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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7704 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to Francesco Napolitano unitamente al quale ha eletto domicilio in Nola, presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Francesco alla Via Abate Minichini I^ Trav. N 1;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Piccolo presso il cui studio Controparte_2
elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (Na) alla Traversa Garibaldi n.15;
APPELLATA
E
residente in [...]; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 949/2017 il Giudice di Sant'Anastasia, dott. Di Lauri – rigettata l'eccezione di nullità della domanda e accertata la proponibilità della stessa, la legittimazione attiva e passiva delle parti e la sussistenza del rapporto assicurativo – ha accolto la domanda proposta da CP_2
di condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati in euro 6.851,18)
[...]
per le lesioni personali subite per effetto del suo investimento, quale pedone, in occasione del sinistro verificatosi il 24.11.2015; ha altresì condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Controparte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado lamentandone la nullità per omessa motivazione e censurandola: per erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
per omessa pronuncia sulla fondatezza delle contestazioni mosse alla Ctu svolta in primo grado;
per aver riconosciuto, in aggiunta al danno biologico, il danno non patrimoniale;
in relazione alla statuizione sulle spese di lite. Ha inoltre dato atto di aver provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al pagamento delle somme liquidate in sentenza sia in favore dell'attrice che del procuratore antistatario per le spese di lite, di cui ha chiesto la ripetizione, previa riforma della sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese con distrazione.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, che è stato dichiarato CP_3
contumace all'udienza del 25.09.2018.
In via preliminare, va dato che devono ritenersi coperte da giudicato interno le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità della domanda risarcitoria, alla legittimazione delle parti e alla sussistenza del rapporto assicurativo in quanto non oggetto di specifica censura nel gravame principale, né di appello incidentale.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello; sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Parimenti va disattesa la doglianza di parte appellante di nullità della sentenza di primo grado, ex
artt. 132 e 161 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e omessa motivazione. Non è, infatti, sostenibile che la sentenza sia carente di motivazione, poiché il
Giudice di Pace ha, sia pure succintamente, esposto le ragioni del suo convincimento rappresentando come la testimonianza resa dal teste escusso abbia confermato la dinamica descritta nell'atto di citazione, ritenendo la responsabilità del veicolo nell'investimento del pedone.
Venendo al merito dell'impugnazione, infondato appare il primo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie.
Ad avviso del Tribunale, infatti, all'esito dell'istruttoria il teste escusso ha confermato la prospettazione dei fatti storici, così come effettuata nell'atto di citazione: nel dettaglio, la teste,
indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato di aver assistito al sinistro Testimone_1
confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte nell'atto di citazione. E difatti, ha riferito di trovarsi a piedi sul luogo del sinistro (in Via Einaudi a Volla) e di avere visto una signora di circa 50 anni ( che a quell'epoca non conosceva) che aveva quasi terminato di Controparte_2
attraversare la strada sulle strisce pedonali essere investita da una Toyota di colore bianco;
che la Toyota aveva urtato con la parte anteriore sinistra il fianco sinistro del pedone scaraventandolo a terra sul suo lato destro;
di aver aiutato a rialzarsi il pedone investito che lamentava dolori forti al lato destro del corpo ed in particolare a fianco, spalla, caviglia e ginocchio destri, e non era in grado di stare in piedi;
che la strada era a senso unico di marcia rettilinea e la Toyota era condotta da un signore di circa 40 anni che dopo l'impatto era sceso dal veicolo per sincerarsi delle condizioni del pedone investito;
che l'impatto era avvenuto quando il pedone aveva quasi completato l'attraversamento della carreggiata ed era in prossimità del marciapiede;
di aver visto bene il sinistro trovandosi sul marciapiede su cui il pedone era quasi giunto.
Tale deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, e avendo anche fornito informazioni sulle lesioni subite dal danneggiato (almeno quelle esterne e visibili) nell'immediatezza dell'incidente.
