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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 19 del mese di febbraio, avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4294/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Pedaso (FM) Via Giovanni XXIII n. 5 presso lo studio dell'Avv. Walter MAssucci, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria
Silvia Massucci;
opponente;
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catania Piazza Lanza n. 18/a presso lo studio dell'Avv. Nicolò D'Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 540/24.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportando ai propri atti e memorie integrative.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 4 decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 15.4.2024 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale la chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore del CP_1
convenuto, da questo Tribunale in data 1.3.2024 e notificato il 5 marzo successivo per l'importo di €
17214.86, oltre accessori e spese legali. Eccepiva di non dovere alcuna somma.
L'opposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
In diritto.
L'opposizione è inammissibile per come già rilevato in corso di causa.
Nella specie la controversia è relativa a contratto di affitto di azienda e come tale ex art. 447 bis c.p.c. soggetto al rito locatizio.
Nessun problema di ammissibilità si pone alla luce di Cass. Sez. Unite 13 gennaio 2022, n. 927,
secondo cui in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque,
per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge “la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi,
cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte.
Nella specie l'atto è stato depositato in data 23.4.2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c., pur essendo stata notificata l'opposizione nel rispetto di detto termine (notifica d.i. 5.3.2024 –
notifica opposizione 15.4.2024 – iscrizione a ruolo 23.4.2024).
pagina 2 di 4 Infondata è anche l'eccezione relativa all'omesso svolgimento della mediazione.
L' dell'art. 5 comma 1 bis ex d.lgs. 28/10 [comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98] dispone – tra l'altro –
che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. La norma prosegue disponendo che i commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei
procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Nella specie parte opposta – su cui incombeva il relativo onere – ha avviato il procedimento di mediazione, con esito negativo (come da verbale in atti), successivamente all'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c..
Ne consegue il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso il d.i. n. 540/24 e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta,
liquidate in complessivi € 1750.00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a..
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Sezione Quinta Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 420 c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 19 del mese di febbraio, avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4294/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Pedaso (FM) Via Giovanni XXIII n. 5 presso lo studio dell'Avv. Walter MAssucci, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria
Silvia Massucci;
opponente;
contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catania Piazza Lanza n. 18/a presso lo studio dell'Avv. Nicolò D'Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
opposto;
AVENTE AD OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 540/24.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa riportando ai propri atti e memorie integrative.
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 4 decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 15.4.2024 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale la chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore del CP_1
convenuto, da questo Tribunale in data 1.3.2024 e notificato il 5 marzo successivo per l'importo di €
17214.86, oltre accessori e spese legali. Eccepiva di non dovere alcuna somma.
L'opposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa.
In diritto.
L'opposizione è inammissibile per come già rilevato in corso di causa.
Nella specie la controversia è relativa a contratto di affitto di azienda e come tale ex art. 447 bis c.p.c. soggetto al rito locatizio.
Nessun problema di ammissibilità si pone alla luce di Cass. Sez. Unite 13 gennaio 2022, n. 927,
secondo cui in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'articolo 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, dunque,
per la Suprema corte, secondo la costante giurisprudenza, emerge “la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi,
cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte.
Nella specie l'atto è stato depositato in data 23.4.2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 641
c.p.c., pur essendo stata notificata l'opposizione nel rispetto di detto termine (notifica d.i. 5.3.2024 –
notifica opposizione 15.4.2024 – iscrizione a ruolo 23.4.2024).
pagina 2 di 4 Infondata è anche l'eccezione relativa all'omesso svolgimento della mediazione.
L' dell'art. 5 comma 1 bis ex d.lgs. 28/10 [comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98] dispone – tra l'altro –
che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. La norma prosegue disponendo che i commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia
dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei
procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Nella specie parte opposta – su cui incombeva il relativo onere – ha avviato il procedimento di mediazione, con esito negativo (come da verbale in atti), successivamente all'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c..
Ne consegue il decreto opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso il d.i. n. 540/24 e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta,
liquidate in complessivi € 1750.00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a..
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4