TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2024, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
(...)(...)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
ET DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1712/2022 R.G.A.C. avente per oggetto:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1
D'Agostino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nata a [...] il giorno (...) (c.f.: , rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Costoli
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
2) Ciascuna parte potrà fissare liberamente il luogo di residenza, con obbligo di darne comunicazione all'altra parte
nell'esclusivo interesse del figlio minore.
3) Il figlio ET sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, nel pieno rispetto del principio di bigenitorilità, e vivrà stabilmente con la madre.
4) La casa coniugale, sita in La SP, (...), di esclusiva proprietà del sig. verrà assegnata alla Pt_1 sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore ET, fino al raggiungimento del 18° anno di vita dello Pt_2 stesso.
5) In ossequio al principio di bigenitorialità, le decisioni di maggior rilievo dovranno essere previamente concordate tra le parti. In nessun caso la scelta di attività o altra rientrante tra quelle da concordare tra i genitori, dovranno essere previamente comunicate al minore. Ciò al fine di consentire una scelta serena e accurata, senza anticipare aspettative in capo al figlio prima dell'attento vaglio di entrambi i genitori.
6) Il padre prenderà e terrà con sé il figlio minore presso la sua residenza o dove egli eleggerà domicilio, nei fine settimana disponibili in base agli impegni lavorativi del sig. e successivamente alla comunicazione degli stessi, Pt_1 anche con breve preavviso. La madre favorirà la frequentazione tra il padre e il figlio e la permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione paterna al fine di consentire l'ambientazione in un clima familiare, provvedendo ad accompagnare
e/o riprendere il minore presso l'abitazione del padre o, secondo gli accordi, in un luogo intermedio.
7) Il sig. trascorrerà inoltre con il figlio ET i seguenti periodi: a) Periodo estivo: nel periodo compreso tra il Pt_1 mese di luglio ed il mese di agosto di ogni anno, ET trascorrerà un periodo compreso tra i sette e i dieci giorni
consecutivi con il padre che saranno concordati in relazione agli impegni lavorativi dello stesso, salvo diversi accordi tra i genitori. b) Periodo di Natale e Capodanno: trascorrerà con il padre un periodo delle festività natalizie che ricada nei termini dell'interruzione delle attività scolastiche prevista di anno in anno dal calendario scolastico regionale, da concordare tra le parti. Vacanze pasquali: ET trascorrerà il periodo di vacanza intercorrente tra il primo giorno di
vacanza ed il lunedì dell'Angelo di ogni anno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il costo per gli spostamenti sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e la madre si renderà disponibile ad accompagnare il minore presso il padre e/o ad andare a riprenderlo, anche utilizzando l'autovettura Chevrolet Aveo,
Tg. EH 934 VB, che negli accordi di separazione veniva assegnata alla sig.ra al fine di rendere agevoli gli Pt_2 spostamenti del bambino e favorire i suoi incontri con il padre, salvo che si concordi di affidarlo alle hostess preposte all'accompagnamento dei minori.
9) I periodi di cui al punto precedente saranno previamente concordati solo all'esito della comunicazione dei turni lavorativi del sig. e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi del figlio minore, la Pt_1 scelta dei quali sarà funzionale al rispetto delle precedenti indicazioni. Inoltre, nel rispetto di tali principi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ET tutte le volte che sarà possibile. La madre, anche al di fuori dei predetti periodi, favorirà il rapporto tra il padre ed il figlio mettendo a disposizione dello stesso gli strumenti necessari al fine di un contatto costante con lo stesso, negli orari che saranno più consoni per entrambi
10) Le decisioni inerenti ET dovranno essere concordate tra i genitori escludendo l'uso di strumenti di messaggistica come ad esempio WhatsApp che dovranno essere limitati esclusivamente allo scambio rapido di comunicazioni per risolvere questioni pratiche in relazione ad accordi già definiti.
11) La sig.ra dovrà provvedere tempestivamente a rimuovere dai social le foto che ritraggono il figlio minore, Pt_2 nonché quelle contenenti immagini del sig. manifestando egli sin d'ora il dissenso alla pubblicazione futura delle Pt_1 stesse e di eventuali altre successive.
12) L'assegno per il contributo al mantenimento per il figlio minore ET non dovrà essere superiore ad € 300,00 mensili, poiché la condizione economica della sig.ra è notevolmente migliorata rispetto alla data della Pt_2 separazione consensuale, svolgendo la stessa attività lavorativa retribuita nella misura che emergerà in corso di causa anche a seguito degli accertamenti da parte della Guardia di Finanzia che ci si riserva sin d'ora di richiedere. Tale somma, sarà aggiornata annualmente secondo gli indici medi annuali Istat/Foi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e sarà versata, entro il giorno 28 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra La sig.ra Pt_2 Pt_2
e il sig. percepiranno inoltre l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno. Pt_1
13) Il contributo al mantenimento a favore del figlio minore sarà corrisposto alla sig.ra fino al raggiungimento Pt_2 della maggiore età di ET per poi essere corrisposto direttamente allo stesso fin quando permarranno le condizioni per la sua debenza. 14) Poiché la scuola scelta e frequentata dal figlio ET è apparsa avere una rigida impostazione che potrebbe orientare
la crescita del minore precludendogli la libertà di scegliere consapevolmente e senza condizionamenti, e poiché si ravvisano serie perplessità sul percorso formativo offerto, ( in particolare in merito alla trasparenza/chiarezza dei criteri di valutazione), i genitori si impegnano a concordare la scelta della scuola e a farsi carico, solo nel caso di pieno accordo, Co nella misura del 50% del relativo eventuale costo. Il sig. non si opporrà alla frequentazione della scuola Pt_1
Casa da parte di ET, limitatamente all'anno scolastico 2022/2023.
15) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) La sig.ra si farà parte diligente entro 30 giorni dalla data del provvedimento a dare esecuzione all'obbligo Pt_2 di procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura Chevrolet Aveo tg (...), provvedendo all'invio del
relativo libretto o alla consegna dello stesso, in mancanza provvederà alla restituzione dei veicolo al sig. Saranno Pt_1 comunque a suo carico tutte le spese, ivi comprese il costo del passaggio di proprietà ed ogni altra spesa anche precedente alla sottoscrizione delle presenti condizioni, connesse alla proprietà dell'autoveicolo nonché ogni eventuale spesa o sanzione derivanti dalla circolazione dello stesso.
17) I sigg.ri e prestano il reciproco consento al rilascio del passaporto valevole per l'espatrio del minore Pt_1 Pt_2
ET.
Per la resistente:
“In via istruttoria Si insiste per la richiesta di ordine al ricorrente del deposito delle buste paga tutte dall'anno 2019 fino alla data del 31.12.2023 (come richiesto nelle memorie autorizzate ex art. 183 co 6 cpc n. 2 e n. 3).
Nel merito: “Voglia il Tribunale Ill.mo, vista la sentenza ND 427/2023 del giorno 12.06.2023,
RIGETTARE le domande del ricorrente relativamente:
a) all'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra fino al raggiungimento del 18° anno di età del figlio ET Pt_2 perchè immotivata in fatto ed in diritto;
b) acchè il figlio sia accompagnato e ripreso dalla madre presso il domicilio o residenza del padre perchè inammissibile, infondata in fatto ed in diritto
c) acchè la frequentazione padre/figlio – ordinaria e straordinaria – dipenda esclusivamente dagli impegni lavorativi del
padre perchè infondata in fatto ed in diritto
d) alla previsione di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili e che la corresponsione alla Sig.ra di tale somma cessi con il compimento del 18° anno di ET perchè infondata in Pt_2 fatto ed in diritto
e) all'obbligo della Sig.ra di procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura tg. (...) essendo Pt_2 tenuto a tale adempimento il Sig. per provvedimento di separazione e per essere la domanda inammissibile Parte_1 dal momento che in sede di separazione il Sig. si è assunto l'obbligo di tale adempimento Pt_1
ACCOGLIERE le seguenti domande della resistente
1) AFFIDARE IL FIGLIO MINORE TT (anni 9 ½) in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) ASSEGNARE la casa coniugale, sita alla SP, Via dei (...), alla Sig.ra nell'interesse del figlio Parte_2 minore ET fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica con obbligo per l''assegnataria di sostenere le
spese di utenza e di oneri condominiali ordinari
3) PORRE A CARICO del Signor che peraltro dall'anno 2022 introita mensilmente la somma di euro Parte_1
116,75 pari al 50% dell'AU per il figlio liquidato dall'Ente sull'ISEE della Sig.ra l'obbligo di versare alla Pt_2 convenuta contributo mensile al mantenimento del figlio nella misura di euro 470,00 mensili (ovverosia Persona_1 l'assegno già previsto in sede di separazione quando il bambino aveva solo 5 anni attualizzato secondo gli indici Istat)
nella misura meglio vista sulla scorta delle risultanze istruttorie e della frequentazione padre/figlio allo stato quasi nulla, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque del relativo mese di riferimento e da adeguarsi annualmente in ragione dell'indice ISTAT FOI.
4) PORRE a CARICO dei genitori le spese straordinarie che dovessero rendersi opportune per il figlio secondo le linee
guida del Tribunale della SP del giorno 13.12.2018 proporzionalmente ai rispettivi redditi, quindi nella misura del
75% il padre e del 25% la madre;
5) STABILIRE, anche ampliando quelle concordate in sede di separazione, modalità precise e aprioristiche di frequentazione padre/figlio che consentano ad entrambi i genitori e al figlio una adeguata organizzazione dei propri
impegni lavorativi scolastici e sociali con obbligo per il Sig. di comunicare con preavviso di almeno una Parte_1 settimana eventuali suoi impedimenti o di chiedere modifiche alle frequentazioni stesse e con impegno della Sig.ra di collaborare per modificare i giorni di visita padre/figlio compatibilmente anche ai propri impegni (lavorativi Pt_2
e personali).
Facendo obbligo al Sig. – come già previsto in sede di separazione – di provvedere a propria cura e spese Parte_1 ai trasferimenti del figlio.
6) prevedere che il figlio trascorra con ciascuno dei due genitori un uguale periodo di vacanza durante le festività natalizie e pasquali, ad anni alternati;
7) prevedere che il figlio trascorra con ciascun genitore un periodo di vacanza estivo di 10 giorni (nei mesi di luglio e agosto) da concordare/comunicare entro il giorno 31 maggio di ogni anno in base agli impegni lavorativi degli stessi
8) vinte le spese di lite, oltre accessori tutti come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 427/2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 9.9.2007 in Trieste. Pt_1 CP_2
Si tratta ora di determinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti, ET, nato alla SP il giorno (...).
