Art. 886. Ausiliaria 1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 133
- 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/05/2011, n. 456Provvedimento: […] In relazione a tale posizione, la prevalente giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il collocamento in ausiliaria costituisce una particolare posizione di congedo non equiparabile al servizio effettivo (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2010 , n. 7477; Cons. Stato Sez. consultive Sez. III n. 2419 - 26 gennaio 2010; Corte conti Sez. giurisdizionali Sez. I centrale n. 61 - 19 marzo 2007; Corte Conti , sez. I, 15 giugno 2009 , n. 404; Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. IV n. 2621 - 3 maggio 2000). L'orientamento in questione ha ricevuto una definitiva conferma dal disposto dell'art. 886 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15-3-2010 n. 66), di recente approvazione, che regola l'ausiliaria proprio quale forma di congedo del personale militare.Leggi di più...
- Collocamento in ausiliaria·
- Incremento retributivo·
- Trattamento retributivo·
- Art. 886 Codice Ordinamento Militare·
- Giurisprudenza amministrativa·
- Codice dell'ordinamento militare·
- Qualifica di Luogotenente·
- Servizio effettivo·
- D.Lgs. 66/2010·
- Art. 4 D.Lgs. 82/2001·
- D.Lgs. 82/2001