Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 580/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott. Guido MARZELLA Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. , con il proc. dom. Avv. Riccardo Moretto e Parte_1 P.IVA_1 con il proc. dom. Avv. Monica Benedetti come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello,
Appellante contro
, (C.F. ), con il Proc. dom. Avv. Francesca Controparte_1 C.F._1
Zollo e con il Proc. dom. Avv. Marco Policante, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Appellata
In punto: appello avverso la Sentenza n. 194/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data
30.1.2023 e pubblicata in data 31.1.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “1) In integrale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
194/2023 in data 31.1.2023 condannarsi la GN a pagare al Controparte_1 Parte_1 la somma di 15.054,57 euro, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli
[...] interessi in misura pari al saggio degli interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, al saldo, oltre ancora agli interessi in misura pari al saggio
1
2) condannarsi la GN a rimborsare al Controparte_1 le spese processuali liquidate in primo grado, pari a 3.634,85 euro, o la diversa Parte_1 somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento, ovvero dal
13.3.2023 (doc. 3 in appello) al saldo;
3) con vittoria di compensi e spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso forfettario spese generali. In via istruttoria: Si insiste per
l'ammissione delle prove richieste in primo grado. Si chiede conseguentemente prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il ha corrisposto alla Pt_1 Parte_1 Parte_2 la somma di 15.054,57 euro per il ricovero della GN , ovvero ad
[...] ER integrazione della retta, per il periodo 1.10.2016 – 28.2.2019, come risulta dalla certificazione dirigenziale dimessa quale doc. n. 29 e dalle fatture della dimesse quali doc. 34 Parte_2 che mi vengono rammostrate;
2) Vero che la retta applicata per gli anziani non autosufficienti da
Casa Serena, ora Centri Servizi Stefano Bertacco, ove era ricoverata la GN , ER era pari a 53,75 euro al giorno negli anni 2016 e 2017, 54,37 euro al giorno nel 2018, 54,92 euro al giorno nel 2019, come risulta dalla certificazione dirigenziale dimessa quale doc. n. 29 dalle fatture della dimesse quali doc. 34, dalla determinazione dirigenziale 556 in data Parte_2
4.2.2015, doc. 36 dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 128 in data 7.4.2016 doc. 37 dalla determinazione dirigenziale n. 751 in data 13.2.2017, doc. 38 dalla determinazione dirigenziale n.
915 in data 27.2.2018, doc. 39 che mi vengono rammostrate;
3) Vero che la GN ER
, con le pensioni e l'indennità di accompagnamento percepiti, era in grado di pagare l'intera
[...] retta per il periodo 1.10.2016-28.2.2019, senza pertanto che fosse necessaria alcuna compartecipazione comunale;
4) Vero che Casa Serena, ora Centro Servizi Stefano Bertacco, disponeva anche all'epoca dei fatti di causa, ovvero nel periodo 2016-2019, di un servizio di cassa al fine di consentire ai ricoverati di gestire le proprie disponibilità, ovvero le somme destinate a soddisfare necessità personali;
5) Vero che la GN non ha mai utilizzato il ER servizio di cassa in quanto le sue disponibilità erano gestite dalla convenuta Si Controparte_1 indicano a testi la dottoressa la dottoressa e la rag. Persona_2 Persona_3 Per_4 tutte dipendenti del e la GN coordinatrice Area
[...] Parte_1 Testimone_1
Sociale del Centro Servizi Stefano Bertacco. Per quanto concerne l'erogazione delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento da parte dell'INPS si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. allo stesso istituto di esibire copia di tutta la documentazione inerente gli assegni di ogni tipo riconosciuti e corrisposti alla GN ovvero che voglia fornire ER informazioni ex art. 213 c.p.c. relativamente agli stessi, al fine di verificarne l'ammontare, le
