Articolo 25 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 24Articolo 26
Versione
29 gennaio 1929
Art. 25.

Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.

La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.

L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente