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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 339 / 2024
Upp.: Dr. Matteo Laganaro REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: appello IN NOME DEL POPOLO ITALIANO contro condanna per resp. esclusiva per infortunio stradale CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Esito: rigetto Sezione Seconda Civile
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, all'esito della trattazione scritta sostitutiva di udienza del 16 giugno 2025, in persona dei magistrati sottoscritti;
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 265/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 31/01/2024 tra
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ILARIA CARASSALE, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Controparte_1 C.F._1 SALERNITANO come da mandato in atti appellato
e
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 appellato contumace
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“si rifiuta il contraddittorio su domande nuove, si chiede nel merito ed in principalità, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal Sig. ; in subordine, dichiarare il paritario Controparte_1 concorso del Sig. , con ogni conseguenza sulla liquidazione del danno. Vinte in ogni Controparte_1 caso le spese di giudizio.”.
* Per Controparte_1
“la Corte d'Appello di Genova, -dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e/o, comunque, respinga l'appello ex adverso proposto con condanna di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di
[...] giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali, esborsi, oltre IVA e CPA oltre alle spese di CTP, il tutto per le motivazioni in fatto ed in diritto contenute in comparsa di costituzione che qui si richiamano integralmente”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Controparte_1 Tribunale di Genova, e rispettivamente nella Controparte_2 Parte_1 qualità di responsabile civile e assicuratrice RCA di quest'ultimo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data 10-05-2018. L'attore ha riferito che il sinistro era avvenuto alle ore 14.00, quando era in procinto di abbandonare il piazzale del proprio luogo di lavoro a bordo del proprio scooter Yamaha 400 targato DX05958, allorché
uscendo da un parcheggio a bordo della sua auto BMW targata DZ820RW, lo CP_2 urtava sul fianco sinistro al momento del passaggio. A seguito dell'urto, aveva perso il CP_1 controllo del mezzo ed era caduto subendo lesioni che richiedevano immediate cure ospedaliere, così diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi: “trauma gamba sinistra e destra, con frattura apice laterale piatto tibiale destro in lieve diastasi;
trauma piede destro con frattura a più rime del primo raggio in trauma distorsivo TT destra e microfrattura del domo astragalico;
trauma rachide dorsale e lombo-sacrale con frattura da schiacciamento con cuneizzazione del soma di D11 e D12; frattura prima vertebra coccigea;
trauma emitorace sinistro”. L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che ha precisato in parametri medico-legali come I.P. al 21%, nonché in un periodo di I.T. complessivamente pari ad 261 gg, da cui sarebbe scaturito anche un danno morale, di cui ha chiesto la personalizzazione in ragione della lesione della cenestesi lavorativa. ha riferito altresì di aver subito interventi artroscopici, chirurgici e di aver dovuto CP_1 sopportare l'applicazione temporanea di un tutore al ginocchio destro e di un busto C35. L'attore ha ricevuto da un indennizzo pari ad € 49.000,00 a titolo di danno biologico, avendo CP_3 l'istituto riconosciuto la sussistenza dell'infortunio in itinere, e postumi permanenti pari al 18%. Tanto premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento del residuo che quantificava in € 28.721,00 a titolo del danno biologico residuo, oltre al danno morale e alla personalizzazione. Si è costituita contestando l'avversaria domanda risarcitoria. In Parte_1 particolare, la convenuta ha eccepito che l'attore aveva perso autonomamente il controllo del proprio motociclo, così urtando lui stesso la BMW antagonista ferma nell'area di sosta. Sul quantum della domanda ha negato la sussistenza del danno morale e della personalizzazione, ed ha escluso che vi fosse lesione alla capacità lavorativa specifica, non essendovi prova di una contrazione reddituale di . CP_1 è stato dichiarato contumace. Controparte_2 La causa è stata istruita con l'audizione di testi ed è stata licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
*
2
2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda attorea, avendo accertato l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. In particolare, è stato appurato che il convenuto ha Controparte_2 posto in essere una condotta imprudente e negligente uscendo dallo stallo di sosta in cui si trovava parcheggiato ed invadendo il vialetto interno all' area aziendale, senza prestare la necessaria attenzione alla presenza di veicoli transitanti sullo stesso, essendovi perfetta visibilità, trattandosi di vialetto rettilineo, il tutto in violazione dei principi generali informatori la circolazione di cui all'art.140, 154 C.d.s. Il Tribunale ha formato il proprio convincimento valorizzando le risultanze dell'istruttoria orale, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni oculari che hanno riferito della dinamica del sinistro. In merito alla quantificazione del danno, il primo giudice ha fatto riferimento alle conclusioni tratte dalla C.t., che ha consentito di apprezzare:
“1) la compatibilità con l'evento delle lesioni riscontrate sul TT , a fronte di una preesistenza, di cui è stato tenuto conto debitamente per” frattura del malleolo esterno destro all'età di 21 anni e una frattura del radio sinistro trattata conservativamente nel 1995” avendo il CTU precisato che “Le limitazione riscontrate alla mobilizzazione attiva e passiva della caviglia destra sono dovute alle preesistenze legate all'intervento con mezzi di sintesi subito dal pz molti anni fa, ma, l'attuale danno alla caviglia è sostanzialmente irrisorio giacché il trauma attuale interessa la schiena, il ginocchio - destro e il piede destro e solo in minima parte la caviglia destra.”
2) la sussistenza, dunque, di una malattia per complessivi 229 gg di cui, 34 giorni di inabilità assoluta;
60 giorni di inabilità parziale al 75%; Ulteriori 15 giorni di inabilità parziale al 50 ed ulteriori 120 giorni al 25% con postumi permanenti pari al 19% del totale;
3) la sussistenza di un giorno di ricovero ospedaliero e la necessità di portare Tutore articolato al ginocchio per 30 giorni e busto ortopedico per circa gg.60. In merito, si deve porre in risalto che dette valutazioni finali non sono state, di fatto, contrastate, all'esito del deposito, da parte dei difensori, come si evince anche dal tenore delle memorie finali, mentre le contestazioni, in particolare, del C.T.P. di parte convenuta, come da elaborato peritale, non sono fondate su elementi concreti e non meramente valutativi, tali da poter indurre la scrivente a discostarsi dalla valutazione del C.T.U.”. Il Tribunale ha applicato i parametri medico legali appena riepilogati alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (2021), riconoscendo un danno non patrimoniale da lesioni pari ad € 79.950,00; ha inoltre riconosciuto una personalizzazione del 50% da aggiungersi alla componente di sofferenza soggettiva interiore del punto di danno giornaliero per inabilità temporanea (€ 120,00 die). L'importo risarcitorio complessivamente calcolato (€ 79.950,00) è stato defalcato di quanto già ricevuto da dall' a titolo di indennizzo da danno non patrimoniale, segnatamente riferito CP_1 CP_3 al danno da invalidità permanente. Pertanto, l'importo definitivo della condanna è stato calcolato in
€ 34.886,84, quale credito risarcitorio connesso alle altre componenti del danno.
Per questi motivi
il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione DICHIARA ED ACCERTA la responsabilità esclusiva del sig. nella verificazione Controparte_2 del sinistro stradale del 10.05.2018 di cui è causa;
DICHIARA TENUTI E ON, per l'effetto, Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al
[...] pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € Controparte_1 34.886,84, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
ON , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all' attore Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 590,69 per esborsi ed € € 7.616,00per compensi oltre
3 15% spese gen. Studio, IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c a favore dell'avv. Giuliano Salernitano che se ne è dichiarato antistatario;
PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido, con condanna a rifondere quanto eventualmente anticipato dall' attore. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
*
3. L'appello
Propone appello Parte_1 Con il primo motivo di appello contesta motivazione circa la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'appellante chiede in particolare di accertare che il proprio assicurato era fermo al CP_2 momento dell'impatto, come risultante dalla deposizione dei testi e Testimone_1 S_
. In merito alla valutazione delle prove testimoniali, opina che il Tribunale non abbia
[...] Pt_1 dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni del teste , del quale rileva la vicinanza alla parte ES
, cui si è riferito chiamandolo per nome. La stessa ha censurato anche l'uso del criterio di CP_1 accertamento causale del “più probabile che non” usato dal Tribunale per determinare la dinamica del sinistro, sostenendo che lo stesso sia applicabile alla causalità omissiva impropria, dovendosi invece usare il criterio del “al di là di ogni ragionevole dubbio” per la responsabilità.
contesta l'applicazione dell'art. 232 c.p.c. con riferimento alla condotta processuale di Pt_1
il quale – contumace – non si è sottoposto all'interpello, con ciò fondando un giudizio CP_2 sfavorevole da parte del Tribunale. Ad avviso dell'appellante gli effetti sfavorevoli di tale condotta non possono riflettersi su un soggetto diverso, quale è la compagnia.
Con secondo vicario motivo di appello denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 2054, comma 2, c.c. Ad avviso dell'appellante, volendosi usare il criterio del “più probabile che non”, sussiste la responsabilità esclusiva del motocilista TT in virtù del fatto che la vettura di ra ferma CP_2 al momento del sinistro, e che era stato lo stesso a perdere il controllo del proprio mezzo. In CP_1 subordine chiede di applicare la presunzione di paritaria responsabilità dei due conducenti.