2 modalità e i tempi di erogazione, in particolare con riferimento al periodo di contestazione, ovvero dall'1.10.2016 al 28.2.2019, precisando quindi anche dove gli assegni erogati venivano versati. Si chiede inoltre che il Giudice ad ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di copia degli Controparte_2 estratti del conto corrente intestato alla GN dall'ultimo trimestre del 2016 ER fino all'estinzione del rapporto al fine di accertare le pensioni/assegni sullo stesso conto versati e i movimenti effettuati sia prima che dopo il decesso, anche al fine di verificare se la convenuta ha compiuto atti di appropriazione delle disponibilità dell'assistita e di gestione che comportano accettazione di eredità. Si chiede inoltre che il Giudice voglia ordinare ad ex Controparte_2 art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio di copia della documentazione inerente la delega rilasciata dalla GN alla nipote per la gestione del conto nonché la ER Controparte_1 documentazione inerente la chiusura del conto e gli accrediti delle somme residue, sempre anche al fine di verificare se la convenuta ha compiuto atti di appropriazione delle disponibilità dell'assistita
e di gestione che comportano accettazione di eredità.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.5.2024 concludeva come da foglio di p.c.: “Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza rigettata, per tutti i motivi esposti, In via principale, Respingere l'atto di appello avversario e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza di primo grado del Tribunale di Verona. In via subordinata, Nella denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, ridurre il quantum debeatur proporzionalmente sia al contributo causale del sia detraendo dalla somma che dovesse Pt_1 essere liquidata quanto il abbia recuperato per le causali relative alla richiesta di rimborso Pt_1 formulata. In ogni caso, Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfetario al 15% oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi di mancato immediato rigetto dell'appello avversario, in subordine, ferma restando l'opposizione alle istanze di prova di parte attrice, per i motivi esposti in primo grado, e il richiamo alle istanze istruttorie avanzate da questa difesa sempre in primo grado
(ancorché rigettate dal Giudice di prime cure), si insiste per l'accoglimento delle seguenti istanze affinchè l'adita Corte Voglia: - ai sensi dell'art. 210 e 213 cpc ordinare al Comune di esibire in copia le richieste restitutorie relative alla contribuzione compartecipata prestata in eccedenza, secondo le valutazioni del Comune, inviate nei confronti degli eredi della GN - ai ER sensi dell'art. 213 cpc, richiedere al le informazioni acquisite dal Parte_1 Pt_1 medesimo, prima dell'instaurazione della presente lite, in ordine alla ricostruzione dell'asse ereditario della defunta GN e alla individuazione di eventuali eredi;
- ai sensi degli artt. 210 e
213 cpc, ordinare al Comune di produrre eventuali contabili di pagamento ricevute per le causali di cui alla compartecipazione della retta della GN per cui il Comune ha azionato il ER
3 presente giudizio. Dette istanze vengono formulate e reiterate anche innanzi all'adita Corte di appello ai sensi dell'art. 210 cpc in quanto la convenuta è nella materiale impossibilità di procurarsi la documentazione richiesta;
inoltre, vengono formulate anche ai sensi dell'art. 213 cpc in quanto, trattandosi di informazioni rivolte alla pubblica amministrazione, si ritiene opportuno richiedere
l'esercizio del relativo potere informativo da parte del Giudice, a tutela del contraddittorio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il conveniva in giudizio la Sig.ra avanti al Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 15.054,57, corrispondente alle spese sostenute dall'ente locale per un contributo economico integrativo erogato a partire dal 2016 sino al 2019 a favore della zia, per la degenza presso ER la RSA “Casa Serena” e determinate dalle errate comunicazioni fornite dalla convenuta per conto della sua parente a riguardo dei redditi dalla stessa percepiti, risultati non comprensivi della pensione di reversibilità conseguita dalla beneficiaria, in ragione delle quali la stessa non avrebbe avuto diritto al suddetto contributo.
In particolare parte attrice asseriva:
- che in data 11.1.2007 , presentava, quale familiare di Controparte_1
riferimento, richiesta di intervento economico integrativo per l'accoglimento della zia in struttura protetta;
ER
- che nel modello di domanda la dichiarava, ai sensi e per gli CP_1 effetti del D.P.R. n. 445/2000, che la di lei zia era titolare di pensione INPS per l'importo di Euro 557,23 allegandone l'ISEE;
- che con determinazione del 29.3.2007 il Comune di ammetteva nella Pt_1 casa di riposo “Casa Serena” la Catanzariti ponendo la parte residua della retta a carico dei parenti;
- che con raccomandata del 19.11.2007 il Dirigente del Centro di
Responsabilità Servizi Sociali comunicava alla l'importo mensile CP_1
versato dal marito a quale assegno di Persona_5 ER
mantenimento, che non era stato segnalato nella domanda iniziale;
- che con raccomandata di riscontro del 10.12.2007 la comunicava CP_1
che solo all'esito della segnalazione da parte degli uffici comunali era venuta a conoscenza dell'assegno di mantenimento corrisposto da Per_5
4 e che fino a poco tempo prima la era solita gestire Per_5 ER
personalmente le proprie sostanze, aggiungendo che la mancata segnalazione dell'assegno di mantenimento non le era affatto imputabile e fornendo inoltre indicazioni sui beni della ricoverata e sulle spese sostenute, oltre ad impegnarsi a regolarizzare il debito una volta pervenuta l'indennità di accompagnamento;
- che con lettera del 22.1.2008 il Dirigente del Centro di Responsabilità Servizi
Sociali comunicava ulteriormente alla che con le pensioni, CP_1
l'assegno di mantenimento e l'indennità di accompagnato la ricoverata rientrava tra i paganti in proprio;
- che con raccomandata del 6/10-7-2009 il Dirigente del Centro di
Responsabilità Servizi Sociali comunicava che dal 1.9.2009 la retta di degenza mensile doveva essere versata direttamente a “Casa Serena” dai familiari della ricoverata;
- che con lettera del 13/14-4-2012 il Dirigente del Centro di Responsabilità
Servizi Sociali comunicava alla le variazioni intervenute nella CP_1
gestione di Casa Serena e le modalità di pagamento della retta, specificando che la pensione, le altre indennità percepite nonché ogni altro versamento avrebbero dovuto essere accreditati direttamente alla Parte_2
[...]
- che nel febbraio 2014 la presentava la richiesta di aggiornamento CP_1
del contributo allegando copia della documentazione bancaria e dichiarando che l'assistita non disponeva di altra fonte di reddito o patrimonio;
- che con raccomandata del 12.2.2014 la (gestore di Parte_2
“Casa Serena”), comunicava alla l'adeguamento delle rette di CP_1
degenza;
- che con lettera del 20.3.2014 il Dirigente del Centro di Responsabilità Servizi
Sociali comunicava alla l'aggiornamento del contributo da Euro CP_1
2,90 ad Euro 19,90 con decorrenza dal 1.1.2014;
5 - che con lettera del 24.9.2014 il Dirigente del Centro di Responsabilità Servizi
Sociali comunicava alla ed alla CP_1 Parte_2
l'ammontare del contributo giornaliero aggiungendo che lo stesso era soggetto all'aggiornamento in aumento o in diminuzione in relazione alla variazione della retta di ricovero e del reddito percepito dalla ricoverata;
- che in data 12/24-3-2015 la presentava domanda di revisione del CP_1 contributo alla quale allegava estratto conto bancario della Sig.ra degli ultimi sei mesi del 2014; ER
- che in data 4.10.2016 la chiedeva al Comune la revisione del CP_1
contributo economico informando che il marito della zia era deceduto in data 15.9.2016 con conseguente perdita dell'assegno di mantenimento e dichiarando inoltre di avere presentato domanda per la pensione di reversibilità, impegnandosi ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale non appena questa fosse stata liquidata;
- che in data 16.11.2016 la trasmetteva al Comune l'attestazione CP_1
ISEE;
- che con raccomandata del 26.3.2019 il Dirigente del Centro di
