Versione
20 giugno 1990
20 giugno 1990
Art. 2. Zona tipica di produzione e stagionatura 1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.
2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.
2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.
Giurisprudenza • 1
- 1. AGCM, provvedimento del 19/07/1996 n. 4086 (rif. PI818), PROSCIUTTO DI PARMA-CHIMICA NOProvvedimento: Provvedimento n. 4086 ( PI818 ) PROSCIUTTO DI PARMA-CHIMICA NO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 1996; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Denuncia Con una denuncia pervenuta il 27 febbraio 1996, la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica ha segnalato come pubblicità ingannevole il messaggio diffuso dal Consorzio del Prosciutto di Parma su …Leggi di più...