L'attendibilità di dette dichiarazioni non appare poi inficiata – come vorrebbe parte appellante –
dalla circostanza che, nonostante il pedone sia stato colpito sul lato sinistro, le lesioni si siano verificate sul lato destro del corpo. Dalla deposizione resa in primo grado non è, infatti, emerso che l'urto in questione fu violento (e dunque inconferente appare in ogni caso la giurisprudenza di merito citata nell'atto di appello) e tanto conferma la compatibilità delle lesioni sul lato destro con la dinamica del sinistro come emersa dalle risultanze istruttorie (compatibilità, peraltro, riconosciuta anche dal CTU nominato in primo grado).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado appaiono, in definitiva, idonee a comprovare l'investimento di in qualità di pedone ad opera dell'autoveicolo di proprietà di Controparte_2
, nonché – come giustamente ritenuto dal primo Giudice – l'esclusiva responsabilità CP_3
del conducente della Toyota, non essendo emersi profili di colpa addebitabili al pedone, che attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali.
Ed invero, se la giurisprudenza di legittimità rammenta che si deve tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità, anche della condotta tenuta dal pedone, è necessario però verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione.
In sostanza è necessario che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751; Cassazione civile
29/9/2006 n. 21249).
Non è, dunque, il pedone “a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore
della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone
è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione
dell'evento” (Cass. sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014, in motivazione), prova che nella specie non è stata offerta in primo grado dalla compagnia appellante.
Per le stesse ragioni deve escludersi l'invocata sussistenza di un concorso colposo ex art 1227 c.c.
per la cui applicabilità è necessario che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (cfr., ex plurimus, Cass. n. 20949/2009), il che nel caso di specie non è assolutamente emerso.
Infondata appare poi la doglianza di parte appellante secondo cui l'assunto della danneggiata sarebbe stato confermato dalla deposizione di un unico teste: nessuna disposizione (né nel c.p.c. e neppure nel c.p.p.) vieta che il giudice maturi la propria decisione in base ad una sola testimonianza,
purché ne dia congrua ed esatta motivazione, atteso che l'antico brocardo unus testis nullus testis
(richiamato nell'atto di appello) non si concilia con il principio del prudente apprezzamento delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di valutare le prove non quantitativamente, ma qualitativamente, per dare prevalenza a quelle più convincenti (cfr. Cass. n.
10254/2016, Cass. n. 8122/2000; Cass. n. 133/74; Cass. n. 1669/72; Cass. n. 1537/64; Cass. n.
746/64).
Allo stesso modo il quadro probatorio chiaramente delineatosi nel primo grado di giudizio non appare inficiato dalla dedotta eccessiva sinistrosità (del veicolo e dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa) che in tanto può assumere un valore (indiziario o di presunzione semplice) ed essere idonea a formare il convincimento del Giudice (anche in merito all'attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali) se supportata da altri elementi probatori che nel caso di specie, invece,
difettano, atteso che in corso di causa non sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità del teste escusso, o elementi in contrasto con la dinamica del sinistro dal medesimo descritta;
detta dinamica appare, anzi, corroborata anche dalla documentazione medica versata in atti (da cui emergono le medesime lesioni indicate dal teste) e dalle risultanze della CTU, che ha confermato la compatibilità
di dette lesioni con il sinistro.
Per tutte le suesposte ragioni, infondato è il primo motivo di gravame.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con in quale l'appellante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il primo giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della disposta CTU, ed omettendo di pronunciarsi in merito alla fondatezza delle censure mosse dal consulente di parte della Controparte_1
In merito alle contestazioni mosse da parte appellante si deve premettere che il giudice, peritus
peritorum, non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione, laddove aderisca alle elaborazioni del consulente, e ciò anche laddove l'ausiliario abbia replicato alle osservazioni delle parti. Non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (in tal senso, ex plurimus, Cass. n. 1815/2015, Cass. civ. 9 gennaio
2009, n. 282; Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355).
In applicazione del sopra richiamato principio giurisprudenziale, dunque, alcun difetto di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata atteso che il primo giudice ha fatto proprie le –
condivisibili – conclusioni del nominato CTU che ha provveduto a riscontrare dettagliatamente alle controdeduzioni del consulente di parte alla bozza di CTU.
Peraltro, le censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale svolto in primo grado si appalesano prive di consistenza, ritenendo il Tribunale di condividere le risultanze della CTU svolta in primo grado – adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - anche relativamente ai riscontri già resi alle controdeduzioni del consulente di parte dell'attuale appellante.
Come giustamente osservato dal nominato CTU, infatti, la percentuale di danno biologico permanente del 5% riconosciuta non appare eccessiva ove si consideri che – come comprovato anche dalla documentazione medica in atti e dal verbale di pronto soccorso – in conseguenza del sinistro l'infortunata ha riportato un trauma contusivo della spalla destra, della caviglia destra e del ginocchio destro, con lesione del menisco laterale (documentata con RM) e lesioni capsulo-
legamentose alla spalla e alla caviglia destra (documentate con Eco).
Il Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 (contenente la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità) prevede:
• Spalla – per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %;
• Ginocchio – per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %;
• Caviglia - per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %.
Nel caso di specie, l'interessamento di una pluralità di distretti anatomici giustifica il riconoscimento di una percentuale del 5% di danno biologico permanente in conformità alla sopra richiamata tabella.
Infondata è anche la contestazione mossa da parte appellante circa la necessità di una risonanza magnetica che confermasse le lesioni riconosciute dal CTU.
Sul punto, preliminarmente, si osserva che la lievità delle lesioni permanenti accertate dal nominato
CTU non ne esclude la risarcibilità.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Tuttavia, va in proposito osservato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indispensabilità
dell'accertamento strumentale per la prova delle lesioni di lieve entità deve essere letta in correlazione alla necessità predicata dagli artt. 138 e 139 CdA, che prevede che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", con la conseguenza che i criteri di accertamento del danno biologico non sono "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges
artis" in modo da condurre ad una "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)" (cfr. Cass. 7753/2020; 10819/2019; 1272/2018; 18773/2016).
Secondo la corte nomofilattica il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro,
deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza" (sempre Cass. 1272/2018; ed, in termini, Cass. 22066/2018).
In buona sostanza, la norma positiva deve essere interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede;
ma ciò non esclude che ci siano dei casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista. Nel caso di specie dalla lettura della CTU svolta in primo grado si evince che in nominato CTU ha accertato le lesioni per cui è causa all'esito della visita medica personalmente condotta sul periziato ed esaminando le risultanze dell'esame ecografico di spalla e caviglia destra e di una RM del ginocchio destro.
Fondato appare, invece, il terzo motivo del proposto gravame con il quale parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, in aggiunta al risarcimento del danno biologico, anche la somma € 1.192,75 quale “personalizzazione del danno biologico”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-
fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità
dell'individuo, stabilendo anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento. In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% -
come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato”.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione
della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili
teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che
dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto,
che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale",
resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione
dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta
dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità
di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce
dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che
abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di
fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie»
già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”
(Cass. n. 14364 del 27.5.2019). In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
Da tali principi si è invece immotivatamente discostata la sentenza di prime cure allorché ha riconosciuto la detta personalizzazione, ritenendola sussistente in assenza dell'allegazione di circostanze peculiari relative alla condizione soggettiva del danneggiato;
non sussistevano – e non sussistono - i presupposti per incrementare ulteriormente l'importo standardizzato.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere espunto dalla riconosciuta somma di euro 6.851,18, l'importo di euro 1.192,72 riconosciuto a titolo di danno morale, con la conseguenza che e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 Controparte_1
di del minor importo di euro 5.658,43, oltre interessi determinati così come Controparte_2
previsto dalla pronuncia di primo grado (non essendo la determinazione degli interessi stabilita dal primo giudice contestata).
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente necessità di regolamentare nuovamente e spese di lite, comporta l'assorbimento del quarto motivo di gravame con il quale è censurata la sentenza di prime cure in reazione alla statuizione sulle spese, senza peraltro censurare la determinazione delle stesse ma chiedendo, all'esito dell'accoglimento del gravame, che le medesime siano poste a carico di parte attrice/attuale appellata.
Considerato, inoltre, che parte appellante ha dedotto di aver provveduto all'integrale pagamento degli importi statuiti nella sentenza di prime cure a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite
(circostanza non contestata dall'appellata) e che la domanda restitutoria può essere formulata nel giudizio di appello – sia direttamente nell'atto di appello che, successivamente, all'udienza di discussione - in deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non trattandosi di una domanda nuova (in tal senso ex plurimus Cassazione n. 16170/2001, Cassazione n. 5549/2000) - e il Controparte_2
procuratore antistatario sono tenuti alla restituzione delle somme (maggiori) corrisposte dall'appellante, atteso che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso
difensore anche se non evocato in giudizio" (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280).
Riguardo alla posizione di quest'ultimo, difatti, va precisato che “l'impugnazione della sentenza
non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso
sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese
reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale” atteso che “il difensore distrattario subisce
legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in
giudizio” (Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 25247 del 25.10.2017).
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, e vanno condannati, in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
restano Controparte_2
confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di spese (esborsi) e compensi CTU.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di 1/3, il residuo 2/3 viene posto a carico di . Controparte_1
La mancata costituzione in giudizio di e la comunanza dell'interesse dello stesso CP_3
alla posizione della compagnia di assicurazione giustificano la compensazione delle spese in parte
qua. La liquidazione delle spese viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza)
tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr.
Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e in parziale riforma della sentenza di primo grado limita la condanna di e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di del minor importo (rispetto a quello previsto nella Controparte_2
sentenza di primo grado) di Euro 5.658,43 (oltre interessi, come statuito in sentenza); per l'effetto, va ordinata la restituzione delle somme maggiori corrisposte da in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
2. Condanna e , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_3 Controparte_1
pagamento in favore de difensore antisatario di delle spese del primo grado Controparte_2
di giudizio che si liquidano in euro 1.473,00 per compensi ed euro 700,00 per spese compresa la Ctu svolta in primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna a Controparte_1
rifondere in favore di i residui 2/3, che, operata la predetta compensazione, Controparte_2
liquida nell'importo di euro 1.693,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Nola, 22.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7704 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to Francesco Napolitano unitamente al quale ha eletto domicilio in Nola, presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Francesco alla Via Abate Minichini I^ Trav. N 1;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Piccolo presso il cui studio Controparte_2
elettivamente domicilia in Somma Vesuviana (Na) alla Traversa Garibaldi n.15;
APPELLATA
E
residente in [...]; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 949/2017 il Giudice di Sant'Anastasia, dott. Di Lauri – rigettata l'eccezione di nullità della domanda e accertata la proponibilità della stessa, la legittimazione attiva e passiva delle parti e la sussistenza del rapporto assicurativo – ha accolto la domanda proposta da CP_2
di condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati in euro 6.851,18)
[...]
per le lesioni personali subite per effetto del suo investimento, quale pedone, in occasione del sinistro verificatosi il 24.11.2015; ha altresì condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Controparte_1
proposto gravame avverso la sentenza di primo grado lamentandone la nullità per omessa motivazione e censurandola: per erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
per omessa pronuncia sulla fondatezza delle contestazioni mosse alla Ctu svolta in primo grado;
per aver riconosciuto, in aggiunta al danno biologico, il danno non patrimoniale;
in relazione alla statuizione sulle spese di lite. Ha inoltre dato atto di aver provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado, al pagamento delle somme liquidate in sentenza sia in favore dell'attrice che del procuratore antistatario per le spese di lite, di cui ha chiesto la ripetizione, previa riforma della sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese con distrazione.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, che è stato dichiarato CP_3
contumace all'udienza del 25.09.2018.
In via preliminare, va dato che devono ritenersi coperte da giudicato interno le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità della domanda risarcitoria, alla legittimazione delle parti e alla sussistenza del rapporto assicurativo in quanto non oggetto di specifica censura nel gravame principale, né di appello incidentale.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello; sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Parimenti va disattesa la doglianza di parte appellante di nullità della sentenza di primo grado, ex
artt. 132 e 161 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e omessa motivazione. Non è, infatti, sostenibile che la sentenza sia carente di motivazione, poiché il
Giudice di Pace ha, sia pure succintamente, esposto le ragioni del suo convincimento rappresentando come la testimonianza resa dal teste escusso abbia confermato la dinamica descritta nell'atto di citazione, ritenendo la responsabilità del veicolo nell'investimento del pedone.
Venendo al merito dell'impugnazione, infondato appare il primo motivo di gravame con il quale parte appellante censura la valutazione delle risultanze istruttorie.
Ad avviso del Tribunale, infatti, all'esito dell'istruttoria il teste escusso ha confermato la prospettazione dei fatti storici, così come effettuata nell'atto di citazione: nel dettaglio, la teste,
indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato di aver assistito al sinistro Testimone_1
confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte nell'atto di citazione. E difatti, ha riferito di trovarsi a piedi sul luogo del sinistro (in Via Einaudi a Volla) e di avere visto una signora di circa 50 anni ( che a quell'epoca non conosceva) che aveva quasi terminato di Controparte_2
attraversare la strada sulle strisce pedonali essere investita da una Toyota di colore bianco;
che la Toyota aveva urtato con la parte anteriore sinistra il fianco sinistro del pedone scaraventandolo a terra sul suo lato destro;
di aver aiutato a rialzarsi il pedone investito che lamentava dolori forti al lato destro del corpo ed in particolare a fianco, spalla, caviglia e ginocchio destri, e non era in grado di stare in piedi;
che la strada era a senso unico di marcia rettilinea e la Toyota era condotta da un signore di circa 40 anni che dopo l'impatto era sceso dal veicolo per sincerarsi delle condizioni del pedone investito;
che l'impatto era avvenuto quando il pedone aveva quasi completato l'attraversamento della carreggiata ed era in prossimità del marciapiede;
di aver visto bene il sinistro trovandosi sul marciapiede su cui il pedone era quasi giunto.
Tale deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, e avendo anche fornito informazioni sulle lesioni subite dal danneggiato (almeno quelle esterne e visibili) nell'immediatezza dell'incidente.
L'attendibilità di dette dichiarazioni non appare poi inficiata – come vorrebbe parte appellante –
dalla circostanza che, nonostante il pedone sia stato colpito sul lato sinistro, le lesioni si siano verificate sul lato destro del corpo. Dalla deposizione resa in primo grado non è, infatti, emerso che l'urto in questione fu violento (e dunque inconferente appare in ogni caso la giurisprudenza di merito citata nell'atto di appello) e tanto conferma la compatibilità delle lesioni sul lato destro con la dinamica del sinistro come emersa dalle risultanze istruttorie (compatibilità, peraltro, riconosciuta anche dal CTU nominato in primo grado).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado appaiono, in definitiva, idonee a comprovare l'investimento di in qualità di pedone ad opera dell'autoveicolo di proprietà di Controparte_2
, nonché – come giustamente ritenuto dal primo Giudice – l'esclusiva responsabilità CP_3
del conducente della Toyota, non essendo emersi profili di colpa addebitabili al pedone, che attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali.
Ed invero, se la giurisprudenza di legittimità rammenta che si deve tenere conto, al fine di determinare il rapporto di causalità, anche della condotta tenuta dal pedone, è necessario però verificare la condotta in concreto tenuta dal danneggiato, senza fare ricorso ad alcuna presunzione.
In sostanza è necessario che la condotta del pedone, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. (cfr. da ultimo Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751; Cassazione civile
29/9/2006 n. 21249).
Non è, dunque, il pedone “a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore
della propria, ma è vero il contrario: è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone
è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione
dell'evento” (Cass. sez. 3, sentenza n. 24472 del 18/11/2014, in motivazione), prova che nella specie non è stata offerta in primo grado dalla compagnia appellante.
Per le stesse ragioni deve escludersi l'invocata sussistenza di un concorso colposo ex art 1227 c.c.
per la cui applicabilità è necessario che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (cfr., ex plurimus, Cass. n. 20949/2009), il che nel caso di specie non è assolutamente emerso.
Infondata appare poi la doglianza di parte appellante secondo cui l'assunto della danneggiata sarebbe stato confermato dalla deposizione di un unico teste: nessuna disposizione (né nel c.p.c. e neppure nel c.p.p.) vieta che il giudice maturi la propria decisione in base ad una sola testimonianza,
purché ne dia congrua ed esatta motivazione, atteso che l'antico brocardo unus testis nullus testis
(richiamato nell'atto di appello) non si concilia con il principio del prudente apprezzamento delle prove sancito dall'art. 116 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di valutare le prove non quantitativamente, ma qualitativamente, per dare prevalenza a quelle più convincenti (cfr. Cass. n.
10254/2016, Cass. n. 8122/2000; Cass. n. 133/74; Cass. n. 1669/72; Cass. n. 1537/64; Cass. n.
746/64).
Allo stesso modo il quadro probatorio chiaramente delineatosi nel primo grado di giudizio non appare inficiato dalla dedotta eccessiva sinistrosità (del veicolo e dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa) che in tanto può assumere un valore (indiziario o di presunzione semplice) ed essere idonea a formare il convincimento del Giudice (anche in merito all'attendibilità o meno delle deposizioni testimoniali) se supportata da altri elementi probatori che nel caso di specie, invece,
difettano, atteso che in corso di causa non sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità del teste escusso, o elementi in contrasto con la dinamica del sinistro dal medesimo descritta;
detta dinamica appare, anzi, corroborata anche dalla documentazione medica versata in atti (da cui emergono le medesime lesioni indicate dal teste) e dalle risultanze della CTU, che ha confermato la compatibilità
di dette lesioni con il sinistro.
Per tutte le suesposte ragioni, infondato è il primo motivo di gravame.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con in quale l'appellante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il primo giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della disposta CTU, ed omettendo di pronunciarsi in merito alla fondatezza delle censure mosse dal consulente di parte della Controparte_1
In merito alle contestazioni mosse da parte appellante si deve premettere che il giudice, peritus
peritorum, non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione, laddove aderisca alle elaborazioni del consulente, e ciò anche laddove l'ausiliario abbia replicato alle osservazioni delle parti. Non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (in tal senso, ex plurimus, Cass. n. 1815/2015, Cass. civ. 9 gennaio
2009, n. 282; Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355).
In applicazione del sopra richiamato principio giurisprudenziale, dunque, alcun difetto di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata atteso che il primo giudice ha fatto proprie le –
condivisibili – conclusioni del nominato CTU che ha provveduto a riscontrare dettagliatamente alle controdeduzioni del consulente di parte alla bozza di CTU.
Peraltro, le censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale svolto in primo grado si appalesano prive di consistenza, ritenendo il Tribunale di condividere le risultanze della CTU svolta in primo grado – adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - anche relativamente ai riscontri già resi alle controdeduzioni del consulente di parte dell'attuale appellante.
Come giustamente osservato dal nominato CTU, infatti, la percentuale di danno biologico permanente del 5% riconosciuta non appare eccessiva ove si consideri che – come comprovato anche dalla documentazione medica in atti e dal verbale di pronto soccorso – in conseguenza del sinistro l'infortunata ha riportato un trauma contusivo della spalla destra, della caviglia destra e del ginocchio destro, con lesione del menisco laterale (documentata con RM) e lesioni capsulo-
legamentose alla spalla e alla caviglia destra (documentate con Eco).
Il Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 (contenente la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità) prevede:
• Spalla – per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %;
• Ginocchio – per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %;
• Caviglia - per “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell'escursione articolare” |una percentuale di invalidità inferiore o uguale al 3 %.
Nel caso di specie, l'interessamento di una pluralità di distretti anatomici giustifica il riconoscimento di una percentuale del 5% di danno biologico permanente in conformità alla sopra richiamata tabella.
Infondata è anche la contestazione mossa da parte appellante circa la necessità di una risonanza magnetica che confermasse le lesioni riconosciute dal CTU.
Sul punto, preliminarmente, si osserva che la lievità delle lesioni permanenti accertate dal nominato
CTU non ne esclude la risarcibilità.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Tuttavia, va in proposito osservato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'indispensabilità
dell'accertamento strumentale per la prova delle lesioni di lieve entità deve essere letta in correlazione alla necessità predicata dagli artt. 138 e 139 CdA, che prevede che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", con la conseguenza che i criteri di accertamento del danno biologico non sono "gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges
artis" in modo da condurre ad una "obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)" (cfr. Cass. 7753/2020; 10819/2019; 1272/2018; 18773/2016).
Secondo la corte nomofilattica il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro,
deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale;
infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale svolto in conformità alle leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza" (sempre Cass. 1272/2018; ed, in termini, Cass. 22066/2018).
