Articolo 22 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 21Articolo 23
Versione
30 dicembre 1999
Art. 22. (Norma di coordinamento e di attuazione) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.
Nota all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da patte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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