Ordinanza cautelare 9 maggio 2014
Sentenza 4 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/06/2015, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00799/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2014, proposto da:
RI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in CI, via Diaz 13/C;
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, con domicilio eletto presso i medesimi legali in CI, piazza Paolo VI 29;
COMUNE DI MONTICHIARI, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del responsabile del Dipartimento Servizi al Territorio del Comune di data 20 febbraio 2014, con il quale è stata negata l’autorizzazione al conferimento presso l’impianto situato in località Cascina Castella dei rifiuti rimossi dal cantiere sulla SP Lenese;
- della nota del direttore del Settore Ambiente della Provincia prot. n. 22472 del 20 febbraio 2014, con la quale, a conferma della precedente nota del 31 maggio 2012, è stata esclusa la possibilità di conferire i rifiuti prodotti dalla rimozione della massicciata stradale in un impianto autorizzato con procedura semplificata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di CI;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente RI spa è titolare di un impianto di gestione rifiuti situato in località Cascina Castella nel Comune di Rezzato. L’impianto è stato autorizzato con procedura semplificata ex art. 214 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le attività di recupero e messa in riserva (R13-R5) di rifiuti non pericolosi della tipologia 7.1 dell’allegato 1 al DM 5 febbraio 1998 ( laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto ). Presso il suddetto impianto sono conferiti quasi esclusivamente rifiuti con il codice CER 17 09 04 descritto nell’allegato D alla parte quarta del Dlgs. 152/2006 ( rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ).
2. Nel 2010 la ricorrente ha effettuato lavori di messa in sicurezza della SP Lenese nel territorio del Comune di Montichiari. Per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali la ricorrente ha impiegato materiale inerte proveniente da demolizioni e sottoposto a recupero (come materia prima secondaria per l’edilizia) presso l’impianto di Cascina Castella. Tale utilizzo è avvenuto in contrasto con il capitolato speciale (che richiedeva la fornitura di materiali di cava) e senza la preventiva approvazione del direttore dei lavori.
3. Dopo la scoperta del predetto materiale mescolato con asfalto è stata avviata un’indagine da parte della Procura della Repubblica di CI (procedimento n. 22669/PN/109). Il dott. Lorenzo Pedersini, consulente tecnico della Procura, nella perizia del 10 giugno 2011 ha dichiarato, tra l’altro, che non è possibile stabilire con certezza, sulla base della documentazione, se l’asfalto rinvenuto consista in pezzi isolati derivanti da operazioni di manutenzione stradale, e sia quindi classificabile con il CER 17 09 04, per cui la ricorrente è abilitata, o se si tratti invece di materiale da scarifica classificabile con il CER 17 03 02 ( miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 ), estraneo all’abilitazione in quanto appartenente alla tipologia 7.6 dell’allegato 1 al DM 5 febbraio 1998 ( conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo ). Per un più preciso inquadramento il consulente tecnico ha suggerito un campionamento significativo del materiale, con caratterizzazione della matrice idrocarburica. Il consulente tecnico ha inoltre precisato che la procedura di recupero a cui il materiale è stato sottoposto non è comunque sufficiente a determinare la perdita della qualifica di rifiuto, a causa del mancato rispetto della circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 (allegato C).
4. Il Comune di Montichiari, nel 2011 e nel 2012, ha emesso e reiterato nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. 152/2006, l’ordine di rimozione del materiale classificato come rifiuto. La ricorrente ha predisposto un piano di rimozione che prevedeva il conferimento presso l’impianto di Cascina Castella.
5. Intervenendo nella vicenda, la Provincia di CI con nota del Servizio Ambiente del 31 maggio 2012 ha escluso la possibilità di effettuare il conferimento nell’impianto di Cascina Castella, in quanto, essendosi interrotta la linea di tracciabilità, non era più certa l’appartenenza dei rifiuti alla tipologia 7.1 (l’unica per cui la ricorrente è abilitata) e al codice CER 17 09 04.
6. Con l’ultimo aggiornamento del piano di rimozione dei rifiuti, depositato il 6 febbraio 2014, la ricorrente ha chiesto di nuovo il nulla-osta al conferimento del materiale presso l’impianto di Cascina Castella, non essendo più sostenibile l’onere economico del conferimento in una discarica gestita da terzi (v. fattura di Dima RL n. 221 del 29 giugno 2013). A sostegno della richiesta sono state allegate le analisi commissionate medio tempore alla società DA OR RL, i cui referti (18 febbraio 2013) qualificano i campioni esaminati come rifiuti non pericolosi con CER 17 09 04. Le analisi sono state validate dall’ARPA nel limite del 10% dei campioni.
7. Il Comune con provvedimento del responsabile del Dipartimento Servizi al Territorio del 20 febbraio 2014 ha però negato il nulla-osta richiamando la nota di pari data del direttore del Settore Ambiente della Provincia. Quest’ultima, a conferma della precedente nota del 31 maggio 2012, ha escluso la possibilità di conferire i rifiuti prodotti dalla rimozione della massicciata stradale in una discarica autorizzata solo con procedura semplificata, in quanto manca la certezza della provenienza.
