenza di un non meglio precisato liquido scivoloso e non visibile.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013; 12895/2016).
Non senza rilievo è la circostanza che lo studio medico dove l'attrice si stava recando è quello del proprio medico curante che la stessa frequenta con una certa assiduità, tanto da essere ben a conoscenza dei luoghi di causa.
Ne consegue che la condotta incauta dell'attrice ha avuto un'efficacia causale del tutto autonoma nel determinare il sinistro dedotto e che quindi certamente va esclusa la sussistenza di un legame causale tra la cosa custodita ed il danno lamentato quale fonte di possibile responsabilità ex art. 2051 c.c..
Alla luce delle considerazioni anzi esposte deve assumersi che lo scarso livello di attenzione tenuto dall'attrice nel camminare su un viale che sapeva essere bagnato, senza adottare la dovuta cautela, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrante il c.d. caso fortuito, idoneo ad incidere sul dinamismo causale al punto da recidere il dedotto nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni poi subite a seguito della caduta.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto infondata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in favore del convenuto come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Il rigetto della domanda nei confronti del convenuto assorbe la domanda di garanzia e giustifica la compensazione delle spese nei confronti dei chiamati in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del Giudice Luigi Aprea, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in €. 3.809,00 per compensi professionali oltre rimborso spese
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generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario;
3) COMPENSA le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Aversa, 18/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
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