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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1127/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliato in Strongoli (KR), Corso Biagio Miraglia, 59, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Serra (C.F. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Strongoli (KR), Corso Biagio Miraglia, 59, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Serra (C.F. ; pec: C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 22.10.2024, Parte_1
E esponevano:
[...] CP_1 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104 Anno 1988, Parte 2 Serie A;
- che dalla loro unione nascevano quattro figli: , C.F. , Persona_1 C.F._4 nata il [...] a [...]; C.F. , nato il [...] a Parte_2 C.F._5
Crotone; C.F. , nato il [...], a [...]; Parte_3 C.F._6 Parte_4
, C.F. , nata il [...] a [...];
[...] C.F._7
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la figlia , C.F. , nata il [...], a [...], Parte_4 C.F._7 residente a [...], rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
l'esercizio della potestà sulla stessa, spetterà congiuntamente ad entrambi, così come le decisioni di maggiore interesse relativamente alle scelte scolastiche, mediche e di svago, dovranno essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo;
3) il Sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia nei fine settimana e tutte le volte Parte_1 che la stessa deciderà di restare presso l'abitazione del padre, previo accordo telefonico con la sig.ra
; CP_1
4) il padre o viceversa la madre possono tenere con se la figlia in occasione delle giornate festive di
Natale e Pasqua, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa, identico discorso si pone per il periodo delle vacanze estive;
5) il Sig. verserà un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia Parte_1 dell'importo di € 150,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non a carico del SSN, dentistiche, ludiche) al 50%;
6) l'assegno unico è attualmente erogato alla sig.ra con l'accordo del sig. CP_1 Parte_1
;
[...]
7) gli odierni ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
8) entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che vengono accettate, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione economica.”
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 25.10.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
In data 04.12.2024 le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 672/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 12.06.1988 nel Comune di Crotone (KR),
[...] con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104 Anno 1988, Parte 2
Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1127/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliato in Strongoli (KR), Corso Biagio Miraglia, 59, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Serra (C.F. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del CP_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Strongoli (KR), Corso Biagio Miraglia, 59, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Serra (C.F. ; pec: C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 22.10.2024, Parte_1
E esponevano:
[...] CP_1 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 12.06.1988, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104 Anno 1988, Parte 2 Serie A;
- che dalla loro unione nascevano quattro figli: , C.F. , Persona_1 C.F._4 nata il [...] a [...]; C.F. , nato il [...] a Parte_2 C.F._5
Crotone; C.F. , nato il [...], a [...]; Parte_3 C.F._6 Parte_4
, C.F. , nata il [...] a [...];
[...] C.F._7
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la figlia , C.F. , nata il [...], a [...], Parte_4 C.F._7 residente a [...], rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
l'esercizio della potestà sulla stessa, spetterà congiuntamente ad entrambi, così come le decisioni di maggiore interesse relativamente alle scelte scolastiche, mediche e di svago, dovranno essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo;
3) il Sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia nei fine settimana e tutte le volte Parte_1 che la stessa deciderà di restare presso l'abitazione del padre, previo accordo telefonico con la sig.ra
; CP_1
4) il padre o viceversa la madre possono tenere con se la figlia in occasione delle giornate festive di
Natale e Pasqua, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa, identico discorso si pone per il periodo delle vacanze estive;
5) il Sig. verserà un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia Parte_1 dell'importo di € 150,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non a carico del SSN, dentistiche, ludiche) al 50%;
6) l'assegno unico è attualmente erogato alla sig.ra con l'accordo del sig. CP_1 Parte_1
;
[...]
7) gli odierni ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
8) entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che vengono accettate, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, nel caso di mutamento dell'attuale situazione economica.”
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 25.10.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
In data 04.12.2024 le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 672/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 12.06.1988 nel Comune di Crotone (KR),
[...] con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 104 Anno 1988, Parte 2
Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli