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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6544 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024; pendente tra
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
- OPPONENTE -
E elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti;
- OPPOSTA –
NONCHÉ
elettivamente Controparte_2 domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
-OPPOSTA-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti CP_3
-TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato l'intimazione di pagamento n.07120239001831512/000 notificata il
22.08.2023 con cui è stata richiesto il pagamento della complessiva somma di €
1.063.780,77.
Il credito trova fonte nel finanziamento chirografario n. 61062/3713834, fatto, nell'anno 2010, dalla banca alla con CP_3 Parte_2 garanzia, fino all'80% dell'importo mutuato, del Mediocredito Centrale e con la garanzia fideiussoria dell'opponente del 9 dicembre 2010 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla verso la predetta Parte_2 banca.
L'opponente devolve quali motivi di doglianza a) l'omessa notifica dell'atto presupposto ovvero la cartella di pagamento n.07120170016319614002; b) l' illegittimità della procedura di riscossione mediante ruolo posta in essere da Contro parte di in assenza di un titolo esecutivo;
c) la prescrizione della pretesa creditoria a fronte di un contratto di finanziamento risolto il 28 ottobre 2011 e stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione;
d) la decadenza di azioni ex art.1957 cc in assenza di azioni avverso il debitore principale;
e) la parziale estinzione della obbligazione in virtù del pagamento di €240.000,00 da parte degli altri fidejussori e di cui l'agente della riscossione non avrebbe tenuto conto.
Il contraddittorio si è regolarmente instaurato in quanto si sono costituiti
, Controparte_1 Controparte_2
ed il terzo chiamato che hanno chiesto il
[...] CP_3 rigetto della opposizione. Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del 16 settembre 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma, c.p.c., poiché volto a porre in discussione il diritto del procedente a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
In via del tutto preliminare giova osservare che i motivi di censura attinenti al mancato rispetto della normativa che governa l'azione di recupero promossa da Contro nonché l'illegittimità dell'utilizzo della procedura esattoriale sono destituiti di fondamento.
Nell'ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed il fideiussore, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello di natura pubblicistica riguardante in Parte_3 qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/ 1996 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma
4 DM 20.06.2005 n. 18456.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, numero 18456 l'escussione della garanzia determina la surrogazione ex lege
(articolo 1203 Codice Civile) del Fondo per le PMI – e dunque della Pt_4 in qualità di suo rappresentante – nei diritti del soggetto finanziatore.
[...] Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua qualità Parte_5 di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ai sensi del co. 4 del predetto art. 2 del D.M. del 20/06/05 “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art.3 del D.L. 3/2015 convertito nella L.33/2015 afferma che “il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui all'art.2 co 1 lett. a) L.662/96 costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751 bis cc. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.17 D.Lgs 46/99”.
È sufficiente la lettera della norma per evidenziare la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla . Controparte_2
Ciò premesso, l'oggetto della presente opposizione è una intimazione di pagamento.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare Controparte_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi, infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (
Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n.
5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Tuttavia nel caso che oggi ci occupa l'intimazione di pagamento non è il primo atto con cui l'opponente ha avuto contezza della pretesa.
L' ha infatti documentato Controparte_1
l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.071201770016319614002 sottesa alla intimazione di pagamento di cui trattasi. Detta notifica è avvenuta in data 13.03.2017 nella mani di familiare convivente ( ). Persona_1 Peraltro anche l'eccezione di prescrizione non è fondata perché sono stati prodotti due atti interruttivi della prescrizione il primo n.0719621700449867000 del 06.03.2017, il secondo n.07120239001831512000 del 31.07.2023.
Infine la prescrizione è stata sospesa per effetto della normativa emergenziale durante l'epidemia da COVID SARS 19 prevista dall'art.68 del
D.L.18/2020.
Da ultimo l'opponente deduce la nullità delle fidejussioni per contrasto con la normativa antitrust.
La fattispecie che oggi ci occupa concerne una fidejussione omnibus limitata.
Quanto alla nullità di tale fidejussione alla luce della normativa di cui alla
L.287/1990 come sancito dal provvedimento n.55 del 02 maggio 2005 della
CA D'LI giova osservare quanto segue.
Con detto provvedimento la CA D'LI affermava che “ gli artt.6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per al fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie (fidejussione omnibus) contengono disposizioni che nella misura in cui vengono applicate in maniera uniforme, sono in contrasto con l'art.2 co 2 lettera a) della legge 287/1990”.
Nel caso che oggi ci occupa non viene in discussione una fidejussione omnibus, sic et simpliciter ma una garanzia prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto e per un importo massimo. Tuttavia giova richiamare la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.41994/2021 che estende i principi oltre l'ambito della fidejussione omnibus e dunque anche alla fidejussione specifica.
Ferma in linea teorica l'applicabilità della nullità della clausola fidejussoria va però riscontrato che l'opponente non ha compiutamente assolto all'onere della prova posto a suo carico. Infatti il garante al fine di invocare la nullità della fidejussione per violazione dello schema ABI in base al provvedimento n.55/2005 avrebbero dovuto dare la prova della conformità della fidejussione sottoscritta allo schema ABI o della sola clausola derogatoria dell'art.1957 cc. Avrebbe dovuto altresì allegare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte. Si è di contro limitato ad una generica contestazione sul punto con violazione dei principi di cui all'art.2697 cc.
E tanto è altresì emerso dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha deciso sulla impugnazione della sentenza n.5131/2019 resa dal Tribunale di
Napoli, giudizio di cui è stato parte anche l'odierno opponente il quale ha versato in atti la sentenza di rigetto del gravame n.3346/2024 del 25.07.2024.
Per le ragioni esposte L'opposizione va rigettata
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147
2022, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione l'attività svolta (medi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore di e Controparte_1 [...]
e spese Controparte_2 CP_3 quantificate in euro 14368,00 ciascuna ,oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna