Decreto cautelare 24 settembre 2021
Decreto presidenziale 27 settembre 2021
Sentenza breve 11 ottobre 2021
Commentario • 1
- 1. Il diniego di occupazione e il potere dalla Polizia localeGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 21 ottobre 2021
Il T.A.R. per il Veneto sezione Terza, con sentenza n. 1200 del 11 ottobre 2021, ha respinto il ricorso di un gestore di un pubblico esercizio, che si era visto negare la concessione di occupazione di suolo pubblico, al fine di evitare assembramenti, poiché si trattava di area pedonale di intenso flusso. Il diniego del comune di concedere l'occupazione di suolo pubblico si basava su un verbale della Polizia locale, che a detta del ricorrente non poteva fondare il provvedimento dell'Ente. Tuttavia, il TAR analizzando il regolamento sul Canone Unico Patrimoniale comunale, che conferisce alla Giunta il compito di stabilire attraverso una deliberazione i criteri in base ai quali concedere le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 27/09/2021, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 00562/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00998/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2021, proposto da
Al Teatro Goldoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Paola Klinger, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Marco Rosa Salva in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Comune di Venezia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, anche inaudita altera parte,
- del provvedimento del Settore Sportello Unico Commercio del Comune di Venezia prot. n. 2021/399005 del 2 settembre 2021, laddove dispone «di rimuovere, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 116/2021, gli effetti della sopracitata comunicazione prot. gen. n. 238570/2021 presentata dalla Società Al Teatro Goldoni S.r.l. in data 19/05/2021, ordinando il divieto immediato di prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico»;
- del provvedimento prot. n. 2021/428033 del 21 settembre 2021 del Settore Sportello Unico Commercio del Comune di Venezia, laddove dispone «di rimuovere, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 116/2021, gli effetti della … comunicazione prot. gen. n. 428033/2021 presentata dalla Società Al Teatro Goldoni S.r.l. in data 10/09/2021, ordinando il divieto immediato di prosecuzione dell'occupazione di suolo pubblico», diffidando la ricorrente «dal presentare nuove comunicazioni di occupazione … atteso che sussiste un parere della Polizia Locale, reso a seguito di sopralluogo avvenuto in data 01/09/2021, che già evidenzia che in quell'area non è possibile alcuna occupazione»;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, tra cui la nota della Polizia Locale di Venezia, conseguente al sopralluogo del 1° settembre 2021 (ancorché non conosciuta nel suo contenuto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 53 c.p.a.;
Considerato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha inibito alla ricorrente la prosecuzione dell’occupazione del suolo pubblico in deroga ai sensi della D.G. n. 116/21;
che il gravame averso il medesimo proposto, assistito da istanza cautelare ex art. 55 c.p.a, risulta portato alla notifica via pec in data 22 settembre 2021 e quindi depositato il successivo 23 settembre 2021;
atteso che con decreto n. 490/21 , assunto ai sensi dell’art. 56 c.p.a., è stata respinta la richiesta di tutela cautelare inaudita altera parte, con conseguente fissazione della trattazione collegiale alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2021;
vista l’istanza di abbreviazione termini depositata in data 24 settembre 2021 dalla ricorrente ai sensi dell’art. 53 c.p.a. al fine di consentire la trattazione anticipata dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del prossimo 6 ottobre 2021, anziché a quella, individuabile ai sensi dell’art. 55, comma 5 c.p.a., del 20 ottobre 2021;
valutate le motivazioni dell’istanza e ritenuto di poter disporre l’abbreviazione nella misura della metà dei termini per la trattazione del istanza cautelare, che conseguentemente potrà essere trattata nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di cui all’art. 53 c.p.a. e per l’effetto abbrevia alla metà i termini di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente fissazione della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 6 ottobre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 27 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO