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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8690/2024 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione” e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Oronzo Vetrugno, Parte_1
- Attore - contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e contumaci. CP_8 Controparte_9 Controparte_10
- Convenuti -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.12.2024 e ritualmente notificato, evocava in giudizio gli odierni convenuti, Parte_1
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-accertare che l'odierno attore ha posseduto, in modo continuo pacifico e pubblico per oltre un ventennio, anche con continuazione, la particella di terreno indicata in premessa e cioè un piccolo terreno ubicato nel Comune di Novoli, della ampiezza di 875 mq, insistente sulle particelle 101 e 543 del Fl. 20 come da progetto allegato al presente atto, e per
l'effetto-dichiarare che l'odierno istante ha pertanto acquisito per usucapione, in virtù del disposto dell'art. 1158 del c.c., la proprietà dello stesso cespite
(abitazione e terreno), nonché - ordinare il frazionamento dei terreni come da
1 rilievo tecnico allegato, nonché, al Conservatore dei R.R.I.I. competente, la effettuazione delle necessarie trascrizioni e volturazioni, con esonero di responsabilità. Si chiede la compensazione delle spese e delle competenze di lite.”.
L'attore deduceva che, dal mese di marzo 2004, era di fatto nel possesso di un piccolo appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Novoli, della superficie di 875 mq, ricadente nelle particelle 101 e 543 del FL 20 del Catasto Terreni del citato Comune di Novoli, e identificato nel progetto tecnico inserito nel fascicolo telematico della presente procedura (cfr. doc. in atti).
Esponeva, inoltre, che il suddetto appezzamento insiste su due particelle intestate agli odierni resistenti, tutti comproprietari pro-indiviso e cioè CP_1
, quali eredi di
[...] Controparte_11 Controparte_3 CP_2
, , , ,
[...] CP_4 CP_5 CP_7 CP_8
, e . Controparte_9 Controparte_10 CP_6
Il assumeva che, dal marzo 2004, aveva assunto il possesso del Parte_1 cespite usucapiendo, compiendo atti gestori, comportandosi da proprietario dello stesso: lo ha affittato, ha effettuato opere di manutenzione ordinaria (pulizia,) e straordinaria (recinzione in muratura).
All'udienza del 24.06.2025, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, veniva dichiarata la contumacia di tutti i convenuti.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta in quanto Parte_1 fondata.
Senza dubbio rilevante, in questa sede, a livello probatorio, è la mancata opposizione da parte di tutti i convenuti, i quali, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, scegliendo, quindi, di non contestare la domanda attorea;
inoltre, non si sono presentati per rendere l'interrogatorio formale loro deferito, sebbene il provvedimento ammissivo sia stato loro regolarmente notificato dalla parte attrice (cfr. doc. in atti).
2 L'unico testimone escusso, , padre dell'attore, ha Testimone_1
confermato il possesso ultraventennale sull'immobile per cui è causa da parte dell'odierno attore, confermando, altresì, quanto riportato nella relazione tecnica allegata agli atti di causa e, al contempo, ha specificato che il terreno in questione ha da sempre formato un unico lotto (cfr. dich. teste , verb. ud. Testimone_1
30.09.2025).
Orbene, da tutto quanto innanzi, emerge inequivocabilmente, che Parte_1
esercita, continuativamente, dal marzo 2004, un possesso esclusivo,
[...]
continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco accompagnato dall'animo di tenere “come proprio” l'immobile per cui è causa, in modo inconciliabile con la altrui possibilità di godimento.
Le suddette circostanze sono state univocamente confermate dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso in questa sede, . Testimone_1
Come emerge dalla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio, il terreno in questione sviluppa una superficie di mq. 875 (mq. 200 circa ricadono sulla particella 101 e mq. 675 ricadono sulla particella 543), di forma regolare (mt
25,00 x mt.35,00) con lato prospiciente lo stradone di accesso lato C-D e lato retrostante B-A di ml 25,00 ciascuno, per una lunghezza di ml. 35,00 di ambedue i lati A-C e B-D (cfr. docc. in atti).
Orbene, stante tutto quanto innanzi, può senza dubbio ritersi pienamente provato il possesso ultraventennale da parte dell'odierno ricorrente dell'immobile per cui è causa;
possesso esercitato con animus domini, connotato dagli elementi della continuità, pacificità, pubblicità ed esclusività.
In materia di usucapione giova richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari
3 del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri” (Cass. civ., sez. II, 26-04-2002, n. 6079); ancora, “un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario …, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (Cass. 18392/06).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, deve Parte_1 ritenersi il pieno ed esclusivo proprietario del terreno come identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Novoli, della superficie di 875 mq, ricadente nelle particelle
101 e 543 del FL 20.
Stante la mancata opposizione dei convenuti, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
1. Accoglie la domanda attorea;
2. per l'effetto, dichiara l'acquisto della proprietà in favore di Parte_1
, per intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., del terreno ubicato
[...] nel Comune di Novoli, dell'ampiezza di 875 mq, insistente sulle particelle 101 e 543 del Fl. 20;
3. ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce e, comunque,
a tutti i competenti Uffici di eseguire le trascrizioni, annotazioni e volture di legge, con esonero per essi da ogni responsabilità;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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