Occorre riportare quanto concordato al riguardo in sede di separazione (cfr. decreto di omologa del
3.12.2020), laddove è stato previsto:
- che nella casa coniugale, sita alla SP, di proprietà dell'odierno ricorrente, sarebbe rimasta ad abitare unitamente al figlio minore;
Pt_2
- che avrebbe continuato a pagare le rate del mutuo a scadere;
Pt_1
- che la responsabilità genitoriale sarebbe stata esercitata da entrambe le parti;
- che il padre avrebbe potuto tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese, dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio (previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze del bambino, da concordarsi in ogni mese precedente);
- che il minore sarebbe sempre stato prelevato presso la residenza della madre ed ivi riaccompagnato secondo gli orari concordati, di volta in volta, tra i coniugi;
- che , inoltre, avrebbe tenuto con sé ET dieci giorni consecutivi nel periodo luglio- Pt_1
agosto di ogni anno;
- che ad anni alterni il minore avrebbe trascorso con il padre la Vigilia di Natale, nel periodo compreso tra il 24 Dicembre e sino al 30 Dicembre e la vigilia di Capodanno e l'Epifania nel periodo compreso tra il 31 Dicembre e il 6 Gennaio;
- che anche le vacanze Pasquali sarebbero state regolate ad anni alterni nel periodo compreso tra il primo giorno di vacanza e il Lunedì dell'Angelo;
- che i predetti periodi sarebbero stati concordati in tempo utile tra i genitori in funzione dei turni di licenza assegnati all'odierno ricorrente dal Comando di appartenenza;
- che avrebbe provveduto al versamento mensile della somma di 400,00 euro alla madre Pt_1
quale contributo al mantenimento del figlio relativamente al regime delle spese ordinarie e si sarebbe impegnato a contribuire alla retta della scuola privata, frequentata dal figlio, nella misura del 50%, per una somma pari ad € 125,00 al mese, da versare presso l'istituto scolastico;
- che gli assegni familiari sarebbero stati richiesti e percepiti da Pt_2
- che i coniugi avrebbero contribuito nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio;
- che si sarebbe impegnato a trasferire la proprietà dell'autovettura modello Chevrolet Pt_1
Aveo, targata (...) a Pt_2
All'epoca viveva e lavorava, quale Ufficiale della (...) Militare, a Venezia. Pt_1
Le condizioni di separazione sopra riportate sono state confermate in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale dell'11.11.2022 (confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Genova).
Continua a non essere in contestazione la condivisione dell'affidamento, così come la collocazione del minore presso la madre e l'assegnazione dell'ex casa coniugale (sita La SP, via dei (...), n°
e di proprietà esclusiva di ) in favore di Pt_1 CP_2
Va solo precisato che non può essere qui determinato un termine di efficacia del provvedimento di assegnazione e che in ogni caso detto termine non potrebbe essere fatto corrispondere al compimento del 18° anno di vita di ET, come da costante giurisprudenza in materia a rilevare essendo piuttosto il momento, anche successivo, in cui il figlio, pur convivente con il genitore nel solito immobile, sia divenuto autosufficiente dal punto di vista economico.
Le parti discutono su quale possa essere il regime delle visite padre-figlio più opportuno.
Il ricorrente, che da settembre 2022 si è trasferito a vivere a Roma, per motivi lavorativi, ha chiesto al riguardo alcune modifiche, deducendo: che le condizioni attuali avrebbero evidenziato oggettive difficoltà attuative sul piano pratico, con effetti troppo limitanti rispetto alla sua frequentazione con ET;
che inoltre quanto concordato nell'ambito della separazione si sarebbe rilevato eccessivamente oneroso anche in termini economici. ha quindi concluso sul punto domandando al Tribunale di prevedere: che egli potrà vedere e Pt_1 tenere con sé il minore “presso la sua residenza o dove egli eleggerà domicilio, nei fine settimana disponibili in base agli impegni lavorativi … e successivamente alla comunicazione degli stessi, anche con breve preavviso”; che la madre dovrà favorire tale frequentazione “provvedendo ad accompagnare e/o riprendere il minore presso l'abitazione del padre o, secondo gli accordi, in un luogo intermedio”.
La convenuta si è opposta, rappresentando la necessità che siano stabilite, anche in ampliamento di quelle concordate in sede di separazione, modalità “precise e aprioristiche” di frequentazione padre/figlio, “che consentano ad entrambi i genitori e al figlio una adeguata organizzazione dei propri impegni lavorativi scolastici e sociali, con obbligo per … Fedele di comunicare con preavviso di almeno una settimana eventuali suoi impedimenti o di chiedere modifiche alle frequentazioni stesse
e con impegno della Sig.ra di collaborare per modificare i giorni di visita padre/figlio Pt_2 compatibilmente anche ai propri impegni (lavorativi e personali). Facendo obbligo a … … di Pt_1 provvedere a propria cura e spese ai trasferimenti del figlio”.
Il Collegio ritiene che la pretesa del ricorrente di determinare i giorni di frequentazione di volta in volta, anche con breve preavviso, sulla base delle sue disponibilità da lavoro, non possa essere accolta.
Tanto pur considerato, come da certificazione dello Stato Maggiore della (...) acquisita agli atti del presente giudizio in data 8.9.2023, che egli, per 1'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuitegli, è in effetti “sovente impiegato anche al di fuori degli orari indicati al precedente punto
2 per lo svolgimento di attività in regime di lavoro straordinario, eventualmente anche nei giorni festivi, talvolta distaccato per missioni o per altre attività comandate anche presso sedi diverse … dislocate sul territorio nazionale e per esigenze difficilmente preventivabili con più di una settimana di anticipo”.
L'individuazione di un calendario che possa di regola essere seguito dalle parti è, infatti, necessaria per non penalizzare eccessivamente non solo l'ex moglie, ma anche lo stesso minore, visto che diversamente ET e la madre si troverebbero di fatto ad essere impossibilitati a programmare con un minimo di anticipo eventuali attività da svolgere in particolare nei fine settimana.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio.
