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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 6/2025 RCC. promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. POLONIOLI GIOVANNI giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. TAPPEINER JANIS NOEL e dall'avv. BAUR
LORENZ MICHAEL, giusta delega in atti
- appellato -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sentita la relazione del Giudice Istruttore,
evidenziato che, ai sensi dell'art.283 c.p.c., come modificato dal
D.Lgs. 149/2022, i requisiti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
1 sussistono qualora l'impugnazione appaia manifestamente fondata oppure dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
ritenuto che nella fattispecie i motivi posti a fondamento dell'impugnazione della sentenza gravata non appaiono ictu oculi manifestamente fondati, meritando approfondimento;
quanto al periculum in mora , la ricorrente deduce la gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza sulla considerazione che la situazione economico-
finanziaria dell'appellante il cui bilancio al 31.12.2023
presentava debiti per € 3.691.962,00.- ( come da comunicazione del dott. dimessa) non consentirebbe di ottenere Per_1
ulteriore credito bancario per far fronte al pagamento cui è
stata condannata;
non è dato conoscere la situazione bancaria e finanziaria della società appellante, ed in particolare, quanto al periculum, se il pagamento dell'importo de quo possa comportare la richiesta di immediato rientro di eventuali finanziamenti con conseguente aggravarsi della situazione;
sta di fatto che la situazione debitoria dell'appellante che non risulta essere titolare di cespiti immobiliari a garanzia del creditore fonda, al contrario, un pericolo nel ritardo per la parte appellata;
del resto, difetta qualsiasi elemento atto ad indicare
2 un'eventuale incapacità restitutoria dell'appellato in relazione a quanto ottenuto in esecuzione dell'impugnata sentenza,
risultando lo stesso titolare di vari beni immobili ( abitazioni,
maso chiuso, locali commerciali, terreni) che, se anche gravati,
costituiscono idonea garanzia;
tutto ciò premesso, la Corte
respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza avanzata da parte appellante/ricorrente
Parte_2
, cosi deciso il 02 aprile 2025
[...]
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
3
Sezione Distaccata di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
nel procedimento civile iscritto sub n. 6/2025 RCC. promossa
da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. POLONIOLI GIOVANNI giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. TAPPEINER JANIS NOEL e dall'avv. BAUR
LORENZ MICHAEL, giusta delega in atti
- appellato -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sentita la relazione del Giudice Istruttore,
evidenziato che, ai sensi dell'art.283 c.p.c., come modificato dal
D.Lgs. 149/2022, i requisiti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
1 sussistono qualora l'impugnazione appaia manifestamente fondata oppure dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
ritenuto che nella fattispecie i motivi posti a fondamento dell'impugnazione della sentenza gravata non appaiono ictu oculi manifestamente fondati, meritando approfondimento;
quanto al periculum in mora , la ricorrente deduce la gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza sulla considerazione che la situazione economico-
finanziaria dell'appellante il cui bilancio al 31.12.2023
presentava debiti per € 3.691.962,00.- ( come da comunicazione del dott. dimessa) non consentirebbe di ottenere Per_1
ulteriore credito bancario per far fronte al pagamento cui è
stata condannata;
non è dato conoscere la situazione bancaria e finanziaria della società appellante, ed in particolare, quanto al periculum, se il pagamento dell'importo de quo possa comportare la richiesta di immediato rientro di eventuali finanziamenti con conseguente aggravarsi della situazione;
sta di fatto che la situazione debitoria dell'appellante che non risulta essere titolare di cespiti immobiliari a garanzia del creditore fonda, al contrario, un pericolo nel ritardo per la parte appellata;
del resto, difetta qualsiasi elemento atto ad indicare
2 un'eventuale incapacità restitutoria dell'appellato in relazione a quanto ottenuto in esecuzione dell'impugnata sentenza,
risultando lo stesso titolare di vari beni immobili ( abitazioni,
maso chiuso, locali commerciali, terreni) che, se anche gravati,
costituiscono idonea garanzia;
tutto ciò premesso, la Corte
respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della impugnata sentenza avanzata da parte appellante/ricorrente
Parte_2
, cosi deciso il 02 aprile 2025
[...]
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
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