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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5567/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5567/2020 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO Parte_1 C.F._1
WALTER
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg.ri Parte_1
e in Roma il 25.10.2003, con atto registrato nel registro degli Atti di
[...] Controparte_1
Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, atto 00177, parte 2, serie C03, ordinando ai competenti Uffici del Comune di Roma l'annotazione dell'emananda sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio;
affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Persona_2
possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé con le modalità che saranno ritenute più opportune da Codesto Tribunale, in considerazione dell'età e degli impegni di studio dei minori.
Conseguentemente assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in Pomezia (RM), Via della Pt_1
Maggiona n° 21, per viverci con i figli;
statuire l'obbligo del sig. di Controparte_1
corrispondere in favore della sig.ra un contributo mensile per il mantenimento Parte_1 dei figli minori di € 300,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 600,00, ovvero il tutto nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT f.o.i., nonché il 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Velletri;
statuire
l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili, ovvero nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT f.o.i. e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
condannare il sig. alla rifusione dei compensi e delle Controparte_1 spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 25.10.2003, atto iscritto al n. 00177 Parte 2 serie C03 Anno 2003.
Dall'unione coniugale sono nati tre figli, (n. 11.2.2004), (n. 14.6.2007) e (n. Per_3 Per_1 Per_2
19.6.2009).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2200/2014 pubblicata il 16.12.2014 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 19.11.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
All'udienza presidenziale la parte convenuta non compariva né si costituiva, sebbene regolarmente citata.
Il Presidente delegato confermava le condizioni concordate in sede di separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiara contumace.
Il G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla base della sola produzione documentale. All'udienza del 15.1.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della pronuncia del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Quanto ai figli, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di e, da ultimo, anche Per_3 di , il Tribunale è chiamato a pronunciarsi soltanto in ordine all'affidamento e collocazione Per_1
della figlia minore oggi sedicenne. Per_2
Orbene, ad avviso del Collegio non sussistono ragioni per modificare il regime di affido condiviso stabilito nell'ordinanza presidenziale e in sede di separazione. Non sono infatti emersi nel corso della istruttoria elementi che consentano di rivedere la valutazione che all'inizio del giudizio è stata fatta in sede di separazione.
A tale proposito, deve essere osservato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337 ter c.c., l'affidamento esclusivo costituisce eccezione, essendo consentito derogare all'affidamento condiviso solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ex art. 337 quater, comma 1, c.c.; secondo la giurisprudenza di legittimità è poi consentito derogare alla regola dell'affidamento condiviso quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere appunto quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. civ., 1777/2012; Cass. civ., 5108/2012; Cass. civ.,
24526/2010; Cass. civ., 16593/2008).
Deve essere confermata la collocazione della minore presso l'abitazione materna con assegnazione alla madre della casa coniugale.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'età raggiunta dalla minore (16 anni), il padre potrà vedere la figlia previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra-scolastici. 4. Quanto alle domande di contenuto economico e, in particolare, in ordine al mantenimento dei figli, in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha rappresentato che la figlia “ha trovato Per_3 occupazione ed è quindi economicamente autonoma”.
Quanto a e a il Collegio ritiene congruo, attese le aumentate esigenze dei figli, Per_1 Per_2
prevedere l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento nella misura di € 250,00 mensili per figlio (per complessivi € 500,00), con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre alle spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di
Velletri.
5. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la Pt_2
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri”
(art. 156, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico- patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In definitiva, si tratta di valutare:
a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale);
c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è emerso che la stessa attualmente lavora alle dipendenze della Società Cooperativa “Nasce un sorriso” come operaia di primo livello e mansione di “aiuto cuoco”. Percepisce uno stipendio variabile di circa
€ 800,00 – 1.000,00 mensili (cfr. le buste paga relative ai mesi di maggio-luglio 2021).
Quanto al resistente, la ricorrente ha prodotto una visura camerale aggiornata al 2.11.2020 della Ditta
Car Service di;
per il resto, attesa anche la mancata costituzione del , Controparte_1 CP_1
nulla è dato sapere sulla sua situazione reddituale. Oltre a ciò, dall'istruttoria è chiaramente emerso che le parti hanno contratto matrimonio nel 2003 e si sono separate nel 2014 (con ricorso depositato nel 2011).
Orbene, alla luce di quanto sopra, occorre ribadire che in questa sede non si tratta di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione – seppure al fine di “convalidare” lo stesso importo a titolo di assegno divorzile –, bensì di verificare, innanzitutto, se sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Al riguardo, è consolidato il principio quello secondo cui l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 l. 898/1970 incombe sul richiedente. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato la sperequazione tra i redditi delle parti e, in ogni caso, ha una occupazione lavorativa per cui è pacifico che abbia "mezzi adeguati" per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente deve essere rigettata.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_2
madre, a cui viene assegnata la casa coniugale, e regolamentazione delle visite paterne come in parte motiva;
- revoca l'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed autosufficiente, a far data Per_3
dalla sentenza;
- pone a carico del padre a far data dalla sentenza un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli , oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e che dovrà Per_1 Per_2
essere corrisposto al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%;
- rigetta le ulteriori domande;
- nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL UN CA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5567/2020 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BIANCO Parte_1 C.F._1
WALTER
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sigg.ri Parte_1
e in Roma il 25.10.2003, con atto registrato nel registro degli Atti di
[...] Controparte_1
Matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, atto 00177, parte 2, serie C03, ordinando ai competenti Uffici del Comune di Roma l'annotazione dell'emananda sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio;
affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Per_1 Persona_2
possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé con le modalità che saranno ritenute più opportune da Codesto Tribunale, in considerazione dell'età e degli impegni di studio dei minori.
Conseguentemente assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in Pomezia (RM), Via della Pt_1
Maggiona n° 21, per viverci con i figli;
statuire l'obbligo del sig. di Controparte_1
corrispondere in favore della sig.ra un contributo mensile per il mantenimento Parte_1 dei figli minori di € 300,00 per ciascun figlio, e quindi complessivamente € 600,00, ovvero il tutto nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT f.o.i., nonché il 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Velletri;
statuire
l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 300,00 mensili, ovvero nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT f.o.i. e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
condannare il sig. alla rifusione dei compensi e delle Controparte_1 spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 25.10.2003, atto iscritto al n. 00177 Parte 2 serie C03 Anno 2003.
Dall'unione coniugale sono nati tre figli, (n. 11.2.2004), (n. 14.6.2007) e (n. Per_3 Per_1 Per_2
19.6.2009).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2200/2014 pubblicata il 16.12.2014 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 19.11.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
All'udienza presidenziale la parte convenuta non compariva né si costituiva, sebbene regolarmente citata.
Il Presidente delegato confermava le condizioni concordate in sede di separazione e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiara contumace.
Il G.I. assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla base della sola produzione documentale. All'udienza del 15.1.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza della pronuncia del Tribunale di Velletri.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Quanto ai figli, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di e, da ultimo, anche Per_3 di , il Tribunale è chiamato a pronunciarsi soltanto in ordine all'affidamento e collocazione Per_1
della figlia minore oggi sedicenne. Per_2
Orbene, ad avviso del Collegio non sussistono ragioni per modificare il regime di affido condiviso stabilito nell'ordinanza presidenziale e in sede di separazione. Non sono infatti emersi nel corso della istruttoria elementi che consentano di rivedere la valutazione che all'inizio del giudizio è stata fatta in sede di separazione.
A tale proposito, deve essere osservato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337 ter c.c., l'affidamento esclusivo costituisce eccezione, essendo consentito derogare all'affidamento condiviso solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ex art. 337 quater, comma 1, c.c.; secondo la giurisprudenza di legittimità è poi consentito derogare alla regola dell'affidamento condiviso quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere appunto quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. civ., 1777/2012; Cass. civ., 5108/2012; Cass. civ.,
24526/2010; Cass. civ., 16593/2008).
Deve essere confermata la collocazione della minore presso l'abitazione materna con assegnazione alla madre della casa coniugale.
Quanto al diritto di visita paterno, considerata l'età raggiunta dalla minore (16 anni), il padre potrà vedere la figlia previo accordo con quest'ultima e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra-scolastici. 4. Quanto alle domande di contenuto economico e, in particolare, in ordine al mantenimento dei figli, in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha rappresentato che la figlia “ha trovato Per_3 occupazione ed è quindi economicamente autonoma”.
Quanto a e a il Collegio ritiene congruo, attese le aumentate esigenze dei figli, Per_1 Per_2
prevedere l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento nella misura di € 250,00 mensili per figlio (per complessivi € 500,00), con decorrenza dalla sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre alle spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i genitori secondo quanto stabilito nel Protocollo d'intesa spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di
Velletri.
5. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la Pt_2
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri”
(art. 156, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico- patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo. In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In definitiva, si tratta di valutare:
a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale);
c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è emerso che la stessa attualmente lavora alle dipendenze della Società Cooperativa “Nasce un sorriso” come operaia di primo livello e mansione di “aiuto cuoco”. Percepisce uno stipendio variabile di circa
€ 800,00 – 1.000,00 mensili (cfr. le buste paga relative ai mesi di maggio-luglio 2021).
Quanto al resistente, la ricorrente ha prodotto una visura camerale aggiornata al 2.11.2020 della Ditta
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per il resto, attesa anche la mancata costituzione del , Controparte_1 CP_1
nulla è dato sapere sulla sua situazione reddituale. Oltre a ciò, dall'istruttoria è chiaramente emerso che le parti hanno contratto matrimonio nel 2003 e si sono separate nel 2014 (con ricorso depositato nel 2011).
Orbene, alla luce di quanto sopra, occorre ribadire che in questa sede non si tratta di valutare la congruità dell'assegno di mantenimento così come determinato in sede di separazione – seppure al fine di “convalidare” lo stesso importo a titolo di assegno divorzile –, bensì di verificare, innanzitutto, se sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente il diritto a ricevere l'assegno divorzile.
Al riguardo, è consolidato il principio quello secondo cui l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 l. 898/1970 incombe sul richiedente. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato la sperequazione tra i redditi delle parti e, in ogni caso, ha una occupazione lavorativa per cui è pacifico che abbia "mezzi adeguati" per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente deve essere rigettata.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
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- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle incombenze di legge;
- affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_2
madre, a cui viene assegnata la casa coniugale, e regolamentazione delle visite paterne come in parte motiva;
- revoca l'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed autosufficiente, a far data Per_3
dalla sentenza;
- pone a carico del padre a far data dalla sentenza un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli , oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e che dovrà Per_1 Per_2
essere corrisposto al domicilio della madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%;
- rigetta le ulteriori domande;
- nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il giudice estensore Il presidente
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