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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
946/2024 R.G.V.G, proposto da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVANNI giusta procura CodiceFiscale_1 in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVANNI giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 27/02/2024 e , Controparte_1 Controparte_2
premettendo di avere contratto matrimonio in Catania il 29.09.1973 e che dalla loro unione sono nati i figli il 18.01.1974, , il 24.04.1978, e Controparte_1 Persona_1 Persona_2
il 18.04.1990, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle
[...]
seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ove riterrà
opportuno;
2) i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualunque forma di mantenimento per
essere entrambi autosufficienti, dandosi vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a
qualsiasi titolo, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
3) i coniugi non possiedono alcun bene immobile, né sono titolari di diritti reali su beni immobili;
4) nulla verrà disposto in merito al mantenimento dei figli giacché economicamente autosufficienti
per aver creato un proprio nucleo familiare.”
All'udienza del 27.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili (e non di scioglimento del matrimonio,
stante che, le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970
va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza di omologa n. 3337/2023 emessa da questo Tribunale il 25.07.2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 946/2024 R.G.: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 29.09.1973 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Controparte_2
matrimonio del Comune di Catania atto n. 3245, parte II, serie A, anno 1973, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n.
946/2024 R.G.V.G, proposto da:
nato a [...] il [...], Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVANNI giusta procura CodiceFiscale_1 in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVANNI giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 27/02/2024 e , Controparte_1 Controparte_2
premettendo di avere contratto matrimonio in Catania il 29.09.1973 e che dalla loro unione sono nati i figli il 18.01.1974, , il 24.04.1978, e Controparte_1 Persona_1 Persona_2
il 18.04.1990, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle
[...]
seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi potrà fissare la propria residenza ove riterrà
opportuno;
2) i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente a qualunque forma di mantenimento per
essere entrambi autosufficienti, dandosi vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a
qualsiasi titolo, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
3) i coniugi non possiedono alcun bene immobile, né sono titolari di diritti reali su beni immobili;
4) nulla verrà disposto in merito al mantenimento dei figli giacché economicamente autosufficienti
per aver creato un proprio nucleo familiare.”
All'udienza del 27.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili (e non di scioglimento del matrimonio,
stante che, le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio depositato in atti) ai sensi della legge n. 898/1970
va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza di omologa n. 3337/2023 emessa da questo Tribunale il 25.07.2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 946/2024 R.G.: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il 29.09.1973 tra e , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 Controparte_2
matrimonio del Comune di Catania atto n. 3245, parte II, serie A, anno 1973, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco