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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11787
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 11787/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIDOLFI Parte_1 C.F._1
RENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MERLO Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Rita Chierici,
a scioglimento della riserva assunta in sede di verbale d'udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso depositato il 19.08.2024, proponeva domanda di Parte_1
reintegrazione nel possesso nei confronti della madre in relazione Controparte_1 all'immobile sito in San Giovanni in Persiceto (BO), via Colli di Paderno n. 13, costituente l'abitazione della resistente.
A tal fine esponeva:
-di aver vissuto, sin dall'età di tre anni, presso l'immobile de quo, di proprietà dell'istituto , CP_2
insieme al proprio nucleo familiare, composto originariamente dal padre Persona_1
dalla madre e dai fratelli e (il quale ultimo aveva lasciato Controparte_1 Per_2 Per_3
l'abitazione nel 2013);
-alla morte del padre, avvenuta in data 13.06.2021, il contratto di locazione venne intestato alla madre;
-la mancanza del genitore determinò una modifica delle relazioni familiari, anche in ragione dell'aumentata conflittualità dovuta alla spartizione della somma liquidata a titolo di risarcimento
Pagina 1 del danno per il decesso del padre: la rivendicava, nei confronti della madre, la Parte_1
titolarità della quota che le spettava come figlia, offrendo la propria disponibilità a contribuire al pagamento delle somme e degli arretrati dovuti per le spese di locazione e di gestione dell'immobile;
-la conflittualità con la madre era dovuta anche alle accuse rivolte alla figlia di aver cagionato la morte del padre (avendolo indotto quella sera ad uscire da casa, per non sentire le sue grida) e alle contestazioni per il suo stile di vita (consumazione di sostanze stupefacenti, frequentazione di persone drogate, che la spitava nella sua camera), benché la ricorrente non fosse Parte_1
Cont segnalata in er l'art. 75 D.P.R. n. 309/1990;
denunciava la figlia per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., cui seguiva in CP_4 data 03.04.2023 l'emissione da parte dell'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna di ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa;
il procedimento penale veniva definito con sentenza del 24.01.2024 pronunciata dall'Ufficio del dibattimento del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 15.02.2024, che assolveva la erché il fatto non sussiste, con conseguente cessazione della misura cautelare;
Parte_1
-nel frattempo la ricorrente trovava ospitalità prima presso strutture ricettive, poi dallo zio
(il quale l'aveva recentemente minacciata di “cacciarla via”) e dalla zia Persona_4
(che tuttavia non disponeva di idonea soluzione abitativa); Persona_5
-a seguito dell'assoluzione, la ricorrente aveva cercato più volte di fare ritorno nella propria abitazione (dove in data 30.01.2024 aveva scoperto che era stata cambiata la serratura), anche tramite le Forze dell'Ordine, ma né la madre, né i fratelli, le avevano consentito di accedere, nonostante le ulteriori richieste anche successivamente rivolte ai familiari, per mezzo del legale.
La ricorrente dichiarava di aver la necessità di rientrare nell'abitazione familiare, dove tuttora risiede, in quanto vive in una situazione precaria, ha molta difficoltà a garantire una continuità nello svolgimento di mansioni lavorative e, come risulta dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza dell'8.10.2024, non ha sostanzialmente la disponibilità di un lavoro né economica, avendo già consumato interamente la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno a seguito del decesso del padre (pari ad € 144.000, cfr. doc. 3 di parte resistente), nonché l'importo di € 40.000,00 ottenuto da una vincita al lotto, in quanto ha dovuto elargire somme di denaro per beneficenza a parenti e ad amici.
In conclusione, sostenendo di avere il diritto di abitare nell'immobile de quo e di non esserne estromesso, in analogia a quanto statuito dalla giurisprudenza nei riguardi del convivente more uxorio, la ricorrente chiedeva di essere reintegrata nel pieno “esercizio/possesso” nell'immobile stesso.
Pagina 2 2. Nella memoria difensiva di costituzione, deduceva: Controparte_1
-di essere intestataria, quale conduttrice, del contratto di locazione dell'08.07.1991 relativo all'immobile sito in San Giovanni in Persiceto, via Colli di Paderno n. 11, dove sin da allora ha abitato insieme al proprio nucleo familiare;
-il rapporto della con i genitori è stato altamente conflittuale e caratterizzato da Parte_1
continui litigi che il padre ha sempre cercato di mediare, dovuti in prevalenza alla condotta di vita della figlia, dedita all'abuso di sostanze psicotrope e alcoliche;
-la sera del 13.06.2021, dopo un acceso litigio tra e il padre, questi per evadere dal clima Pt_1
teso in famiglia usciva in bicicletta ma veniva investito mortalmente da un'autovettura;
-il dramma e la problematica relativa al risarcimento del danno spettante agli eredi hanno reciso quel labile legame che teneva unita la famiglia;
-nella denuncia-querela del 16.01.2023 la esponeva che, dopo la morte del marito e con CP_1
l'uscita da casa del figlio , aveva iniziato a vivere in un “ambiente domestico fatto di Per_2 angoscia e terrore” tanto da “chiudersi a chiave dentro la propria camera da letto quando la figlia
è in casa, per paura che le faccia del male”, in quanto subiva da lei violente aggressioni Pt_1
verbali, pressoché quotidiane, ed era costretta a vivere in un perenne stato di ansia e di timore, certificato dal medico curante e da uno psichiatra, che le aveva prescritto una terapia antidepressiva
(doc. 7);
-nonostante l'assoluzione, la sentenza del Tribunale di Bologna accertava le circostanze esposte dalla nell'atto di querela, anche all'esito dell'escussione dei testimoni, e dava conto del CP_1
fatto che in sede di esame l'imputata aveva dichiarato di essersi allontanata dalla casa familiare il
22.05.2022.
Alla luce di tali circostanze di fatto, la resistente eccepiva, in via preliminare, la decadenza per decorso del termine annuale previsto per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso, in quanto la aveva volontariamente lasciato la casa familiare il 22.05.2022; Parte_1
contestava il fatto che la ricorrente non fosse a conoscenza del cambio di serratura della porta di accesso all'abitazione, essendo stata preavvertita di tale modifica nel mese di aprile/maggio 2023, poco dopo la notifica dell'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con la conseguenza che il decorso del termine di decadenza di un anno doveva essere calcolato quantomeno da tale data e che, in ogni caso, nulla di clandestino era accaduto.
Inoltre, la resistente contestava la titolarità da parte della ricorrente di una situazione possessoria meritevole di tutela, in ragione della detenzione precaria dell'immobile spettante ai figli maggiorenni, in assenza di alcun diritto incondizionato di permanere nell'abitazione dei genitori.
Pagina 3 3. All'udienza dell'8.10.2024 venivano sentite le parti, personalmente comparse. dichiarava di avere interesse a rientrare nell'abitazione familiare. Parte_1
riferiva di non aver intenzione di accogliere la figlia nella propria casa, a causa Controparte_1 dell'elevata conflittualità e per paura dei suoi comportamenti.
Su richiesta dei Procuratori delle parti, veniva assegnato un termine per il deposito di memorie di replica.
All'udienza del 12.11.2024 i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi.
Veniva quindi disposta l'audizione degli informatori indicati dalle parti, sentiti all'udienza del
18.02.2025 con le modalità dell'esame testimoniale.
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Si ritiene che la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da sia Parte_1
infondata e debba essere rigettata.
Innanzitutto, non è ravvisabile nei comportamenti della resistente una condotta Controparte_1
configurabile in termini di spoglio violento o clandestino, tale da giustificare la tutela invocata di cui all'art. 1168 c.c..
L'allontanamento dalla casa familiare, da parte della ricorrente, è stato determinato o da una condotta spontanea e volontaria del 22.05.2022, come dalla stessa sostenuto nel giudizio penale
(benché poi dalle dichiarazioni rese dai fratelli e non risulti invero la definitività Per_2 Per_3 dell'allontanamento della ricorrente, che conservava nella casa della madre i propri effetti personali e saltuariamente vi rientrava), o dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, che evidentemente aveva riconosciuto nella sua condotta i presupposti dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 572 c.p. e delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, in quanto la vicinanza tra l'indagata e la persona offesa, all'interno della medesima abitazione, avrebbe determinato un evidente pericolo per l'incolumità psico-fisica della vittima.
La sussistenza dei fatti posti a fondamento di tale provvedimento veniva confermata dalla sentenza di assoluzione che, pur valorizzando la mancata esecuzione di condotte lesive e l'esistenza di un
“rapporto conflittuale” tra l'imputata e la persona offesa, ha riportato le dichiarazioni di vari testimoni che descrivevano una situazione di convivenza connotata abitualmente da reiterati episodi di maltrattamenti morali e psicologici, accompagnati da violenza gestuale, perpetrati dalla ei confronti della propria madre, la quale era costretta, per la paura di rimanere in Parte_1
casa con la propria figlia, a chiudersi in camera per sfuggire ai suoi comportamenti.
Pagina 4 Tale situazione è stata ampiamente rappresentata anche nel presente procedimento, attraverso le informazioni rese all'udienza del 18.02.2025, in forma di testimonianza, dai fratelli della ricorrente,
e . Persona_6 Per_3
Né può ritenersi che lo spoglio sia stato perpetrato con la sostituzione della serratura della porta di accesso all'abitazione, avvenuta dopo l'esecuzione della misura cautelare. Dall'esame degli informatori, e , è infatti emerso che tale intervento si era reso Parte_2 Per_2
necessario per ragioni oggettive, ovvero a causa del danneggiamento della serratura precedente, benché poi fosse finalizzato, secondo la versione di anche a rassicurare la Persona_6 madre circa l'effettiva esecuzione della misura cautelare applicata alla figlia.
In ogni caso, risulta dalle dichiarazioni più puntuali del fratello il quale Persona_6
conviveva con la madre ed era dunque a conoscenza diretta dei fatti occorsi Controparte_1 nell'abitazione (mentre si era trasferito altrove con la compagna, sin dal 2014, e viveva a Per_3
57 Km di distanza), che la sostituzione della serratura venne effettuata subito dopo l'esecuzione della misura cautelare applicata alla ricorrente, tra aprile e i primi giorni di maggio 2023, e venne comunicata a immediatamente dopo tale intervento, in quanto la giovane Parte_1 avrebbe dovuto recarsi nell'abitazione della madre – con tutte le autorizzazioni e le garanzie del caso – per ritirare i propri effetti personali (cui tuttora non ha provveduto).
Conseguentemente, e a prescindere dalla configurabilità della sostituzione della serratura come condotta violenta di spoglio, si ritiene che sia fondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione, sollevata da parte resistente, per decorso del termine di un anno tra l'avvenuta conoscenza del presunto spoglio e il deposito del ricorso in data 19.08.2024.
In ogni caso, nel merito, appare condivisibile la tesi esposta dalla resistente, che ha contestato la titolarità in capo alla figlia (donna adulta di 37 anni ed abile al lavoro) di una situazione possessoria meritevole di tutela, in ragione della detenzione precaria dell'immobile spettante ai figli maggiorenni, in assenza di alcun diritto incondizionato di permanere nell'abitazione dei genitori.
5. Per le ragioni esposte, la domanda di reintegrazione nel possesso deve essere respinta.
Le spese vengono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso (da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
-respinge le domande proposte da parte ricorrente;
Pagina 5 -condanna alla rifusione, nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 3.503,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Bologna, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 11787/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. RIDOLFI Parte_1 C.F._1
RENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MERLO Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Rita Chierici,
a scioglimento della riserva assunta in sede di verbale d'udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso depositato il 19.08.2024, proponeva domanda di Parte_1
reintegrazione nel possesso nei confronti della madre in relazione Controparte_1 all'immobile sito in San Giovanni in Persiceto (BO), via Colli di Paderno n. 13, costituente l'abitazione della resistente.
A tal fine esponeva:
-di aver vissuto, sin dall'età di tre anni, presso l'immobile de quo, di proprietà dell'istituto , CP_2
insieme al proprio nucleo familiare, composto originariamente dal padre Persona_1
dalla madre e dai fratelli e (il quale ultimo aveva lasciato Controparte_1 Per_2 Per_3
l'abitazione nel 2013);
-alla morte del padre, avvenuta in data 13.06.2021, il contratto di locazione venne intestato alla madre;
-la mancanza del genitore determinò una modifica delle relazioni familiari, anche in ragione dell'aumentata conflittualità dovuta alla spartizione della somma liquidata a titolo di risarcimento
Pagina 1 del danno per il decesso del padre: la rivendicava, nei confronti della madre, la Parte_1
titolarità della quota che le spettava come figlia, offrendo la propria disponibilità a contribuire al pagamento delle somme e degli arretrati dovuti per le spese di locazione e di gestione dell'immobile;
-la conflittualità con la madre era dovuta anche alle accuse rivolte alla figlia di aver cagionato la morte del padre (avendolo indotto quella sera ad uscire da casa, per non sentire le sue grida) e alle contestazioni per il suo stile di vita (consumazione di sostanze stupefacenti, frequentazione di persone drogate, che la spitava nella sua camera), benché la ricorrente non fosse Parte_1
Cont segnalata in er l'art. 75 D.P.R. n. 309/1990;
denunciava la figlia per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., cui seguiva in CP_4 data 03.04.2023 l'emissione da parte dell'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna di ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa;
il procedimento penale veniva definito con sentenza del 24.01.2024 pronunciata dall'Ufficio del dibattimento del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 15.02.2024, che assolveva la erché il fatto non sussiste, con conseguente cessazione della misura cautelare;
Parte_1
-nel frattempo la ricorrente trovava ospitalità prima presso strutture ricettive, poi dallo zio
(il quale l'aveva recentemente minacciata di “cacciarla via”) e dalla zia Persona_4
(che tuttavia non disponeva di idonea soluzione abitativa); Persona_5
-a seguito dell'assoluzione, la ricorrente aveva cercato più volte di fare ritorno nella propria abitazione (dove in data 30.01.2024 aveva scoperto che era stata cambiata la serratura), anche tramite le Forze dell'Ordine, ma né la madre, né i fratelli, le avevano consentito di accedere, nonostante le ulteriori richieste anche successivamente rivolte ai familiari, per mezzo del legale.
La ricorrente dichiarava di aver la necessità di rientrare nell'abitazione familiare, dove tuttora risiede, in quanto vive in una situazione precaria, ha molta difficoltà a garantire una continuità nello svolgimento di mansioni lavorative e, come risulta dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza dell'8.10.2024, non ha sostanzialmente la disponibilità di un lavoro né economica, avendo già consumato interamente la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno a seguito del decesso del padre (pari ad € 144.000, cfr. doc. 3 di parte resistente), nonché l'importo di € 40.000,00 ottenuto da una vincita al lotto, in quanto ha dovuto elargire somme di denaro per beneficenza a parenti e ad amici.
In conclusione, sostenendo di avere il diritto di abitare nell'immobile de quo e di non esserne estromesso, in analogia a quanto statuito dalla giurisprudenza nei riguardi del convivente more uxorio, la ricorrente chiedeva di essere reintegrata nel pieno “esercizio/possesso” nell'immobile stesso.
Pagina 2 2. Nella memoria difensiva di costituzione, deduceva: Controparte_1
-di essere intestataria, quale conduttrice, del contratto di locazione dell'08.07.1991 relativo all'immobile sito in San Giovanni in Persiceto, via Colli di Paderno n. 11, dove sin da allora ha abitato insieme al proprio nucleo familiare;
-il rapporto della con i genitori è stato altamente conflittuale e caratterizzato da Parte_1
continui litigi che il padre ha sempre cercato di mediare, dovuti in prevalenza alla condotta di vita della figlia, dedita all'abuso di sostanze psicotrope e alcoliche;
-la sera del 13.06.2021, dopo un acceso litigio tra e il padre, questi per evadere dal clima Pt_1
teso in famiglia usciva in bicicletta ma veniva investito mortalmente da un'autovettura;
-il dramma e la problematica relativa al risarcimento del danno spettante agli eredi hanno reciso quel labile legame che teneva unita la famiglia;
-nella denuncia-querela del 16.01.2023 la esponeva che, dopo la morte del marito e con CP_1
l'uscita da casa del figlio , aveva iniziato a vivere in un “ambiente domestico fatto di Per_2 angoscia e terrore” tanto da “chiudersi a chiave dentro la propria camera da letto quando la figlia
è in casa, per paura che le faccia del male”, in quanto subiva da lei violente aggressioni Pt_1
verbali, pressoché quotidiane, ed era costretta a vivere in un perenne stato di ansia e di timore, certificato dal medico curante e da uno psichiatra, che le aveva prescritto una terapia antidepressiva
(doc. 7);
-nonostante l'assoluzione, la sentenza del Tribunale di Bologna accertava le circostanze esposte dalla nell'atto di querela, anche all'esito dell'escussione dei testimoni, e dava conto del CP_1
fatto che in sede di esame l'imputata aveva dichiarato di essersi allontanata dalla casa familiare il
22.05.2022.
Alla luce di tali circostanze di fatto, la resistente eccepiva, in via preliminare, la decadenza per decorso del termine annuale previsto per l'esercizio dell'azione di reintegrazione nel possesso, in quanto la aveva volontariamente lasciato la casa familiare il 22.05.2022; Parte_1
contestava il fatto che la ricorrente non fosse a conoscenza del cambio di serratura della porta di accesso all'abitazione, essendo stata preavvertita di tale modifica nel mese di aprile/maggio 2023, poco dopo la notifica dell'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con la conseguenza che il decorso del termine di decadenza di un anno doveva essere calcolato quantomeno da tale data e che, in ogni caso, nulla di clandestino era accaduto.
Inoltre, la resistente contestava la titolarità da parte della ricorrente di una situazione possessoria meritevole di tutela, in ragione della detenzione precaria dell'immobile spettante ai figli maggiorenni, in assenza di alcun diritto incondizionato di permanere nell'abitazione dei genitori.
Pagina 3 3. All'udienza dell'8.10.2024 venivano sentite le parti, personalmente comparse. dichiarava di avere interesse a rientrare nell'abitazione familiare. Parte_1
riferiva di non aver intenzione di accogliere la figlia nella propria casa, a causa Controparte_1 dell'elevata conflittualità e per paura dei suoi comportamenti.
Su richiesta dei Procuratori delle parti, veniva assegnato un termine per il deposito di memorie di replica.
All'udienza del 12.11.2024 i Procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi.
Veniva quindi disposta l'audizione degli informatori indicati dalle parti, sentiti all'udienza del
18.02.2025 con le modalità dell'esame testimoniale.
Quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Si ritiene che la domanda di reintegrazione nel possesso proposta da sia Parte_1
infondata e debba essere rigettata.
Innanzitutto, non è ravvisabile nei comportamenti della resistente una condotta Controparte_1
configurabile in termini di spoglio violento o clandestino, tale da giustificare la tutela invocata di cui all'art. 1168 c.c..
L'allontanamento dalla casa familiare, da parte della ricorrente, è stato determinato o da una condotta spontanea e volontaria del 22.05.2022, come dalla stessa sostenuto nel giudizio penale
(benché poi dalle dichiarazioni rese dai fratelli e non risulti invero la definitività Per_2 Per_3 dell'allontanamento della ricorrente, che conservava nella casa della madre i propri effetti personali e saltuariamente vi rientrava), o dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, che evidentemente aveva riconosciuto nella sua condotta i presupposti dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 572 c.p. e delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, in quanto la vicinanza tra l'indagata e la persona offesa, all'interno della medesima abitazione, avrebbe determinato un evidente pericolo per l'incolumità psico-fisica della vittima.
La sussistenza dei fatti posti a fondamento di tale provvedimento veniva confermata dalla sentenza di assoluzione che, pur valorizzando la mancata esecuzione di condotte lesive e l'esistenza di un
“rapporto conflittuale” tra l'imputata e la persona offesa, ha riportato le dichiarazioni di vari testimoni che descrivevano una situazione di convivenza connotata abitualmente da reiterati episodi di maltrattamenti morali e psicologici, accompagnati da violenza gestuale, perpetrati dalla ei confronti della propria madre, la quale era costretta, per la paura di rimanere in Parte_1
casa con la propria figlia, a chiudersi in camera per sfuggire ai suoi comportamenti.
Pagina 4 Tale situazione è stata ampiamente rappresentata anche nel presente procedimento, attraverso le informazioni rese all'udienza del 18.02.2025, in forma di testimonianza, dai fratelli della ricorrente,
e . Persona_6 Per_3
Né può ritenersi che lo spoglio sia stato perpetrato con la sostituzione della serratura della porta di accesso all'abitazione, avvenuta dopo l'esecuzione della misura cautelare. Dall'esame degli informatori, e , è infatti emerso che tale intervento si era reso Parte_2 Per_2
necessario per ragioni oggettive, ovvero a causa del danneggiamento della serratura precedente, benché poi fosse finalizzato, secondo la versione di anche a rassicurare la Persona_6 madre circa l'effettiva esecuzione della misura cautelare applicata alla figlia.
In ogni caso, risulta dalle dichiarazioni più puntuali del fratello il quale Persona_6
conviveva con la madre ed era dunque a conoscenza diretta dei fatti occorsi Controparte_1 nell'abitazione (mentre si era trasferito altrove con la compagna, sin dal 2014, e viveva a Per_3
57 Km di distanza), che la sostituzione della serratura venne effettuata subito dopo l'esecuzione della misura cautelare applicata alla ricorrente, tra aprile e i primi giorni di maggio 2023, e venne comunicata a immediatamente dopo tale intervento, in quanto la giovane Parte_1 avrebbe dovuto recarsi nell'abitazione della madre – con tutte le autorizzazioni e le garanzie del caso – per ritirare i propri effetti personali (cui tuttora non ha provveduto).
Conseguentemente, e a prescindere dalla configurabilità della sostituzione della serratura come condotta violenta di spoglio, si ritiene che sia fondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione, sollevata da parte resistente, per decorso del termine di un anno tra l'avvenuta conoscenza del presunto spoglio e il deposito del ricorso in data 19.08.2024.
In ogni caso, nel merito, appare condivisibile la tesi esposta dalla resistente, che ha contestato la titolarità in capo alla figlia (donna adulta di 37 anni ed abile al lavoro) di una situazione possessoria meritevole di tutela, in ragione della detenzione precaria dell'immobile spettante ai figli maggiorenni, in assenza di alcun diritto incondizionato di permanere nell'abitazione dei genitori.
5. Per le ragioni esposte, la domanda di reintegrazione nel possesso deve essere respinta.
Le spese vengono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso (da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,
-respinge le domande proposte da parte ricorrente;
Pagina 5 -condanna alla rifusione, nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 3.503,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Bologna, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
Pagina 6