Laddove l'odierno ricorrente comunichi con un preavviso di non meno sette giorni il proprio impedimento oggettivo per il periodo prestabilito, esso potrà essere recuperato nel fine settimana successivo, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e di per esempio per Pt_2
impegni pregressi.
Pare corrispondente all'interesse di ET che tale frequentazione avvenga preferibilmente alla
SP piuttosto che a Roma;
nel secondo caso, infatti, il figlio delle parti dovrebbe effettuare due spostamenti di durata non indifferente nel giro di appena 48 ore.
Nel caso in cui padre e figlio trascorrano comunque il fine settimana nella capitale sarà – Pt_1
sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti - a provvedere a sue cura e spese ai relativi trasferimenti.
Si ritiene di non onerare stabilmente al riguardo anche (anche solo per uno, tra andata e Pt_2
ritorno, dei due spostamenti necessari) in quanto: così era stato concordato in sede di omologa, quando il padre risiedeva in una città (Venezia) certamente non meglio collegata alla SP rispetto a Roma;
la convenuta ha dedotto difficoltà organizzative, stanti gli impegni lavorativi, per la giornata di venerdì; ipotizzando il doppio viaggio da effettuare la domenica, la donna di fatto sarebbe privata di fine settimana da gestire liberamente.
In ogni caso, le visite paterne ben potrebbero svolgersi alla SP (previa prenotazione di una camera di albergo, o anche nell'ex casa coniugale, vista la disponibilità manifesta al riguardo dalla convenuta, che nel caso si sposterebbe momentaneamente presso i suoi genitori).
Del resto, la frequentazione dell'ambiente di vita paterno a Roma da parte di ET sarebbe comunque garantita, in particolare durante le festività.
L'altro aspetto in discussione è quello relativo al mantenimento. sul punto chiede che sia posto a carico del ricorrente un contributo di 470,00 euro, pari Pt_2
all'importo concordato in sede di separazione, attualizzato.
invece, pretende una riduzione della somma dovuta a tale titolo fino a 300 euro. Pt_1
Occorre accertare le rispettive condizioni economiche delle parti.
Si è già detto che è un ufficiale della (...) Militare Italiana;
dal suo modello 730/2023 risulta Pt_1
un reddito imponibile (in buona sostanza analogo a quello documentato per l'anno 2020) di circa
60.000,00, con imposta netta di circa 18.500 euro.
Il ricorrente dal (...) conduce in locazione un immobile in Roma dietro pagamento di un canone di 850,00 euro, oltre oneri;
tanto potendo ancora beneficiare della L.100/87, che prevede un rimborso dell'Amministrazione di 516,46 euro.
Egli sta, poi, corrispondendo per le restituzioni del mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale 412,00 euro al mese.
Passando ad esaminare la posizione di ella come visto vive alla SP nell'immobile di Pt_2 proprietà dell'ex marito e oggetto di assegnazione in suo favore. Dal 2021 svolge attività lavorativa come addetta al ricevimento clienti presso Audio Progress, dal
2022 con contratto a tempo indeterminato, orario part-time e stipendio di circa 750,00 euro al mese;
in atti è la certificazione unica 2023, da cui risulta un reddito annuo di 9.500,00 euro circa.
Va, infine, evidenziato che attualmente entrambi i genitori stanno percependo in pari quota (di circa
115,00 euro al mese) gli assegni familiari.
Ebbene, il Collegio, valutati nel complesso gli elementi sopra sinteticamente riportati e presupponendo che la frequentazione di con il figlio possa svolgersi secondo tempi Pt_1
corrispondenti a quanto disposto con l'odierno provvedimento (con i conseguenti significativi ulteriori oneri a carico della parte per gli spostamenti da Roma alla SP e per l'eventuale permanenza nella città ligure), ritiene che il contributo in questione possa essere determinato in
400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'autovettura Chevrolet, rispetto alla quale pure vi sono contestazioni, il Tribunale si limita a prendere atto di quanto già pattuito in sede di separazione, in forza di impegni liberamente assunti e tali da integrare il contenuto solo eventuale di quell'accordo (cfr. Cass. ord, n. 20034/2024).
Le spese di lite vengono compensate, considerati natura ed esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 427/2023 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio ET;
dispone la collocazione del minore presso la madre;
assegna l'ex casa coniugale sita La SP, (...), di esclusiva proprietà di a Pt_1
quale genitore collocatario del figlio;
Pt_2
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio di regola a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio, secondo quanto specificato in parte motiva quanto alla possibilità di recupero in caso di impedimento e con eventuali viaggi di spostamento del minore dalla
SP a Roma e ritorno a cura e spese del ricorrente;
dispone che ciascun genitore possa tenere con sé ET per un periodo di dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze di luglio/agosto; periodo da concordare ogni anno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
dispone che il minore trascorra con ciascun genitore un uguale periodo di vacanza durante le festività natalizie;
dispone che le vacanze Pasquali siano regolate ad anni alterni nel periodo compreso tra il primo giorno di vacanza e il Lunedì dell'Angelo; pone a carico di , con effetto dall'odierna sentenza, un contributo a titolo di mantenimento del Pt_1
figlio, da versare alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, di 400,00 euro, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della SP e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della SP in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso alla SP in data 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di Roberto Lucia Sebastiani
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
ET DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1712/2022 R.G.A.C. avente per oggetto:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Promossa da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1
D'Agostino
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
nata a [...] il giorno (...) (c.f.: , rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Costoli
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
2) Ciascuna parte potrà fissare liberamente il luogo di residenza, con obbligo di darne comunicazione all'altra parte
nell'esclusivo interesse del figlio minore.
3) Il figlio ET sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, nel pieno rispetto del principio di bigenitorilità, e vivrà stabilmente con la madre.
4) La casa coniugale, sita in La SP, (...), di esclusiva proprietà del sig. verrà assegnata alla Pt_1 sig.ra in quanto genitore collocatario del figlio minore ET, fino al raggiungimento del 18° anno di vita dello Pt_2 stesso.
5) In ossequio al principio di bigenitorialità, le decisioni di maggior rilievo dovranno essere previamente concordate tra le parti. In nessun caso la scelta di attività o altra rientrante tra quelle da concordare tra i genitori, dovranno essere previamente comunicate al minore. Ciò al fine di consentire una scelta serena e accurata, senza anticipare aspettative in capo al figlio prima dell'attento vaglio di entrambi i genitori.
6) Il padre prenderà e terrà con sé il figlio minore presso la sua residenza o dove egli eleggerà domicilio, nei fine settimana disponibili in base agli impegni lavorativi del sig. e successivamente alla comunicazione degli stessi, Pt_1 anche con breve preavviso. La madre favorirà la frequentazione tra il padre e il figlio e la permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione paterna al fine di consentire l'ambientazione in un clima familiare, provvedendo ad accompagnare
e/o riprendere il minore presso l'abitazione del padre o, secondo gli accordi, in un luogo intermedio.
7) Il sig. trascorrerà inoltre con il figlio ET i seguenti periodi: a) Periodo estivo: nel periodo compreso tra il Pt_1 mese di luglio ed il mese di agosto di ogni anno, ET trascorrerà un periodo compreso tra i sette e i dieci giorni
consecutivi con il padre che saranno concordati in relazione agli impegni lavorativi dello stesso, salvo diversi accordi tra i genitori. b) Periodo di Natale e Capodanno: trascorrerà con il padre un periodo delle festività natalizie che ricada nei termini dell'interruzione delle attività scolastiche prevista di anno in anno dal calendario scolastico regionale, da concordare tra le parti. Vacanze pasquali: ET trascorrerà il periodo di vacanza intercorrente tra il primo giorno di
vacanza ed il lunedì dell'Angelo di ogni anno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il costo per gli spostamenti sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e la madre si renderà disponibile ad accompagnare il minore presso il padre e/o ad andare a riprenderlo, anche utilizzando l'autovettura Chevrolet Aveo,
Tg. EH 934 VB, che negli accordi di separazione veniva assegnata alla sig.ra al fine di rendere agevoli gli Pt_2 spostamenti del bambino e favorire i suoi incontri con il padre, salvo che si concordi di affidarlo alle hostess preposte all'accompagnamento dei minori.
9) I periodi di cui al punto precedente saranno previamente concordati solo all'esito della comunicazione dei turni lavorativi del sig. e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi del figlio minore, la Pt_1 scelta dei quali sarà funzionale al rispetto delle precedenti indicazioni. Inoltre, nel rispetto di tali principi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ET tutte le volte che sarà possibile. La madre, anche al di fuori dei predetti periodi, favorirà il rapporto tra il padre ed il figlio mettendo a disposizione dello stesso gli strumenti necessari al fine di un contatto costante con lo stesso, negli orari che saranno più consoni per entrambi
10) Le decisioni inerenti ET dovranno essere concordate tra i genitori escludendo l'uso di strumenti di messaggistica come ad esempio WhatsApp che dovranno essere limitati esclusivamente allo scambio rapido di comunicazioni per risolvere questioni pratiche in relazione ad accordi già definiti.
11) La sig.ra dovrà provvedere tempestivamente a rimuovere dai social le foto che ritraggono il figlio minore, Pt_2 nonché quelle contenenti immagini del sig. manifestando egli sin d'ora il dissenso alla pubblicazione futura delle Pt_1 stesse e di eventuali altre successive.
12) L'assegno per il contributo al mantenimento per il figlio minore ET non dovrà essere superiore ad € 300,00 mensili, poiché la condizione economica della sig.ra è notevolmente migliorata rispetto alla data della Pt_2 separazione consensuale, svolgendo la stessa attività lavorativa retribuita nella misura che emergerà in corso di causa anche a seguito degli accertamenti da parte della Guardia di Finanzia che ci si riserva sin d'ora di richiedere. Tale somma, sarà aggiornata annualmente secondo gli indici medi annuali Istat/Foi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e sarà versata, entro il giorno 28 di ogni mese, sul c/c intestato alla sig.ra La sig.ra Pt_2 Pt_2
e il sig. percepiranno inoltre l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno. Pt_1
13) Il contributo al mantenimento a favore del figlio minore sarà corrisposto alla sig.ra fino al raggiungimento Pt_2 della maggiore età di ET per poi essere corrisposto direttamente allo stesso fin quando permarranno le condizioni per la sua debenza. 14) Poiché la scuola scelta e frequentata dal figlio ET è apparsa avere una rigida impostazione che potrebbe orientare
la crescita del minore precludendogli la libertà di scegliere consapevolmente e senza condizionamenti, e poiché si ravvisano serie perplessità sul percorso formativo offerto, ( in particolare in merito alla trasparenza/chiarezza dei criteri di valutazione), i genitori si impegnano a concordare la scelta della scuola e a farsi carico, solo nel caso di pieno accordo, Co nella misura del 50% del relativo eventuale costo. Il sig. non si opporrà alla frequentazione della scuola Pt_1
Casa da parte di ET, limitatamente all'anno scolastico 2022/2023.
15) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
16) La sig.ra si farà parte diligente entro 30 giorni dalla data del provvedimento a dare esecuzione all'obbligo Pt_2 di procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura Chevrolet Aveo tg (...), provvedendo all'invio del
relativo libretto o alla consegna dello stesso, in mancanza provvederà alla restituzione dei veicolo al sig. Saranno Pt_1 comunque a suo carico tutte le spese, ivi comprese il costo del passaggio di proprietà ed ogni altra spesa anche precedente alla sottoscrizione delle presenti condizioni, connesse alla proprietà dell'autoveicolo nonché ogni eventuale spesa o sanzione derivanti dalla circolazione dello stesso.
17) I sigg.ri e prestano il reciproco consento al rilascio del passaporto valevole per l'espatrio del minore Pt_1 Pt_2
ET.
Per la resistente:
“In via istruttoria Si insiste per la richiesta di ordine al ricorrente del deposito delle buste paga tutte dall'anno 2019 fino alla data del 31.12.2023 (come richiesto nelle memorie autorizzate ex art. 183 co 6 cpc n. 2 e n. 3).
Nel merito: “Voglia il Tribunale Ill.mo, vista la sentenza ND 427/2023 del giorno 12.06.2023,
RIGETTARE le domande del ricorrente relativamente:
a) all'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra fino al raggiungimento del 18° anno di età del figlio ET Pt_2 perchè immotivata in fatto ed in diritto;
b) acchè il figlio sia accompagnato e ripreso dalla madre presso il domicilio o residenza del padre perchè inammissibile, infondata in fatto ed in diritto
c) acchè la frequentazione padre/figlio – ordinaria e straordinaria – dipenda esclusivamente dagli impegni lavorativi del
padre perchè infondata in fatto ed in diritto
d) alla previsione di un contributo per il mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 300,00 mensili e che la corresponsione alla Sig.ra di tale somma cessi con il compimento del 18° anno di ET perchè infondata in Pt_2 fatto ed in diritto
e) all'obbligo della Sig.ra di procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura tg. (...) essendo Pt_2 tenuto a tale adempimento il Sig. per provvedimento di separazione e per essere la domanda inammissibile Parte_1 dal momento che in sede di separazione il Sig. si è assunto l'obbligo di tale adempimento Pt_1
ACCOGLIERE le seguenti domande della resistente
1) AFFIDARE IL FIGLIO MINORE TT (anni 9 ½) in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) ASSEGNARE la casa coniugale, sita alla SP, Via dei (...), alla Sig.ra nell'interesse del figlio Parte_2 minore ET fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica con obbligo per l''assegnataria di sostenere le
spese di utenza e di oneri condominiali ordinari
3) PORRE A CARICO del Signor che peraltro dall'anno 2022 introita mensilmente la somma di euro Parte_1
116,75 pari al 50% dell'AU per il figlio liquidato dall'Ente sull'ISEE della Sig.ra l'obbligo di versare alla Pt_2 convenuta contributo mensile al mantenimento del figlio nella misura di euro 470,00 mensili (ovverosia Persona_1 l'assegno già previsto in sede di separazione quando il bambino aveva solo 5 anni attualizzato secondo gli indici Istat)
nella misura meglio vista sulla scorta delle risultanze istruttorie e della frequentazione padre/figlio allo stato quasi nulla, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque del relativo mese di riferimento e da adeguarsi annualmente in ragione dell'indice ISTAT FOI.
4) PORRE a CARICO dei genitori le spese straordinarie che dovessero rendersi opportune per il figlio secondo le linee
guida del Tribunale della SP del giorno 13.12.2018 proporzionalmente ai rispettivi redditi, quindi nella misura del
75% il padre e del 25% la madre;
5) STABILIRE, anche ampliando quelle concordate in sede di separazione, modalità precise e aprioristiche di frequentazione padre/figlio che consentano ad entrambi i genitori e al figlio una adeguata organizzazione dei propri
impegni lavorativi scolastici e sociali con obbligo per il Sig. di comunicare con preavviso di almeno una Parte_1 settimana eventuali suoi impedimenti o di chiedere modifiche alle frequentazioni stesse e con impegno della Sig.ra di collaborare per modificare i giorni di visita padre/figlio compatibilmente anche ai propri impegni (lavorativi Pt_2
e personali).
Facendo obbligo al Sig. – come già previsto in sede di separazione – di provvedere a propria cura e spese Parte_1 ai trasferimenti del figlio.
6) prevedere che il figlio trascorra con ciascuno dei due genitori un uguale periodo di vacanza durante le festività natalizie e pasquali, ad anni alternati;
7) prevedere che il figlio trascorra con ciascun genitore un periodo di vacanza estivo di 10 giorni (nei mesi di luglio e agosto) da concordare/comunicare entro il giorno 31 maggio di ogni anno in base agli impegni lavorativi degli stessi
8) vinte le spese di lite, oltre accessori tutti come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 427/2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 9.9.2007 in Trieste. Pt_1 CP_2
Si tratta ora di determinare le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio delle parti, ET, nato alla SP il giorno (...).
Occorre riportare quanto concordato al riguardo in sede di separazione (cfr. decreto di omologa del
3.12.2020), laddove è stato previsto:
- che nella casa coniugale, sita alla SP, di proprietà dell'odierno ricorrente, sarebbe rimasta ad abitare unitamente al figlio minore;
Pt_2
- che avrebbe continuato a pagare le rate del mutuo a scadere;
Pt_1
- che la responsabilità genitoriale sarebbe stata esercitata da entrambe le parti;
- che il padre avrebbe potuto tenere con sé il figlio per due fine settimana al mese, dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio (previa comunicazione e accordo con la madre e compatibilmente con impegni ed esigenze del bambino, da concordarsi in ogni mese precedente);
- che il minore sarebbe sempre stato prelevato presso la residenza della madre ed ivi riaccompagnato secondo gli orari concordati, di volta in volta, tra i coniugi;
- che , inoltre, avrebbe tenuto con sé ET dieci giorni consecutivi nel periodo luglio- Pt_1
agosto di ogni anno;
- che ad anni alterni il minore avrebbe trascorso con il padre la Vigilia di Natale, nel periodo compreso tra il 24 Dicembre e sino al 30 Dicembre e la vigilia di Capodanno e l'Epifania nel periodo compreso tra il 31 Dicembre e il 6 Gennaio;
- che anche le vacanze Pasquali sarebbero state regolate ad anni alterni nel periodo compreso tra il primo giorno di vacanza e il Lunedì dell'Angelo;
- che i predetti periodi sarebbero stati concordati in tempo utile tra i genitori in funzione dei turni di licenza assegnati all'odierno ricorrente dal Comando di appartenenza;
- che avrebbe provveduto al versamento mensile della somma di 400,00 euro alla madre Pt_1
quale contributo al mantenimento del figlio relativamente al regime delle spese ordinarie e si sarebbe impegnato a contribuire alla retta della scuola privata, frequentata dal figlio, nella misura del 50%, per una somma pari ad € 125,00 al mese, da versare presso l'istituto scolastico;
- che gli assegni familiari sarebbero stati richiesti e percepiti da Pt_2
- che i coniugi avrebbero contribuito nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio;
- che si sarebbe impegnato a trasferire la proprietà dell'autovettura modello Chevrolet Pt_1
Aveo, targata (...) a Pt_2
All'epoca viveva e lavorava, quale Ufficiale della (...) Militare, a Venezia. Pt_1
Le condizioni di separazione sopra riportate sono state confermate in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale dell'11.11.2022 (confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Genova).
Continua a non essere in contestazione la condivisione dell'affidamento, così come la collocazione del minore presso la madre e l'assegnazione dell'ex casa coniugale (sita La SP, via dei (...), n°
e di proprietà esclusiva di ) in favore di Pt_1 CP_2
Va solo precisato che non può essere qui determinato un termine di efficacia del provvedimento di assegnazione e che in ogni caso detto termine non potrebbe essere fatto corrispondere al compimento del 18° anno di vita di ET, come da costante giurisprudenza in materia a rilevare essendo piuttosto il momento, anche successivo, in cui il figlio, pur convivente con il genitore nel solito immobile, sia divenuto autosufficiente dal punto di vista economico.
Le parti discutono su quale possa essere il regime delle visite padre-figlio più opportuno.
Il ricorrente, che da settembre 2022 si è trasferito a vivere a Roma, per motivi lavorativi, ha chiesto al riguardo alcune modifiche, deducendo: che le condizioni attuali avrebbero evidenziato oggettive difficoltà attuative sul piano pratico, con effetti troppo limitanti rispetto alla sua frequentazione con ET;
che inoltre quanto concordato nell'ambito della separazione si sarebbe rilevato eccessivamente oneroso anche in termini economici. ha quindi concluso sul punto domandando al Tribunale di prevedere: che egli potrà vedere e Pt_1 tenere con sé il minore “presso la sua residenza o dove egli eleggerà domicilio, nei fine settimana disponibili in base agli impegni lavorativi … e successivamente alla comunicazione degli stessi, anche con breve preavviso”; che la madre dovrà favorire tale frequentazione “provvedendo ad accompagnare e/o riprendere il minore presso l'abitazione del padre o, secondo gli accordi, in un luogo intermedio”.
La convenuta si è opposta, rappresentando la necessità che siano stabilite, anche in ampliamento di quelle concordate in sede di separazione, modalità “precise e aprioristiche” di frequentazione padre/figlio, “che consentano ad entrambi i genitori e al figlio una adeguata organizzazione dei propri impegni lavorativi scolastici e sociali, con obbligo per … Fedele di comunicare con preavviso di almeno una settimana eventuali suoi impedimenti o di chiedere modifiche alle frequentazioni stesse
e con impegno della Sig.ra di collaborare per modificare i giorni di visita padre/figlio Pt_2 compatibilmente anche ai propri impegni (lavorativi e personali). Facendo obbligo a … … di Pt_1 provvedere a propria cura e spese ai trasferimenti del figlio”.
Il Collegio ritiene che la pretesa del ricorrente di determinare i giorni di frequentazione di volta in volta, anche con breve preavviso, sulla base delle sue disponibilità da lavoro, non possa essere accolta.
Tanto pur considerato, come da certificazione dello Stato Maggiore della (...) acquisita agli atti del presente giudizio in data 8.9.2023, che egli, per 1'assolvimento delle funzioni istituzionali attribuitegli, è in effetti “sovente impiegato anche al di fuori degli orari indicati al precedente punto
2 per lo svolgimento di attività in regime di lavoro straordinario, eventualmente anche nei giorni festivi, talvolta distaccato per missioni o per altre attività comandate anche presso sedi diverse … dislocate sul territorio nazionale e per esigenze difficilmente preventivabili con più di una settimana di anticipo”.
L'individuazione di un calendario che possa di regola essere seguito dalle parti è, infatti, necessaria per non penalizzare eccessivamente non solo l'ex moglie, ma anche lo stesso minore, visto che diversamente ET e la madre si troverebbero di fatto ad essere impossibilitati a programmare con un minimo di anticipo eventuali attività da svolgere in particolare nei fine settimana.
