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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GAETANI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAETANI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSATI GABRIELLA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Dei Migliorati 59100 PRATO presso il difensore avv. ROSATI
GABRIELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1
(d'ora in avanti ) ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...] al fine di accertare la nullità del contratto di conto corrente e di undici contratti di CP_1 finanziamento chirografario conclusi con l'istituto di credito e ottenerne la condanna al pagamento di €
249.385,00. Cont Parte attrice ha esposto di avere acceso innanzitutto presso , già CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 il rapporto di conto corrente ordinario n. 0497/047120 nel 2004 nonché undici Controparte_3 finanziamenti chirografari tra il 2005 e il 2015 (n. 0497/001/*0675118 del 20.12.2005; n.
0497/001/0760757 del 11.06.2009; n. 0497/001/779270 del 11.06.2010; n. 0497/001/0787648 del
01.12.2010; n. 00/379/579 del 26.07.2011; n. 00582447 del 30.11.2011; n. 00529058 del 24.07.2012;
n. 00670954 del 13.06.2013; n. 01068832 del 08.06.2015; n. 01068669 del 08.06.2015; n. 02159416 del 19.11.2015), tutti garantiti da fideiussioni omnibus.
In particolare, parte attrice ha dedotto, con riguardo al contratto di c/c dedotto in lite, la applicazione, da parte della banca, di interessi usurari in 47 trimestri su 55 nel periodo di riferimento dall'1/10/2004 al 30/6/2018 ed eccepito, in relazione ai sopra richiamati contratti di finanziamento, la nullità per assenza di causa, essendo le somme erogate state utilizzate per ripianare pregresse esposizioni debitorie nonché l'usurarietà dei tassi di interesse. Cont
costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto delle avverse domande eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione, negando la applicazione di interessi usurari e contestando la fondatezza delle ulteriori doglianze relative ai contratti di finanziamento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ammissione di C.T.U. tecnico - contabile quindi rinviata la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come indicate in epigrafe, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Parte attrice ha allegato innanzitutto il superamento del tasso soglia usura come previsto dalla l.
108/1996, con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 0497/047120 stipulato tra la e l'istituto di credito convenuto nel 2004. In particolare, la , Parte_1 Parte_1 anche tramite la perizia di parte versata in atti, ha dato atto dell'intervenuto superamento della soglia usura in 47 trimestri, senza allegare che la pattuizione degli interessi fosse ab origine superiore al tasso limite.
Con riguardo usurarietà dei tassi di interesse applicati si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura pagina 2 di 4 sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
In ogni caso si rileva che parte attrice, su cui gravava l'onere di documentare le illegittimità contestate, con riguardo al predetto rapporto di c/c, ha prodotto unicamente gli estratti conto, i conti scalari e i prospetti trimestrali – circostanza di cui viene dato atto nella stessa perizia di parte attrice (pg 3 doc. 2 parte attrice) – ma non ha versato in atti il contratto di conto corrente omettendo quindi di documentare l'eventuale pattuizione di un tasso di interesse superiore alla soglia usura, così non consentendo il puntuale controllo.
Tanto basta al rigetto della domanda sul punto.
La parte attrice ha altresì censurato il superamento del c.d. tasso soglia con riguardo ai contratti di finanziamento dedotti in lite.
All'esito del giudizio la doglianza è risultata infondata.
La espletata C.T.U., svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi della parte attrice, motivando il diniego di accoglimento, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti, ha accertato che il tasso pattuito in tutti i contratti oggetto di analisi si pone ben al di sotto della soglia usura.
Da respingersi è la tesi di parte attrice, ribadita anche in sede di note conclusive, secondo la quale il tasso di interesse dovrebbe ritenersi usurario in quanto l'importo del tasso moratorio, sommato al tasso corrispettivo, determinerebbe il superamento del tasso c.d. soglia previsto dalla legge n. 108/96. E, infatti, al fine di valutare il rispetto della soglia usura non è corretto operare il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto, dovendo farsi riferimento ai costi effettivamente posti a carico del debitore nelle diverse situazioni in cui lo stesso può venirsi a trovare nello svolgimento del rapporto, secondo le previsioni negoziali.
L'attrice ha infine eccepito la nullità dei contratti di finanziamenti sulla scorta del fatto che l'importo erogato era stato destinato a sanare esposizioni pregresse relative al contratto di conto corrente. Ha esposto quindi che la causa propria del contratto era stata del tutto sviata, in quanto il mutuo in esame non era andato a soddisfare esigenze imprenditoriali del mutuatario, bensì a soddisfare esigenze proprie della banca.
Anche tale eccezione è infondata.
pagina 3 di 4 Si osserva che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la causa del negozio di mutuo non viene meno qualora il contratto sia stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante. Un contratto di mutuo stipulato al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante non è, infatti, per ciò solo affetto da nullità per illiceità della causa, con la conseguenza che, nel contratto di mutuo, il finanziamento ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, che può essere anche quello di utilizzare la somma per sanare debiti pregressi verso la banca, e non per ciò solo può predicarsene l'illiceità, atteso che le somme vengono effettivamente consegnate al mutuatario (mediante accredito della somma sul suo c/c), integrandosi, in tal modo, la causa del mutuo, ovvero quella di trasferire la proprietà di una somma con obbligo del mutuatario di restituire il tantundem con gli interessi. Nel caso in esame l'importo mutuato è stato accreditato al correntista, risultando dunque le somme essere state poste nella disponibilità del mutuatario, non potendo pertanto dirsi venuta la meno la “realità” del contratto di mutuo, che ne connota l'oggetto. Si osserva inoltre che in tali casi l'utilità per il mutuatario consiste nel fatto che il finanziamento si è realizzato nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
Le doglianze di parte attrice vanno dunque integralmente respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e saranno liquidate in dispositivo, in forza del d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria entro lo scaglione di valore.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti devono parimenti essere poste a carico definitivamente di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da coatta Parte_1 amministrativa;
2. Condanna coatta amministrativa a rimborsare Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di coatta amministrativa. Parte_1
Reggio nell'Emilia, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2878/2023 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GAETANI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAETANI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSATI GABRIELLA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via Dei Migliorati 59100 PRATO presso il difensore avv. ROSATI
GABRIELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da note conclusive
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1
(d'ora in avanti ) ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...] al fine di accertare la nullità del contratto di conto corrente e di undici contratti di CP_1 finanziamento chirografario conclusi con l'istituto di credito e ottenerne la condanna al pagamento di €
249.385,00. Cont Parte attrice ha esposto di avere acceso innanzitutto presso , già CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 4 il rapporto di conto corrente ordinario n. 0497/047120 nel 2004 nonché undici Controparte_3 finanziamenti chirografari tra il 2005 e il 2015 (n. 0497/001/*0675118 del 20.12.2005; n.
0497/001/0760757 del 11.06.2009; n. 0497/001/779270 del 11.06.2010; n. 0497/001/0787648 del
01.12.2010; n. 00/379/579 del 26.07.2011; n. 00582447 del 30.11.2011; n. 00529058 del 24.07.2012;
n. 00670954 del 13.06.2013; n. 01068832 del 08.06.2015; n. 01068669 del 08.06.2015; n. 02159416 del 19.11.2015), tutti garantiti da fideiussioni omnibus.
In particolare, parte attrice ha dedotto, con riguardo al contratto di c/c dedotto in lite, la applicazione, da parte della banca, di interessi usurari in 47 trimestri su 55 nel periodo di riferimento dall'1/10/2004 al 30/6/2018 ed eccepito, in relazione ai sopra richiamati contratti di finanziamento, la nullità per assenza di causa, essendo le somme erogate state utilizzate per ripianare pregresse esposizioni debitorie nonché l'usurarietà dei tassi di interesse. Cont
costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto delle avverse domande eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione, negando la applicazione di interessi usurari e contestando la fondatezza delle ulteriori doglianze relative ai contratti di finanziamento.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e ammissione di C.T.U. tecnico - contabile quindi rinviata la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, come indicate in epigrafe, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Parte attrice ha allegato innanzitutto il superamento del tasso soglia usura come previsto dalla l.
