TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosa Selvarolo Presidente rel. dott. Cristian Soscia Giudice dott.Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 44 /2025, promosso da: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to VINCENTINA COSENTINO
[...]
CREDITORE ISTANTE
Contro
con sede legale in Controparte_1
FIRENZE, VIALE ANTONIO GRAMSCI 1/3/5R Partita IVA P.IVA_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), quale socio Controparte_1 C.F._1
illimitatamente responsabili della società di e , residente CP_1 Controparte_1 CP_1
in 50122 Firenze (FI) Corso dei Tintori 33;
nato a [...] il [...] (c.f. ), quale socio CP_1 C.F._2
illimitatamente responsabili della società , residente Controparte_1
in 50136 Firenze (FI) Via Aretina 3;
DEBITORE
pagina 1 di 5
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato dalla curatela in data 08-02-2025 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 1985/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 1- 05-2022, revocato parzialmente in seguito all'opposizione presentata dalla Sentenza n. 2829/2022 del Tribunale di Firenze in data 11-10-2022. con condanna al pagamento della minore somma di € 78.376,75 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione della soddisfazione nella misura nettamente inferiore alla metà del credito a seguito del pignoramento presso terzi eseguito e di ulteriori pignoramenti aventi esito negativo e ritenendo non satisfattivo l'eventuale pignoramento immobiliare.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.44/2025 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza dell'08-04-2025 è comparso il creditore istante, il quale ha depositato l'originale di ricorso e decreto notificato ai soci, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica alla società, avvenuta via PEC, e ai soci, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
E e nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 CP_1 responsabili E . Controparte_1 CP_1
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge l'attività di acquisto, gestione, affitto e vendita di pubblici esercizi, compie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assume partecipazioni sociali e presta garanzie reali e personali a favore di terzi, pertanto, stante l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' Controparte_2
per € 466.427,46 e verso l'INPS per € 74.775.64, come risultante dalle informative acquisite dal
[...]
Tribunale.
pagina 2 di 5 Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si
è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
La debitoria complessiva decisamente superiore ad € 500.00 dimostra che l'impresa ha una dimensione superiore rispetto alla soglia di cui all'art 2 CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e il credito portato da decreto ingiuntivo n.
1985/2020 della ricorrente soddisfatto solo parzialmente e gli ulteriori pignoramenti presso terzi aventi esito negativo, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e
21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe e, trattandosi di una società di persone, dei soci illimitatamente responsabili.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in FIRENZE, VIALE ANTONIO GRAMSCI 1/3/5R
[...]
Partita IVA ; di nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), residente in 50122 Firenze (FI) Corso dei Tintori 33; di nato a C.F._1 CP_1
Firenze (FI) il 07/02/1964 (c.f. ),, residente in [...], quali C.F._2 soci illimitatamente responsabili della società . Controparte_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina
Il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze Controparte_3 dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213,
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 2-10-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 14-5-2025
LA PRESIDENTE rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosa Selvarolo Presidente rel. dott. Cristian Soscia Giudice dott.Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 44 /2025, promosso da: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to VINCENTINA COSENTINO
[...]
CREDITORE ISTANTE
Contro
con sede legale in Controparte_1
FIRENZE, VIALE ANTONIO GRAMSCI 1/3/5R Partita IVA P.IVA_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), quale socio Controparte_1 C.F._1
illimitatamente responsabili della società di e , residente CP_1 Controparte_1 CP_1
in 50122 Firenze (FI) Corso dei Tintori 33;
nato a [...] il [...] (c.f. ), quale socio CP_1 C.F._2
illimitatamente responsabili della società , residente Controparte_1
in 50136 Firenze (FI) Via Aretina 3;
DEBITORE
pagina 1 di 5
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato dalla curatela in data 08-02-2025 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 1985/2020 emesso dal Tribunale di Firenze in data 1- 05-2022, revocato parzialmente in seguito all'opposizione presentata dalla Sentenza n. 2829/2022 del Tribunale di Firenze in data 11-10-2022. con condanna al pagamento della minore somma di € 78.376,75 complessivi e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione della soddisfazione nella misura nettamente inferiore alla metà del credito a seguito del pignoramento presso terzi eseguito e di ulteriori pignoramenti aventi esito negativo e ritenendo non satisfattivo l'eventuale pignoramento immobiliare.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.44/2025 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza dell'08-04-2025 è comparso il creditore istante, il quale ha depositato l'originale di ricorso e decreto notificato ai soci, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica alla società, avvenuta via PEC, e ai soci, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
E e nei confronti dei soci illimitatamente Controparte_1 CP_1 responsabili E . Controparte_1 CP_1
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge l'attività di acquisto, gestione, affitto e vendita di pubblici esercizi, compie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assume partecipazioni sociali e presta garanzie reali e personali a favore di terzi, pertanto, stante l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tale posta creditoria va aggiunto il credito verso l' Controparte_2
per € 466.427,46 e verso l'INPS per € 74.775.64, come risultante dalle informative acquisite dal
[...]
Tribunale.
pagina 2 di 5 Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si
è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
La debitoria complessiva decisamente superiore ad € 500.00 dimostra che l'impresa ha una dimensione superiore rispetto alla soglia di cui all'art 2 CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica, l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, il rilevante indebitamento erariale e il credito portato da decreto ingiuntivo n.
1985/2020 della ricorrente soddisfatto solo parzialmente e gli ulteriori pignoramenti presso terzi aventi esito negativo, dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e
21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe e, trattandosi di una società di persone, dei soci illimitatamente responsabili.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in FIRENZE, VIALE ANTONIO GRAMSCI 1/3/5R
[...]
Partita IVA ; di nato a [...] il [...] (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), residente in 50122 Firenze (FI) Corso dei Tintori 33; di nato a C.F._1 CP_1
Firenze (FI) il 07/02/1964 (c.f. ),, residente in [...], quali C.F._2 soci illimitatamente responsabili della società . Controparte_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina
Il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze Controparte_3 dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213,
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 2-10-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 14-5-2025
LA PRESIDENTE rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
pagina 5 di 5