Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5556 R.G. Cont. Anno 2020
VERTENTE TRA
- avv. VINCENZO, procuratore di sé stesso, dom.to come in atti;
Parte_1
Attore/Creditore/Opponente
- in persona del l.r.p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Luigi RT
Marcone, come in atti;
Convenuto/Debitore/Opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del
G.E., resa nel proc. N. 155/2020 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate in atti.
IN FATTO
Il G.E. dott. Remo Ferraro, nella procedura esecutiva mobiliare n. 155/2020 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, intrapresa da nei confronti del debitore Parte_2
esecutato con ordinanza resa in data 27/02/2020, assegnava al creditore RT
, la somma di e 1.670,52, a totale soddisfo del credito azionato e delle spese Parte_2
-1 di 8-
Con ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., depositato in data 18.03.2020, l'avv. Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza del G.E., sopra richiamata, assumendo la violazione dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e, pertanto, chiedeva: “In via principale, applicare i parametri medi previsti dal DM 55/2014 e liquidare in favore dell'avvocato
[...]
, a titolo di compenso professionale, la somma di euro 525,00, oltre spese esenti Parte_2
documentate pari ad euro 78,70, oltre spese generali 15%, Iva e Cap, - In via subordinata, liquidare in favore dell'avv. , a titolo di compenso professionale, una somma Parte_2
non inferiore ad euro 298,00 oltre spese generali, iva e cpa, e oltre spese esenti documentate pari ad euro 78,70”.
Pertanto, all'udienza de 12/11/2020, il G.E. Dott. Ferraro si riservava e, successivamente, con ordinanza del 23/11/2020 (depositata in data 27/11/2020), nulla deduceva in ordine alla opposizione proposta, assegnando il termine perentorio di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Successivamente, l'avv. introduceva il presente giudizio di merito, n. Parte_2
5556/2020 R.A.C., riportandosi integralmente al suindicato ricorso ex art. 617 II comma c.p.c.
Poiché il procedimento non necessitava d'istruzione, essendo di natura documentale, all'udienza del 25/09/2024, precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
si duole che l'ordinanza di assegnazione del 27.02.2020 sia parzialmente Parte_2 illegittima, nella parte in cui la stessa liquida in suo favore, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014 per le singole fasi del giudizio compiute.
Secondo l'opponente, infatti, per la liquidazione dei compensi, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rispettare i limiti inderogabili previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M.
Giustizia n. 55/2014), non potendo liquidare compensi professionali, in deroga al regime dei minimi.
-2 di 8- Nel dettaglio, l'opponente lamenta che “L'ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Ferraro, in data 27.02.2020, all'esito della procedura esecutiva mobiliare, recante R.G.E. 155/2020, risulta parzialmente illegittima, nella parte in cui il G.E. ha liquidato all'avvocato , a titolo di compensi professionali, la somma di euro 213,85, Parte_2
comprensiva di euro 78,70 per spese esenti (iscrizione a ruolo e pignoramento), euro 92,63, a titolo di compensi professionali, euro 13,89 per spese generali ex art. 13, euro 4,26 per cap, euro
24,37 per iva, liquidando, quindi, un importo di gran lunga inferiore ai valori minimi previsti, per lo scaglione di riferimento, dal DM 10.3.2014 n 55…”.
Questo giudice ritiene condivisibili le doglianze dell'opponente, in quanto la liquidazione operata dal G.E., in sede di ordinanza di assegnazione, appare illegittima, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
L'ordinanza di assegnazione del 27/02/2020 è, infatti, illegittima nella parte in cui liquida in favore del creditore procedente un importo inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
Il Giudice, infatti, è tenuto a rispettare i limiti inderogabili minimi previsti dalle tabelle dei compensi professionali (D.M. Giustizia n. 55/2014 - Cass. n. 9799/13, Cass. n. 11232/13, Corte di
Cassazione, Sez. II, ordinanze n. 21486 e 21487, 31.08.2018, Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 1018, 17.01.2018).
Tale principio d'inderogabilità dei minimi tariffari risponde all'esigenza di garantire il rispetto, il decoro e il riconoscimento della funzione dell'avvocato, nonché l'interesse pubblico alla qualità della prestazione professionale a tutela degli utenti e della buona amministrazione della giustizia.
La Cassazione, del resto, ha in più occasioni ribadito che è lesiva del decoro professionale la liquidazione di una somma inferiore ai minimi tariffari (Sez. VI, Ord. n. 37009/2021).
A ciò si aggiunga che, a fronte di una specifica documentazione delle spese, il Giudice laddove dovesse ritenere di dover eliminare o ridurre alcune voci di spesa è tenuto a darne adeguata e specifica motivazione, per consentire di verificare la conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi (Cassazione n.
18238/2015; Cass. n. 21791/2015; Cass. n. 14038/2017; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n.
22883).
Nel caso che ci occupa, invece, il G.E. non solo ha liquidato gli onorari dell'avvocato in misura inferiore ai minimi tariffari previsti, ma non ha neanche adeguatamente motivato.
-3 di 8- Il G.E., infatti, con la richiamata ordinanza del 27.02.2020, si è limitato ad una asfittica e laconica locuzione con la quale afferma che “le spese di esecuzione si liquidano nella misura della maggiorazione del 20% eseguita all'atto del pignoramento mobiliare”, ovvero nella misura pari ad euro 213,85, comprensiva di spese documentate, spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., riconoscendo, in violazione dei minimi tariffari, all'odierno attore la mortificante somma di €
92,63, per la prestazione professionale svolta (così come risultante in seguito allo scorporo dall'importo complessivo di € 213,85, della somma di € 78,70 per spese esenti, € 13,89 per spese generali ex art. 13, € 4,26 per c.a.p. ed € 24,37 per i.v.a.).
Per tali motivi, l'ordinanza oggi opposta deve dichiararsi illegittima per la parte relativa alla liquidazione delle spese legali in favore dell'avv. quale difensore di sé Parte_2
stesso.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, infatti, “In tema di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma 2, c.p.c. qualora il Giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito o, in alternativa, avanzare istanza di integrazione dell'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di contestare la liquidazione nell'ambito della fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili ne altrimenti liquidabili” (Cass. Civ., Sez.
III, Sent. n. 12977 del 26 Aprile 2022).
Le spese del giudizio di opposizione, in ragione della tipologia della vertenza, del contegno delle parti e della giurisprudenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Accoglie l'opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., formulata da Parte_2
e, conseguentemente, revoca l'ordinanza di assegnazione del 27.02.2020, emessa a
[...]
conclusione del procedimento N. 155/2020 R.G.E. del Tribunale di Benevento, limitatamente alla
-4 di 8- parte in cui la stessa liquida spese di lite, in favore dell'avv. , nella misura Parte_2
inferiore ai minimi tabellari, ex D.M. n. 55/2014 e, comunque, senza adeguata motivazione;
- Condanna, conseguentemente, in persona del l.r.p.t., alla RT
refusione delle competenze professionali della fase di esecuzione, Proc. N. 155/2020 R.G.E. del
Tribunale di Benevento, in favore della parte opponente , che Parte_2 liquida in complessivi € 276,00 oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a,; ltre €. 78,70 per spese esenti (iscrizione a ruolo).
- Compensa le spese del presente giudizio.
Benevento, 10 Gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-5 di 8-