8. Contro i suddetti provvedimenti la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 14 marzo 2014 e depositato l’8 aprile 2014. Le censure possono essere sintetizzate nella violazione dell’art. 216 comma 2 del Dlgs. 152/2006, in quanto la provenienza dei rifiuti dallo stesso impianto dove la ricorrente intende ricollocarli sarebbe dimostrata sia da ragioni logiche (avendo già a disposizione il materiale, la ricorrente lo ha utilizzato nel cantiere stradale) sia dalle analisi effettuate il 18 febbraio 2013 da DA OR RL (che evidenziano una componente media di asfalto inferiore al 3%).
9. La Provincia si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso, e chiedendone la reiezione nel merito.
10. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle eccezioni preliminari
11. Il ricorso non appare né tardivo né inammissibile, in quanto tra il diniego formulato dalla Provincia il 31 maggio 2012 e l’identico provvedimento del 20 febbraio 2014 si inseriscono le analisi effettuate il 18 febbraio 2013 dalla società DA OR RL. La proposta di conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Cascina Castella elaborata dalla ricorrente il 6 febbraio 2014 si basa quindi su nuovi presupposti di fatto, che l’amministrazione era tenuta a prendere in esame ai fini di una nuova pronuncia.
12. In un simile contesto, un diniego confermato per relationem non è una risposta sufficiente. Il soggetto interessato può conseguentemente impugnare la seconda decisione, e rimettere così in discussione anche il contenuto della prima, ormai non più adeguato ai fatti sopravvenuti.
Sulla ripristino della tracciabilità
13. Passando al merito, è corretto affermare che con il trasporto e l’utilizzo non autorizzato dei rifiuti nella massicciata stradale si è interrotta la linea di tracciabilità. Come sottolineato dal consulente tecnico della Procura, questo fatto non è sanato dalla perdita della qualifica di rifiuto, perché nello specifico tale perdita non è avvenuta, non essendo stata esattamente rispettata la circolare ministeriale del 15 luglio 2005.
14. Una volta sottratti al controllo dell’autorità, i rifiuti non possono più circolare secondo le regole ordinarie collegate alla classificazione iniziale, e dunque non possono semplicemente essere riportati con il CER originario nell’impianto da cui l’utilizzatore afferma di averli prelevati.
15. La posizione della Provincia non è però condivisibile nella parte in cui considera irrimediabile tale situazione. In realtà, l’interesse pubblico ambientale non si oppone a un chiarimento a posteriori finalizzato ad assegnare a ciascun rifiuto il trattamento più appropriato, limitando i conseguenti oneri per i privati entro il rapporto di stretta proporzionalità. La linea spezzata può quindi essere ricostituita esaminando le condizioni dell’impianto di partenza e conducendo analisi rigorose sulle caratteristiche dei rifiuti. In questo modo è possibile stabilire se i rifiuti possano essere riclassificati con il medesimo CER utilizzato per quelli dell’impianto di partenza. Attraverso elementi probatori ulteriori è poi possibile valutare se, con un ragionevole grado di probabilità, i materiali esaminati appartenessero in origine a tale impianto.
16. Applicando questi criteri, si osserva che nell’impianto della ricorrente possono trovarsi solo rifiuti non pericolosi della tipologia 7.1 dell’allegato 1 al DM 5 febbraio 1998. In relazione alla concreta attività svolta, la quantità prevalente di tali rifiuti deve appartenere al CER 17 09 04. In sostanza, deve trattarsi di materiali inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, nei quali è consentita la presenza di una minima percentuale di asfalto (“ frammenti di rivestimenti stradali ”).
17. Le analisi effettuate il 18 febbraio 2013 confermano che i rifiuti presenti nella massicciata stradale appartengono a questa tipologia. È stato quindi sciolto il dubbio espresso dal consulente tecnico della Procura, che a proposito dell’asfalto rinvenuto considerava plausibile tanto l’ipotesi dell’origine da attività di manutenzione stradale (CER 17 09 04) quanto l’ipotesi opposta dell’origine da attività di scarifica (CER 17 03 02).
18. Una volta accertata la corrispondenza tra i rifiuti dell’impianto della ricorrente e quelli presenti nella massicciata stradale, devono essere ammesse anche le prove logiche tendenti a dimostrare che in concreto i rifiuti possono essere usciti solo dal predetto impianto. Al riguardo appare fondato l’argomento economico: la ricorrente non avrebbe avuto alcuna convenienza a procurarsi altrove il materiale inerte da utilizzare nei lavori stradali, dal momento che disponeva di questo stesso materiale nel proprio impianto.
19. A questo punto, i margini per negare la possibilità di riportare i rifiuti nell’impianto di Cascina Castella sono molto ridotti. La Provincia può comunque chiedere ulteriori analisi per affinare i dati prodotti dalla ricorrente, e in particolare per acquisire maggiori informazioni sulla composizione dei rifiuti presenti nella massicciata stradale (anche variando i punti di prelievo dei campioni) e sulla corrispondenza tra questi rifiuti e quelli dell’impianto di Cascina Castella.
Conclusioni
20. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
21. Il termine ragionevole rimesso alla Provincia per decidere se disporre ulteriori analisi sui rifiuti, come sopra specificato, è fissato in 60 giorni dal deposito della presente sentenza.
22. La complessità della materia della gestione dei rifiuti consente la compensazione delle spese di giudizio.
23. Il contributo unificato è a carico della Provincia ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico della Provincia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO