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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28636/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede in Pompei (NA), Via Parte_2
Nolana, 7, rappresentata e difesa dall'avv. ENZO BARCO in virtù di procura su foglio separato depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Torre Annunziata (NA), Via Vittorio Veneto, 374/E e con domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 presso l'indirizzo pec Email_1
- attrice opponente -
E
.IVA , con sede in Roma, Viale Regina Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
Margherita, 125, in persona del suo procuratore speciale nella persona CP_2 del dott. , giusta procura del 22/3/2018 per atto notaio dott. Controparte_3 Per_1
di Roma rep. n. 56292, racc. n. 28407 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
MARIANNA LOPIS in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, Piazzale di Porta Pia, 116
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/3/2023 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18/4/2019 la società
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto del Tribunale di Roma n. 4482/2019 (R.G. 6433/2019) emesso in data
25/2/2019, pubblicato il 4/3/2019 e notificatole in data 12/3/2019 che le aveva ingiunto di pagare ad a fronte dell'erogazione di gas naturale e di energia Controparte_1 elettrica, la somma di € 8.049,12 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese della procedura.
1 L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Torre
Annunziata, avendo essa sede a e colà essendo sorti ed eseguiti i rapporti Pt_1 contrattuali. Nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto avuto riguardo all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in causa in data 20/4/2016 nonché alla luce dell'esito della relazione peritale resa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. incardinato avanti al Tribunale di Torre Annunziata rubricato al n. R.G. 1316/2018.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la reiezione dell'opposizione Controparte_1 siccome infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine chiedeva, previo accertamento del credito spettantele in ragione della fornitura di gas e di energia elettrica resa in favore dell'opponente, la condanna di quest'ultima a pagare l'importo di € 8.049,12 ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza di prima comparizione l'opposta non insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il giudice adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e, dopo il trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 30/3/2023 veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza del 24/10/2018 che ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in quanto, come già evidenziato, la competenza territoriale del Tribunale di Roma è stata correttamente radicata in forza del combinato disposto degli artt. 637, 1° comma, c.p.c., 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
(c.d. forum destinatae solutionis).
Ed invero le fatture rimaste insolute avrebbero dovuto essere saldate a Roma, nel domicilio della società creditrice, trattandosi di obbligazioni pecuniarie liquide e quindi
“portable”, il cui ammontare, cioè, era determinato, così come era specificamente indicata la loro scadenza.
Pertanto il Tribunale di Roma, città ove al momento della scadenza delle fatture la società opposta pacificamente aveva (e tuttora ha) la sede legale, era territorialmente competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in forza del combinato disposto delle norme sopra menzionate
Nel merito, innanzitutto si osserva che il credito vantato da trae origine dai CP_1 contratti di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica presso la sede della società opponente in Pompei (NA), Via Nolana, 162 pacificamente intercorsi tra le parti.
Ciò posto, si rileva che per tre delle quattro fatture rimaste del tutto o in parte insolute relative alla predetta fornitura di gas naturale monitoriamente azionate da CP_4
2
[...] (la n. 2602782900 del 12/1/2015 di € 14.157,72 ma azionata per € 1.767,10, la n. 8086233287 del 17/3/2015 di € 3,97 e la n. 2754974287 del 7/11/2016 di € 8,63) l'opponente non ha affatto contestato l'entità dei consumi ivi contabilizzati, avendo invece semplicemente dedotto che esse sarebbero state “rinunziate/annullate per effetto di un accordo transattivo siglato tra le parti il 20/04/2016”. L'exceptio rei transactae sollevata dall'opponente è però palesemente infondata. L'accordo transattivo in parola (v. doc. 6 prodotto dall'opponente), infatti, non ha affatto ad oggetto le tre fatture anzidette, bensì tre ulteriori fatture e segnatamente: la n.
