TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 416/2022
Il Giudice del lavoro, dott. PI CE, a seguito dell'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ti Luca Cei e Matteo
Orlandini, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, sita in Pisa, alla
Via Cocchi, n. 7/9
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
SA RI e IA IC, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.5.2022, l'Azienda sanitaria ricorrente ha chiesto l'annullamento degli Avvisi di addebito n. 387 2021 00001663 09 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022; n. 387 2021 00001666 12 000 del 23/10/2021 notificato il
04/04/2022; n. 387 2021 00001668 14 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022; n.
Pag. 1 di 4 387 2021 00001670 16 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022 e n. 387 2022
00000271 88 000 del 24/03/2022 notificato il 08/04/2022.
A sostegno della domanda, ha dedotto come gli atti opposti fossero riconducibili alle pretese sottese ai c.d. Estratti Conto Azienda/Amministrazione (ECA), ovvero documenti attestanti gli importi dovuti per effetto delle denunce contributive di volta in volta inviate all'Ente previdenziale al fine di comunicare i dati determinanti la modifica dei presupposti impositivi. Tuttavia, nel corso del tempo, anche per il tramite dell'ESTAR a cui la legge regionale n. 40/2005 demandava l'esercizio delle Pt_1 funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, erano state riscontrate più volte problematiche legate all'elaborazione dei dati, riguardanti il più delle volte annualità pregresse e i c.d. ECA non erano in grado di fornire indicazioni comprensibili per verificare “agevolmente l'origine del dovuto”. Inoltre, i debiti oggetto degli avvisi opposti si riferivano a contributi già regolarmente versati dalla ricorrente tramite ESTAR come era possibile desumere dalle Parte_1 schermate estrapolate dal portale che, per i periodi successivi a quelli oggetto dei CP_1 medesimi avvisi di addebito opposti, evidenziavano l'emissione di ECA con saldo pari a zero euro.
2. Con memoria depositata in data 17.10.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale ha innanzitutto evidenziato lo sgravio dell'avviso di addebito n. 387 2022 00000271 88 000. Per il resto, si è opposto all'accoglimento della domanda avversaria contestandone la fondatezza.
3. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 387 2022 00000271 88 000 per effetto del suo sgravio nelle more del presente giudizio.
4. Con riferimento agli altri atti opposti, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
5. Costituisce questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità l'individuazione dell'esatto ambito di operatività dell'onere della prova gravante in capo all'Ente previdenziale.
Così, un primo orientamento sostiene che tale onere sia condizionato alla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, di guisa che nell'ipotesi di contestazioni
Pag. 2 di 4 generiche e di stile l'opposizione debba essere rigettata. Ciò in considerazione del fatto che “l'opponente— convenuto in senso sostanziale— è tenuto ad adempiere già con
l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'articolo 416 cod.proc.civ.” (così, Cass. civ., 27274/2018).
Altro orientamento, invece, ritiene che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale, una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria sarebbe configurabile soltanto qualora “a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»”. In sostanza, per l'orientamento in esame, l'attribuzione di efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in atti extraprocessuali “quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale” interromperebbe “la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416
c.p.c.” (così, Cass. civ., 31704 del 04/12/2019).
6. Nella fattispecie in esame, a fronte della specifica allegazione da parte dell'opponente dell'avvenuta estinzione dei debiti sottesi agli avvisi di addebito opposti, per come evincibile dai dati estrapolati dal portale dell' (così, documenti allegati sub 15), CP_1
16), 17) e 18) al fascicolo di parte ricorrente), l'ente previdenziale non ha dato dimostrazione della persistenza delle pretese contributive né, tantomeno, di quale fossero gli specifici titoli in forza dei quali esse sarebbero state dovute.
Né può ritenersi utile a tal fine sentire ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il “Funzionario responsabile dell'Ufficio “Gestione del Credito” della Sede di Pisa”, non avendo CP_1 la parte opposta indicato le circostanze specifiche oggetto di approfondimento ovvero che non avrebbero potuto essere oggetto di prova con gli ordinari mezzi istruttori rimessi all'iniziativa di parte.
Pag. 3 di 4 Tanto comporta l'accoglimento in parte qua del ricorso, con annullamento degli avvisi di addebito n. 387 2021 00001663 09 000, n. 387 2021 00001666 12 000, n. 387 2021
00001668 14 000 e n. 387 2021 00001670 16 000.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'AVA n. 387 2022
00000271 88 000;
2) annulla gli AVA n. 387 2021 00001663 09 000, n. 387 2021 00001666 12 000, n.
387 2021 00001668 14 000 e n. 387 2021 00001670 16 000;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 518,00 per esborsi ed euro 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
PI CE
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 416/2022
Il Giudice del lavoro, dott. PI CE, a seguito dell'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ti Luca Cei e Matteo
Orlandini, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, sita in Pisa, alla
Via Cocchi, n. 7/9
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_2
n. 448/98) della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
SA RI e IA IC, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.5.2022, l'Azienda sanitaria ricorrente ha chiesto l'annullamento degli Avvisi di addebito n. 387 2021 00001663 09 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022; n. 387 2021 00001666 12 000 del 23/10/2021 notificato il
04/04/2022; n. 387 2021 00001668 14 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022; n.
Pag. 1 di 4 387 2021 00001670 16 000 del 23/10/2021 notificato il 04/04/2022 e n. 387 2022
00000271 88 000 del 24/03/2022 notificato il 08/04/2022.
A sostegno della domanda, ha dedotto come gli atti opposti fossero riconducibili alle pretese sottese ai c.d. Estratti Conto Azienda/Amministrazione (ECA), ovvero documenti attestanti gli importi dovuti per effetto delle denunce contributive di volta in volta inviate all'Ente previdenziale al fine di comunicare i dati determinanti la modifica dei presupposti impositivi. Tuttavia, nel corso del tempo, anche per il tramite dell'ESTAR a cui la legge regionale n. 40/2005 demandava l'esercizio delle Pt_1 funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, erano state riscontrate più volte problematiche legate all'elaborazione dei dati, riguardanti il più delle volte annualità pregresse e i c.d. ECA non erano in grado di fornire indicazioni comprensibili per verificare “agevolmente l'origine del dovuto”. Inoltre, i debiti oggetto degli avvisi opposti si riferivano a contributi già regolarmente versati dalla ricorrente tramite ESTAR come era possibile desumere dalle Parte_1 schermate estrapolate dal portale che, per i periodi successivi a quelli oggetto dei CP_1 medesimi avvisi di addebito opposti, evidenziavano l'emissione di ECA con saldo pari a zero euro.
2. Con memoria depositata in data 17.10.2022 si è costituito l' , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale ha innanzitutto evidenziato lo sgravio dell'avviso di addebito n. 387 2022 00000271 88 000. Per il resto, si è opposto all'accoglimento della domanda avversaria contestandone la fondatezza.
3. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 387 2022 00000271 88 000 per effetto del suo sgravio nelle more del presente giudizio.
4. Con riferimento agli altri atti opposti, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
5. Costituisce questione dibattuta nella giurisprudenza di legittimità l'individuazione dell'esatto ambito di operatività dell'onere della prova gravante in capo all'Ente previdenziale.
Così, un primo orientamento sostiene che tale onere sia condizionato alla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, di guisa che nell'ipotesi di contestazioni
Pag. 2 di 4 generiche e di stile l'opposizione debba essere rigettata. Ciò in considerazione del fatto che “l'opponente— convenuto in senso sostanziale— è tenuto ad adempiere già con
l'atto introduttivo del giudizio all'onere di specifica contestazione di cui all'articolo 416 cod.proc.civ.” (così, Cass. civ., 27274/2018).
Altro orientamento, invece, ritiene che, rivestendo l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale, una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria sarebbe configurabile soltanto qualora “a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»”. In sostanza, per l'orientamento in esame, l'attribuzione di efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in atti extraprocessuali “quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale” interromperebbe “la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416
c.p.c.” (così, Cass. civ., 31704 del 04/12/2019).
6. Nella fattispecie in esame, a fronte della specifica allegazione da parte dell'opponente dell'avvenuta estinzione dei debiti sottesi agli avvisi di addebito opposti, per come evincibile dai dati estrapolati dal portale dell' (così, documenti allegati sub 15), CP_1
16), 17) e 18) al fascicolo di parte ricorrente), l'ente previdenziale non ha dato dimostrazione della persistenza delle pretese contributive né, tantomeno, di quale fossero gli specifici titoli in forza dei quali esse sarebbero state dovute.
Né può ritenersi utile a tal fine sentire ai sensi dell'art. 421 c.p.c. il “Funzionario responsabile dell'Ufficio “Gestione del Credito” della Sede di Pisa”, non avendo CP_1 la parte opposta indicato le circostanze specifiche oggetto di approfondimento ovvero che non avrebbero potuto essere oggetto di prova con gli ordinari mezzi istruttori rimessi all'iniziativa di parte.
Pag. 3 di 4 Tanto comporta l'accoglimento in parte qua del ricorso, con annullamento degli avvisi di addebito n. 387 2021 00001663 09 000, n. 387 2021 00001666 12 000, n. 387 2021
00001668 14 000 e n. 387 2021 00001670 16 000.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'AVA n. 387 2022
00000271 88 000;
2) annulla gli AVA n. 387 2021 00001663 09 000, n. 387 2021 00001666 12 000, n.
387 2021 00001668 14 000 e n. 387 2021 00001670 16 000;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 518,00 per esborsi ed euro 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
PI CE
Pag. 4 di 4