Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/06/2021, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 00774/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02438/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2008, proposto da
RL AR Api Carburanti Autolavaggio ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, S. AR, 4091;
A.N.A.S. - Ente Nazionale per Le Strade - Roma - (Rm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Venezia, San AR, 63;
Ministero dell'Interno - (Rm), Prefettura della Provincia di Venezia - (Ve), Provincia di Venezia - (Ve), Ente Nazionale Aviazione Civile, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Conferenza Servizi Permanente Problemi Viabilita' Campalto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Venezia, Rep. Ord. n. 730 del 7.10.2008, a firma del Dirigente d'Area arch. Carlo Andriolo, avente ad oggetto: "Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di accesso e circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone"; della deliberazione G.C. di Venezia n. 579 del 3.10.2008, P.D. 3618/2008, avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 285/1992 art. 7 - Municipalità di Favara Veneto: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore di Campalto - nuova delimitazione e regolamentazione degli accessi", ivi compreso l'Allegato A; della nota della Municipalità di Favara Veneto, prot. n. 412836-1071 del 2.10.2008; annullamento, inoltre, della deliberazione G.C. di Venezia n. 199 del 25.3.2008, avente ad oggetto: "Modifica deliberazioni di Giunta Comunale n. 388 del 2007 - D. Lgs. n. 285/1992 art. 7 c. 9: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore - delimitazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione"; della deliberazione G.C. di Venezia n. 388 del 13.7.2007, avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 285/1992 art. 7, c. 9: Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore - delimitazione e regolamentazione dell'accesso e della circolazione"; annullamento della deliberazione G.C. di Venezia n. 191 del 23.3.2005, con cui è stato approvato il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (P.P.T.U.) di Favara Veneto; annullamento, infine, di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, e condanna del Comune di Venezia al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, così come stabilito dagli artt. 35 del D.Lgs. 1998/80 e 7 della L.N. 2000/205.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di A.N.A.S. - Ente Nazionale per Le Strade;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. AR Rinaldi;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità alla dichiarazione resa dalle parti ricorrenti.
Il processo amministrativo è connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio così come la sua prosecuzione (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1986; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 992).
Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo - in ossequio al principio dispositivo - è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti del Comune di Venezia e di ANAS in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
Nulla sulle spese nei confronti delle altre Amministrazioni intimate, attesa la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate nei confronti del Comune di Venezia e di ANAS.
Nulla sulle spese nei confronti delle altre Amministrazioni intimate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
AR Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Rinaldi | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO