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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 10.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1109/2025 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gentile - opponente -
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lettera - opposto - C.F._1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.1.2025 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 15.274,00 a titolo di differenze Controparte_1 retributive mensili - pari alla differenza tra quanto indicato nelle buste paga e quanto percepito - in relazione al periodo dall'1.10.2017 al 18.11.2023, oltre accessori e spese di lite. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che i cedolini paga richiamati da controparte non hanno efficacia probatoria del credito azionato in quanto non recano la firma del datore di lavoro né un suo timbro;
- che la ricorrente, diversamente da quanto è indicato nelle buste paga, ha lavorato alle dipendenze della società opponente per un numero di ore mensili di gran lunga inferiore a quello ivi annotato, instaurando di fatto, consapevolmente e d'intesa con il datore di lavoro, un rapporto di lavoro part-time;
- che società opponente si occupa di consulenza aziendale e, nel periodo per cui è causa, ha avuto alle proprie dipendenze la ricorrente e la sig.ra Parte_2 Per_1
entrambi con mansioni di assistente di segreteria, nonché la sig.ra
[...] Parte_3
con mansioni di assistente dell'amministratore della società;
[...]
- che, “avendo la ricorrente necessità di godere per motivi personali di una certa elasticità negli orari di lavoro, ella si accordò con il dott. , amministratore della Controparte_2 società, per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa per non più del 75 % dell'orario pieno mensile, con facoltà di distribuire l'orario di lavoro variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese in base alle proprie esigenze. In cambio, ella accettava la riduzione della retribuzione mensile contrattuale full-time, percependo uno stipendio mensile stabilito in misura forfetaria pari a euro 1000,00 (mille), dal 1 ottobre 2017 sino al 31 novembre 2022, aumentata ad euro 1.100,00 (millecento) successivamente”.
1 - che “l'accordo, inoltre, prevedeva che la società avrebbe versato i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base dell'imponibile pari alla retribuzione mensile full-time, nonostante la riduzione forfetaria dello stipendio mensile”;
- che “per le ragioni innanzi esposte, risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time mai espletato per intero, avendo la ricorrente sempre lavorato per un orario mensile ridotto almeno del 25 %, precisamente per 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, con possibilità di distribuire tale orario in modo flessibile, nell'arco della giornata, della settimana o del mese”;
- che, pertanto, la ricorrente ha percepito la retribuzione mensile come concordata e corrispondente alla prestazione resa, e ciò anche durante la sospensione dell'attività lavorativa nel periodo della pandemia Covid;
- che “in pratica, le parti hanno convenuto un accordo simulatorio ex art. 1414 c.c.”;
- che, in subordine, stante l'“assenza di qualsiasi forma di dissenso per circa 7 anni da parte della lavoratrice”, eccepisce che quest'ultima “ha fatto tacita acquiescenza alle condizioni contrattuali di fatto diverse da quelle previste nel contratto di lavoro dell'1 ottobre 2017 …”. Ha concluso, quindi, per revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio che, eccependo l'infondatezza Controparte_1 delle avverse deduzioni sulla base di una serie di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, ha chiesto di “accertare e dichiarare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la società Planridge – Consigli alla Imprese Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, debitrice nei confronti della sig.ra Controparte_1 della somma di Euro 15.274,00 (quindicimiladuecentosettantaquattro/00), quale differenza risultante in busta paga, tra la somma effettivamente corrisposta e quella risultante nei cedolini degli stipendi”, nonché condannare la stessa al pagamento di tale importo;
il tutto con vittoria dei compensi di lite.
*** Premesso che quella che l'opposta indica come “domanda riconvenzionale”, non è altro che la domanda già avanzata in via monitoria accolta con il decreto ingiuntivo opposto, si osserva quanto segue.
Deve premettersi che sono pacifiche (per essere state dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo e non contestate dall'opponente nel ricorso in opposizione), oltre che in parte risultanti dalla documentazione in atti nonché per altra parte dalla opponente medesima allegate, le seguenti circostanze:
- che tra le stesse è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.10.2017 al 17.11.2023 (cfr. anche busta paga di novembre 2023);
- che il contratto di lavoro di lavoro prevedeva che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno, come peraltro risultante dalle buste paga depositate dalla lavoratrice nella fase monitoria, nonché ammesso dalla opponente;
- che, in particolare, quest'ultima ha dedotto che “risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time”;
- che, a fronte della retribuzione netta indicata nei cedolini paga prodotti in fase monitoria, la ricorrente ha ricevuto il minor importo mensile di € 1.000,00 dal 01/10/2017 al 31/12/2022, nonché di € 1.100,00 fino a novembre 2023;
- che l'importo chiesto in fase monitoria ed ingiunto è pari alla somma delle differenze mensili tra quanto indicato nei cedolini paga al netto delle ritenute di legge e quanto erogato alla lavoratrice.
2 Sempre in via preliminare, si rileva che, quanto ai cedolini paga prodotti in fase monitoria, l'opponente si è limitata a dedurre che gli stessi non avrebbero efficacia probatoria del credito azionato in quanto non recano la firma della datrice di lavoro e non è apposto un suo timbro, ma non ha contestato la provenienza degli stessi dalla medesima.
Più precisamente, a fronte della deduzione nel ricorso per decreto ingiuntivo per la quale la domanda è fondata sui “cedolini paga rilasciati dalla società e da essa elaborati”, l'opponente non ha contestato (come richiesto dall'art. 416 c.p.c.) che quelli prodotti nella fase monitoria non sono quelli dalla stessa rilasciati ed elaborati.
Tali cedolini, dunque, devono ritenersi provenienti dalla società opponente.
D'altra parte:
- l'opponente, come già evidenziato, ha dedotto che “risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time”; né ha depositato i diversi cedolini paga che avrebbe emesso;
- i cedolini paga prodotti in atti sono stati pacificamente elaborati sulla base di quanto risultante - in punto di CCNL applicato, inquadramento e orario a tempo pieno - dal CP_ contratto di lavoro stipulato dalle parti e denunziato all'
Il nodo principale della controversia, pertanto, attiene alla sussistenza o meno dell'accordo simulatorio dedotto nel ricorso in opposizione e contestato dalla lavoratrice nella memoria difensiva.
In particolare, come innanzi esposto, la datrice di lavoro ha dedotto:
- che “avendo la ricorrente necessità di godere per motivi personali di una certa elasticità negli orari di lavoro, ella si accordò con il dott. , amministratore della Controparte_2 società, per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa per non più del 75 % dell'orario pieno mensile, con facoltà di distribuire l'orario di lavoro variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese in base alle proprie esigenze. In cambio, ella accettava la riduzione della retribuzione mensile contrattuale full-time, percependo uno stipendio mensile stabilito in misura forfetaria pari a euro 1000,00 (mille), dal 1 ottobre 2017 sino al 31 novembre 2022, aumentata ad euro 1.100,00 (millecento) successivamente
- che “l'accordo, inoltre, prevedeva che la società avrebbe versato i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base dell'imponibile pari alla retribuzione mensile full-time, nonostante la riduzione forfetaria dello stipendio mensile”;
- che tale accordo è stato “stipulato in data 1.10.2017” [cfr. capo 1) della pag. 4 del ricorso in opposizione].
Orbene, ritiene il Tribunale che la stipula di tale accordo non risulta verosimile.
Ed invero, posto che tale accordo simulatorio sarebbe stato “stipulato in data 1.10.2017”, dunque il medesimo giorno della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'inizio del rapporto di lavoro, nulla la società ha allegato in merito al motivo per il quale la stessa, a fronte di un accordo con la lavoratrice per il quale quest'ultima avrebbe dovuto lavorare
“non più del 75 % dell'orario pieno mensile”, avrebbe contestualmente stipulato un contratto a tempo pieno;
così, peraltro, accollandosi il pagamento dei contributi e dei premi agli enti previdenziali nella misura non corrispondente, per eccesso (in quanto calcolati in relazione ad un rapporto a tempo pieno), all'orario di lavoro concordato.
3 In sostanza, nulla è stato allegato in merito alla necessità o convenienza di dare al rapporto di lavoro in esame una “forma” non corrispondente a quella reale.
A ciò si aggiunga che neppure in sede di libero interrogatorio il legale rapp.te della opponente ha fornito un motivo plausibile a fondamento della convenienza per la stessa a stipulare il suindicato accordo simulatorio così inutilmente gravoso per la medesima.
Egli, piuttosto, si è limitato a ribadire, quando dedotto in ricorso e, segnatamente, che la lavoratrice aveva “richiesto di avere una elasticità lavorativa in termine di numero di ore di lavoro settimanali e la società è andata incontro alle esigenze della sig.ra CP_1
”.
[...]
Al riguardo si evidenzia che l'elasticità degli orari di lavoro non è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno e che, in ogni caso, anche a voler andare incontro alle esigenze di una lavoratrice che chiede di poter lavorare a tempo parziale, sarebbe contrario ad ogni logica, oltre che alla normativa in vigore, non comunicare agli enti previdenziali l'effettivo orario pattuito (eventualmente modificando quello inizialmente denunciato) e, conseguentemente, pagare a questi ultimi i contributi ed i premi in misura superiore al dovuto.
A conferma, infine, della infondatezza della tesi dell'opponente si evidenzia che, come dedotto nel presente giudizio dalla lavoratrice, alla cessazione del rapporto la società ha erogato alla stessa il trattamento di fine rapporto commisurato alla retribuzione dovuta per un rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. cedolini stipendiali e CUD in atti) e non a quella dovuta per il rapporto a tempo parziale oggetto del dedotto accordo simulatorio.
In ragione di quanto fin qui esposto la prova testimoniale articolata nel ricorso in opposizione in relazione all'allegato accordo simulatorio non è stata ammessa in quanto superflua.
Tale prova, peraltro, è anche inammissibile in ragione della genericità dei relativi capitoli, non essendo state allegate le circostanze di luogo in cui sarebbe stato raggiunto tale accordo, e non essendo stati indicati il soggetto o i soggetti che avrebbero assistito alla stipula dello stesso.
Quanto poi, alla circostanza per la quale nel non meglio specificato “periodo della pandemia Covid” la ricorrente non avrebbe reso alcuna prestazione, si rileva che alcuna somma la lavoratrice ha chiesto con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020, mentre per i restanti mesi, (anche in tal caso) nulla è stato dedotto in merito alla ragione che avrebbe indotto la società ad emettere e consegnare le relative buste paga in cui è invece indicato che la prestazione è stata resa.
Per motivi, deve ritenersi che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro indicato dalla stessa datrice di lavoro nelle buste paga e che, dunque, la retribuzione dovuta corrisponde a quanto indicato in queste ultime.
Per completezza, infine, si osserva che, in ragione del metus presente in tutti i rapporti di lavoro privi di stabilità reale, quale quello in esame, non è ipotizzabile che, come affermato dalla opponente, la avrebbe “fatto tacita acquiescenza alle condizioni CP_1 contrattuali diverse da quelle previste nel contratto di lavoro”.
4 Concludendo, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
b) condanna la pagare in favore di Parte_4
i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre IVA Controparte_1 e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 10.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 10.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 1109/2025 R.G.
TRA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gentile - opponente -
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lettera - opposto - C.F._1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.1.2025 la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1619/2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 15.274,00 a titolo di differenze Controparte_1 retributive mensili - pari alla differenza tra quanto indicato nelle buste paga e quanto percepito - in relazione al periodo dall'1.10.2017 al 18.11.2023, oltre accessori e spese di lite. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che i cedolini paga richiamati da controparte non hanno efficacia probatoria del credito azionato in quanto non recano la firma del datore di lavoro né un suo timbro;
- che la ricorrente, diversamente da quanto è indicato nelle buste paga, ha lavorato alle dipendenze della società opponente per un numero di ore mensili di gran lunga inferiore a quello ivi annotato, instaurando di fatto, consapevolmente e d'intesa con il datore di lavoro, un rapporto di lavoro part-time;
- che società opponente si occupa di consulenza aziendale e, nel periodo per cui è causa, ha avuto alle proprie dipendenze la ricorrente e la sig.ra Parte_2 Per_1
entrambi con mansioni di assistente di segreteria, nonché la sig.ra
[...] Parte_3
con mansioni di assistente dell'amministratore della società;
[...]
- che, “avendo la ricorrente necessità di godere per motivi personali di una certa elasticità negli orari di lavoro, ella si accordò con il dott. , amministratore della Controparte_2 società, per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa per non più del 75 % dell'orario pieno mensile, con facoltà di distribuire l'orario di lavoro variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese in base alle proprie esigenze. In cambio, ella accettava la riduzione della retribuzione mensile contrattuale full-time, percependo uno stipendio mensile stabilito in misura forfetaria pari a euro 1000,00 (mille), dal 1 ottobre 2017 sino al 31 novembre 2022, aumentata ad euro 1.100,00 (millecento) successivamente”.
1 - che “l'accordo, inoltre, prevedeva che la società avrebbe versato i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base dell'imponibile pari alla retribuzione mensile full-time, nonostante la riduzione forfetaria dello stipendio mensile”;
- che “per le ragioni innanzi esposte, risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time mai espletato per intero, avendo la ricorrente sempre lavorato per un orario mensile ridotto almeno del 25 %, precisamente per 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì, con possibilità di distribuire tale orario in modo flessibile, nell'arco della giornata, della settimana o del mese”;
- che, pertanto, la ricorrente ha percepito la retribuzione mensile come concordata e corrispondente alla prestazione resa, e ciò anche durante la sospensione dell'attività lavorativa nel periodo della pandemia Covid;
- che “in pratica, le parti hanno convenuto un accordo simulatorio ex art. 1414 c.c.”;
- che, in subordine, stante l'“assenza di qualsiasi forma di dissenso per circa 7 anni da parte della lavoratrice”, eccepisce che quest'ultima “ha fatto tacita acquiescenza alle condizioni contrattuali di fatto diverse da quelle previste nel contratto di lavoro dell'1 ottobre 2017 …”. Ha concluso, quindi, per revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio che, eccependo l'infondatezza Controparte_1 delle avverse deduzioni sulla base di una serie di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, ha chiesto di “accertare e dichiarare, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la società Planridge – Consigli alla Imprese Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, debitrice nei confronti della sig.ra Controparte_1 della somma di Euro 15.274,00 (quindicimiladuecentosettantaquattro/00), quale differenza risultante in busta paga, tra la somma effettivamente corrisposta e quella risultante nei cedolini degli stipendi”, nonché condannare la stessa al pagamento di tale importo;
il tutto con vittoria dei compensi di lite.
*** Premesso che quella che l'opposta indica come “domanda riconvenzionale”, non è altro che la domanda già avanzata in via monitoria accolta con il decreto ingiuntivo opposto, si osserva quanto segue.
Deve premettersi che sono pacifiche (per essere state dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo e non contestate dall'opponente nel ricorso in opposizione), oltre che in parte risultanti dalla documentazione in atti nonché per altra parte dalla opponente medesima allegate, le seguenti circostanze:
- che tra le stesse è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.10.2017 al 17.11.2023 (cfr. anche busta paga di novembre 2023);
- che il contratto di lavoro di lavoro prevedeva che il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno, come peraltro risultante dalle buste paga depositate dalla lavoratrice nella fase monitoria, nonché ammesso dalla opponente;
- che, in particolare, quest'ultima ha dedotto che “risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time”;
- che, a fronte della retribuzione netta indicata nei cedolini paga prodotti in fase monitoria, la ricorrente ha ricevuto il minor importo mensile di € 1.000,00 dal 01/10/2017 al 31/12/2022, nonché di € 1.100,00 fino a novembre 2023;
- che l'importo chiesto in fase monitoria ed ingiunto è pari alla somma delle differenze mensili tra quanto indicato nei cedolini paga al netto delle ritenute di legge e quanto erogato alla lavoratrice.
2 Sempre in via preliminare, si rileva che, quanto ai cedolini paga prodotti in fase monitoria, l'opponente si è limitata a dedurre che gli stessi non avrebbero efficacia probatoria del credito azionato in quanto non recano la firma della datrice di lavoro e non è apposto un suo timbro, ma non ha contestato la provenienza degli stessi dalla medesima.
Più precisamente, a fronte della deduzione nel ricorso per decreto ingiuntivo per la quale la domanda è fondata sui “cedolini paga rilasciati dalla società e da essa elaborati”, l'opponente non ha contestato (come richiesto dall'art. 416 c.p.c.) che quelli prodotti nella fase monitoria non sono quelli dalla stessa rilasciati ed elaborati.
Tali cedolini, dunque, devono ritenersi provenienti dalla società opponente.
D'altra parte:
- l'opponente, come già evidenziato, ha dedotto che “risultano emesse buste paga che riportano un orario di lavoro full-time”; né ha depositato i diversi cedolini paga che avrebbe emesso;
- i cedolini paga prodotti in atti sono stati pacificamente elaborati sulla base di quanto risultante - in punto di CCNL applicato, inquadramento e orario a tempo pieno - dal CP_ contratto di lavoro stipulato dalle parti e denunziato all'
Il nodo principale della controversia, pertanto, attiene alla sussistenza o meno dell'accordo simulatorio dedotto nel ricorso in opposizione e contestato dalla lavoratrice nella memoria difensiva.
In particolare, come innanzi esposto, la datrice di lavoro ha dedotto:
- che “avendo la ricorrente necessità di godere per motivi personali di una certa elasticità negli orari di lavoro, ella si accordò con il dott. , amministratore della Controparte_2 società, per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa per non più del 75 % dell'orario pieno mensile, con facoltà di distribuire l'orario di lavoro variamente nell'arco della giornata, della settimana o del mese in base alle proprie esigenze. In cambio, ella accettava la riduzione della retribuzione mensile contrattuale full-time, percependo uno stipendio mensile stabilito in misura forfetaria pari a euro 1000,00 (mille), dal 1 ottobre 2017 sino al 31 novembre 2022, aumentata ad euro 1.100,00 (millecento) successivamente
- che “l'accordo, inoltre, prevedeva che la società avrebbe versato i contributi previdenziali ed assistenziali sulla base dell'imponibile pari alla retribuzione mensile full-time, nonostante la riduzione forfetaria dello stipendio mensile”;
- che tale accordo è stato “stipulato in data 1.10.2017” [cfr. capo 1) della pag. 4 del ricorso in opposizione].