Infine, con un sostanziale terzo motivo di appello ha chiesto la riforma in merito alle Pt_1 spese processuali di primo grado, da adeguarsi, anche in caso di sua soccombenza, al divario tra il danno richiesto da e quello effettivamente riconosciuto, con compensazione parziale delle CP_1 stesse.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, Controparte_1 contestandola nel merito e chiedendo la conferma della gravata sentenza. è rimasto contumace. Controparte_2
*
4. I motivi della decisione
Il primo motivo di impugnazione riguarda tre aspetti della decisione del Tribunale, ovvero la valutazione delle prove testimoniali, l'accertamento della causalità, nonché la valutazione della condotta processuale di nel cui ambito è stato applicato l'art. 232 c.p.c. CP_2 La ricostruzione della dinamica compiuta dal Tribunale è condivisa da questa Corte per le seguenti ragioni. In primo luogo, vengono riportati i passaggi salienti delle dichiarazioni dei testi. Il teste ha dichiarato: “Io percorrevo a piedi la medesima strada che percorreva il sig. ES CP_1 in motorino, ero al telefono ma guardavo davanti a me; ho visto che da uno dei posteggi posti a sinistra rispetto alla direzione del un' auto è uscita da un posteggio che era parallelo rispetto CP_1 alla strada e si è posta in posizione trasversale, direi di 45 gradi all' incirca, nello stesso momento in cui il a bordo dello scooter passava… Preciso che la strada è larga circa 2 metri e mezzo CP_1 e l'auto uscendo dal parcheggio ha invaso la carreggiata di circa un metro-un metro e mezzo; non è 4 vero, l' auto non si trovava già a 45 gradi quando è sopraggiunto il;
è uscita dal posteggio CP_1 contestualmente all' arrivo del;
si sono incrociati… il è caduto dopo l' impatto”. CP_1 CP_1 Il teste ha dichiarato: “mi trovavo all' interno della mia auto che era parcheggiata nella Tes_1 stessa fila di quella di direi due o tre macchine dietro quella del convenuto;
vidi il CP_2 CP_1 all' altezza dell'Auto di Abelmoschi che, dopo essere arrivato vicino all' auto, cadeva;
non avevo la visuale libera per vedere il punto dell'impatto; Di certo l' auto di era ferma;
non so se CP_2 avesse già sterzato le ruote verso destra per uscire… il essendo parcheggiato sulla destra del CP_1 viale ,immettendosi nel viale ,si è allargato verso sinistra;
quando è passato accanto alla mia auto era nel centro del viale;
…io non ho visto precisamente se il abbia deviato verso sinistra;
lo CP_1 deduco dal fatto che presumo abbia colpito l' auto di non ricordo la posizione dell' auto CP_2 di nel posteggio”. CP_2 Il teste ha dichiarato: “Ho visto il alla guida del suo scooter che partiva venendo verso S_ CP_1 di me cioè con direzione nord-sud; Ho visto il alla guida del suo scooter che partiva venendo CP_1 verso di me cioè con direzione nord-sud; uscendo dal parcheggio a sinistra rispetto a me si è immesso sul viale interno all' area parcheggi di Ansaldo spostandosi verso la sua sinistra, molto vicino alle auto parcheggiate e venendo a collidere con l' auto del sig. che, per quanto io ricordi , CP_2 era ancora parcheggiata sulla mia destra e mi pare avesse solo la ruota anteriore girata verso il viale …non ho visto il punto preciso di collisione fra auto e moto;
quando è avvenuto l' impatto lo scooter era in movimento mentre l' auto mi sembrava ferma”. Si osserva che il Tribunale ha correttamente valorizzato la deposizione poiché è quella ES più circostanziata e attendibile. Egli aveva buona visibilità dell'impatto, sia per campo visivo (che non poteva avere perché si trovava nell'abitacolo della sua auto con ostacoli che Tes_1 impedivano la visione diretta dell'auto di , sia per direzione ( guardava nella CP_2 S_ direzione opposta alla direzione in cui viaggiava ). Inoltre, la traiettoria del è coerente CP_1 CP_1 nelle tre deposizioni, ed è compatibile con l'urto avvenuto a seguito dell'invasione di corsia di
Appena uscito dal proprio parcheggio a destra della carreggiata, ha compiuto un CP_2 CP_1 allargamento verso sinistra, per poi accentrarsi sulla mediana della strada (cfr. , il quale Tes_1 ha ceduto il passo a che, provenendo da dietro, lo ha sorpassato percorrendo la traiettoria CP_1 centrale della carreggiata). Premesso questo, è irragionevole sostenere che dal centro della carreggiata TT abbia deviato verso sinistra andando a colpire la ruota o la carrozzeria dell'auto di CP_2 ancora posizionata nel proprio stallo. Diversamente, è stata l'auto di a muovere verso il CP_2 centro della carreggiata, provocando l'urto e la caduta di . Tale ricostruzione, oltre ad essere CP_1 conferita nelle dichiarazioni di , è compatibile con quelle degli altri due testi. ha ES Tes_1 riferito circostanze imprecise e del tutto incomplete in merito all'impatto ed alla posizione dell'auto di e ciò è spiegabile con la posizione di osservazione sfavorevole;
a nulla rileva che, CP_2 secondo lui, l'auto di era ferma, poiché non ha visto il momento dell'impatto e quindi la CP_2 circostanza non è pertinente. Lo stesso teste ha inoltre specificato che il viale era di larghezza discreta, sufficiente per il passaggio di un autocarro, per cui la probabilità che il dal centro della CP_1 carreggiata abbia urtato un'auto ferma alla sinistra perde consistenza. Infine, il riferimento al fatto che avesse parcheggiato male (lett. “alla ”) la propria auto, unitamente al fatto CP_2 Pt_2 che il dichiarante non avesse visto il momento dell'impatto, può indicare in realtà che il teste abbia ritenuto parcheggiata l'auto nel modo in cui l'ha trovata nella situazione di stasi post-urto. Il teste ha notato solo la partenza del dal proprio stallo, ha confermato la dinamica di S_ CP_1 iniziale allargamento della traiettoria del , ma non ha visto l'urto, essendo rivolto nella CP_1 direzione opposta. Tuttavia, pur non ricordando precisamente la posizione dell'auto, ha dichiarato che la ruota anteriore della stessa era girata verso il viale e, quindi si pone in compatibilità con la ricostruzione che si conferma in questa sede. Quanto all'uso del criterio del “più probabile che non” per l'accertamento della responsabilità di e – quindi – della sua assicuratrice RCA, si osserva quanto segue. CP_2 L'appellante ha svolto una censura confusa, richiamando una sentenza della Suprema Corte (di cui non fornisce gli estremi) la quale avrebbe statuito che il criterio citato sarebbe utilizzabile solo per
5 l'accertamento della causalità omissiva impropria, dovendosi invece utilizzare il diverso criterio della ragionevole certezza per accertare la responsabilità. La difesa, seppure ai limiti dell'ammissibilità, è infondata. È noto che in tema di accertamento della causalità in ambito civilistico il criterio corretto è quello della preponderanza dell'evidenza, ossia “più probabile che non”, secondo cui la veridicità di un enunciato va verificata, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Del tutto priva di pregio è l'osservazione dell'appellante che confonde il contenuto dell'accertamento con la scelta della soglia di sufficienza probabilistica che vi si deve applicare per l'affermazione dell'enunciato (“più probabile che non” o “al di là di ogni ragionevole dubbio”). Nella causalità omissiva impropria, infatti, l'accertamento richiede la fittizia sostituzione dell'azione doverosa all'omissione onde valutare se l'evento si sarebbe comunque verificato, mentre nella causalità commissiva è necessario sostituire la condotta tenuta con il nulla o con una condotta rispondente alle regole cautelari (secondo la cd. causalità della colpa) per valutare se l'evento si sarebbe comunque verificato. Quanto al criterio di accertamento utilizzato, l'appellante ha sostenuto che nella valutazione della responsabilità la Suprema Corte ritiene indispensabile la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come insegna la nota sentenza . Anche questa difesa è inconferente: CP_5 la sentenza “ ” statuisce la necessità dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio” CP_5 perché pronunciata in un giudizio penale, quindi per l'affermazione della responsabilità penale, che evidentemente risponde a principi diversi dall'accertamento della responsabilità civile. Viene ora in esame la condotta processuale di CP_2 L'art. 232 c.p.c. conferisce al giudice un potere discrezionale di valutazione della condotta processuale della mancata risposta all'interrogatorio formale in termini di presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), e non si traduce in una “ficta confessio” (cfr. Cass. 4837/2018). La valutazione di tale circostanza attiene all'accertamento della responsabilità di nella causazione del Controparte_2 sinistro, la quale è inscindibilmente connessa all'accertamento della responsabilità risarcitoria di
. Il comportamento processuale di uno dei litisconsorti, laddove influisca sull'accertamento Pt_1 della responsabilità, al pari di eventuali dichiarazioni confessorie, non può che essere valutato dal giudice per compiere l'accertamento unitario cui è finalizzato l'istituto del litisconsorzio necessario. In tal senso, va escluso che si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. La mancata risposta all'interrogatorio può quindi essere discrezionalmente valutata dal giudice anche con effetti nei confronti della compagnia assicuratrice. Nel merito, la Corte osserva che il giudizio del Tribunale è condivisibile, avendosi in caso contrario l'effetto paradossale che nel dubbio circa alcune circostanze del fatto storico esse vadano considerate a favore di colui che ha rifiutato di rendere dichiarazioni ad esse inerenti. Il motivo è pertanto respinto e la sentenza confermata sul punto.
Il secondo motivo di appello, vicario, censura la violazione di legge con riferimento all'art. 2054 c.c.. L'appellante sostiene che le risultanze probatorie, concedendo l'uso del criterio del “più probabile che non”, conducano, con il supporto della “struttura presentiva” dell'art. 2054, all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di , o in subordine, alla paritaria Controparte_1 responsabilità dei due conducenti. La tesi non può essere accolta, in quanto l'istruttoria ha reso un quadro chiaro di esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro de quo. Rinviandosi alla Controparte_2 motivazione resa supra con riferimento alle censure sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, non può nemmeno applicarsi l'art. 2054, c.2, c.c. La norma citata prevede una presunzione semplice
6 di pari responsabilità tra i due conducenti di due veicoli collidenti, ma tale presunzione è vincibile con gli ordinari mezzi di prova, e nel caso è dagli stessi superata. Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto provata la esclusiva responsabilità di Controparte_2 avendosi in questo caso una condotta colposa che ha determinato da sola il sinistro, in assenza di alcuna negligenza o imprudenza da parte di (del quale i testi hanno confermato la Controparte_1 posizione centrale sulla corsia e la velocità proporzionata alle circostanze). Infine, va escluso che l'uso del criterio del “più probabile che non” nell'accertamento della dinamica del sinistro corrisponda all'applicazione della concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2054, c.2, c.c., poiché il primo riguarda la scelta dell'unica causa della verificazione di un evento, la seconda è conseguenza dell'impossibilità di tale compiuto accertamento. Infatti, in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ma quanto sopra solo quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consenta di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento. (cfr. Cass. 18479/2015; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutazione di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre). Il motivo è pertanto integralmente rigettato.
Il terzo motivo sulle spese processuali è infondato, in quanto il risarcimento riconosciuto da non è stato compensato da una domanda avversaria accolta, né il divario con quanto Controparte_1 richiesto è stato tale da rendere la domanda sostanzialmente rigettata, essendo stata quest'ultima necessaria al fine di soddisfare la pretesa attorea. Anche questo motivo è pertanto rigettato e conseguentemente la sentenza gravata è integralmente confermata.
* 5) Le spese del giudizio
Visto l'esito dell'appello le spese del grado sono poste a carico integrale dell'appellante, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con riferimento allo scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, RIGETTA integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. ON in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Salernitano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Genova, 23/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
7
Upp.: Dr. Matteo Laganaro REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: appello IN NOME DEL POPOLO ITALIANO contro condanna per resp. esclusiva per infortunio stradale CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Esito: rigetto Sezione Seconda Civile
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, all'esito della trattazione scritta sostitutiva di udienza del 16 giugno 2025, in persona dei magistrati sottoscritti;
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 265/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 31/01/2024 tra
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ILARIA CARASSALE, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Controparte_1 C.F._1 SALERNITANO come da mandato in atti appellato
e
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 appellato contumace
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“si rifiuta il contraddittorio su domande nuove, si chiede nel merito ed in principalità, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dal Sig. ; in subordine, dichiarare il paritario Controparte_1 concorso del Sig. , con ogni conseguenza sulla liquidazione del danno. Vinte in ogni Controparte_1 caso le spese di giudizio.”.
* Per Controparte_1
“la Corte d'Appello di Genova, -dichiari l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e/o, comunque, respinga l'appello ex adverso proposto con condanna di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di
[...] giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali, esborsi, oltre IVA e CPA oltre alle spese di CTP, il tutto per le motivazioni in fatto ed in diritto contenute in comparsa di costituzione che qui si richiamano integralmente”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Controparte_1 Tribunale di Genova, e rispettivamente nella Controparte_2 Parte_1 qualità di responsabile civile e assicuratrice RCA di quest'ultimo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso in data 10-05-2018. L'attore ha riferito che il sinistro era avvenuto alle ore 14.00, quando era in procinto di abbandonare il piazzale del proprio luogo di lavoro a bordo del proprio scooter Yamaha 400 targato DX05958, allorché
uscendo da un parcheggio a bordo della sua auto BMW targata DZ820RW, lo CP_2 urtava sul fianco sinistro al momento del passaggio. A seguito dell'urto, aveva perso il CP_1 controllo del mezzo ed era caduto subendo lesioni che richiedevano immediate cure ospedaliere, così diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi: “trauma gamba sinistra e destra, con frattura apice laterale piatto tibiale destro in lieve diastasi;
trauma piede destro con frattura a più rime del primo raggio in trauma distorsivo TT destra e microfrattura del domo astragalico;
trauma rachide dorsale e lombo-sacrale con frattura da schiacciamento con cuneizzazione del soma di D11 e D12; frattura prima vertebra coccigea;
trauma emitorace sinistro”. L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, che ha precisato in parametri medico-legali come I.P. al 21%, nonché in un periodo di I.T. complessivamente pari ad 261 gg, da cui sarebbe scaturito anche un danno morale, di cui ha chiesto la personalizzazione in ragione della lesione della cenestesi lavorativa. ha riferito altresì di aver subito interventi artroscopici, chirurgici e di aver dovuto CP_1 sopportare l'applicazione temporanea di un tutore al ginocchio destro e di un busto C35. L'attore ha ricevuto da un indennizzo pari ad € 49.000,00 a titolo di danno biologico, avendo CP_3 l'istituto riconosciuto la sussistenza dell'infortunio in itinere, e postumi permanenti pari al 18%. Tanto premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento del residuo che quantificava in € 28.721,00 a titolo del danno biologico residuo, oltre al danno morale e alla personalizzazione. Si è costituita contestando l'avversaria domanda risarcitoria. In Parte_1 particolare, la convenuta ha eccepito che l'attore aveva perso autonomamente il controllo del proprio motociclo, così urtando lui stesso la BMW antagonista ferma nell'area di sosta. Sul quantum della domanda ha negato la sussistenza del danno morale e della personalizzazione, ed ha escluso che vi fosse lesione alla capacità lavorativa specifica, non essendovi prova di una contrazione reddituale di . CP_1 è stato dichiarato contumace. Controparte_2 La causa è stata istruita con l'audizione di testi ed è stata licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
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2. La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda attorea, avendo accertato l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro. In particolare, è stato appurato che il convenuto ha Controparte_2 posto in essere una condotta imprudente e negligente uscendo dallo stallo di sosta in cui si trovava parcheggiato ed invadendo il vialetto interno all' area aziendale, senza prestare la necessaria attenzione alla presenza di veicoli transitanti sullo stesso, essendovi perfetta visibilità, trattandosi di vialetto rettilineo, il tutto in violazione dei principi generali informatori la circolazione di cui all'art.140, 154 C.d.s. Il Tribunale ha formato il proprio convincimento valorizzando le risultanze dell'istruttoria orale, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni oculari che hanno riferito della dinamica del sinistro. In merito alla quantificazione del danno, il primo giudice ha fatto riferimento alle conclusioni tratte dalla C.t., che ha consentito di apprezzare:
“1) la compatibilità con l'evento delle lesioni riscontrate sul TT , a fronte di una preesistenza, di cui è stato tenuto conto debitamente per” frattura del malleolo esterno destro all'età di 21 anni e una frattura del radio sinistro trattata conservativamente nel 1995” avendo il CTU precisato che “Le limitazione riscontrate alla mobilizzazione attiva e passiva della caviglia destra sono dovute alle preesistenze legate all'intervento con mezzi di sintesi subito dal pz molti anni fa, ma, l'attuale danno alla caviglia è sostanzialmente irrisorio giacché il trauma attuale interessa la schiena, il ginocchio - destro e il piede destro e solo in minima parte la caviglia destra.”
2) la sussistenza, dunque, di una malattia per complessivi 229 gg di cui, 34 giorni di inabilità assoluta;
60 giorni di inabilità parziale al 75%; Ulteriori 15 giorni di inabilità parziale al 50 ed ulteriori 120 giorni al 25% con postumi permanenti pari al 19% del totale;
3) la sussistenza di un giorno di ricovero ospedaliero e la necessità di portare Tutore articolato al ginocchio per 30 giorni e busto ortopedico per circa gg.60. In merito, si deve porre in risalto che dette valutazioni finali non sono state, di fatto, contrastate, all'esito del deposito, da parte dei difensori, come si evince anche dal tenore delle memorie finali, mentre le contestazioni, in particolare, del C.T.P. di parte convenuta, come da elaborato peritale, non sono fondate su elementi concreti e non meramente valutativi, tali da poter indurre la scrivente a discostarsi dalla valutazione del C.T.U.”. Il Tribunale ha applicato i parametri medico legali appena riepilogati alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (2021), riconoscendo un danno non patrimoniale da lesioni pari ad € 79.950,00; ha inoltre riconosciuto una personalizzazione del 50% da aggiungersi alla componente di sofferenza soggettiva interiore del punto di danno giornaliero per inabilità temporanea (€ 120,00 die). L'importo risarcitorio complessivamente calcolato (€ 79.950,00) è stato defalcato di quanto già ricevuto da dall' a titolo di indennizzo da danno non patrimoniale, segnatamente riferito CP_1 CP_3 al danno da invalidità permanente. Pertanto, l'importo definitivo della condanna è stato calcolato in
€ 34.886,84, quale credito risarcitorio connesso alle altre componenti del danno.
Per questi motivi
il Tribunale ha così statuito:
“Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione DICHIARA ED ACCERTA la responsabilità esclusiva del sig. nella verificazione Controparte_2 del sinistro stradale del 10.05.2018 di cui è causa;
DICHIARA TENUTI E ON, per l'effetto, Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al
[...] pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € Controparte_1 34.886,84, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
ON , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere all' attore Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 590,69 per esborsi ed € € 7.616,00per compensi oltre
3 15% spese gen. Studio, IVA e CAP come per legge da distrarsi ex art 93 c.p.c a favore dell'avv. Giuliano Salernitano che se ne è dichiarato antistatario;
PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido, con condanna a rifondere quanto eventualmente anticipato dall' attore. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
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3. L'appello
Propone appello Parte_1 Con il primo motivo di appello contesta motivazione circa la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'appellante chiede in particolare di accertare che il proprio assicurato era fermo al CP_2 momento dell'impatto, come risultante dalla deposizione dei testi e Testimone_1 S_
. In merito alla valutazione delle prove testimoniali, opina che il Tribunale non abbia
[...] Pt_1 dato eccessiva rilevanza alle dichiarazioni del teste , del quale rileva la vicinanza alla parte ES
, cui si è riferito chiamandolo per nome. La stessa ha censurato anche l'uso del criterio di CP_1 accertamento causale del “più probabile che non” usato dal Tribunale per determinare la dinamica del sinistro, sostenendo che lo stesso sia applicabile alla causalità omissiva impropria, dovendosi invece usare il criterio del “al di là di ogni ragionevole dubbio” per la responsabilità.
contesta l'applicazione dell'art. 232 c.p.c. con riferimento alla condotta processuale di Pt_1
il quale – contumace – non si è sottoposto all'interpello, con ciò fondando un giudizio CP_2 sfavorevole da parte del Tribunale. Ad avviso dell'appellante gli effetti sfavorevoli di tale condotta non possono riflettersi su un soggetto diverso, quale è la compagnia.
Con secondo vicario motivo di appello denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 2054, comma 2, c.c. Ad avviso dell'appellante, volendosi usare il criterio del “più probabile che non”, sussiste la responsabilità esclusiva del motocilista TT in virtù del fatto che la vettura di ra ferma CP_2 al momento del sinistro, e che era stato lo stesso a perdere il controllo del proprio mezzo. In CP_1 subordine chiede di applicare la presunzione di paritaria responsabilità dei due conducenti.
Infine, con un sostanziale terzo motivo di appello ha chiesto la riforma in merito alle Pt_1 spese processuali di primo grado, da adeguarsi, anche in caso di sua soccombenza, al divario tra il danno richiesto da e quello effettivamente riconosciuto, con compensazione parziale delle CP_1 stesse.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, Controparte_1 contestandola nel merito e chiedendo la conferma della gravata sentenza. è rimasto contumace. Controparte_2
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4. I motivi della decisione
Il primo motivo di impugnazione riguarda tre aspetti della decisione del Tribunale, ovvero la valutazione delle prove testimoniali, l'accertamento della causalità, nonché la valutazione della condotta processuale di nel cui ambito è stato applicato l'art. 232 c.p.c. CP_2 La ricostruzione della dinamica compiuta dal Tribunale è condivisa da questa Corte per le seguenti ragioni. In primo luogo, vengono riportati i passaggi salienti delle dichiarazioni dei testi. Il teste ha dichiarato: “Io percorrevo a piedi la medesima strada che percorreva il sig. ES CP_1 in motorino, ero al telefono ma guardavo davanti a me; ho visto che da uno dei posteggi posti a sinistra rispetto alla direzione del un' auto è uscita da un posteggio che era parallelo rispetto CP_1 alla strada e si è posta in posizione trasversale, direi di 45 gradi all' incirca, nello stesso momento in cui il a bordo dello scooter passava… Preciso che la strada è larga circa 2 metri e mezzo CP_1 e l'auto uscendo dal parcheggio ha invaso la carreggiata di circa un metro-un metro e mezzo; non è 4 vero, l' auto non si trovava già a 45 gradi quando è sopraggiunto il;
è uscita dal posteggio CP_1 contestualmente all' arrivo del;
si sono incrociati… il è caduto dopo l' impatto”. CP_1 CP_1 Il teste ha dichiarato: “mi trovavo all' interno della mia auto che era parcheggiata nella Tes_1 stessa fila di quella di direi due o tre macchine dietro quella del convenuto;
vidi il CP_2 CP_1 all' altezza dell'Auto di Abelmoschi che, dopo essere arrivato vicino all' auto, cadeva;
non avevo la visuale libera per vedere il punto dell'impatto; Di certo l' auto di era ferma;
non so se CP_2 avesse già sterzato le ruote verso destra per uscire… il essendo parcheggiato sulla destra del CP_1 viale ,immettendosi nel viale ,si è allargato verso sinistra;
quando è passato accanto alla mia auto era nel centro del viale;
…io non ho visto precisamente se il abbia deviato verso sinistra;
lo CP_1 deduco dal fatto che presumo abbia colpito l' auto di non ricordo la posizione dell' auto CP_2 di nel posteggio”. CP_2 Il teste ha dichiarato: “Ho visto il alla guida del suo scooter che partiva venendo verso S_ CP_1 di me cioè con direzione nord-sud; Ho visto il alla guida del suo scooter che partiva venendo CP_1 verso di me cioè con direzione nord-sud; uscendo dal parcheggio a sinistra rispetto a me si è immesso sul viale interno all' area parcheggi di Ansaldo spostandosi verso la sua sinistra, molto vicino alle auto parcheggiate e venendo a collidere con l' auto del sig. che, per quanto io ricordi , CP_2 era ancora parcheggiata sulla mia destra e mi pare avesse solo la ruota anteriore girata verso il viale …non ho visto il punto preciso di collisione fra auto e moto;
quando è avvenuto l' impatto lo scooter era in movimento mentre l' auto mi sembrava ferma”. Si osserva che il Tribunale ha correttamente valorizzato la deposizione poiché è quella ES più circostanziata e attendibile. Egli aveva buona visibilità dell'impatto, sia per campo visivo (che non poteva avere perché si trovava nell'abitacolo della sua auto con ostacoli che Tes_1 impedivano la visione diretta dell'auto di , sia per direzione ( guardava nella CP_2 S_ direzione opposta alla direzione in cui viaggiava ). Inoltre, la traiettoria del è coerente CP_1 CP_1 nelle tre deposizioni, ed è compatibile con l'urto avvenuto a seguito dell'invasione di corsia di
Appena uscito dal proprio parcheggio a destra della carreggiata, ha compiuto un CP_2 CP_1 allargamento verso sinistra, per poi accentrarsi sulla mediana della strada (cfr. , il quale Tes_1 ha ceduto il passo a che, provenendo da dietro, lo ha sorpassato percorrendo la traiettoria CP_1 centrale della carreggiata). Premesso questo, è irragionevole sostenere che dal centro della carreggiata TT abbia deviato verso sinistra andando a colpire la ruota o la carrozzeria dell'auto di CP_2 ancora posizionata nel proprio stallo. Diversamente, è stata l'auto di a muovere verso il CP_2 centro della carreggiata, provocando l'urto e la caduta di . Tale ricostruzione, oltre ad essere CP_1 conferita nelle dichiarazioni di , è compatibile con quelle degli altri due testi. ha ES Tes_1 riferito circostanze imprecise e del tutto incomplete in merito all'impatto ed alla posizione dell'auto di e ciò è spiegabile con la posizione di osservazione sfavorevole;
a nulla rileva che, CP_2 secondo lui, l'auto di era ferma, poiché non ha visto il momento dell'impatto e quindi la CP_2 circostanza non è pertinente. Lo stesso teste ha inoltre specificato che il viale era di larghezza discreta, sufficiente per il passaggio di un autocarro, per cui la probabilità che il dal centro della CP_1 carreggiata abbia urtato un'auto ferma alla sinistra perde consistenza. Infine, il riferimento al fatto che avesse parcheggiato male (lett. “alla ”) la propria auto, unitamente al fatto CP_2 Pt_2 che il dichiarante non avesse visto il momento dell'impatto, può indicare in realtà che il teste abbia ritenuto parcheggiata l'auto nel modo in cui l'ha trovata nella situazione di stasi post-urto. Il teste ha notato solo la partenza del dal proprio stallo, ha confermato la dinamica di S_ CP_1 iniziale allargamento della traiettoria del , ma non ha visto l'urto, essendo rivolto nella CP_1 direzione opposta. Tuttavia, pur non ricordando precisamente la posizione dell'auto, ha dichiarato che la ruota anteriore della stessa era girata verso il viale e, quindi si pone in compatibilità con la ricostruzione che si conferma in questa sede. Quanto all'uso del criterio del “più probabile che non” per l'accertamento della responsabilità di e – quindi – della sua assicuratrice RCA, si osserva quanto segue. CP_2 L'appellante ha svolto una censura confusa, richiamando una sentenza della Suprema Corte (di cui non fornisce gli estremi) la quale avrebbe statuito che il criterio citato sarebbe utilizzabile solo per
5 l'accertamento della causalità omissiva impropria, dovendosi invece utilizzare il diverso criterio della ragionevole certezza per accertare la responsabilità. La difesa, seppure ai limiti dell'ammissibilità, è infondata. È noto che in tema di accertamento della causalità in ambito civilistico il criterio corretto è quello della preponderanza dell'evidenza, ossia “più probabile che non”, secondo cui la veridicità di un enunciato va verificata, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Del tutto priva di pregio è l'osservazione dell'appellante che confonde il contenuto dell'accertamento con la scelta della soglia di sufficienza probabilistica che vi si deve applicare per l'affermazione dell'enunciato (“più probabile che non” o “al di là di ogni ragionevole dubbio”). Nella causalità omissiva impropria, infatti, l'accertamento richiede la fittizia sostituzione dell'azione doverosa all'omissione onde valutare se l'evento si sarebbe comunque verificato, mentre nella causalità commissiva è necessario sostituire la condotta tenuta con il nulla o con una condotta rispondente alle regole cautelari (secondo la cd. causalità della colpa) per valutare se l'evento si sarebbe comunque verificato. Quanto al criterio di accertamento utilizzato, l'appellante ha sostenuto che nella valutazione della responsabilità la Suprema Corte ritiene indispensabile la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come insegna la nota sentenza . Anche questa difesa è inconferente: CP_5 la sentenza “ ” statuisce la necessità dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio” CP_5 perché pronunciata in un giudizio penale, quindi per l'affermazione della responsabilità penale, che evidentemente risponde a principi diversi dall'accertamento della responsabilità civile. Viene ora in esame la condotta processuale di CP_2 L'art. 232 c.p.c. conferisce al giudice un potere discrezionale di valutazione della condotta processuale della mancata risposta all'interrogatorio formale in termini di presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), e non si traduce in una “ficta confessio” (cfr. Cass. 4837/2018). La valutazione di tale circostanza attiene all'accertamento della responsabilità di nella causazione del Controparte_2 sinistro, la quale è inscindibilmente connessa all'accertamento della responsabilità risarcitoria di
. Il comportamento processuale di uno dei litisconsorti, laddove influisca sull'accertamento Pt_1 della responsabilità, al pari di eventuali dichiarazioni confessorie, non può che essere valutato dal giudice per compiere l'accertamento unitario cui è finalizzato l'istituto del litisconsorzio necessario. In tal senso, va escluso che si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. La mancata risposta all'interrogatorio può quindi essere discrezionalmente valutata dal giudice anche con effetti nei confronti della compagnia assicuratrice. Nel merito, la Corte osserva che il giudizio del Tribunale è condivisibile, avendosi in caso contrario l'effetto paradossale che nel dubbio circa alcune circostanze del fatto storico esse vadano considerate a favore di colui che ha rifiutato di rendere dichiarazioni ad esse inerenti. Il motivo è pertanto respinto e la sentenza confermata sul punto.
Il secondo motivo di appello, vicario, censura la violazione di legge con riferimento all'art. 2054 c.c.. L'appellante sostiene che le risultanze probatorie, concedendo l'uso del criterio del “più probabile che non”, conducano, con il supporto della “struttura presentiva” dell'art. 2054, all'accertamento dell'esclusiva responsabilità di , o in subordine, alla paritaria Controparte_1 responsabilità dei due conducenti. La tesi non può essere accolta, in quanto l'istruttoria ha reso un quadro chiaro di esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro de quo. Rinviandosi alla Controparte_2 motivazione resa supra con riferimento alle censure sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, non può nemmeno applicarsi l'art. 2054, c.2, c.c. La norma citata prevede una presunzione semplice
6 di pari responsabilità tra i due conducenti di due veicoli collidenti, ma tale presunzione è vincibile con gli ordinari mezzi di prova, e nel caso è dagli stessi superata. Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto provata la esclusiva responsabilità di Controparte_2 avendosi in questo caso una condotta colposa che ha determinato da sola il sinistro, in assenza di alcuna negligenza o imprudenza da parte di (del quale i testi hanno confermato la Controparte_1 posizione centrale sulla corsia e la velocità proporzionata alle circostanze). Infine, va escluso che l'uso del criterio del “più probabile che non” nell'accertamento della dinamica del sinistro corrisponda all'applicazione della concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2054, c.2, c.c., poiché il primo riguarda la scelta dell'unica causa della verificazione di un evento, la seconda è conseguenza dell'impossibilità di tale compiuto accertamento. Infatti, in materia di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., ma quanto sopra solo quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consenta di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento. (cfr. Cass. 18479/2015; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, nonostante la compiuta valutazione di ogni elemento, aveva constatato la coesistenza di una pluralità di ipotesi ricostruttive del sinistro, ciascuna delle quali comportanti differenti gradi di responsabilità dei conducenti coinvolti, ma nessuna, tuttavia, idonea - secondo il principio del più probabile che non - ad imporsi come prevalente sulle altre). Il motivo è pertanto integralmente rigettato.
Il terzo motivo sulle spese processuali è infondato, in quanto il risarcimento riconosciuto da non è stato compensato da una domanda avversaria accolta, né il divario con quanto Controparte_1 richiesto è stato tale da rendere la domanda sostanzialmente rigettata, essendo stata quest'ultima necessaria al fine di soddisfare la pretesa attorea. Anche questo motivo è pertanto rigettato e conseguentemente la sentenza gravata è integralmente confermata.
* 5) Le spese del giudizio
Visto l'esito dell'appello le spese del grado sono poste a carico integrale dell'appellante, e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con riferimento allo scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000.
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, RIGETTA integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata. ON in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del grado che si liquidano in € 6.946,00 per compensi, oltre accessori di Controparte_1 legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Salernitano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; Visto l'integrale rigetto dell'impugnazione si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del Contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Genova, 23/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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