Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4046/2024
TRIBUNALE DI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4046/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a TI (AT) il 30/12/1982 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ASCIONE STEFANO
E
nato/a AT (CZ) il 25/07/1978 Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TERZOLO SIMONE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) il Padre, a fronte di proprie esigenze lavorative, che lo portano ad essere assente per lunghi periodi,
e del fatto che il proprio domicilio è posto fuori Regione, acconsente affinché venga disposto
Per_ l'affidamento esclusivo delle figlie minori , e alla madre con residenza abituale Per_2 Per_3 presso l'abitazione della stessa ad oggi in Asti, (AT), via Giuseppe Vergano n. 10. Resta inteso che le decisioni di maggior interesse per le figlie minori debbano essere adottate da entrambi i genitori e che il Padre abbia pieno diritto e dovere di vigilare sull'educazione e istruzione delle stesse. Le modalità di visita, salvo diverso accordo, sono regolate come segue: - il padre potrà tenere con sé le figlie a settimane alterne dalle h.
9.00 del sabato e fino al lunedì successivo accompagnandole a scuola;
- il padre potrà tenere con sé le figlie un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle h. 21.00/21.30 compatibilmente con le esigenze delle minori;
- il padre potrà frequentare le minori liberamente, anche durante la settimana, i fine settimana ed in ogni altra circostanza, concordata tra i coniugi, avuto sempre riguardo al preminente interesse delle minori;
- durante le vacanze estive il padre le terrà presso di sé per due settimane consecutive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il
30 aprile precedente;
- le minori resteranno con il padre durante le vacanze pasquali, 1'8 dicembre, il
25 aprile, il 1 0 maggio ed il 2 giugno ad anni alterni;
- le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) da trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni;
2) il Sig. quale contributo al mantenimento delle figlie minori, corrisponderà Controparte_1
alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari ad euro 600,00 mensili, Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per le minori, così come stabilito dalla Convenzione del Tribunale di Asti sottoscritta con il C.O.A. di Asti e s.m.i. oltre ad eventuali spese preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
3) i Ricorrenti prestano reciproco consenso all'espatrio proprio e delle minori;
4) i danno atto di essere economicamente autosufficienti, ragion per cui non sussistono Per_4
motivi per dar luogo ad un assegno di mantenimento;
5) le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a TI (AT) il 30/12/1982 e da , nato/a a Parte_1 Controparte_1
AT (CZ) il 25/07/1978, celebrato in TI in data 24/05/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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