2635112337 del 22/7/2015 di € 1.315,40 per fornitura di gas, la n. 2635411817 del 7/8/2015 di € 1.228,89 per fornitura di energia elettrica e la n. 2636212499 dell'8/8/2015 di € 225,08 per fornitura di energia elettrica (cfr. docc. 9 - 11 prodotti dall'opposta), per un totale di € 2.769,37.
Ed invero, ancorché né nella proposta formulata dalla per conto di Parte_4
né nell'accettazione della vengano menzionate
CP_1 Parte_1 le fatture comprese nella transazione, è comunque possibile desumere con certezza quali esse fossero dal momento che le parti hanno indicato con precisione sia il credito complessivo di oggetto dell'accordo, ammontante proprio ad € 2.769,37,
CP_1 sia l'“importo per cui vi è rinuncia” da parte del fornitore (€ 830,81, pari al 30% del predetto importo), prevedendo appunto, che a fronte del versamento della somma omnicomprensiva di € 1.938,56 “a saldo e stralcio” avrebbe rinunciato “a
CP_1 procedere al recupero” del suddetto “residuo importo”. Cosicché risulta evidente che gli importi di cui alle fatture n. 2602782900 (€ 14.157,72 ma ingiunta per € 1.767,10), n. 8086233287 (€ 3,97) e n. 2754974287 (€ 8,63) azionate nel presente giudizio da per un totale di € 1.779,70 non siano stati
CP_1 ricompresi nel complessivo ammontare del credito oggetto della transazione.
Ne discende che in difetto di ulteriori contestazioni e/o deduzioni difensive da parte dell'opponente il suo debito di € 1.779,70 nei confronti di deve ritenersi CP_1 senz'altro confermato. Quanto invece all'ultima fattura ingiunta, la n. 2841957300 del 20/7/2017 di € 6.269,42
(doc. 6 di parte opposta), emessa a conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo febbraio - luglio 2015, in ragione della ricostruzione dei consumi operata dal distributore territorialmente competente E-Distribuzione S.p.A. - già Enel Distribuzione
S.p.A. - a seguito dell'ispezione eseguita il 13/6/2017 presso il punto di prelievo dell'opponente (cfr. “verbale di operazioni compiute” redatto dal Nucleo Operativo S.O.P.I. della Guardia di Finanza di Torre Annunziata: all. 2 prodotto dall'opponente con la memoria istruttoria), nel corso della quale il personale tecnico di E-Distribuzione aveva accertato un malfunzionamento del gruppo di misura installato presso l'utenza in questione tale da determinare una rilevazione dei consumi con un difetto del -58%
(come risulta dall'all. 1 prodotto dalla con la memoria Parte_1 istruttoria), la difesa dell'opponente ne contesta la debenza, asserendo che:
- la verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione in data 13/6/2017 non era stata eseguita in contraddittorio, “sicché non vi era alcuna certezza in ordine alle irregolarità di funzionamento” del contatore asseritamente riscontrate;
3 - il presunto malfunzionamento dell'apparecchio non era stato appurato neppure dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avviato dalla proprio al fine di accertare Parte_1 eventuali irregolarità di funzionamento del misuratore, giacché detto strumento dopo la sua sostituzione era stato “distrutto” (rectius, come leggesi nella perizia prodotta come doc. 8 dall'opponente, era stato smontato ed era stato rimosso il magnetotermico limitatore del prelievo dell'energia elettrica);
- di talché, non essendo verificabile in alcun modo l'asserito errore nella registrazione dei consumi e la conseguente ricostruzione dei consumi stessi operata dal distributore, difettava la prova del credito di € 6.269,42 vantato da . CP_1
In questo caso le deduzioni difensive dell'opponente sostanzialmente colgono nel segno.
Invero - contrariamente a quanto asserito - non ha affatto fornito prova che CP_1 la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore, in base alla quale è stata emessa in data 20/7/2017 la fattura n. 2841957300 di € 6.269,42, sia corretta e sia avvenuta nel rispetto della normativa di settore da essa stessa richiamata.