108/1996, con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 0497/047120 stipulato tra la e l'istituto di credito convenuto nel 2004. In particolare, la , Parte_1 Parte_1 anche tramite la perizia di parte versata in atti, ha dato atto dell'intervenuto superamento della soglia usura in 47 trimestri, senza allegare che la pattuizione degli interessi fosse ab origine superiore al tasso limite.
Con riguardo usurarietà dei tassi di interesse applicati si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura pagina 2 di 4 sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
In ogni caso si rileva che parte attrice, su cui gravava l'onere di documentare le illegittimità contestate, con riguardo al predetto rapporto di c/c, ha prodotto unicamente gli estratti conto, i conti scalari e i prospetti trimestrali – circostanza di cui viene dato atto nella stessa perizia di parte attrice (pg 3 doc. 2 parte attrice) – ma non ha versato in atti il contratto di conto corrente omettendo quindi di documentare l'eventuale pattuizione di un tasso di interesse superiore alla soglia usura, così non consentendo il puntuale controllo.
Tanto basta al rigetto della domanda sul punto.
La parte attrice ha altresì censurato il superamento del c.d. tasso soglia con riguardo ai contratti di finanziamento dedotti in lite.
All'esito del giudizio la doglianza è risultata infondata.
La espletata C.T.U., svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi della parte attrice, motivando il diniego di accoglimento, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti, ha accertato che il tasso pattuito in tutti i contratti oggetto di analisi si pone ben al di sotto della soglia usura.
Da respingersi è la tesi di parte attrice, ribadita anche in sede di note conclusive, secondo la quale il tasso di interesse dovrebbe ritenersi usurario in quanto l'importo del tasso moratorio, sommato al tasso corrispettivo, determinerebbe il superamento del tasso c.d. soglia previsto dalla legge n. 108/96. E, infatti, al fine di valutare il rispetto della soglia usura non è corretto operare il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto, dovendo farsi riferimento ai costi effettivamente posti a carico del debitore nelle diverse situazioni in cui lo stesso può venirsi a trovare nello svolgimento del rapporto, secondo le previsioni negoziali.
L'attrice ha infine eccepito la nullità dei contratti di finanziamenti sulla scorta del fatto che l'importo erogato era stato destinato a sanare esposizioni pregresse relative al contratto di conto corrente. Ha esposto quindi che la causa propria del contratto era stata del tutto sviata, in quanto il mutuo in esame non era andato a soddisfare esigenze imprenditoriali del mutuatario, bensì a soddisfare esigenze proprie della banca.
Anche tale eccezione è infondata.
pagina 3 di 4 Si osserva che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la causa del negozio di mutuo non viene meno qualora il contratto sia stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante. Un contratto di mutuo stipulato al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante non è, infatti, per ciò solo affetto da nullità per illiceità della causa, con la conseguenza che, nel contratto di mutuo, il finanziamento ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, che può essere anche quello di utilizzare la somma per sanare debiti pregressi verso la banca, e non per ciò solo può predicarsene l'illiceità, atteso che le somme vengono effettivamente consegnate al mutuatario (mediante accredito della somma sul suo c/c), integrandosi, in tal modo, la causa del mutuo, ovvero quella di trasferire la proprietà di una somma con obbligo del mutuatario di restituire il tantundem con gli interessi. Nel caso in esame l'importo mutuato è stato accreditato al correntista, risultando dunque le somme essere state poste nella disponibilità del mutuatario, non potendo pertanto dirsi venuta la meno la “realità” del contratto di mutuo, che ne connota l'oggetto. Si osserva inoltre che in tali casi l'utilità per il mutuatario consiste nel fatto che il finanziamento si è realizzato nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
Le doglianze di parte attrice vanno dunque integralmente respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e saranno liquidate in dispositivo, in forza del d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria entro lo scaglione di valore.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti devono parimenti essere poste a carico definitivamente di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da coatta Parte_1 amministrativa;
2. Condanna coatta amministrativa a rimborsare Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di coatta amministrativa. Parte_1
Reggio nell'Emilia, 11 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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