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18 giugno 1935
18 giugno 1935
Art. 7.
Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.