Responsabilità Servizi Sociali comunicava alla Sig.ra e alla CP_1
ricoverata che in base alle visure effettuate il reddito della Sig.ra ER dal 2016 era superiore a quello risultante dalle attestazioni ISEE e pertanto chiedeva il totale rimborso della spesa anticipata dall'amministrazione comunale per il periodo 1.1.2017-28.2.2019, per complessivi Euro 13.083,18, nonché la trasmissione della comunicazione di liquidazione degli arretrati della pensione di reversibilità, al fine di recuperare la spesa anticipata per il periodo 1.10.2016 -31.12.2016;
- che con successiva raccomandata in data 16.5.2019 il Dirigente del Pt_3
comunicava alla ed alla ricoverata che l'importo dovuto dal CP_1
1.10.2016 al 28.2.2019 era pari ad Euro 15.054,57 e la informava della possibilità di ottenere la rateizzazione del debito;
6 - che con lettera del 6.6.2019 il legale della proponeva di rientrare CP_1
dal debito col versamento di Euro 200,00 mensili;
- che con mail del 8.7.2019 la tramite il proprio legale, CP_1 comunicava che, a seguito del decesso della la proposta ER
conciliativa doveva considerarsi priva di effetti;
- che con pec del 11/12-7-2019, inviata al legale della l'ente locale CP_1 insisteva nella richiesta di pagamento;
- che con raccomandata del 4.6.2020 il legale del invitava Parte_1
la alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita;
CP_1
- che con pec del 23.7.2020 il legale della rifiutava di aderire CP_1
all'invito, affermando che nulla era da lei dovuto non essendo erede di
, in quanto aveva espressamente rinunziato all'eredità, e ER
comunque non potendo essere destinataria delle pretese risarcitorie o di qualsiasi altra pretesa di natura economica da parte del Parte_1 non avendo nel caso di specie alcune legittimazione passiva.
Costituitasi in giudizio la eccepiva: CP_1
- la nullità della citazione per la mancata indicazione delle ragioni della domanda;
- il proprio difetto di legittimazione passiva perché aveva rinunziato all'eredità mentre il debito era riferibile alla persona ricoverata finchè era in vita e, in seguito, ai soli eredi;
- l'abuso dello strumento processuale da parte del poiché l'ente Parte_1 avrebbe dovuto procedere nei confronti degli eredi ovvero giovarsi dell'istituto dell'eredità giacente;
- l'impossibilità di ingerirsi negli affari della zia;
- la sussistenza di un'eventuale responsabilità extracontrattuale con la conseguenza che la prova della stessa incombeva al Comune;
- la mancata prova del quantum debeatur e in ogni caso la sua riduzione per effetto del contributo causale negligente del che avrebbe dovuto agire a tutela del proprio Pt_1 credito mentre la Sig.ra era in vita. ER
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma C.p.c. e precisate le rispettive conclusioni dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
7 Con la Sentenza n. 194/2023 emessa in data 30.1.2023 e pubblicata in data 31.1.2023, il
Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2768/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda attorea. CONDANNA la parte opponente a pagare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € per spese ed € 3.148,70 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, IVA e Cassa.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 21.3.2023 il Parte_1 impugnava il predetto provvedimento con cinque motivi d'impugnazione relativi:
- sia alla parte della pronuncia in cui venivano rigettate le istanze istruttorie;
- sia alla parte della pronuncia attinente all'accertamento della infondatezza, nel merito, delle domande azionate.
Con comparsa depositata in data 13.6.2023 si costituiva in giudizio la CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposto gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Lo svolgimento della prima udienza del 5.7.2023 veniva disposto attraverso la modalità della trattazione scritta sicchè le parti depositavano le rispettive note scritte d'udienza.
Successivamente, ai sensi dell'art. 352 C.p.c., il Consigliere istruttore concedeva i termini previsti in sostituzione della discussione orale. Dopo la riassegnazione dei termini del
25.9.2024, con provvedimento del 2.2.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 8.5.2024, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha formulato cinque motivi di appello alla sentenza del Tribunale Parte_1 scaligero, dei quali risulta fondato il terzo.
Va disatteso il primo, con il quale l'ente locale si lamenta che il giudice di prime cure abbia indebitamente accertato, applicando erroneamente gli art. 1173 e 2043 C.c., la mancanza di un obbligo giuridico proprio della convenuta a presentare le comunicazioni reddituali derivante dal disposto dell'art. 7 e 8 del regolamento comunale, giustificando l'omessa indicazione del reddito derivante dalla pensione di reversibilità della beneficiaria e che determinava la decadenza dal beneficio, a un semplice errore o ad inesattezze scusabili nelle predette comunicazioni periodiche della ER
Ad avviso del Collegio, infatti, gli articoli 7 e 8 legittimano il familiare di riferimento a comunicare per conto del beneficiato le variazioni della sua situazione economica onde conseguire e\o confermare il contributo economico oggetto di causa, ma identificano il
8 familiare di riferimento quale eventuale soggetto abilitato a trasmettere all'ente locale le comunicazioni reddituali periodiche attribuibili pur sempre al beneficiario, senza, dunque, che detto soggetto possa considerarsi parte del negozio giuridico instaurato tra il richiedente e percipiente il contributo pubblico, dovendosi il familiare ritenersi mero delegato all'inoltro delle dichiarazioni del richiedente, e peraltro ricollegando il successivo art. 30 del medesimo regolamento il riscontro di dichiarazioni erronee o inesatte la semplice revoca del beneficio con riserva di rimborso nei confronti del beneficiario.
Ne conseguiva quindi, così come ha correttamente ritenuto il tribunale, che l'unico soggetto obbligato a titolo contrattuale nei confronti dell'ente pubblico appellante deve pure sempre considerarsi la beneficiaria richiedente il contributo, e non il familiare di riferimento odierno appellato.
Non è fondato il secondo motivo, tramite cui l'appellante protesta il mancato accertamento, in via incidentale, dei reati previsti dall'art. 634 e 316 ter c.p. in capo alla convenuta appellata: gli elementi documentali forniti all'esito dell'istruttoria non consentono di individuare omissioni dolose nelle comunicazioni inviate periodicamente dall'appellata all'ente locale, la quale risulta aver formalmente rispettato le scadenze dell'aggiornamento periodico come ha ritenuto il primo giudice.
Parimenti, non possono essere accolti il quarto ed il quinto motivo di gravame, con i quali si censura la motivazione addotta riguardo alla responsabilità jure hereditatis della parte appellata in seguito alla successione mortis causa della zia CP_1 ER ed il rigetto delle istanze istruttorie formulate a tale riguardo: da un lato deve darsi atto che vi è la prova, correttamente rilevata da parte del tribunale, della rinuncia dell'appellata all'eredità della beneficiaria, dall'altro va condivisa la valutazione già operata sulle istanze istruttorie formulate, che risultano generiche e non idonee ad integrare la prova certa di atti posti in essere da parte di quest'ultima suscettibili di determinare l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 C.c.
Coglie, viceversa, nel segno il terzo motivo di appello, volto alla censura di quanto ritiene il giudice di primo grado a proposito degli elementi integranti la responsabilità ex art. 2043 c.c. del familiare di riferimento.
Risulta dagli atti di causa che nel 2007 l'appellata, nel redigere le dichiarazioni obbligatorie inoltrate per conto della avesse dapprima omesso, con colpa ER
9 ritenuta scusabile dal primo giudice, l'indicazione di una componente reddituale rilevante come l'assegno di mantenimento percepito dal marito a partire dal 2016, la quale, unita all'accompagnamento già percepito e dichiarato, avrebbe determinato, ancor prima del subentro del reddito da pensione di invalidità, il superamento degli indici reddituali massimi previsti ai fini del diritto a percepire contributo giornaliero erogato dal
[...]