In buona sostanza, la norma positiva deve essere interpretata nel senso di imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede;
ma ciò non esclude che ci siano dei casi in cui si possa giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista. Nel caso di specie dalla lettura della CTU svolta in primo grado si evince che in nominato CTU ha accertato le lesioni per cui è causa all'esito della visita medica personalmente condotta sul periziato ed esaminando le risultanze dell'esame ecografico di spalla e caviglia destra e di una RM del ginocchio destro.
Fondato appare, invece, il terzo motivo del proposto gravame con il quale parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto, in aggiunta al risarcimento del danno biologico, anche la somma € 1.192,75 quale “personalizzazione del danno biologico”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-
fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali,
ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità
dell'individuo, stabilendo anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento. In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% -
come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato”.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione
della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili
teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che
dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto,
che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale",
resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione
dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta
dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità
di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce
dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che
abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del
danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita,
adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e
valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di
fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie»
già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”
(Cass. n. 14364 del 27.5.2019). In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.
Da tali principi si è invece immotivatamente discostata la sentenza di prime cure allorché ha riconosciuto la detta personalizzazione, ritenendola sussistente in assenza dell'allegazione di circostanze peculiari relative alla condizione soggettiva del danneggiato;
non sussistevano – e non sussistono - i presupposti per incrementare ulteriormente l'importo standardizzato.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere espunto dalla riconosciuta somma di euro 6.851,18, l'importo di euro 1.192,72 riconosciuto a titolo di danno morale, con la conseguenza che e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 Controparte_1
di del minor importo di euro 5.658,43, oltre interessi determinati così come Controparte_2
previsto dalla pronuncia di primo grado (non essendo la determinazione degli interessi stabilita dal primo giudice contestata).
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente necessità di regolamentare nuovamente e spese di lite, comporta l'assorbimento del quarto motivo di gravame con il quale è censurata la sentenza di prime cure in reazione alla statuizione sulle spese, senza peraltro censurare la determinazione delle stesse ma chiedendo, all'esito dell'accoglimento del gravame, che le medesime siano poste a carico di parte attrice/attuale appellata.
Considerato, inoltre, che parte appellante ha dedotto di aver provveduto all'integrale pagamento degli importi statuiti nella sentenza di prime cure a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite
(circostanza non contestata dall'appellata) e che la domanda restitutoria può essere formulata nel giudizio di appello – sia direttamente nell'atto di appello che, successivamente, all'udienza di discussione - in deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non trattandosi di una domanda nuova (in tal senso ex plurimus Cassazione n. 16170/2001, Cassazione n. 5549/2000) - e il Controparte_2
procuratore antistatario sono tenuti alla restituzione delle somme (maggiori) corrisposte dall'appellante, atteso che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso
difensore anche se non evocato in giudizio" (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280).
Riguardo alla posizione di quest'ultimo, difatti, va precisato che “l'impugnazione della sentenza
non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso
sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese
reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale” atteso che “il difensore distrattario subisce
legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in
giudizio” (Cass., Sez. 6-3, Ord. n. 25247 del 25.10.2017).
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, e vanno condannati, in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di delle spese di lite per il primo grado di giudizio;
restano Controparte_2
confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di spese (esborsi) e compensi CTU.
L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di 1/3, il residuo 2/3 viene posto a carico di . Controparte_1
La mancata costituzione in giudizio di e la comunanza dell'interesse dello stesso CP_3
alla posizione della compagnia di assicurazione giustificano la compensazione delle spese in parte
qua. La liquidazione delle spese viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza)
tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr.
Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste
dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva, e in parziale riforma della sentenza di primo grado limita la condanna di e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di del minor importo (rispetto a quello previsto nella Controparte_2
sentenza di primo grado) di Euro 5.658,43 (oltre interessi, come statuito in sentenza); per l'effetto, va ordinata la restituzione delle somme maggiori corrisposte da in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
2. Condanna e , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_3 Controparte_1
pagamento in favore de difensore antisatario di delle spese del primo grado Controparte_2
di giudizio che si liquidano in euro 1.473,00 per compensi ed euro 700,00 per spese compresa la Ctu svolta in primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna a Controparte_1
rifondere in favore di i residui 2/3, che, operata la predetta compensazione, Controparte_2
liquida nell'importo di euro 1.693,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Nola, 22.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)