Articolo 886 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 862Articolo 887
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9 ottobre 2010
Art. 886. Ausiliaria 1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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