. Parte_1
Ricevuta una prima contestazione da parte dell'ente pubblico, l'appellata faceva in effetti pervenire le dichiarazioni di aggiornamento per le annualità dal 2015 al 2019, inviando in allegato gli estratti conto della (da cui si evince l'accredito di una somma ER genericamente indicata come “pensione” con un codice identificativo) e l'ISEE della beneficiaria del contributo, da intendersi erogato peraltro solo a titolo di anticipazione, subendo nel 2019 una ulteriore contestazione da parte del secondo cui, Parte_1
a partire dal 2016 (anno in cui la era risultata percettrice di una nuova ER componente reddituale costituita dalla pensione di reversibilità), le suddette dichiarazioni obbligatorie di aggiornamento non potevano considerarsi veritiere, in quanto la sommatoria dei redditi realmente conseguiti ponevano la beneficiaria al di fuori dei limiti reddituali massimi per il legittimo conseguimento del contributo giornaliero della retta da corrispondere alla RSA.
Ritiene a tale proposito il Collegio che il possesso della documentazione bancaria della destinataria del contributo, la cura dell'ISEE e dello scadenziario delle comunicazioni periodiche obbligatorie, avesse messo l'appellante nella condizione di rilevare documentalmente che la beneficiaria era divenuta percettrice anche della pensione di reversibilità, soggetta a comunicazione integrativa da inoltrarsi all'ente pubblico, da considerarsi dovuta e quindi colpevolmente omessa.
Tale circostanza integri omissione inescusabile, dovuta a negligenza attribuibile al familiare di riferimento a ciò delegato, e suscettibile di determinare il danno lamentato dal consistente nella maggior spesa sostenuta per l'indebita erogazione Parte_1 del contributo oggetto di causa.
Il delegato dell'avente diritto, infatti, può autonomamente incorrere in responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 C.c., che prevede la responsabilità per danno ingiusto nel caso in cui agisca in maniera colposa o dolosa, cagionando danni a terzi o all'avente diritto stesso.
10 L'istante sostiene in proposito di aver sempre provveduto a trasmettere le dichiarazioni periodiche e che l'addebito andrebbe attribuito alle risultanze della sola dichiarazione sull'ISEE, il cui meccanismo di calcolo non tiene conto degli aggiornamenti degli indici reddituali basandosi sui dati pregressi, ma dette argomentazioni non risultano fondate e non convincono, posto che ciò che occorreva denunciare all'ente erogante il contributo, era la percezione della diverse categorie di redditi del beneficiario.
Decisiva, a parere del Collegio, risulta poi la circostanza che l'appellante, in seguito al riscontro della contestazione di addebito inoltrata da parte del avesse proposto Pt_1 all'ente pubblico una rateizzazione del contributo indebitamente percepito ed ammontante a complessivi euro 15.054,57, così implicitamente riconoscendo la circostanza della debenza contributiva oggetto di causa (doc. n. 23).
Va quindi accolto l'appello del che ha svolto la domanda di Parte_1 restituzione della somma ex ante precisata, con la condanna della al pagamento CP_1 di quanto in editto oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, oltre che alla restituzione di quanto versatole a titolo di spese di soccombenza per il primo grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la Sentenza n. 194/2023 emessa dal Tribunale di Verona in data 30.1.2023 e pubblicata in data 31.1.2023, così decide:
- in riforma della sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Verona condanna a pagare al in persona del Sindaco Controparte_1 Parte_1
pro tempore, la somma di euro 15.054,57 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo nonché a rimborsare la somma di euro 3.634,85 percepita a titolo di spese di soccombenza del primo grado, oltre interessi dalla data del loro ricevimento al saldo;
- condanna l'appellata a rifondere a parte appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 5.077,00
11 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa ed in euro 3.966 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e Cpa come per legge per il presente grado d'appello.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 29.1.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott. Guido Marzella
12