Merita a questo proposito ricordare che secondo il disposto dell'art. 9 della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 200/99 adottata il 28/12/1999, citata dalla difesa della società opposta, “qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto”. Il successivo articolo 10 prevede poi che “la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Infine l'art. 11 della delibera in parola stabilisce che:
“Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di
4 rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.
Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitura dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi”.
Orbene, si rileva in primo luogo che nel caso in disamina si è limitata a CP_1 produrre la fattura azionata contenente i ricalcoli ma non ha versato in atti la comunicazione del distributore E-Distribuzione S.p.A. di cui al succitato art. 9 contenente la tabella analitica di ricostruzione dei consumi.
Il che impedisce di verificare che quanto esposto in fattura sia effettivamente conforme alla ricostruzione dei consumi elaborata dal distributore.
Ma non basta.
La mancata produzione della suddetta comunicazione impedisce anche di appurare se il distributore - così come prescritto dall'art. 11 sopra trascritto - abbia chiarito alla
“la modalità di determinazione del momento del guasto o Parte_1 della rottura”.
Si tratta di precisazione che nel caso di specie ha valenza decisiva posto che a mente del succitato art. 10, qualora “il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale
l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica”.
Verifica che - giova nuovamente rammentare - nel caso che occupa è stata eseguita in data 13/6/2017.
Peraltro, dalla comunicazione del distributore prodotta dall'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (all. 1) che ricostruisce i consumi relativi al periodo
5 1/8/2015 - 15/6/2017 di pertinenza del nuovo fornitore Repower Vendita Italia S.p.A. si ricava solo che l'anomalia nella registrazione dei consumi (“senza riscontro di manomissioni”) avrebbe avuto inizio il 26/2/2015, quindi ben oltre due anni prima della verifica.
Ma né nella suddetta comunicazione né nel verbale tecnico allegato viene spiegato con quale criterio ed in base a quali elementi il distributore abbia potuto individuare la data del guasto con tale precisione e soprattutto, “con certezza”, come dispone l'art. 10 della delibera AEEG n. 200/99.
In mancanza di qualsivoglia spiegazione l'affermazione del distributore secondo cui il guasto si sarebbe verificato in data 26/2/2015 risulta meramente assertiva e quindi indimostrata.
Con conseguente insussistenza del diritto a procedere alla ricostruzione dei consumi oltre “i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica” (sul punto, ad abundantiam si osserva che l'opposta non ha neppure depositato i dati dei consumi di energia elettrica della relativi al Parte_1 periodo antecedente la data del 26/2/2015, dati attraverso i quali si sarebbe eventualmente potuto inferire “il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura”). Insomma, l'opposta , attrice in senso sostanziale, su cui gravava il relativo CP_1 onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha affatto fornito prova del credito portato dalla fattura ingiunta n. 2841957300 del 30/7/2017.
Conclusivamente, da quanto precede discende il parziale accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
1.779,70 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 - come richiesto - dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In ragione dell'esito del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare per la metà, a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri previsti dalla Tabella 2) al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (stante l'accoglimento parziale della domanda dell'opposta, attrice in senso sostanziale, il valore della controversia è determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum) nelle seguenti misure (per l'intero): per la fase di studio: € 425,00; per la fase introduttiva: € 425,00; per la fase di trattazione: € 426,00 (valore minimo non essendo stata espletata attività istruttoria); per la fase decisionale: € 851,00, per un totale di € 2.127,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4482/2019 (R.G. 6433/2019) emesso in data 25/2/2019 e pubblicato il 4/3/2019;
6 - condanna la . a Controparte_5 pagare a l'importo di € 1.779,70 oltre interessi ex D. Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società opponente a rifondere ad
[...] la residua metà che liquida in € 1.063,50, oltre 15% spese forfettarie, CP_1
CPA ed IVA.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025
Il G.o.p.
Silvia Vescovi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede in Pompei (NA), Via Parte_2
Nolana, 7, rappresentata e difesa dall'avv. ENZO BARCO in virtù di procura su foglio separato depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Torre Annunziata (NA), Via Vittorio Veneto, 374/E e con domicilio digitale ex art. 16 sexies D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 presso l'indirizzo pec Email_1
- attrice opponente -
E
.IVA , con sede in Roma, Viale Regina Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
Margherita, 125, in persona del suo procuratore speciale nella persona CP_2 del dott. , giusta procura del 22/3/2018 per atto notaio dott. Controparte_3 Per_1
di Roma rep. n. 56292, racc. n. 28407 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
MARIANNA LOPIS in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, Piazzale di Porta Pia, 116
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/3/2023 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18/4/2019 la società
[...] ha proposto opposizione avverso il Parte_3 decreto del Tribunale di Roma n. 4482/2019 (R.G. 6433/2019) emesso in data
25/2/2019, pubblicato il 4/3/2019 e notificatole in data 12/3/2019 che le aveva ingiunto di pagare ad a fronte dell'erogazione di gas naturale e di energia Controparte_1 elettrica, la somma di € 8.049,12 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese della procedura.
1 L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Torre
Annunziata, avendo essa sede a e colà essendo sorti ed eseguiti i rapporti Pt_1 contrattuali. Nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto avuto riguardo all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in causa in data 20/4/2016 nonché alla luce dell'esito della relazione peritale resa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. incardinato avanti al Tribunale di Torre Annunziata rubricato al n. R.G. 1316/2018.
Costituitasi in giudizio, chiedeva la reiezione dell'opposizione Controparte_1 siccome infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine chiedeva, previo accertamento del credito spettantele in ragione della fornitura di gas e di energia elettrica resa in favore dell'opponente, la condanna di quest'ultima a pagare l'importo di € 8.049,12 ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
All'udienza di prima comparizione l'opposta non insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quindi, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il giudice adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente e, dopo il trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare e la sua definitiva sostituzione, all'udienza del 30/3/2023 veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza del 24/10/2018 che ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in quanto, come già evidenziato, la competenza territoriale del Tribunale di Roma è stata correttamente radicata in forza del combinato disposto degli artt. 637, 1° comma, c.p.c., 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
(c.d. forum destinatae solutionis).
Ed invero le fatture rimaste insolute avrebbero dovuto essere saldate a Roma, nel domicilio della società creditrice, trattandosi di obbligazioni pecuniarie liquide e quindi
“portable”, il cui ammontare, cioè, era determinato, così come era specificamente indicata la loro scadenza.
Pertanto il Tribunale di Roma, città ove al momento della scadenza delle fatture la società opposta pacificamente aveva (e tuttora ha) la sede legale, era territorialmente competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in forza del combinato disposto delle norme sopra menzionate
Nel merito, innanzitutto si osserva che il credito vantato da trae origine dai CP_1 contratti di somministrazione di gas naturale e di energia elettrica presso la sede della società opponente in Pompei (NA), Via Nolana, 162 pacificamente intercorsi tra le parti.
Ciò posto, si rileva che per tre delle quattro fatture rimaste del tutto o in parte insolute relative alla predetta fornitura di gas naturale monitoriamente azionate da CP_4
2
[...] (la n. 2602782900 del 12/1/2015 di € 14.157,72 ma azionata per € 1.767,10, la n. 8086233287 del 17/3/2015 di € 3,97 e la n. 2754974287 del 7/11/2016 di € 8,63) l'opponente non ha affatto contestato l'entità dei consumi ivi contabilizzati, avendo invece semplicemente dedotto che esse sarebbero state “rinunziate/annullate per effetto di un accordo transattivo siglato tra le parti il 20/04/2016”. L'exceptio rei transactae sollevata dall'opponente è però palesemente infondata. L'accordo transattivo in parola (v. doc. 6 prodotto dall'opponente), infatti, non ha affatto ad oggetto le tre fatture anzidette, bensì tre ulteriori fatture e segnatamente: la n.
2635112337 del 22/7/2015 di € 1.315,40 per fornitura di gas, la n. 2635411817 del 7/8/2015 di € 1.228,89 per fornitura di energia elettrica e la n. 2636212499 dell'8/8/2015 di € 225,08 per fornitura di energia elettrica (cfr. docc. 9 - 11 prodotti dall'opposta), per un totale di € 2.769,37.
Ed invero, ancorché né nella proposta formulata dalla per conto di Parte_4
né nell'accettazione della vengano menzionate
CP_1 Parte_1 le fatture comprese nella transazione, è comunque possibile desumere con certezza quali esse fossero dal momento che le parti hanno indicato con precisione sia il credito complessivo di oggetto dell'accordo, ammontante proprio ad € 2.769,37,
CP_1 sia l'“importo per cui vi è rinuncia” da parte del fornitore (€ 830,81, pari al 30% del predetto importo), prevedendo appunto, che a fronte del versamento della somma omnicomprensiva di € 1.938,56 “a saldo e stralcio” avrebbe rinunciato “a
CP_1 procedere al recupero” del suddetto “residuo importo”. Cosicché risulta evidente che gli importi di cui alle fatture n. 2602782900 (€ 14.157,72 ma ingiunta per € 1.767,10), n. 8086233287 (€ 3,97) e n. 2754974287 (€ 8,63) azionate nel presente giudizio da per un totale di € 1.779,70 non siano stati
CP_1 ricompresi nel complessivo ammontare del credito oggetto della transazione.
Ne discende che in difetto di ulteriori contestazioni e/o deduzioni difensive da parte dell'opponente il suo debito di € 1.779,70 nei confronti di deve ritenersi CP_1 senz'altro confermato. Quanto invece all'ultima fattura ingiunta, la n. 2841957300 del 20/7/2017 di € 6.269,42
(doc. 6 di parte opposta), emessa a conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo febbraio - luglio 2015, in ragione della ricostruzione dei consumi operata dal distributore territorialmente competente E-Distribuzione S.p.A. - già Enel Distribuzione
S.p.A. - a seguito dell'ispezione eseguita il 13/6/2017 presso il punto di prelievo dell'opponente (cfr. “verbale di operazioni compiute” redatto dal Nucleo Operativo S.O.P.I. della Guardia di Finanza di Torre Annunziata: all. 2 prodotto dall'opponente con la memoria istruttoria), nel corso della quale il personale tecnico di E-Distribuzione aveva accertato un malfunzionamento del gruppo di misura installato presso l'utenza in questione tale da determinare una rilevazione dei consumi con un difetto del -58%
(come risulta dall'all. 1 prodotto dalla con la memoria Parte_1 istruttoria), la difesa dell'opponente ne contesta la debenza, asserendo che:
- la verifica effettuata dai tecnici di E-Distribuzione in data 13/6/2017 non era stata eseguita in contraddittorio, “sicché non vi era alcuna certezza in ordine alle irregolarità di funzionamento” del contatore asseritamente riscontrate;
3 - il presunto malfunzionamento dell'apparecchio non era stato appurato neppure dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avviato dalla proprio al fine di accertare Parte_1 eventuali irregolarità di funzionamento del misuratore, giacché detto strumento dopo la sua sostituzione era stato “distrutto” (rectius, come leggesi nella perizia prodotta come doc. 8 dall'opponente, era stato smontato ed era stato rimosso il magnetotermico limitatore del prelievo dell'energia elettrica);
- di talché, non essendo verificabile in alcun modo l'asserito errore nella registrazione dei consumi e la conseguente ricostruzione dei consumi stessi operata dal distributore, difettava la prova del credito di € 6.269,42 vantato da . CP_1
In questo caso le deduzioni difensive dell'opponente sostanzialmente colgono nel segno.
Invero - contrariamente a quanto asserito - non ha affatto fornito prova che CP_1 la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore, in base alla quale è stata emessa in data 20/7/2017 la fattura n. 2841957300 di € 6.269,42, sia corretta e sia avvenuta nel rispetto della normativa di settore da essa stessa richiamata.
Merita a questo proposito ricordare che secondo il disposto dell'art. 9 della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 200/99 adottata il 28/12/1999, citata dalla difesa della società opposta, “qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata comunicazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto”. Il successivo articolo 10 prevede poi che “la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.
Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Infine l'art. 11 della delibera in parola stabilisce che:
“Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di
4 rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente.
Nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi non può essere sospesa la fornitura dell'energia elettrica al cliente per il debito relativo alla ricostruzione dei consumi”.
Orbene, si rileva in primo luogo che nel caso in disamina si è limitata a CP_1 produrre la fattura azionata contenente i ricalcoli ma non ha versato in atti la comunicazione del distributore E-Distribuzione S.p.A. di cui al succitato art. 9 contenente la tabella analitica di ricostruzione dei consumi.
Il che impedisce di verificare che quanto esposto in fattura sia effettivamente conforme alla ricostruzione dei consumi elaborata dal distributore.
Ma non basta.
La mancata produzione della suddetta comunicazione impedisce anche di appurare se il distributore - così come prescritto dall'art. 11 sopra trascritto - abbia chiarito alla
“la modalità di determinazione del momento del guasto o Parte_1 della rottura”.
Si tratta di precisazione che nel caso di specie ha valenza decisiva posto che a mente del succitato art. 10, qualora “il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale
l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica”.
Verifica che - giova nuovamente rammentare - nel caso che occupa è stata eseguita in data 13/6/2017.
Peraltro, dalla comunicazione del distributore prodotta dall'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (all. 1) che ricostruisce i consumi relativi al periodo
5 1/8/2015 - 15/6/2017 di pertinenza del nuovo fornitore Repower Vendita Italia S.p.A. si ricava solo che l'anomalia nella registrazione dei consumi (“senza riscontro di manomissioni”) avrebbe avuto inizio il 26/2/2015, quindi ben oltre due anni prima della verifica.
Ma né nella suddetta comunicazione né nel verbale tecnico allegato viene spiegato con quale criterio ed in base a quali elementi il distributore abbia potuto individuare la data del guasto con tale precisione e soprattutto, “con certezza”, come dispone l'art. 10 della delibera AEEG n. 200/99.
In mancanza di qualsivoglia spiegazione l'affermazione del distributore secondo cui il guasto si sarebbe verificato in data 26/2/2015 risulta meramente assertiva e quindi indimostrata.
Con conseguente insussistenza del diritto a procedere alla ricostruzione dei consumi oltre “i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica” (sul punto, ad abundantiam si osserva che l'opposta non ha neppure depositato i dati dei consumi di energia elettrica della relativi al Parte_1 periodo antecedente la data del 26/2/2015, dati attraverso i quali si sarebbe eventualmente potuto inferire “il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura”). Insomma, l'opposta , attrice in senso sostanziale, su cui gravava il relativo CP_1 onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha affatto fornito prova del credito portato dalla fattura ingiunta n. 2841957300 del 30/7/2017.
Conclusivamente, da quanto precede discende il parziale accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della
[...] al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1 CP_1
1.779,70 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 - come richiesto - dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo.
In ragione dell'esito del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare per la metà, a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite, che per la residua metà seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri previsti dalla Tabella 2) al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (stante l'accoglimento parziale della domanda dell'opposta, attrice in senso sostanziale, il valore della controversia è determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum) nelle seguenti misure (per l'intero): per la fase di studio: € 425,00; per la fase introduttiva: € 425,00; per la fase di trattazione: € 426,00 (valore minimo non essendo stata espletata attività istruttoria); per la fase decisionale: € 851,00, per un totale di € 2.127,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4482/2019 (R.G. 6433/2019) emesso in data 25/2/2019 e pubblicato il 4/3/2019;
6 - condanna la . a Controparte_5 pagare a l'importo di € 1.779,70 oltre interessi ex D. Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società opponente a rifondere ad
[...] la residua metà che liquida in € 1.063,50, oltre 15% spese forfettarie, CP_1
CPA ed IVA.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025
Il G.o.p.
Silvia Vescovi
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