Versione
29 gennaio 1929
29 gennaio 1929
Art. 25.
Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 16/01/1979 n. 272345 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 16 gennaio 1979 · 1.9084823
[…] alcuna iniziativa in ordine all\'appuramento delle memorie iscritte in tale registro. Se, nell\'ipotesi di ipoteca legale iscritta ai sensi dell\'art. 25 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le relative spese venissero per errore annotate sul mod. 9 anziche\' a margine dell\'articolo di carico iscritto per la causale cui
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Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/03/2023, n. 210Provvedimento: Pubblicato il 08/03/2023 N. 00210/2023 REG.PROV.COLL. N. 00728/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Sesto ed Uniti, Comune di Pizzighettone, Provincia di Cremona, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: …Leggi di più...
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