Articolo 7 della Legge 24 aprile 1935, n. 740
Articolo 6Articolo 8
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18 giugno 1935
Art. 7.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Entrata in vigore il 18 giugno 1935