Il padre potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio.
Laddove l'odierno ricorrente comunichi con un preavviso di non meno sette giorni il proprio impedimento oggettivo per il periodo prestabilito, esso potrà essere recuperato nel fine settimana successivo, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e di per esempio per Pt_2
impegni pregressi.
Pare corrispondente all'interesse di ET che tale frequentazione avvenga preferibilmente alla
SP piuttosto che a Roma;
nel secondo caso, infatti, il figlio delle parti dovrebbe effettuare due spostamenti di durata non indifferente nel giro di appena 48 ore.
Nel caso in cui padre e figlio trascorrano comunque il fine settimana nella capitale sarà – Pt_1
sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti - a provvedere a sue cura e spese ai relativi trasferimenti.
Si ritiene di non onerare stabilmente al riguardo anche (anche solo per uno, tra andata e Pt_2
ritorno, dei due spostamenti necessari) in quanto: così era stato concordato in sede di omologa, quando il padre risiedeva in una città (Venezia) certamente non meglio collegata alla SP rispetto a Roma;
la convenuta ha dedotto difficoltà organizzative, stanti gli impegni lavorativi, per la giornata di venerdì; ipotizzando il doppio viaggio da effettuare la domenica, la donna di fatto sarebbe privata di fine settimana da gestire liberamente.
In ogni caso, le visite paterne ben potrebbero svolgersi alla SP (previa prenotazione di una camera di albergo, o anche nell'ex casa coniugale, vista la disponibilità manifesta al riguardo dalla convenuta, che nel caso si sposterebbe momentaneamente presso i suoi genitori).
Del resto, la frequentazione dell'ambiente di vita paterno a Roma da parte di ET sarebbe comunque garantita, in particolare durante le festività.
L'altro aspetto in discussione è quello relativo al mantenimento. sul punto chiede che sia posto a carico del ricorrente un contributo di 470,00 euro, pari Pt_2
all'importo concordato in sede di separazione, attualizzato.
invece, pretende una riduzione della somma dovuta a tale titolo fino a 300 euro. Pt_1
Occorre accertare le rispettive condizioni economiche delle parti.
Si è già detto che è un ufficiale della (...) Militare Italiana;
dal suo modello 730/2023 risulta Pt_1
un reddito imponibile (in buona sostanza analogo a quello documentato per l'anno 2020) di circa
60.000,00, con imposta netta di circa 18.500 euro.
Il ricorrente dal (...) conduce in locazione un immobile in Roma dietro pagamento di un canone di 850,00 euro, oltre oneri;
tanto potendo ancora beneficiare della L.100/87, che prevede un rimborso dell'Amministrazione di 516,46 euro.
Egli sta, poi, corrispondendo per le restituzioni del mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale 412,00 euro al mese.
Passando ad esaminare la posizione di ella come visto vive alla SP nell'immobile di Pt_2 proprietà dell'ex marito e oggetto di assegnazione in suo favore. Dal 2021 svolge attività lavorativa come addetta al ricevimento clienti presso Audio Progress, dal
2022 con contratto a tempo indeterminato, orario part-time e stipendio di circa 750,00 euro al mese;
in atti è la certificazione unica 2023, da cui risulta un reddito annuo di 9.500,00 euro circa.
Va, infine, evidenziato che attualmente entrambi i genitori stanno percependo in pari quota (di circa
115,00 euro al mese) gli assegni familiari.
Ebbene, il Collegio, valutati nel complesso gli elementi sopra sinteticamente riportati e presupponendo che la frequentazione di con il figlio possa svolgersi secondo tempi Pt_1
corrispondenti a quanto disposto con l'odierno provvedimento (con i conseguenti significativi ulteriori oneri a carico della parte per gli spostamenti da Roma alla SP e per l'eventuale permanenza nella città ligure), ritiene che il contributo in questione possa essere determinato in
400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'autovettura Chevrolet, rispetto alla quale pure vi sono contestazioni, il Tribunale si limita a prendere atto di quanto già pattuito in sede di separazione, in forza di impegni liberamente assunti e tali da integrare il contenuto solo eventuale di quell'accordo (cfr. Cass. ord, n. 20034/2024).
Le spese di lite vengono compensate, considerati natura ed esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dato atto della sentenza parziale n. 427/2023 che ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, così provvede: dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio ET;
dispone la collocazione del minore presso la madre;
assegna l'ex casa coniugale sita La SP, (...), di esclusiva proprietà di a Pt_1
quale genitore collocatario del figlio;
Pt_2
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio di regola a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica pomeriggio, secondo quanto specificato in parte motiva quanto alla possibilità di recupero in caso di impedimento e con eventuali viaggi di spostamento del minore dalla
SP a Roma e ritorno a cura e spese del ricorrente;
dispone che ciascun genitore possa tenere con sé ET per un periodo di dieci giorni anche consecutivi durante le vacanze di luglio/agosto; periodo da concordare ogni anno in base ai rispettivi impegni lavorativi;
dispone che il minore trascorra con ciascun genitore un uguale periodo di vacanza durante le festività natalizie;
dispone che le vacanze Pasquali siano regolate ad anni alterni nel periodo compreso tra il primo giorno di vacanza e il Lunedì dell'Angelo; pone a carico di , con effetto dall'odierna sentenza, un contributo a titolo di mantenimento del Pt_1
figlio, da versare alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, di 400,00 euro, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca in pari misura al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della SP e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della SP in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico sia ripartito al 50% tra i genitori;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso alla SP in data 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di Roberto Lucia Sebastiani