Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1166
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania, in data 19 febbraio 2025, dal giudice Giorgio Marino, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. La parte opponente, una società, ha richiesto l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso a suo carico per un importo di € 17.214,86, sostenendo di non dovere alcuna somma. Dall'altra parte, la società opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, sostenendo che l'atto di opposizione fosse stato depositato oltre il termine previsto.

Il giudice ha dichiarato l'opposizione inammissibile, richiamando la normativa di riferimento, in particolare l'art. 447-bis c.p.c., che regola le opposizioni a decreti ingiuntivi in materia di locazione. Ha argomentato che, sebbene l'opposizione fosse stata notificata nei termini, il deposito dell'atto fosse avvenuto oltre il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., rendendo quindi l'opposizione inammissibile. Inoltre, ha respinto l'eccezione relativa all'omesso svolgimento della mediazione, chiarendo che l'onere di eccepire l'improcedibilità incombeva sulla parte opposta, che non aveva rispettato i termini previsti. Pertanto, il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo e condannato la parte opponente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1166
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 1166
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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