Orbene, ritiene il Tribunale che la stipula di tale accordo non risulta verosimile.
Ed invero, posto che tale accordo simulatorio sarebbe stato “stipulato in data 1.10.2017”, dunque il medesimo giorno della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell'inizio del rapporto di lavoro, nulla la società ha allegato in merito al motivo per il quale la stessa, a fronte di un accordo con la lavoratrice per il quale quest'ultima avrebbe dovuto lavorare
“non più del 75 % dell'orario pieno mensile”, avrebbe contestualmente stipulato un contratto a tempo pieno;
così, peraltro, accollandosi il pagamento dei contributi e dei premi agli enti previdenziali nella misura non corrispondente, per eccesso (in quanto calcolati in relazione ad un rapporto a tempo pieno), all'orario di lavoro concordato.
3 In sostanza, nulla è stato allegato in merito alla necessità o convenienza di dare al rapporto di lavoro in esame una “forma” non corrispondente a quella reale.
A ciò si aggiunga che neppure in sede di libero interrogatorio il legale rapp.te della opponente ha fornito un motivo plausibile a fondamento della convenienza per la stessa a stipulare il suindicato accordo simulatorio così inutilmente gravoso per la medesima.
Egli, piuttosto, si è limitato a ribadire, quando dedotto in ricorso e, segnatamente, che la lavoratrice aveva “richiesto di avere una elasticità lavorativa in termine di numero di ore di lavoro settimanali e la società è andata incontro alle esigenze della sig.ra CP_1
”.
[...]
Al riguardo si evidenzia che l'elasticità degli orari di lavoro non è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno e che, in ogni caso, anche a voler andare incontro alle esigenze di una lavoratrice che chiede di poter lavorare a tempo parziale, sarebbe contrario ad ogni logica, oltre che alla normativa in vigore, non comunicare agli enti previdenziali l'effettivo orario pattuito (eventualmente modificando quello inizialmente denunciato) e, conseguentemente, pagare a questi ultimi i contributi ed i premi in misura superiore al dovuto.
A conferma, infine, della infondatezza della tesi dell'opponente si evidenzia che, come dedotto nel presente giudizio dalla lavoratrice, alla cessazione del rapporto la società ha erogato alla stessa il trattamento di fine rapporto commisurato alla retribuzione dovuta per un rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. cedolini stipendiali e CUD in atti) e non a quella dovuta per il rapporto a tempo parziale oggetto del dedotto accordo simulatorio.
In ragione di quanto fin qui esposto la prova testimoniale articolata nel ricorso in opposizione in relazione all'allegato accordo simulatorio non è stata ammessa in quanto superflua.
Tale prova, peraltro, è anche inammissibile in ragione della genericità dei relativi capitoli, non essendo state allegate le circostanze di luogo in cui sarebbe stato raggiunto tale accordo, e non essendo stati indicati il soggetto o i soggetti che avrebbero assistito alla stipula dello stesso.
Quanto poi, alla circostanza per la quale nel non meglio specificato “periodo della pandemia Covid” la ricorrente non avrebbe reso alcuna prestazione, si rileva che alcuna somma la lavoratrice ha chiesto con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2020, mentre per i restanti mesi, (anche in tal caso) nulla è stato dedotto in merito alla ragione che avrebbe indotto la società ad emettere e consegnare le relative buste paga in cui è invece indicato che la prestazione è stata resa.
Per motivi, deve ritenersi che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro indicato dalla stessa datrice di lavoro nelle buste paga e che, dunque, la retribuzione dovuta corrisponde a quanto indicato in queste ultime.
Per completezza, infine, si osserva che, in ragione del metus presente in tutti i rapporti di lavoro privi di stabilità reale, quale quello in esame, non è ipotizzabile che, come affermato dalla opponente, la avrebbe “fatto tacita acquiescenza alle condizioni CP_1 contrattuali diverse da quelle previste nel contratto di lavoro”.
4 Concludendo, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
b) condanna la pagare in favore di Parte_4
i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre IVA Controparte_1 e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 10.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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