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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 641/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 7/02/2025 innanzi al dott. ARno Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10.18 la causa civile iscritta al n. 641/2024 R.G. sono comparsi l'Avv. Scriva Domenica, nell'interesse dell'opponente e l'Avv. Ienco Pasqualina Parte_1
Sabina, nell'interesse della opposta AR LA SS. L'Avv. Ienco evidenzia che le ulteriori spese allegate dalla controparte, relative al periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio, qualora fossero ritenute rilevanti dal Tribunale, evidenzia che alcuni dei documenti prodotti non sono pagamenti ma bollettini, mentre, quanto ai pagamenti di novembre/dicembre 2023 evidenzia, dalle causali di questi bonifici, che il motivo del pagamento risulta essere “scuola” e non “mantenimento”. Per il resto, l'Avv. Ienco si riporta in atti. L'Avv.
Scriva contesta quanto dedotto dalla controparte, evidenziando la correttezza del conteggio effettuato e che, in ogni caso, non risulta allegato alcun pagamento relativo al 2023, ma solo al
2024.
Il Giudice rilevato che la causa ha natura documentale e le parti non hanno articolato mezzi istruttori;
ritenuta la causa, pertanto, matura per la decisione;
p.q.m.
Invita le parti a precisare le conclusioni.
A questo punto, i procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
17.10, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 641 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Nazionale n. 375, OS (RC), presso lo studio dell'Avv. Scriva
Domenica, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
NA MA CA, nata a [...] il [...] (c.f.
), elettivamente domiciliata in Via Cav. Rocco Gentile n. 12, Cittanova C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Ienco Pasqualina Sabina , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 07.02.2025.
In fatto ed in diritto
1. L'attore si è opposto al precetto notificato in data 20.05.2024, con cui è stato Parte_1
intimato da SS AR LA il pagamento di Euro 7.018,60 (per il mantenimento dovuto da in favore della moglie e della IG per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024) Parte_1
fondato sul titolo esecutivo costituito dai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c. (provv. n. cron. 1549/2024) resi il 19.03.2024 nel procedimento di separazione giudiziale n.
470/2023 R.G.
L'opponente ha dedotto quali motivi di opposizione: la mancata apposizione della formula attestante la conformità al titolo;
la cessata materia del contendere con riferimento alle somme dovute per la IG, avendo l'opponente versato direttamente a quest'ultima Euro 2.900,00 a titolo di mantenimento della ragazza per i mesi da gennaio a marzo 2024; eccepiva, inoltre, la compensazione, con il mantenimento della moglie, dell'importo da lui anticipato per un totale di Euro 2.405,01 relativamente al 30% delle spese straordinarie poste dal Tribunale a carico della madre ed anticipate dall'opponente (relative alle spese universitarie e di affitto della IG a
NO).
L'opposta SS AR LA, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che: i versamenti effettuati dal padre direttamente alla IG non posso ritenersi solutivi del mantenimento, il quale è stato stabilito dovesse versarsi alla creditrice (la madre); inoltre, non essendovi stato alcun accordo rispetto alle spese straordinarie universitarie, neppure era possibile alcuna compensazione con quanto dovuto dal alla moglie a titolo di mantenimento;
Pt_1 inoltre quanto alle contestazioni formali evidenziava che l' “asseverazione di conformità” risultava acclusa al titolo esecutivo.
Veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che perà non veniva accolta da alcuna delle parti. Pertanto, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la decisione.
2. Nella fattispecie in esame, SS AR LA ha promosso atto di precetto sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi il 19.03.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi recante il nr. RG 1470/2023 del Tribunale di Palmi, con cui il Tribunale aveva così disposto: “…dispone che a cura del ricorrente sia versato un contributo al mantenimento della IG , determinato in Euro 1.000,00 ed un assegno di mantenimento per la moglie, Per_1
determinato in Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice;
dispone che le spese straordinarie della IG gravino per il 70% sul padre e per il 30% sulla madre;
….”;
Alla luce del chiaro disposto della superiore statuizione giudiziale, non può ritenersi avente effetto liberatorio il pagamento del mantenimento direttamente alla IG maggiorenne, in presenza di un titolo esecutivo che preveda il versamento del mantenimento della ragazza alla madre, per come peraltro affermato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, n.9700); del resto ciò si pone in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso per cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022,
n.27308).
Pertanto, ai dedotti pagamenti dei ratei di mantenimento direttamente a favore della IG maggiorenne (e non della madre di questa, SS AR LA) non si ricollega alcun Per_1
effetto liberatorio.
Quanto al secondo motivo di opposizione va ricordato che, in conformità all'insegnamento della
Suprema Corte in materia, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo cioè, definitivamente verificato giudizialmente od incontestato oppure un credito illiquido di importo certamente superiore la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686; Cassazione civile sez. III,
11/05/2021, n.12436); inoltre, la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2007,
n.9912).
E' altresì evidente che l'eccezione di compensazione, rientrante nelle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, deve essere proposte nella prima difesa utile, unitamente ai documenti ed ai mezzi di prova a supporto delle eccezioni proposte;
nel caso di specie, trattandosi di opposizione a precetto, l'eccezione di compensazione va cristallizzata con riferimento a quanto dedotto con l'atto di citazione in opposizione, ovvero alla prima difesa utile successiva alla notifica del precetto.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione, l'opponente ha portato in Parte_1 compensazione l'importo di Euro 2.405,01 relativamente al 30% delle spese straordinarie poste dal
Tribunale a carico della madre ed anticipate dall'opponente, specificando che trattasi di spese relative alla retta universitaria e ai costi del contratto di affitto da lui anticipate per intero nell'interesse della IG . Per_1
L'opposta SS LA AR non ha contestato l'esistenza di tali poste, ma ha ritenuto di non doverne versare la propria quota, avendo comunicato (in data 3.04.2024) al la propria Pt_1 impossibilità a far fronte alle spese della IG a NO, presso una Università privata che Per_1
richiede circa 10.000,00 € annui, oltre a spese dell'affitto per ulteriori 9.000,00 € annui.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175).
Ciò premesso, in atti vi è una pec trasmessa in data 3.04.2024 dalla SS AR LA al
, con cui l'odierna opposta aveva comunicato di non aver prestato il proprio assenso Parte_1 alla scelta dell'altro genitore in ordine al canone di locazione e alla scelta universitaria per la IG
. Per_1
Tale opposizione da parte di un genitore sulle scelte “di maggiore interesse” adottate dall'altro, non impedisce l'accertamento del Giudice sulla corrispondenza delle stesse all'interesse della IG maggiorenne, non economicamente autosufficiente, e non solleva il genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle spese portate in compensazione dall'opposto relative al pagamento del
30% delle rette universitarie (complessivamente ammontanti ad Euro 2.200,00) dunque relative alle spese per l'istruzione, non sono di per sé sproporzionate (in assenza di alcuna documentazione specifica sull'importo totale annuo della retta universitaria) e possono ricondursi senza dubbio all'interesse della IG . Per_1
Il restante importo, portato in compensazione dal , pari al 30% al totale versato a titolo di Pt_1
canoni di locazione per il periodo gennaio-giugno 2024 (totale Euro 5.015,03), non può essere ritenuto dovuto dalla madre: i costi abitativi per l'appartamento di NO (ove la IG frequenta l'università) non integrano costi necessari o inevitabili in detta misura, poiché deve valutarsi se detta scelta appaia quella più economica e di maggiore comodità per la IG, la quale peraltro risulterebbe aver mantenuto il domicilio principale presso la casa coniugale in OS;
orbene, tenuto conto delle emergenze processuali, deve darsi atto del dissenso espresso dalla SS AR
LA, in considerazione delle proprie condizioni economiche. Infine, risulta non fondata la contestazione (ex art. 617 c.p.c.) sulla regolarità formale del titolo esecutivo, in quanto risulta in atti l'attestazione di conformità del titolo esecutivo all'originale.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante per cui in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 22/07/2024,
n.20238), va dichiarata la nullità parziale del precetto e lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad euro 6.358,60 (euro 7.018,60 – euro
660,00).
3.Le spese vengono integralmente compensate fra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Pt_1
nei confronti di AR LA SS, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
[...]
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità parziale del precetto notificato, restando lo stesso valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad euro 6.358,60 (euro 7.018,60 – euro 660,00).
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 7.02.2025
Il Giudice dott. ARno Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 7/02/2025 innanzi al dott. ARno Carella, giudice del Tribunale di Palmi –
Sezione Civile, chiamata alle ore 10.18 la causa civile iscritta al n. 641/2024 R.G. sono comparsi l'Avv. Scriva Domenica, nell'interesse dell'opponente e l'Avv. Ienco Pasqualina Parte_1
Sabina, nell'interesse della opposta AR LA SS. L'Avv. Ienco evidenzia che le ulteriori spese allegate dalla controparte, relative al periodo successivo all'instaurazione del presente giudizio, qualora fossero ritenute rilevanti dal Tribunale, evidenzia che alcuni dei documenti prodotti non sono pagamenti ma bollettini, mentre, quanto ai pagamenti di novembre/dicembre 2023 evidenzia, dalle causali di questi bonifici, che il motivo del pagamento risulta essere “scuola” e non “mantenimento”. Per il resto, l'Avv. Ienco si riporta in atti. L'Avv.
Scriva contesta quanto dedotto dalla controparte, evidenziando la correttezza del conteggio effettuato e che, in ogni caso, non risulta allegato alcun pagamento relativo al 2023, ma solo al
2024.
Il Giudice rilevato che la causa ha natura documentale e le parti non hanno articolato mezzi istruttori;
ritenuta la causa, pertanto, matura per la decisione;
p.q.m.
Invita le parti a precisare le conclusioni.
A questo punto, i procuratori delle parti precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa e a tutte le richieste, anche di ordine istruttorio ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il Tribunale esaurita la discussione orale della causa, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, alle ore
17.10, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
Proc. n. 641 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 641/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Nazionale n. 375, OS (RC), presso lo studio dell'Avv. Scriva
Domenica, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
NA MA CA, nata a [...] il [...] (c.f.
), elettivamente domiciliata in Via Cav. Rocco Gentile n. 12, Cittanova C.F._2
(RC), presso lo studio dell'Avv. Ienco Pasqualina Sabina , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 07.02.2025.
In fatto ed in diritto
1. L'attore si è opposto al precetto notificato in data 20.05.2024, con cui è stato Parte_1
intimato da SS AR LA il pagamento di Euro 7.018,60 (per il mantenimento dovuto da in favore della moglie e della IG per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024) Parte_1
fondato sul titolo esecutivo costituito dai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c. (provv. n. cron. 1549/2024) resi il 19.03.2024 nel procedimento di separazione giudiziale n.
470/2023 R.G.
L'opponente ha dedotto quali motivi di opposizione: la mancata apposizione della formula attestante la conformità al titolo;
la cessata materia del contendere con riferimento alle somme dovute per la IG, avendo l'opponente versato direttamente a quest'ultima Euro 2.900,00 a titolo di mantenimento della ragazza per i mesi da gennaio a marzo 2024; eccepiva, inoltre, la compensazione, con il mantenimento della moglie, dell'importo da lui anticipato per un totale di Euro 2.405,01 relativamente al 30% delle spese straordinarie poste dal Tribunale a carico della madre ed anticipate dall'opponente (relative alle spese universitarie e di affitto della IG a
NO).
L'opposta SS AR LA, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che: i versamenti effettuati dal padre direttamente alla IG non posso ritenersi solutivi del mantenimento, il quale è stato stabilito dovesse versarsi alla creditrice (la madre); inoltre, non essendovi stato alcun accordo rispetto alle spese straordinarie universitarie, neppure era possibile alcuna compensazione con quanto dovuto dal alla moglie a titolo di mantenimento;
Pt_1 inoltre quanto alle contestazioni formali evidenziava che l' “asseverazione di conformità” risultava acclusa al titolo esecutivo.
Veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che perà non veniva accolta da alcuna delle parti. Pertanto, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la decisione.
2. Nella fattispecie in esame, SS AR LA ha promosso atto di precetto sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi il 19.03.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi recante il nr. RG 1470/2023 del Tribunale di Palmi, con cui il Tribunale aveva così disposto: “…dispone che a cura del ricorrente sia versato un contributo al mantenimento della IG , determinato in Euro 1.000,00 ed un assegno di mantenimento per la moglie, Per_1
determinato in Euro 1.200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice;
dispone che le spese straordinarie della IG gravino per il 70% sul padre e per il 30% sulla madre;
….”;
Alla luce del chiaro disposto della superiore statuizione giudiziale, non può ritenersi avente effetto liberatorio il pagamento del mantenimento direttamente alla IG maggiorenne, in presenza di un titolo esecutivo che preveda il versamento del mantenimento della ragazza alla madre, per come peraltro affermato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli risponde ad un superiore interesse della prole, non disponibile dalle parti. Pertanto, una volta statuito dal provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non può essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, n.9700); del resto ciò si pone in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso per cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022,
n.27308).
Pertanto, ai dedotti pagamenti dei ratei di mantenimento direttamente a favore della IG maggiorenne (e non della madre di questa, SS AR LA) non si ricollega alcun Per_1
effetto liberatorio.
Quanto al secondo motivo di opposizione va ricordato che, in conformità all'insegnamento della
Suprema Corte in materia, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo cioè, definitivamente verificato giudizialmente od incontestato oppure un credito illiquido di importo certamente superiore la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686; Cassazione civile sez. III,
11/05/2021, n.12436); inoltre, la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2007,
n.9912).
E' altresì evidente che l'eccezione di compensazione, rientrante nelle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, deve essere proposte nella prima difesa utile, unitamente ai documenti ed ai mezzi di prova a supporto delle eccezioni proposte;
nel caso di specie, trattandosi di opposizione a precetto, l'eccezione di compensazione va cristallizzata con riferimento a quanto dedotto con l'atto di citazione in opposizione, ovvero alla prima difesa utile successiva alla notifica del precetto.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione, l'opponente ha portato in Parte_1 compensazione l'importo di Euro 2.405,01 relativamente al 30% delle spese straordinarie poste dal
Tribunale a carico della madre ed anticipate dall'opponente, specificando che trattasi di spese relative alla retta universitaria e ai costi del contratto di affitto da lui anticipate per intero nell'interesse della IG . Per_1
L'opposta SS LA AR non ha contestato l'esistenza di tali poste, ma ha ritenuto di non doverne versare la propria quota, avendo comunicato (in data 3.04.2024) al la propria Pt_1 impossibilità a far fronte alle spese della IG a NO, presso una Università privata che Per_1
richiede circa 10.000,00 € annui, oltre a spese dell'affitto per ulteriori 9.000,00 € annui.
Sul punto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale: “Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175).
Ciò premesso, in atti vi è una pec trasmessa in data 3.04.2024 dalla SS AR LA al
, con cui l'odierna opposta aveva comunicato di non aver prestato il proprio assenso Parte_1 alla scelta dell'altro genitore in ordine al canone di locazione e alla scelta universitaria per la IG
. Per_1
Tale opposizione da parte di un genitore sulle scelte “di maggiore interesse” adottate dall'altro, non impedisce l'accertamento del Giudice sulla corrispondenza delle stesse all'interesse della IG maggiorenne, non economicamente autosufficiente, e non solleva il genitore dall'obbligo di concorrere al mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle spese portate in compensazione dall'opposto relative al pagamento del
30% delle rette universitarie (complessivamente ammontanti ad Euro 2.200,00) dunque relative alle spese per l'istruzione, non sono di per sé sproporzionate (in assenza di alcuna documentazione specifica sull'importo totale annuo della retta universitaria) e possono ricondursi senza dubbio all'interesse della IG . Per_1
Il restante importo, portato in compensazione dal , pari al 30% al totale versato a titolo di Pt_1
canoni di locazione per il periodo gennaio-giugno 2024 (totale Euro 5.015,03), non può essere ritenuto dovuto dalla madre: i costi abitativi per l'appartamento di NO (ove la IG frequenta l'università) non integrano costi necessari o inevitabili in detta misura, poiché deve valutarsi se detta scelta appaia quella più economica e di maggiore comodità per la IG, la quale peraltro risulterebbe aver mantenuto il domicilio principale presso la casa coniugale in OS;
orbene, tenuto conto delle emergenze processuali, deve darsi atto del dissenso espresso dalla SS AR
LA, in considerazione delle proprie condizioni economiche. Infine, risulta non fondata la contestazione (ex art. 617 c.p.c.) sulla regolarità formale del titolo esecutivo, in quanto risulta in atti l'attestazione di conformità del titolo esecutivo all'originale.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante per cui in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 22/07/2024,
n.20238), va dichiarata la nullità parziale del precetto e lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad euro 6.358,60 (euro 7.018,60 – euro
660,00).
3.Le spese vengono integralmente compensate fra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Pt_1
nei confronti di AR LA SS, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
[...]
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità parziale del precetto notificato, restando lo stesso valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad euro 6.358,60 (euro 7.018,60 – euro 660,00).
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 7.02.2025
Il Giudice dott. ARno Carella