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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3118/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3118/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
AVV. nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
in qualità di procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via E. Caterina 14.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, contumace.
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto di liquidazione onorari a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione la parte ricorrente concludevano come da note telematiche, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies CPC, depositato in data 24.04.24, l'avv.
[...]
nella qualità di difensore di sé medesimo, proponeva impugnazione Pt_1
avverso il decreto del giudice di pace di Salerno, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei propri onorari, a seguito dell'ammissione del proprio assistito sig. nel procedimento CP_2
innanzi il giudice di pace di Salerno RGN7553/2015, al patrocinio a spese dello Stato.
Allegava la parte ricorrente l'erroneità del decreto di inammissibilità, motivato dall'onorario con la pretesa decadenza dal diritto alla liquida, argomentando sulla assenza di una disposizione normativa in merito alla sussistenza ed alla perentorietà del termine per la richiesta di liquidazione.
Concludeva il ricorrente per la revoca del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri onorari nei limiti di legge.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per il , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare di discussione, il giudice rilevava la nullità del ricorso per la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 III comma CPC, assegnando termine per la rinotifica del ricorso emendato dei vizi e del decreto.
Espletata la suddetta attività, nessuno si è costituito per il , del quale CP_1
va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 In assenza di istruttoria, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter CPC per l'udienza di discussione dell'8.07.2025, in data 3.09.2025 il giudice si è riservato la decisione.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 10.04.24, con comunicazione effettuata il successivo giorno 15, e l'opposizione proposta con deposito del 24.04.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario o, rectius, semplificato, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, deve esaminarsi la questione ritenuta dirimente dal giudice di pace e relativa alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di liquidazione in quanto proposta dopo l'emissione del provvedimento di definizione del giudizio.
Il motivo addotto dall'onorario non è fondato.
Si veda, al riguardo,ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 num. 19478 anno
2025: “L'ordinanza impugnata si è discostata dall'ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del pagina 3 di 5 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023;
Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019)”.
La liquidazione dell'onorario deve essere effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, con la dimidiazione degli onorari secondo la normativa in materia.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e per l'effetto liquida all'avv.
[...]
la somma di euro 635,20, oltre accessori come per legge e Pt_1
regolamento, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
- Spese irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 8 ottobre 2025
Il giudice pagina 4 di 5
dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3118/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
AVV. nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
in qualità di procuratore di sé stesso, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via E. Caterina 14.
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato, contumace.
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto di liquidazione onorari a spese dello Stato.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di discussione la parte ricorrente concludevano come da note telematiche, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 sexies CPC, depositato in data 24.04.24, l'avv.
[...]
nella qualità di difensore di sé medesimo, proponeva impugnazione Pt_1
avverso il decreto del giudice di pace di Salerno, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei propri onorari, a seguito dell'ammissione del proprio assistito sig. nel procedimento CP_2
innanzi il giudice di pace di Salerno RGN7553/2015, al patrocinio a spese dello Stato.
Allegava la parte ricorrente l'erroneità del decreto di inammissibilità, motivato dall'onorario con la pretesa decadenza dal diritto alla liquida, argomentando sulla assenza di una disposizione normativa in merito alla sussistenza ed alla perentorietà del termine per la richiesta di liquidazione.
Concludeva il ricorrente per la revoca del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri onorari nei limiti di legge.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nessuno si è costituito per il , in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare di discussione, il giudice rilevava la nullità del ricorso per la mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 III comma CPC, assegnando termine per la rinotifica del ricorso emendato dei vizi e del decreto.
Espletata la suddetta attività, nessuno si è costituito per il , del quale CP_1
va dichiarata la contumacia. pagina 2 di 5 In assenza di istruttoria, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter CPC per l'udienza di discussione dell'8.07.2025, in data 3.09.2025 il giudice si è riservato la decisione.
****
Preliminarmente, deve affermarsi la tempestività dell'opposizione, formalizzata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione (il provvedimento risulta emesso in data 10.04.24, con comunicazione effettuata il successivo giorno 15, e l'opposizione proposta con deposito del 24.04.2024 (a seguito delle note modifiche legislative, venuto meno il termine di venti giorni, si deve ritenere applicabile il generale termine di trenta giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali emessi in prima istanza nell'ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario o, rectius, semplificato, inoltre, il decreto di pagamento è oggetto di comunicazione come da norma regolamentare, proprio al fine di permettere alle parti, compresa la parte pubblica, di esercitare la facoltà di impugnazione).
Nel merito, deve esaminarsi la questione ritenuta dirimente dal giudice di pace e relativa alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di liquidazione in quanto proposta dopo l'emissione del provvedimento di definizione del giudizio.
Il motivo addotto dall'onorario non è fondato.
Si veda, al riguardo,ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 num. 19478 anno
2025: “L'ordinanza impugnata si è discostata dall'ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del pagina 3 di 5 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023;
Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019)”.
La liquidazione dell'onorario deve essere effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, con la dimidiazione degli onorari secondo la normativa in materia.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto.
Quanto alle spese del presente giudizio, le medesime possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
- Accoglie l'opposizione come proposta e per l'effetto liquida all'avv.
[...]
la somma di euro 635,20, oltre accessori come per legge e Pt_1
regolamento, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.
- Spese irripetibili.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 8 ottobre 2025
Il giudice pagina 4 di 5
dott. sa Maria Stefania Picece
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