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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 845/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 05/05/2022 al n. 845/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 _1 Pt_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLA ROSSI, C.F._2 che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._3 studio dell'avv. LORENZO PAIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(C.F. p.i. ) elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_1 lo studio dell'avv. GABRIELE MARCHIONNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 935/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 1.04.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare in parte qua, per i motivi di fatto e di diritto illustrati negli atti difensivi, l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice G.O.T. dr.ssa Liliana Anselmo, n. 935/2022 depositata in data 1.4.2022 nel giudizio iscritto al R.G. 8146/2018, e per l'effetto, in via principale di merito, condannare il geom. e la in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da fatto illecito ex art.
2043 c.c. come meglio dedotto negli scritti difensivi e quantificato nella misura di Euro
40.000,00 o in quella diversa maggiore somma all'esito della espletata istruttoria, oltre
a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
in via sussidiaria, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare il geom.
[...]
la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 all'indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. come meglio dedotto negli scritti difensivi e quantificato nella misura di Euro 40.000,00 o in quella diversa maggiore somma all'esito della espletata istruttoria, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
oltre alla rifusione di onorari, diritti e spese del presente grado di giudizio, compreso il 15% ex art. 2 T.F.”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere CP_1
l'appello proposto dai signori e confermando integralmente Pt_2 Parte_1 la sentenza 935/2022 del Tribunale di Firenze Seconda Sezione civile. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e , Parte_1 Controparte_3 con conferma della sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_3 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze il geom Controparte_4
proponendo appello avverso la sentenza n. 935/22 con la quale il
[...]
Tribunale di Firenze aveva respinto la loro domanda di risarcimento danni conseguenti alla ricezione da parte della , d'accordo con il geom di euro 40.000 Parte_3 CP_1
'in nero' pagati dal promissario acquirente di un immobile ceduto in vendita dai fratelli in più rispetto al prezzo risultante dall'atto pubblico ed effettivamente _1 percepito dal venditori, pari ad euro 310.215,00. In particolare il primo giudice non riteneva provata la circostanza posta dagli attori alla base della pretesa risarcitoria e consistente nella corresponsione da parte di , nella sua qualità di promissaria Parte_4 acquirente, per il tramite del suo procuratore speciale , di una somma in Persona_1 favore della ditta e del geom a titolo di 'rabbocco' del prezzo di un CP_2 CP_1 immobile promessole in vendita dai _1
Con atto di citazione in primo grado i sulla premessa di essere comproprietari _1 del complesso residenziale risalente al 1500 e denominato 'Villa gli Ulivi', sito in Firenze via Bolognese n° 163, esponevano di aver affidato nel 2015 al geom l'incarico CP_1 del frazionamento della villa ed alla ditta – conosciuta per il Controparte_2 tramite del suddetto professionista - i lavori di creazione di varie unità abitative tra loro indipendenti. Contestualmente evidenziavano di aver dato all'agenzia immobiliare
SC l'incarico della intermediazione relativamente alla vendita degli appartamenti realizzandi nella villa. Spiegavano quindi che nel 2016, quando gli attori avevano già maturato nei confronti della un debito di euro 142.600 e nei confronti dello Pt_3 CP_2 studio tecnico i euro 67.800,00, il geom veva loro proposto di cedere CP_1 CP_1 uno degli appartamenti ricavati dalla villa alla , a compensazione delle Parte_3 somme a quel momento a questa dovute per i lavori svolti. Esponevano i in _1 atto di citazione che era quindi stato concluso un preliminare di vendita di un appartamento alla ditta per il prezzo stimato dal geom di euro CP_2 CP_1
279.909,18. Spiegavano quindi gli attori che il detto contratto preliminare di compravendita veniva concluso con la in data 22.03.2016 pattuendo il Parte_3 prezzo della porzione immobiliare di euro 284.000, di cui euro 50.000 corrisposte mediante assegno contestualmente alla firma del preliminare ed il resto, quanto ad euro
10.000 avrebbe dovuto essere pagato al rogito, mentre il rimanente importo sarebbe stato saldato mediante compensazione del debito dei nei confronti della _1 Pt_5
(euro 142.600,00), la quale contestualmente si accollava anche i debiti dei
[...] committenti verso lo studio tecnico (euro 67.800,00) e verso la società CP_1 termoidraulica (euro 13.600), che aveva eseguito alcune opere nel Parte_6 complesso immobiliare. Gli attori spiegavano quindi come a settembre/ottobre del 2016 il i era nuovamente rivolto ai informandoli che il medesimo immobile, CP_1 _1 già promesso in vendita alla era stato oggetto di offerta di acquisto Controparte_2 da parte di tale . Su suggerimento del dunque, gli attori in data Parte_4 CP_1
11.10.2016 avevano risolto consensualmente il contratto preliminare con la ditta CP_2 e, il successivo 18.10.2016, avevano stipulato l'atto di compravendita del detto immobile in favore della rappresentata al rogito dal procuratore speciale Pt_4 Per_1
, per il prezzo di euro 310.215,00 saldato mediante assegni circolari e bancari non
[...] trasferibili. Gli attori riferivano quindi di essere venuti a conoscenza, nel 2017, parlando con il che questo, oltre al prezzo della compravendita a loro versato in sede di Per_1 rogito, aveva pagato anche una ulteriore 'discreta somma' riscossa dai Parte_7
e mai comunicata, né tantomeno consegnata ai venditori. I continuavano _1 esponendo che, richieste spiegazioni all'agente immobiliare SC, questo gli aveva confermato che per la vendita dell'appartamento alla era stato corrisposto, oltre Pt_4 al prezzo indicato nel rogito, anche l'ulteriore importo di euro 40.000 che era stato preteso da , titolare della omonima ditta ed era stato a lui versato in Persona_2 contanti ed 'in nero'. Aggiungevano che l'agente immobiliare aveva in quell'occasione anche riferito di aver stimato l'immobile euro 370.000, ovvero circa 90.000 euro in più di quanto indicato dal geom ella sua anteriore valutazione. A sostegno di dette CP_1 affermazioni i producevano le trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni _1 da loro intrattenute con il SC e poi successivamente di nuovo con il da Per_1 cui emergeva che quest'ultimo aveva consegnato la somma 'in nero' nella convinzione che anche destinata ai a titolo di 'rabbocco' del prezzo 'ufficiale' Parte_8 _1
contratto. Gli attori deducevano quindi di aver subìto, come conseguenza Parte_9 della illecita condotta posta in essere dal geom e dalla un CP_1 Controparte_2 danno ingiusto, consistente nella mancata percezione dell'intero giusto prezzo della compravendita, al contrario in parte trattenuto dai convenuti, approfittandosi della fiducia su di loro riposta dai In subordine, spiegavano azione di arricchimento _1 senza causa con riferimento alla somma abusivamente percepita dai convenuti, CP_2
e con i quali nel frattempo si era instaurato un ulteriore contenzioso avente ad CP_1 oggetto il pagamento dei rispettivi compensi professionali.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, all'esito delle espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale, rilevava che in sede di dichiarazioni testimoniali Persona_1 aveva decisamente negato di aver mai corrisposto euro 40.000 'in nero' e, sentito nuovamente all'esito dell'ascolto della conversazione registrata prodotta dagli attori come doc 11, aveva sì riconosciuto la propria voce, ma aveva dichiarato di non ricordare di aver dato alcuna somma in contanti, ulteriore rispetto al prezzo dell'immobile acquistato. Aggiungeva il primo giudice che il teste SC aveva invece dichiarato di aver saputo dal del pagamento 'in nero' e specificava come, dall'ascolto delle Per_1 conversazioni in presenza registrate dai e prodotte in causa, risultavano _1 molteplici insanabili incongruenze, come ad esempio il fatto che il riferisse in Per_1 tale sede di aver fatto un solo assegno per pagare il prezzo dell'immobile, mentre dal rogito risultavano ben quattro assegni dati in pagamento;
oltre a ciò il SC, aveva riferito di essere stato pagato 'in nero', quando invece dal rogito risultava il pagamento effettuato nei suoi confronti con assegno bancario corrispondente all'importo della fattura emessa. Evidenziava il Tribunale come tali contraddizioni si sommavano all'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di truffa nei confronti dei , così che la vicenda in questione doveva essere letta nel contesto di CP_5 una più ampia operazione finanziaria che aveva permesso ai di estinguere le _1 proprie obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito mutuante. A tale proposito evidenziava il Tribunale che sull'immobile acquistato dalla per il tramite del Pt_4 procuratore speciale gravavano iscrizioni ipotecarie a carico della società Per_1 [...] per la somma di 3 milioni ed euro 600 mila e che vi erano state successive Parte_10 cessioni di ipoteche che l'istituto di credito aveva poi acconsentito a cancellare. In tal senso il Tribunale rilevava che la stima dell'immobile fatta dal doveva CP_1 considerarsi funzionale ad agevolare la compravendita del bene e non poteva invece considerarsi frutto di un errore o di una condotta dolosamente posta in essere dal professionista. Il Tribunale escludeva altresì la domanda, proposta subordinatamente, di arricchimento senza causa ritenendola inammissibile, trattandosi di azione residuale, quando invece nella fattispecie era astrattamente applicabile l'art. 2043 c.c. I _1 erano quindi condannati a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Esponevano gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
in particolare errore nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali del e irrilevanti le registrazioni Per_1 delle conversazioni tra presenti in quanto disconosciute dalle controparti;
errata interpretazione delle dichiarazioni del teste rese all'esito dell'ascolto della Per_1 registrazione della conversazione prodotta in atti;
travisamento delle dichiarazioni rese dal teste SC;
2) non corretta valutazione del valore probatorio delle registrazioni fonografiche prodotte in atti;
3) omessa valutazione della documentazione prodotta in atti;
in particolare omessa considerazione dei fatto che la richiesta di archiviazione del procedimento penale era stata oggetto di opposizione da parte dei cui era seguito il rigetto _1 dell'archiviazione da parte del Gip, che aveva disposto che il PM compisse ulteriori indagini, all'esito delle quali vi era stato l'avviso di conclusione indagini e la richiesta di rinvio a giudizio;
mancata considerazione che il teste ra stato rinviato a giudizio Per_1 per il reato di cui all'art. 378 c.p. per aver negato, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, di aver versato euro 40 mila 'in nero';
4)erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Si costituiva altresì in grado di appello che contestava le censure Controparte_2 mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, precisando che il processo penale nei confronti suoi e del si era concluso con CP_1 una pronuncia di 'non doversi procedere' per sopravvenuta tardività della querela.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, con scrittura privata in data 22.03.2016, i fratelli _1 promettevano in vendita a , nella sua qualità di legale rappresentante Persona_2 della il quale prometteva di acquistare 'per sé o per persona da Controparte_2 nominare', una porzione del fabbricato adibito a civile abitazione sito in Firenze, via
Bolognese n° 163 (individuato al foglio 26 part 480 sub 529), descritto come 'allo stato grezzo' e 'con impianti da realizzare', completo di posti auto, per il prezzo complessivo di euro 284.000,00. Nella premessa del contratto si dava atto che i avevano _1 incaricato vari professionisti 'al fine di realizzare numerosi interventi tecnico progettuali ed edilizi sul compendio immobiliare di proprietà, al fine di frazionare e vendere sei unità abitative con relativi posti auto e parti condominiali nonché realizzare l'intera dorsale di sottoservizi di adduzioni, acqua, luce, gas e telefono' e si rilevava quindi che
'le imprese e professionisti, per i lavori e le prestazioni svolte, vantano, nei confronti dei sigg. e i seguenti crediti comprensivi di IVA: Controparte_3 Parte_1 euro 142600,00; di e C euro Controparte_2 CP_6 Parte_6
13.600,00; associati geom euro 67.800,00'. CP_7 Controparte_8 Veniva quindi di seguito specificato che l'importo di euro 50.000,00 era corrisposto, anche a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare mentre, quanto al restante prezzo, ulteriori euro 10.000,00 sarebbero stati pagati al rogito ed il residuo importo sarebbe stato saldato mediante compensazione del credito nei confronti della pari ad euro 142.600,00, nonché Controparte_2 mediante l'accollo liberatorio, da parte di quest'ultima, dei debiti dei sia nei _1 confronti della (euro 13.600,00), sia dello studio tecnico di cui Controparte_9 faceva parte il geom (euro 67.800,00). CP_1
Risulta quindi documentato che, con ulteriore scrittura privata in data 11.10.2016, il suddetto contratto preliminare veniva risolto consensualmente dalle parti, con contestuale restituzione alla dell'importo di euro 50.000,00 Controparte_2 versato a titolo di caparra.
Pochi giorni dopo e, precisamente, in data 18.10.2016, veniva concluso l'atto pubblico di compravendita (a rogito notaio ) della medesima porzione immobiliare Persona_3 già promessa alla (indicato come avente consistenza di vani 4,5, oltre Controparte_2 un posto auto scoperto di mq 25) in favore di , nella sua qualità di Persona_1 procuratore speciale di . Nel detto rogito la parte venditrice attestava che Parte_4
l'immobile era gravato da iscrizione ipotecaria per mutuo a favore di MPS Banca Verde ed a carico di ' con varie annotazioni di cessione di ipoteca, oltre che da Parte_10 trascrizione di verbale di pignoramento immobiliare a favore di Finmari s.r.l. Il notaio dava atto che il prezzo della compravendita convenuto tra le parti ed allo stesso dichiarato era di complessive euro 310.215,00 di cui euro 50.000 già corrisposte mediante assegno circolare in data 6.10.2016, euro 23.000,00 già pagate mediante altro assegno circolare sempre in data 6.10.2016, euro 237.000,00 versate con assegno circolare dell'11.10.2016 e, il saldo, pari ad euro 215,00, corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile emesso contestualmente al rogito, con quietanza rilasciata dalla parte venditrice.
Non è controverso e risulta attestato nell'atto pubblico, che la compravendita era avvenuta con la mediazione dell'agenzia Immobiliare SC, alla quale si dava atto che la sola parte acquirente aveva versato la provvigione pari ad euro 5002,00 della quale nel rogito si indicava il relativo assegno bancario emesso in data 19.09.2016 intestato a , nonché la fattura 19/2016 emessa il 12.10.2016. Persona_4
Tanto premesso, la controversia riguarda il pagamento da parte dell'acquirente dell'immobile, per il tramite del procuratore dell'importo di euro 40.000, Per_1 ulteriore rispetto al prezzo indicato nell'atto pubblico di compravendita, asseritamente consegnato in contanti ed 'in nero' al legale rappresentante di Parte_11 secondo la ricostruzione degli appellanti avversata dagli appellati - d'accordo con
[...] il geom avrebbe fatto vendere l'immobile ai ad un prezzo inferiore al CP_1 _1 reale valore, salvo poi trattenere, all'insaputa della parte venditrice, la somma consegnata dall'acquirente, sempre a titolo di prezzo, in contanti e non risultante dal rogito.
2.Il secondo motivo di appello: il valore probatorio delle registrazioni di conversazioni – Preliminarmente si ritiene di dover affrontare il secondo motivo di appello, proprio in quanto concernente l'utilizzabilità della fonte di prova costituita dalle registrazioni di conversazioni tra persone presenti, prodotte dalle parti attrici e odierne parti appellanti, le quali le hanno poste a fondamento della ricostruzione secondo la quale la parte acquirente avrebbe versato a la somma di euro 40.000 Controparte_2
'in nero', a titolo di integrazione del prezzo dell'immobile indicato nel rogito e all'insaputa della parte venditrice che avrebbe quindi incassato solo l'importo indicato nel contratto definitivo.
Il primo giudice, dopo aver dato conto del contenuto delle conversazioni registrate da e aventi come interlocutori sia , sia , Parte_1 Persona_1 Persona_4 ha rilevato come 'le registrazioni contenute nel cd rom NON ABBIANO DATA CERTA e alle stesse non può essere assegnata alcuna seria valenza giuridica', spiegando di seguito che 'è pur vero che la registrazione fonografica (anche con smartphone) di conversazioni o comunicazioni, realizzata, anche in modo occulto e clandestino, da soggetto che partecipa alle conversazioni o comunicazioni, o comunque che è stato in qualche modo ammesso e autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale sia nell'ambito penale (art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente non riconducibile ad un'intercettazione) che nell'ambito civile (art. 2712 c.c: "le riproduzioni fotografiche informatiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"). Al contempo, perché una registrazione audio possa valere come prova documentale occorre che non sia stata disconosciuta dalla controparte e tale disconoscimento è stato effettuato (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della società e pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 dell'impresa edile). La giurisprudenza afferma che: "E' principio di questa Corte, condiviso dal Collegio, che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. è subordinata - in ragione della formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo "disconoscimento"- che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto od indiretto, il quale, invece, non esclude che il Giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art.
214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (cfr. Cassazione sezione lavoro 28 gennaio 2011 n. 2117; in senso conforme: Cassaz. 3 luglio 2001 n. 8998 e Cassaz. 22 aprile 2010 n. 9526)'.
La parte appellante ha in proposito contestato il suddetto assunto sostenendo che: la data certa è requisito della sola scrittura privata prodotta in giudizio;
la registrazione di conversazione ha la valenza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e fa dunque piena prova a condizione che colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità; nel caso di specie non vi è stato disconoscimento delle parti che hanno partecipato alle conversazioni registrate ( e SC), mentre a nulla rileva il disconoscimento Per_1 da parte di terzi rimasti estranei alla conversazione;
e on hanno peraltro CP_2 CP_1 effettuato dei disconoscimenti puntuali e specifici delle registrazioni di conversazioni prodotte dagli attori, limitandosi a mere formule di stile;
se ne doveva dunque far discendere il pieno valore probatorio delle registrazioni di conversazioni prodotte in atti a sostegno della domanda degli attori.
Tanto premesso, nel caso di specie le produzioni in questione concernono: una conversazione registrata a mezzo del proprio telefono cellulare da Parte_1 mentre parla con (doc 10 appellanti) e una conversazione registrata da Persona_1
mentre sta conversando con (doc 8 appellanti). Parte_1 Persona_4
Con riferimento ad entrambe le conversazioni sono state prodotte in atti dagli attori e odierni appellanti le relative trascrizioni e non è contestata la corrispondenza di queste ultime, fatte dagli attori, ai rispettivi file audio telefonici. Del pari non è oggetto di contestazione l'assenza nei file audio di alterazioni e/o manipolazioni, espressamente escluse dalla perizia fonica commissionata dal PM nel procedimento penale per truffa instaurato nei confronti di e a seguito della querela dei (perizia CP_2 CP_1 _1 prodotta in atti come doc 25). Dall'esame della suddetta perizia del consulente fonico della Procura si ricava che trattasi di due conversazioni tra presenti che sono state interamente registrate tramite il cellulare di . Parte_1
La prima registrazione, che risulta eseguita in data 1.12.2017, ha come interlocutore di un soggetto denominato ' e risulta iniziata alla presenza Parte_1 Per_4 anche di altra persona non meglio identificata che si allontana prima che la conversazione entri nel vivo;
la seconda registrazione, che risulta eseguita nel cellulare di in data 4.12.2017, ha invece come interlocutore di quest'ultimo Parte_1 un soggetto denominato ' Per_1
Tanto premesso, appare inappropriato il richiamo fatto dal primo giudice alla 'data certa', richiamata dalle norme con riferimento alle scritture private, in quanto, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la registrazione su nastro magnetico (o altro supporto tecnico) di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (cfr. Cass. n° 30977/2024; Cass. n. 5259/2017). E va da sé che la chiara distinzione che la Suprema Corte opera tra i soggetti che hanno preso parte alla conversazione registrata e quelli contro i quali la stessa è prodotta, fa sì che l'opposizione da valutare ai fini della utilizzabilità della suddetta prova sia quella effettuata dalle controparti processuali, che hanno l'onere di contestare la veridicità della registrazione prodotta come prova nei loro confronti, a prescindere dalla loro partecipazione o meno alla conversazione (che come nel caso di specie può essere intercorsa tra una sola delle parti processuali, che l'ha prodotta e terzi estranei alla causa).
Dunque, deve essere ritenuta corretta la statuizione con la quale il primo giudice ha riferito l'onere di contestazione della conversazione registrata alla controparte processuale e non già ai soggetti che alla conversazione in questione abbiano preso parte. Infatti, posto che si tratta di prove costituitesi fuori dal processo e, pertanto, senza le garanzie dello stesso, le registrazioni fonografiche di conversazioni, a norma dell' art. 2712 c.c., possono costituire fonte di prova se colui contro il quale siano prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La contestazione del contenuto della registrazione e della sua autenticità da parte del soggetto protagonista della conversazione in questione, da effettuarsi in sede di testimonianza, attiene invece piuttosto al differente profilo del valore probatorio di tale particolare prova atipica, una volta superato l'aspetto della sua utilizzabilità ed ammissibilità, da correlare al contegno processuale della controparte.
Ciò posto, bisogna quindi verificare - passando dunque ad esaminare l'altro punto del motivo di appello - se la contestazione effettuata in primo grado dalle parti convenute abbia le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha in proposito in più occasioni affermato che “qualsiasi contestazione formulata dal convenuto debba essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un 'mero disconoscimento'”. Tale principio vale per la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi della pretesa attorea (cfr. ex multis, Cass. n.
19896 del 06/10/2015); lo stesso per la contestazione della conformità all'originale di un documento (cfr. Cass. n. 4912 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del
03/04/2014); analogamente per la contestazione dell'autenticità della propria sottoscrizione sul documento prodotto ex adverso (cfr. Cass. n. 12448 del 19/07/2012).
Non può fare eccezione, dunque, il disconoscimento della conformità delle registrazioni fonografiche "ai fatti ed alle cose rappresentate", secondo la previsione dell'art. 2712
c.c., laddove, nel peculiare caso, il 'fatto' rappresentato è la voce umana e la sua appartenenza ad un individuo piuttosto che ad un altro. Tale disconoscimento, come già affermato dalla Cassazione, "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (cfr. Cass. n° 1250/2018; Cass. n. 17526 del 02/09/2016).
In applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha affermato, ad esempio, che la mera contestazione dell'ora e del luogo in cui una ripresa audiovisiva sia stata effettuata "non è idoneo, alla stregua dell'art. 2712 c. c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale", e di conseguenza
"consente l'utilizzabilità del filmato ai fini della decisione" (cfr. Cass. n. 18507 del
21/09/2016).
Nel caso in esame, la parte convenuta in sede di costituzione in primo CP_1 grado ha così inteso contestare le registrazioni di conversazioni prodotte dagli attori in allegato alla citazione: 'Preme rilevare a tal proposito come gli stralci di conversazione riportati da controparte appaiano strumentalmente estrapolati dalle conversazioni telefoniche intercorse con il signor SC e con il signor che si contesta siano Per_1 avvenute nei termini riportati in citazione, ricordando che conformemente al disposto di cui all'art. 2712 c.c. l'efficacia probatoria delle registrazioni è subordinata, in ragione della loro formazione fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio. Si osserva peraltro che in nessun punto delle conversazioni i signori SC affermano che sono Per_1 state consegnate somme di denaro “in nero” al Geom. Ad ogni buon conto le CP_1 riproduzioni non possono assurgere al ruolo di prova in assenza di una conferma in sede di testimonianza, assunta in questo caso con le garanzie di legge, da parte dei soggetti ivi indicati'.
Quanto alla parte convenuta la stessa ha effettuato la Controparte_2 contestazione della registrazione della conversazione nei seguenti termini: 'A nulla valgono le “registrazioni di conversazioni” fra soggetti che non sono parti di questo processo, registrazioni che per quanto occorrer possa, sono comunque disconosciute dal convenuto perché non conformi ai fatti in esse rappresentati'. CP_2
Quelle appena descritte non sono affatto contestazioni specifiche delle registrazioni di conversazioni: non vi si spiega perché la registrazione effettuata mediante telefonino sarebbe inattendibile;
non vi si dice quali "altri" punti di vista, oltre quello fonico, la renderebbero inattendibile;
non si espone quali elementi ne paleserebbero la falsità.
Delle contestazioni così generiche - e comunque improntate più sulla non veridicità di quanto detto nelle conversazioni, per come ricostruito dagli attori, che sull'effettiva verificazione delle conversazioni registrate - dovevano ritenersi come mai formulate ed erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto il contrario.
Per quanto detto, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve ritenersi che le registrazioni di conversazioni prodotte da parte attrice, di cui uno degli attori risulta parte e che i convenuti non hanno contestato in maniera specifica con riferimento alla effettiva verificazione del colloquio registrato intercorso tra l'attore e il terzo da lui indicato ed al suo contenuto, debbano essere ritenute pienamente utilizzabili ed aventi valore di fonte di prova ex art. 2712 c.c.
Ciò posto, la rilevanza probatorio che può trarsi dalle dette registrazioni è quello degli argomenti di prova, dunque da considerare nel contesto di tutti le altre risultanze istruttorie, per come di seguito.
3.Il primo motivo di appello: la valutazione delle risultanze istruttorie – Il primo giudice, pur avendo affermato che alle registrazioni di conversazioni 'non può essere assegnata alcuna seria valenza giuridica', evidenziando l'intervenuta contestazione da parte dei convenuti (di cui si è detto sopra), le ha comunque esaminate nel merito, rilevando le contraddizioni delle dichiarazioni in esse rese e la loro discrepanza rispetto alla documentazione contrattuale prodotta in atti.
In particolare il Tribunale ha sul punto così argomentato: 'Va chiarito che l'odierna giudice, che non ha sentito direttamente i due testi, ha proceduto comunque all'ascolto delle due conversazioni avute dal sig. sia con il sig. che con Parte_1 Per_1 il sig. SC, rilevando alcune contraddizioni, laddove ad es. afferma che il Per_1 giorno del rogito fece “un solo assegno” per pagare il prezzo (cfr. da 00.19.50 del file audio doc. nr. 11 fino al punto 00.20.23) e ciò è in evidente contraddizione con quanto invece riportato nell'atto notarile, ovvero che consegnò ai ben nr. 4 Per_1 _1 assegni circolari;
allo stesso modo il sig. SC afferma (00.20.38) di essere stato pagato “a nero” del suo compenso di mediatore immobiliare quando invece nell'atto notarile si dà atto che egli emise fattura nr. 19/2016 del 12.10.2016 per l'importo di euro 5.002,00 a fronte del ricevimento di assegno bancario non trasferibile nr.
0001001260-00 tratto su Credit Suisse'.
Analizzando le risultanze delle dette registrazioni nel contesto delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dei soggetti terzi che ne erano stati protagonisti, il primo giudice, le ha dunque ritenute inidonee a provare la dazione di denaro in nero in favore delle parti convenute, così argomentando: 'Le testimonianze assunte non consentono di ritenere che la sig.ra a mezzo del sig. abbia corrisposto somme di denaro “in Pt_4 Per_1 nero” sia al geom. che all'impresa edile a titolo di CP_1 Controparte_2
“rabbocco” del prezzo della compravendita pattuito in euro 310.215,00.
Difatti il sig. in sede testimoniale ha escluso di aver consegnato in contanti la Per_1 somma di euro 40.000 al geom. e il teste OB – che non era presente CP_1 in sede di stipula della compravendita – ha riferito di presumere di aver preso conoscenza della questione (id est del contante a nero) da Per_1 tant'è che proprio durante la conversazione registrata ammette di aver saputo della circostanza (00.19.55) prima di ma dopo la stipula. _1
a sua volta, ricondotto a rendere testimonianza durante la stessa udienza in Per_1 cui era stato già ascoltato, anche dopo aver ascoltato la conversazione registrata al documento nr 11 e dopo aver riconosciuto la propria voce, ha ribadito di “non ricordare come ha detto di aver dato una somma ulteriore oltre al prezzo stabilito”.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non avrebbe valorizzato e correttamente interpretato l'intero contenuto delle dichiarazioni dei testi e SC. Per_1
Per meglio inquadrare i contorni di questa, a tratti nebulosa, vicenda, appare opportuno partire dagli unici dati incontrovertibili, costituiti dalla collocazione temporale della documentazione contrattuale prodotta in atti: in data 20.02.2016 risulta in atti una email inviata dal geom a con la quale il primo riferisce di CP_1 Parte_1 aver quantificato il valore della porzione immobiliare in questione indicando la superficie 'reale' di mq 125 ed il prezzo di euro 2.239,27 al mq, così pervenendo a quantificare il prezzo dell'immobile in euro 279.909,18. Nella medesima email i suddetti dati vengono messi in comparazione con altra valutazione di altra transazione immobiliare denominata come ' (probabilmente già conclusa), relativa a porzione di mq Persona_5
257 per il quale è indicato il medesimo prezzo al mq.
Sulla base della suddetta valutazione, circa un mese dopo e, precisamente, in data
22.03.2016, i sottoscrivono il contratto preliminare con cui promettono in _1 vendita alla il detto immobile per il prezzo complessivo di euro Controparte_2
284.000,00. Dalla lettura del testo contrattuale (di cui si è detto sopra) appare evidente la funzione solutoria della medesima promessa di vendita immobiliare, conclusa a fronte di consistenti esposizioni debitorie dei promittenti venditori indicate nella premessa del contratto i quali, in tal modo, con la cessione dell'immobile, avrebbero saldato tutto quando dovuto per i lavori effettuati fino a quel momento sia dall'impresa costruttrice, sia dal geometra, sia da altra impresa.
Tuttavia, nessun contratto definitivo viene concluso tra i detti contraenti nel termine pattuito nel preliminare, ovvero entro il 30.04.2016, senza che nessuna delle parti fornisca in proposito alcuna spiegazione.
Dall'esame degli atti e, in particolare, del contratto pubblico di compravendita del medesimo immobile nei confronti della , per il tramite del procuratore Parte_4 speciale , si rileva che, ancor prima che detto preliminare fosse risolto Persona_1 consensualmente dalle parti (con la scrittura dell'11.10.2016) la aveva versato ai Pt_4 due assegni circolari, entrambi emessi in data 6.10.2016, a titolo di acconto _1 del prezzo e, precisamente, un assegno di euro 50.000,00 ed uno da euro 23.000,00.
Di detta circostanza si dà atto nell'atto pubblico notarile – non oggetto di alcuna querela di falso – nel quale si attesta altresì che in data 11.10.2016 – ovvero la stessa data in cui veniva risolto il contratto preliminare con la ditta – i ricevevano dalla CP_2 _1 un ulteriore, cospicuo acconto sul prezzo della compravendita, con assegno Pt_4 circolare di euro 237.000,00. Anche tale circostanza non è stata contestata con querela di falso e non è controverso che tutti gli acconti risultanti dagli assegni circolari indicati nel rogito siano stati percepiti dai _1
Le suddette dazioni di denaro in acconto risultano unicamente dall'attestazione contenuta nel contratto definitivo, senza che sia stata prodotta alcuna offerta di acquisto, né tantomeno un preliminare che veda come parte promittente acquirente la dalla quale è comunque incontestato che i prima del contratto definitivo, Pt_4 _1 avevano già ricevuto il pagamento, mediante assegni circolari – debitamente descritti nel rogito - della complessiva somma di euro 310.000. Somma quest'ultima che già di per sé arrivava quasi a coprire l'importo indicato a titolo di prezzo pattuito in euro
310.215,00 ed alla quale il notaio dà atto aggiungersi il pagamento a saldo, contestuale alla conclusione dell'atto pubblico di compravendita, di sole euro 215,00 versate mediante assegno bancario non trasferibile.
E altresì pacifico tra le parti (e ammesso dal in sede di interrogatorio formale) CP_2 che, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte della la impresa Pt_4 [...] eseguiva sullo stesso tutti i lavori di completamento di impianti e strutture CP_2 vendute 'al grezzo', venendo saldata dalla nuova proprietaria.
A questo punto, andando ad analizzare le dichiarazioni rese in sede testimoniale da
(come detto procuratore speciale della che avrebbe poi acquistato Persona_1 Pt_4
l'immobile con atto pubblico del 18.10.2016), lo stesso ha confermato di aver partecipato, insieme a , alla trattativa per l'acquisto dell'immobile di cui è Parte_4 controversia, per il tramite dell'agenzia immobiliare di , il quale li Persona_4 aveva indirizzati a prendere contatti con e . Il teste ha Controparte_2 CP_1 quindi dichiarato: 'la trattativa sul prezzo l'ho fatta con l'agenzia, cioè con SC e quando andavo a vedere l'immobile con e , che gestivano un po' CP_1 CP_2
l'immobile'.
, sentito come testimone, ha confermato di aver svolto il ruolo di Persona_4 mediatore incaricato della vendita dell'immobile in questione, confermando altresì di aver stimato il valore della porzione immobiliare messa in vendita per suo tramite in complessive euro 370.000. All'esito della lettura e dell'ascolto della registrazione della conversazione che lo riguardava, il testimone SC dichiarava: 'è vero era stata richiesta una somma a parte per rientrare nel prezzo di trattativa. Non ricordo però il prezzo reale di vendita della casa e le cifre le ricordo solo leggendo la trascrizione che mi è stata mostrata. Confermo le dichiarazioni che risultano dalla trascrizione'.
Dalla trascrizione di conversazione prodotta in atti (doc 8 parte attrice, erroneamente indicato come 9, ndr) e la cui esistenza ed il cui contenuto sono stati confermati in sede di testimonianza dal SC, emerge quanto segue (si riporta lo stralcio della trascrizione prodotta dagli attori in primo grado):
Min. 19.00
allora, ti devo fare sta domanda … sostiene di avermi pagato _1 Per_1 350.000 euro … ora, a me non è che me ne freghi particolarmente, ma che cosa è successo esattamente? Te sai qualcosa? Te cosa sai? SC: io so che sono stati dati dei soldi a nero … questo sì
no perché la cosa che mi dà più fastidio di tutto questo è che lui … ora ci _1 rché devo capirla sta cosa … cioè lui è come se li avesse dati a me quando c'ho parlato e questo mi comincia a rompere i coglioni SC: sì certo certo … allora lui ha dato dei soldi … ti giuro che io a _1 ricordarmi le cose è una fatica bestiale però mi ricordo molto bene che in sede di trattativa ci fu anche una richiesta notevole di “nero” e poi dissero: non ce la facciamo a dare tutto questo nero… io mi ricordo di 25/30 euro di nero però può darsi che fosse anche un pochettino di più. Infatti io fui pagato in nero, perché loro li avevano presi … e mi sembrava di ricordare 300.000 euro dichiarato, una cosa del genere …
310 _1
… e 350 la vendita della casa … mi tornano i 40.000 euro
io ti dico sono anche preparato a pensare che in una situazione del genere… _1 SC: ma perché ti dice questo? A che ti serve?
perché lui mi dice questo? Allora … ti dico la verità, la verità è questa: io gli _1 ho fatto la domanda, ma non la domanda diciamo specifica, perché sinceramente … in quel momento … però quello che, sostanzialmente … sai, a metà fra l'inconscio e ad un certo punto gli ho detto … cioè mi è venuta la curiosità attraverso una serie di … segnali e ho detto a questo punto chiedo a quanto aveva pagato e ti dico lui mi ha detto Per_1 350 e la cosa che mi ha colpito in q mento era che lui sembrava convito di averli dati a me … in sostanza si parla di una situazione in cui e o o CP_2 CP_1 CP_2 non lo so, hanno preso questi soldi però non avre es n ra CP_1 e io non sapevo niente SC: e te non sapevi niente?
io non sapevo niente … niente … _1 SC: ma son soldi ch'a te doveva spettarti qualcosa?
son soldi che a me non mi sono stati detti _1 ma perché te lo dovevano dire?
faccio io la domanda a te… perché non me lo dovevano dire? _1 secondo me non te l'hanno detto perché voi avevate quantificato la casa una cifra e loro ci hanno guadagnato
sì, questo andrebbe bene, ma c'è un problema: che la quantificazione della _1 atta e che era il mio tecnico CP_1 CP_1 SC: certo, sono pienamente d'accordo
allora se fai l'impresario chi sei te? Sei il mio tecnico che mi stimi la casa per _1 prenderci 40.000 di nero o sei l'impresario di La seconda …Ma se questo è CP_1 vero, io ora li dovrò perlomeno affrontare per zzi, qui … questo comincia ad esser tanto, anche perché guarda io ti giuro l'anno scorso io non sono riuscito a vedere prima della compravendita e ti dico mi sono un po' … io avevo capito qualcosa Per_1 è io dovevo farla finita e chiuderla … nella mia testa avevo pensato ad un cifra che … 40.000 comincia ad essere … SC: allora io ti dico la verità, non te l'ho detto perché non credevo di dovertelo dire, ma se me lo avessi chiesto te l'avrei detto immediatamente perché te lo sto dicendo oggi ma ora capisco la tua delusione perché e come se io ti dicessi: ti stimo una casa 300.000 euro, poi la vendo e ne piglio 350 e io sono il tuo agente sicchè fermo: ora capisco, io non sapevo che l'aveva stimata io sapevo che quello era un CP_1 accordo fra di voi ma senza una stima, addiritt tima leggermente al ribasso perché loro erano in credito con te di tantissimi soldi da tantissimo tempo e particolarmente incavolati e prima di un pignoramento generale accettavano questa situazione. Fermo: la vendita di 350 è comunque meno del valore reale eh … Per_1 ha fatto un affare eh
sì _1
, sentito come teste, non ha invece confermato - ma neppure Persona_1 decisamente negato - di aver dato alcuna somma in nero, rispondendo alla relativa domanda: 'non mi pare' e ancora: 'Non ricordo di avere versato una somma in contanti oltre al prezzo stabilito nel contratto'. All'esito della lettura, effettuata in udienza, della trascrizione della conversazione che lo riguardava (doc 10 parte attrice), il suddetto teste, richiesto di sapere se in sede di atto notarile avesse consegnato anche una somma in contanti, rispondeva: 'Non è vero. Ho consegnato solo gli assegni che risultano nell'atto notarile' e poi di seguito: 'Preciso che oltre al prezzo di vendita abbiamo speso molti soldi per i lavori di ristrutturazione'.
Dopo l'ascolto dell'audio della registrazione della propria conversazione con Parte_1
effettuato in udienza, il dichiarava: 'riconosco la mia voce nel
[...] Per_1 colloquio con Non ricordo come ho detto di avere dato una somma Parte_1 ulteriore oltre al prezzo stabilito'.
Dalla trascrizione della conversazione avuta da con e Parte_1 Persona_1 da questo non disconosciuta, nè con riferimento al suo reale accadimento, né in relazione alla corrispondenza della sua voce, risulta invece quanto di seguito (si riporta lo stralcio della trascrizione prodotta come doc 10 di parte attrice):
senti c'è un'altra cosa che volevo chiederti, perché l'altro giorno io sono _1
po' di sasso perché sinceramente di questa cosa che mi dicevi io non ne so niente … del pagamento … di una differenza di 40.000 …
che cos'era … Per_1
no, dell'appartamento … _1 h …. Io quando si è fatto il rogito quella mattina, si fece un assegno per Per_1
già concordato, più c'era un extra … allora io ho pagato … poi … io _1 nel senso te lo dico perché siamo qua a parlare … per me … a me m'hanno detto che c'era un extra, sicchè …. Io ho pagato l'importo con l'assegno normale quello che hai preso tu …
allora, si no perché … io, diciamo ero abbastanza preparato che magari loro _1 eso la cosa in mano facessero un'operazione … diciamo di riporto …
si, sicuramente c'hanno fatto un buon guadagno;
ora io ti dico non so … perché Per_1 to con SC che ho pagato l' 5.000 euro … te lo dico, tanto non _12 devo nascondere niente … 5.000 euro d'agenzia e poi, tramite lui, perché il mio primo contatto è stato lui, lui si è messo in contatto con , , insomma, con la CP_1 Per_2 vendita
loro si sono messi in contatto _1 satto … io ho fatto con lui, lui m'ha riportato qui … poi dopo … che poi io il Per_1 rogito l'ho fatto con te, non l'ho fatto con lui … o l'ho fatto con lui?
no l'hai fatto con me _1 ho fatto con te il rogito … che c'era se non erro, c'era , c'era il Per_1 Per_2 CP_1 fratello di … insomma c'erano le persone … erano tutti lì … io ho fatto un assegno Per_2 normale, e era … e poi gli ho portato la parte extra
sì sì, solo che … ora ci parlerò perché 40.000 … comincia … è tanto _1 nche per me … perché per me trovarli … cioè non è stato facile tirar fuori … Per_1 e ce li hai sotto il materasso
eh no … me l'immagino perché _1
me non mi mettete in mezzo … Per_1
no no figurati … io ho parlato con perché lo conosco bene e lui m'ha _1 Per_4 rda io casco dalle nuvole perché ace non no non casca dalle nuvole te lo dico io … non Per_1 Per_4 _1 Per_4 casca dalle nuvole perché io il contatto l'ho fatto con lui, la proposta scritta l'ho fatta con lui… poi, se anche lui sapeva che tutta questa somma era tua, magari lui … non l'ho capito, a me m'è stato detto … ma guarda … si riesce a trattare il prezzo di qua e di là
… e lui … se vuoi si può fare … poi qualcosa posso dare anche così … insomma ditemi voi …si può fare così e cosà … e quindi dissi: va bene, facciamo così e cosà … per me è finito lì, io la mattina sono arrivato, a te t'ho dato … e i contanti li ho dati … per me è finito lì, poi dove sono andati … per me erano soldi vostri, poi se li hanno presi loro io non so questo… capito, io ho pagato quello che mi hanno chiesto …
loro erano degli intermediari … _1 h … se la sono fatta da soli l'intermediazione … Per_1
per il problema è … cioè la cosa che ora mi … nel senso mi ha un po' … sai, _1
o a pensa' a tutto … poi nella situazione in cui sono stato io … a parte il rapporto di fiducia pluriennale, perché loro mi seguono da tanti anni, cioè lo Studio Tacheo dov'è mi segue da … boh … ti dico 2010 ma è poco per dirti … oltre al fatto CP_1 che io poi mi fidato e dovevo fidarmi perché non avevo altra scelta … la cosa che mi dà veramente molto … molta noia è che mi sembra un'operazione pensata all'inizio
.. perché lui mi ha fissato il prezzo capito …
eh io non so … io so che c'era questo appartamento che doveva essere venduto Per_1 mare delle cose e… basta. Questa è la cifra richiesta …
ma loro ti hanno … cioè era esplicito che andavo a me questi _1 parte di _13
mmhhh stata richiesta questa cifra io poi …
[...]
… per un venditore che ero io … eh immagino _1 llora a me ti dico inizialmente m'hanno detto che io dovevo acquistare … che Per_1 la casa era intestata a … io la proposta l'ho fatta a … CP_2 CP_2 Controparte_10
ah te hai fa a proposta …
[...]
ho fatto una proposta d'acquisto con assegno … 5.000 euro … la Per_1 proposta era stata fatta a poi però al rogito … CP_2
… c'ero io _1
eh … sicchè nel senso … c'era il notaio di mezzo e mi son fidato de Notaio … ho Per_1 gere tutto al mio avvocato perché non è che compro una casa così senza … tutto a posto, tutto a posto e sono andato dritto … quello che mi hanno chiesto è quello che ho dato … poi se te ne hanno dati 100 a te e ne hanno tenuti tre .. 200 e qualcosa loro io questo non lo so … gli assegni erano intestati a voi sicchè…
gli assegni … no no ma lì .. te non ti ricorderai perché non te ne fregava _1 rse non eri neanche nella parte di rogito che prevedeva … ma io a loro gli ho girato parte cospicua del quantum … tanto cospicua che è veramente … un po' impressionante il comportamento quindi …
io ti dico, questo lo so… anzi se ora mi dici così allora mi incazzo… cioè non mi Per_1 incazzo e non gli dico niente tanto ormai è andata …
Dalle dichiarazioni testimoniali compendiate con le trascrizioni di conversazioni tra l'attore ed i due testimoni - che non le hanno disconosciute, né hanno Parte_1 contestato la corrispondenza della riproduzione della loro voce - risulta quindi che il si rivolgeva all'agenzia immobiliare SC che gli proponeva l'appartamento Per_1 che, a tale momento, i avevano promesso in vendita a _1 Controparte_2 affinchè con parte del valore dell'immobile fossero estinte le esposizioni debitorie dei proprietari. Il procuratore della parte promittente acquirente, nel corso della Per_1 conversazione registrata ha raccontato al di aver formulato la sua proposta di _1 acquisto (di cui non c'è traccia in atti), avvalorata da un assegno di euro 5000, fatta nei confronti del , quale titolare della con il quale l'aveva CP_2 Controparte_2 messo in contatto l'agente immobiliare, ma che non era affatto il proprietario dell'immobile, ancorchè l'appartamento gli fosse stato promesso in vendita. Di tale particolare il non pare tuttavia affatto sorpreso, come se in affetti avesse _1 incaricato il , anche quale promissario acquirente dell'immobile, unitamente al CP_2
di occuparsi della gestione dei rapporti con l'agenzia immobiliare per la vendita CP_1 dell'appartamento, in modo da permettere ai professionisti (ditta e geometra) di ottenere il pagamento dei loro compensi in denaro, anziché con l'acquisizione di una proprietà immobiliare, che avrebbero poi dovuto rivendere per realizzare il loro guadagno. Il in sede di interrogatorio formale, ha del resto confermato la CP_1 circostanza, ammettendo di aver più volte incontrato il e la per portare Per_1 Pt_4 avanti la trattativa e negoziare il prezzo. Dunque, prima pensa di fare una _1 parziale datio in solutum con i suoi creditori e poi, quando questi gli CP_2 CP_1 dicono che c'è un terzo potenziale acquirente reperito per il tramite dell'agenzia immobiliare - quale procuratore di - che è disposto a pagare molto di più Per_1 Pt_4 di 284 mila euro e quindi si profila un buon affare per ciascuna parte (perché con quel prezzo maggiore può pagare più facilmente il professionista e l'impresa, come _1 dalle dichiarazioni del nella conversazione registrata con il si ricava _1 Per_1 essere poi in effetti avvenuto: ' .. te non ti ricorderai perché non te ne fregava niente o forse non eri neanche nella parte di rogito che prevedeva … ma io a loro gli ho girato parte cospicua del quantum … tanto cospicua che è veramente … un po' impressionante il comportamento quindi …'), allora tutti, consensualmente, lasciano perdere il preliminare e vanno a concludere il rogito a prezzo maggiorato (310 mila euro), stipulato direttamente tra e _1 Per_1
Altro dato, che risulta dalle testimonianze del e del SC, è che con Per_1 riferimento alla vendita immobiliare in favore della la valutazione e dunque la Pt_4 determinazione del prezzo era stata fatta dall'agente immobiliare SC, che lo aveva fissato in euro 370.000, non venendo dunque in alcun modo in rilievo la antecedente valutazione fatta dal per la vendita, mai perfezionatasi, in favore dell'impresa CP_1
Controparte_2
Ciò posto, sulla base delle suddette risultanze istruttorie deve ritenersi provata la dazione da parte del della somma di euro 40.000 'in nero', ovvero corrisposta Per_1 con modalità non tracciabili, in favore del e del in tal senso, ancorchè CP_2 CP_1 in sede testimoniale il on abbia confermato di aver pagato una somma 'in nero Per_1
a e tale circostanza non ha neppure negato. In particolare, dopo che in CP_2 CP_1 udienza gli era stata fatta ascoltare la registrazione della sua conversazione con Parte_1
lo stesso ha dichiarato di riconoscere la propria voce e non ha disconosciuto
[...] il contenuto del dialogo né ne ha contestato l'autenticità, liquidando l'evidenza della dazione del denaro 'in nero' risultante dall'ascolto delle sue parole, con un laconico, quanto poco credibile 'non ricordo'. Nella conversazione registrata invece il dice Per_1 chiaramente di aver corrisposto, oltre all'importo già concordato, anche un 'extra' di
40.000 euro, che fa intendere di aver versato in favore del e del (pur CP_2 CP_1 senza specificare esattamente a chi dei due fosse stata fatta materialmente la dazione).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice il tenore delle affermazioni rese dal in occasione della conversazione registrata devono essere ritenute credibili Per_1
e non inficiate dalla contraddizione che il Tribunale ha rinvenuto nell'avere quest'ultimo fatto riferimento al pagamento in favore dei con un assegno, quando dal rogito _1 risultava invece la corresponsione di ben quattro assegni (tre circolari prima del contratto definitivo ed un assegno bancario non trasferibile al rogito). L'incongruenza di tale passaggio è infatti soltanto apparente, se solo si osserva che quando il fa Per_1 menzione di 'un assegno', si riferisce a quanto accaduto la mattina del rogito, quando in effetti uno solo fu l'assegno da lui versato a titolo di saldo del prezzo in favore dei si veda sul punto il passaggio della conversazione già sopra riportato: ' _1 Per_1 ah …. Io quando si è fatto il rogito quella mattina, si fece un assegno per l'importo già concordato, più c'era un extra … allora io ho pagato …').
A far propendere per la dazione dell'importo di euro 40.000 'in nero' da parte del Per_1 in favore del e del c'è inoltre la testimonianza del SC, che ha CP_2 CP_1 confermato l'intero contenuto della sua conversazione con il oggetto di _1 registrazione, ove chiaramente si fa riferimento al pagamento da parte del di Per_1 una somma 'in nero', che nel corso del colloquio viene ricostruita come corrispondente ad euro 40.000.
Anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal SC nel corso del colloquio registrato dal devono ritenersi insussistenti le contraddizioni e incongruenze _1 rilevate dal Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che l'agente immobiliare aveva in tale contesto detto di essere stato pagato 'in nero', quanto invece dal rogito risultava il regolare pagamento della sua provvigione. Il suddetto rilievo non tiene infatti conto del fatto che nel contratto pubblico di compravendita si dà atto del pagamento della mediazione da parte della sola parte acquirente, mentre nel colloquio con il il _1 SC fa riferimento alla ricezione di pagamento da entrambe le parti, dunque, all'evidenza 'in nero' per la parte spettante al venditore dal colloquio pare peraltro _11 essere stata erogata dai ('…se non sbaglio ho preso 5000 euro cinque e Parte_7 cinque… almeno se lo sapevo prendevo dieci e dieci…').
Ciò detto, il fatto che il abbia versato in favore del e del una Per_1 CP_2 CP_1 somma 'in nero' non può tuttavia di per sé solo essere considerato sufficiente per ritenere la sussistenza di un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto nei confronti dei la verifica della sussistenza di una condotta rilevante ex art. 2043 c.c., _1 perpetrata dai i danni dei passa dalla verifica del titolo in forza Parte_7 _1 del quale la somma 'in nero' è stata pagata. Soltanto, infatti, se la somma pagata con modalità non tracciabili ai avesse integrato una parte del prezzo Controparte_4 dell'immobile acquistato dalla er il tramite del suo procuratore la diretta Pt_4 Per_1 percezione da parte dei costituirebbe una illecita, quanto indebita Controparte_4 sottrazione ai venditori di un importo agli stessi spettante a titolo di corrispettivo della vendita del loro immobile.
A tale proposito, tuttavia, dall'istruttoria espletata non sono emerse prove sufficienti che la somma 'in nero' sia stata corrisposta dal ai a titolo di Per_1 Parte_7 integrazione del prezzo della compravendita e non piuttosto per prestazioni e/o condotte dagli stessi poste in essere, non in danno dei _1
Elementi che tendono a far escludere che i 40.000 euro 'in nero' fossero una parte del prezzo della compravendita e come tali naturalmente destinati ai venditori, vengono dalla stessa conversazione registrata, ove il SC, dopo che il PP si era lamentato di non sapere nulla di quei soldi, gli risponde: 'SC: ma son soldi ch'a te doveva spettarti qualcosa?' e poi ancora di seguito: 'SC: ma perché te lo dovevano dire?' e anche: 'SC: allora io ti dico la verità, non te l'ho detto perché non credevo di dovertelo dire…'; tutte frasi che sembrano far intendere che la dazione di denaro 'in nero' non si riferisse al prezzo, che come tale non poteva non essere noto ai venditori, a cui spettava interamente, con conseguente onere dell'agente immobiliare di comunicarglielo. Lo stesso del resto, nel proseguo del medesimo colloquio _1 registrato, pare essere consapevole del fatto che ai spettasse qualcosa Controparte_4 per il ruolo che avevano avuto nell'operazione, nella parte in cui afferma: '… io avevo capito qualcosa ma … cioè io dovevo farla finita e chiuderla … nella mia testa avevo pensato ad un cifra che … 40.000 comincia ad essere …'
Il fatto che il fosse consapevole che e avessero percepito _1 CP_2 CP_1 dall'acquirente una somma “extra”, appare in maniera ancora più chiara dalla registrazione della conversazione con dove l'odierno appellante dice: 'allora, si Per_1 no perché … io, diciamo ero abbastanza preparato che magari loro avendo preso la cosa in mano facessero un'operazione …. Diciamo di riporto …' Nello stesso senso anche l'ulteriore scambio di battute tra i due: ' loro erano degli intermediari _1
…Coppini: eh … se la sono fatta da soli l'intermediazione …' Tale presunzione della spettanza di una somma anche a e spressa dal che, sulla base CP_2 CP_1 _1 delle frasi pronunciate, pare dolersi non tanto del fatto in sé, quanto dell'importo ritenuto troppo elevato, trova del resto corrispondenza fattuale con il peculiare ruolo rivestito nella vicenda da e entrambi sono creditori di elevati importi nei CP_2 CP_1 confronti dei che stipula un preliminare di compravendita dell'immobile in _1 oggetto con il il quale avrebbe pagato parte del prezzo mediante compensazione CP_2 della somma a lui dovuta in pagamento, nonché accollandosi i debiti del sia nei _1 confronti del sia nei confronti di altra ditta che doveva ugualmente essere CP_1 pagata dagli appellanti. In tal modo il , al momento in cui si concretizzava la CP_2 proposta di acquisto di un terzo, ha accettato di rinunciare al preliminare in suo favore nell'interesse di tutte le parti, data l'offerta di un prezzo maggiore rispetto a quello a cui l'immobile gli era stato promesso (ovvero il prezzo di euro 284.000 più vantaggioso per il proprio in quanto la cessione dell'immobile avrebbe dovuto rappresentare CP_2 una modalità di pagamento delle sue prestazioni professionali con accollo dei debiti dei nei confronti anche del e di altra ditta). Il da parte sua, ha _1 CP_1 CP_1 gestito la trattativa con il per il tramite dell'agenzia immobiliare. Dagli stralci di Per_1 conversazioni sopra evidenziate emerge dunque la consapevolezza di tutti i soggetti della vicenda - compreso – del pagamento, da parte dell'acquirente, di un _1 importo anche ai da correlare sia alla 'rinuncia' al preliminare Controparte_4 precedentemente concluso, sia all'attività svolta nell'ambito della trattativa. Lo stesso nella conversazione registrata, dopo aver descritto in termini piuttosto ambigui Per_1 la trattativa che c'era stata (' non no non casca dalle nuvole Per_1 Per_4 _1 te lo dico io … non casca dalle nuvole perché io il contatto l'ho fatto con lui, la Per_4 proposta scritta l'ho fatta con lui… poi, se anche lui sapeva che tutta questa somma era tua, magari lui … non l'ho capito, a me m'è stato detto … ma guarda … si riesce a trattare il prezzo di qua e di là … e lui … se vuoi si può fare … poi qualcosa posso dare anche così … insomma ditemi voi …si può fare così e cosà … e quindi dissi: va bene, facciamo così e cosà … per me è finito lì, io la mattina sono arrivato, a te t'ho dato … e i contanti li ho dati … per me è finito lì, poi dove sono andati … per me erano soldi vostri, poi se li hanno presi loro io non so questo… capito, io ho pagato quello che mi hanno chiesto …'), di fronte all'incalzare del che cerca di sapere se qualcuno gli avesse detto _1 che la somma 'in nero' era destinata a lui, risponde significativamente: 'mmhhh … a me
m'è stata richiesta questa cifra io poi …'
Ulteriore elemento che fa propendere per il fatto che l'importo dato 'in nero' non facesse parte del prezzo della vendita è costituito dalla modalità con cui è stato corrisposto, che viene chiarita nel dettaglio dal SC nella conversazione registrata: ' : e Per_4 ti dirò di più, ora mi viene in mente una cosa, non son stati dati subito i soldi a nero, son stati fatti degli assegni a garanzia che venivano cambiati fino al febbraio 2017… capito? gli ha dato degli assegni a garanzia… per l'importo che cam… Per_1 comportava dai tre e dieci ai tre e cinquanta… Poi cambiati in contanti. O, non mi ricordo se poi son stati cambiati e son stati modificati con i lavori… capito? In più e quindi a quel punto t'ho pagato un po' più i lavori e qualco… non lo so come hanno fatto poi.
Però c'erano… per tutti loro riuscivano a portare… io cioè… può portà 40.000 euro in un mese e mezzo?
TOMMASO: come cazzo fai!
: eh… e quanti ne riesci a portare? 20? E lui e… il piccoletto, non mi ricordo Per_4 come si chiama, mi disse: no, va bene. E allora non se ne fa… Come si fa? come si fa?
E io gli dissi: fatti dare degli assegni e poi tu li cambierai…'
In sede di dichiarazioni testimoniali il SC, all'esito dell'ascolto della registrazione che lo riguardava, ha quindi concluso spiegando: 'presumo di avere preso conoscenza della questione degli assegni da Per_1
A tale proposito, se il avesse ritenuto i 40.000 euro ricompresi nel prezzo della Per_1 compravendita appare evidente che li avrebbe consegnati al con cui al _1 momento del rogito era venuto in diretto contatto, non già attraverso un giro di assegni consegnati agli appellati con i quali la dazione 'in nero' viene mimetizzata mescolandosi con il pagamento dei lavori di sistemazione e finitura dell'immobile che il nuovo acquirente aveva commissionato alla stessa . Parte_3
Per tutte le argomentazioni che precedono, non si ritiene, dunque, sia stato adeguatamente dimostrato da parte degli attori, su cui gravava il relativo onere, che i
40.000 euro percepiti 'in nero' dai facessero parte del prezzo della Parte_7 vendita spettante ai e non fossero, invece, il corrispettivo per il ruolo che nella _1 vicenda i due convenuti avevano avuto (con particolare riferimento alla rinuncia consensuale al primo preliminare e allo svolgimento delle trattative con il nuovo acquirente). In tale senso fa infatti propendere, come sopra sottolineato, il fatto che dalle conversazioni registrate sia emerso che anche il era ben consapevole che _1 e dovevano guadagnare qualcosa personalmente da questo affare, CP_2 CP_1 sembrando lamentarsi di ciò soltanto quando viene a sapere che la cifra è elevata
(40.000 euro).
Né la condotta illecita può essere ravvisata nella stima inizialmente fatta dal il CP_1 prezzo che quest'ultimo ha indicato per la compravendita dell'immobile da parte del
è sicuramente da parametrare alla peculiare funzione solutoria del contratto a cui CP_2 si riferiva, che il aveva accettato e di cui tutte le parti paiono essere al corrente. _1
E' lo stesso SC che in un passaggio della conversazione registrata afferma: '…io sapevo che quello era un accordo fra di voi ma senza una stima, addirittura una stima leggermente al ribasso perché loro erano in credito con te di tantissimi soldi da tantissimo tempo e particolarmente incavolati e prima di un pignoramento generale accettavano questa situazione…' E Anche il mostra di essere stato edotto che si Per_1 stava inserendo in un affare reso particolarmente favorevole in quanto partiva da un preliminare concluso in funzione della 'sistemazione' dei rapporti tra le parti, nella parte della conversazione registrata in cui dice: 'eh io non so … io so che c'era questo appartamento che doveva essere venduto per sistemare delle cose e… basta. Questa è la cifra richiesta …'
Infine significativo in senso contrario rispetto alla ricostruzione della vicenda data dagli appellanti è il fatto – sottolineato dalle parti appellate e non contestato dagli appellanti
– che nel 2018 – dunque successivamente ai fatti per cui è causa – i abbiano _1 corrisposto a un acconto di euro 6000 sulla fattura n° 16 del Controparte_2
31.05.2016 di cui era stato sollecitato il saldo (senza nulla rilevare circa i fatti di cui è causa, che a tale momento erano già noti ai;
fattura sulla cui base sarebbe _1 stato di lì a poco emesso dal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo notificato il
6.06.2018 per l'importo di euro 56.631,80, preteso in pagamento dalla nei Parte_3 confronti dei PP.
Per quanto detto, seppure con differente motivazione, anche il detto motivo di appello deve essere complessivamente respinto.
4.Il terzo motivo di appello: la documentazione relativa al processo penale –
Con il terzo motivo di appello si censura la parte della sentenza con la quale è stata valorizzata, ai fini del rigetto della domanda, l'intervenuta archiviazione del procedimento per truffa nei confronti di e evidenziando che, CP_2 CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, a seguito di opposizione, la richiesta archiviazione sarebbe stata respinta e il PM invitato a svolgere ulteriori indagini, all'esito delle quali sarebbe stato emesso avviso di conclusione indagini e rinvio a giudizio. Dalla documentazione allegata risulta come in effetti la richiesta archiviazione sia stata respinta per la necessità di effettuare nuove indagini, con emissione, all'esito, del rinvio a giudizio per il reato di truffa. Nessuna delle parti ha inteso produrre i relativi atti penali. I convenuti hanno rilevato che il processo si è concluso con una pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela e tale assunto – pur in mancanza della relativa produzione documentale – non è stato contestato da alcuna delle parti.
Dunque, ancorchè risulti il rigetto dell'archiviazione, la pronuncia in rito non è idonea a spiegare alcun effetto in sede civile né tantomeno a superare l'inidoneità delle prove allegate in questa sede a sostegno della sussistenza del fatto illecito attribuito ad entrambi gli appellati e CP_2 CP_1
Anche il suddetto motivo, sia pure con differente motivazione, non merita dunque accoglimento.
5.Il quarto motivo di appello: la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. – Con
l'ultimo motivo di gravame ci si duole del rigetto anche della domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
Il primo giudice ha così argomentato: 'Infine la domanda di arricchimento senza causa
– di cui all'art. 2041 c.c. – non può essere esaminata essendo un'azione (residuale) ammissibile solo se la situazione giuridica condotta all'esame dell'A.G. non possa essere regolata da altra disposizione normativa, che invece era (astrattamente applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 2043 c.c.)'.
In proposito non sussiste nella fattispecie, come condivisibilmente osservato dal
Tribunale, il requisito della residualità dell'azione di arricchimento senza causa, che deve essere valutata, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento Cass. Sez U n. 33954 del 05/12/2023) secondo la quale “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato
o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2043 c.c. è stata ritenuta infondata per carenza di prova del fatto illecito non ricorrendo dunque una ipotesi di originaria esclusione dell'esperibilità dell'azione tipica, sola ipotesi in cui si ritiene possa darsi accesso all'azione residuale ex art. 2041 c.c. (cfr. da ultimo anche
Cass. n° 27008/2024).
Anche tale motivo di appello è quindi da respingere.
6.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 25.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, €
3470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna le parti appellanti, in solido, a rifondere a entrambe le parti appellate, le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna parte appellata, in € 6.946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 05/05/2022 al n. 845/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 _1 Pt_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NICOLA ROSSI, C.F._2 che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLANTI- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._3 studio dell'avv. LORENZO PAIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(C.F. p.i. ) elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_1 lo studio dell'avv. GABRIELE MARCHIONNI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 935/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 1.04.2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 3.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare in parte qua, per i motivi di fatto e di diritto illustrati negli atti difensivi, l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice G.O.T. dr.ssa Liliana Anselmo, n. 935/2022 depositata in data 1.4.2022 nel giudizio iscritto al R.G. 8146/2018, e per l'effetto, in via principale di merito, condannare il geom. e la in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da fatto illecito ex art.
2043 c.c. come meglio dedotto negli scritti difensivi e quantificato nella misura di Euro
40.000,00 o in quella diversa maggiore somma all'esito della espletata istruttoria, oltre
a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
in via sussidiaria, per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare il geom.
[...]
la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 all'indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. come meglio dedotto negli scritti difensivi e quantificato nella misura di Euro 40.000,00 o in quella diversa maggiore somma all'esito della espletata istruttoria, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
oltre alla rifusione di onorari, diritti e spese del presente grado di giudizio, compreso il 15% ex art. 2 T.F.”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respingere CP_1
l'appello proposto dai signori e confermando integralmente Pt_2 Parte_1 la sentenza 935/2022 del Tribunale di Firenze Seconda Sezione civile. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio”;
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_2 contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e , Parte_1 Controparte_3 con conferma della sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_3 convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze il geom Controparte_4
proponendo appello avverso la sentenza n. 935/22 con la quale il
[...]
Tribunale di Firenze aveva respinto la loro domanda di risarcimento danni conseguenti alla ricezione da parte della , d'accordo con il geom di euro 40.000 Parte_3 CP_1
'in nero' pagati dal promissario acquirente di un immobile ceduto in vendita dai fratelli in più rispetto al prezzo risultante dall'atto pubblico ed effettivamente _1 percepito dal venditori, pari ad euro 310.215,00. In particolare il primo giudice non riteneva provata la circostanza posta dagli attori alla base della pretesa risarcitoria e consistente nella corresponsione da parte di , nella sua qualità di promissaria Parte_4 acquirente, per il tramite del suo procuratore speciale , di una somma in Persona_1 favore della ditta e del geom a titolo di 'rabbocco' del prezzo di un CP_2 CP_1 immobile promessole in vendita dai _1
Con atto di citazione in primo grado i sulla premessa di essere comproprietari _1 del complesso residenziale risalente al 1500 e denominato 'Villa gli Ulivi', sito in Firenze via Bolognese n° 163, esponevano di aver affidato nel 2015 al geom l'incarico CP_1 del frazionamento della villa ed alla ditta – conosciuta per il Controparte_2 tramite del suddetto professionista - i lavori di creazione di varie unità abitative tra loro indipendenti. Contestualmente evidenziavano di aver dato all'agenzia immobiliare
SC l'incarico della intermediazione relativamente alla vendita degli appartamenti realizzandi nella villa. Spiegavano quindi che nel 2016, quando gli attori avevano già maturato nei confronti della un debito di euro 142.600 e nei confronti dello Pt_3 CP_2 studio tecnico i euro 67.800,00, il geom veva loro proposto di cedere CP_1 CP_1 uno degli appartamenti ricavati dalla villa alla , a compensazione delle Parte_3 somme a quel momento a questa dovute per i lavori svolti. Esponevano i in _1 atto di citazione che era quindi stato concluso un preliminare di vendita di un appartamento alla ditta per il prezzo stimato dal geom di euro CP_2 CP_1
279.909,18. Spiegavano quindi gli attori che il detto contratto preliminare di compravendita veniva concluso con la in data 22.03.2016 pattuendo il Parte_3 prezzo della porzione immobiliare di euro 284.000, di cui euro 50.000 corrisposte mediante assegno contestualmente alla firma del preliminare ed il resto, quanto ad euro
10.000 avrebbe dovuto essere pagato al rogito, mentre il rimanente importo sarebbe stato saldato mediante compensazione del debito dei nei confronti della _1 Pt_5
(euro 142.600,00), la quale contestualmente si accollava anche i debiti dei
[...] committenti verso lo studio tecnico (euro 67.800,00) e verso la società CP_1 termoidraulica (euro 13.600), che aveva eseguito alcune opere nel Parte_6 complesso immobiliare. Gli attori spiegavano quindi come a settembre/ottobre del 2016 il i era nuovamente rivolto ai informandoli che il medesimo immobile, CP_1 _1 già promesso in vendita alla era stato oggetto di offerta di acquisto Controparte_2 da parte di tale . Su suggerimento del dunque, gli attori in data Parte_4 CP_1
11.10.2016 avevano risolto consensualmente il contratto preliminare con la ditta CP_2 e, il successivo 18.10.2016, avevano stipulato l'atto di compravendita del detto immobile in favore della rappresentata al rogito dal procuratore speciale Pt_4 Per_1
, per il prezzo di euro 310.215,00 saldato mediante assegni circolari e bancari non
[...] trasferibili. Gli attori riferivano quindi di essere venuti a conoscenza, nel 2017, parlando con il che questo, oltre al prezzo della compravendita a loro versato in sede di Per_1 rogito, aveva pagato anche una ulteriore 'discreta somma' riscossa dai Parte_7
e mai comunicata, né tantomeno consegnata ai venditori. I continuavano _1 esponendo che, richieste spiegazioni all'agente immobiliare SC, questo gli aveva confermato che per la vendita dell'appartamento alla era stato corrisposto, oltre Pt_4 al prezzo indicato nel rogito, anche l'ulteriore importo di euro 40.000 che era stato preteso da , titolare della omonima ditta ed era stato a lui versato in Persona_2 contanti ed 'in nero'. Aggiungevano che l'agente immobiliare aveva in quell'occasione anche riferito di aver stimato l'immobile euro 370.000, ovvero circa 90.000 euro in più di quanto indicato dal geom ella sua anteriore valutazione. A sostegno di dette CP_1 affermazioni i producevano le trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni _1 da loro intrattenute con il SC e poi successivamente di nuovo con il da Per_1 cui emergeva che quest'ultimo aveva consegnato la somma 'in nero' nella convinzione che anche destinata ai a titolo di 'rabbocco' del prezzo 'ufficiale' Parte_8 _1
contratto. Gli attori deducevano quindi di aver subìto, come conseguenza Parte_9 della illecita condotta posta in essere dal geom e dalla un CP_1 Controparte_2 danno ingiusto, consistente nella mancata percezione dell'intero giusto prezzo della compravendita, al contrario in parte trattenuto dai convenuti, approfittandosi della fiducia su di loro riposta dai In subordine, spiegavano azione di arricchimento _1 senza causa con riferimento alla somma abusivamente percepita dai convenuti, CP_2
e con i quali nel frattempo si era instaurato un ulteriore contenzioso avente ad CP_1 oggetto il pagamento dei rispettivi compensi professionali.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, all'esito delle espletate prove testimoniali e per interrogatorio formale, rilevava che in sede di dichiarazioni testimoniali Persona_1 aveva decisamente negato di aver mai corrisposto euro 40.000 'in nero' e, sentito nuovamente all'esito dell'ascolto della conversazione registrata prodotta dagli attori come doc 11, aveva sì riconosciuto la propria voce, ma aveva dichiarato di non ricordare di aver dato alcuna somma in contanti, ulteriore rispetto al prezzo dell'immobile acquistato. Aggiungeva il primo giudice che il teste SC aveva invece dichiarato di aver saputo dal del pagamento 'in nero' e specificava come, dall'ascolto delle Per_1 conversazioni in presenza registrate dai e prodotte in causa, risultavano _1 molteplici insanabili incongruenze, come ad esempio il fatto che il riferisse in Per_1 tale sede di aver fatto un solo assegno per pagare il prezzo dell'immobile, mentre dal rogito risultavano ben quattro assegni dati in pagamento;
oltre a ciò il SC, aveva riferito di essere stato pagato 'in nero', quando invece dal rogito risultava il pagamento effettuato nei suoi confronti con assegno bancario corrispondente all'importo della fattura emessa. Evidenziava il Tribunale come tali contraddizioni si sommavano all'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di truffa nei confronti dei , così che la vicenda in questione doveva essere letta nel contesto di CP_5 una più ampia operazione finanziaria che aveva permesso ai di estinguere le _1 proprie obbligazioni nei confronti dell'istituto di credito mutuante. A tale proposito evidenziava il Tribunale che sull'immobile acquistato dalla per il tramite del Pt_4 procuratore speciale gravavano iscrizioni ipotecarie a carico della società Per_1 [...] per la somma di 3 milioni ed euro 600 mila e che vi erano state successive Parte_10 cessioni di ipoteche che l'istituto di credito aveva poi acconsentito a cancellare. In tal senso il Tribunale rilevava che la stima dell'immobile fatta dal doveva CP_1 considerarsi funzionale ad agevolare la compravendita del bene e non poteva invece considerarsi frutto di un errore o di una condotta dolosamente posta in essere dal professionista. Il Tribunale escludeva altresì la domanda, proposta subordinatamente, di arricchimento senza causa ritenendola inammissibile, trattandosi di azione residuale, quando invece nella fattispecie era astrattamente applicabile l'art. 2043 c.c. I _1 erano quindi condannati a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Esponevano gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata interpretazione delle risultanze istruttorie;
in particolare errore nell'aver ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali del e irrilevanti le registrazioni Per_1 delle conversazioni tra presenti in quanto disconosciute dalle controparti;
errata interpretazione delle dichiarazioni del teste rese all'esito dell'ascolto della Per_1 registrazione della conversazione prodotta in atti;
travisamento delle dichiarazioni rese dal teste SC;
2) non corretta valutazione del valore probatorio delle registrazioni fonografiche prodotte in atti;
3) omessa valutazione della documentazione prodotta in atti;
in particolare omessa considerazione dei fatto che la richiesta di archiviazione del procedimento penale era stata oggetto di opposizione da parte dei cui era seguito il rigetto _1 dell'archiviazione da parte del Gip, che aveva disposto che il PM compisse ulteriori indagini, all'esito delle quali vi era stato l'avviso di conclusione indagini e la richiesta di rinvio a giudizio;
mancata considerazione che il teste ra stato rinviato a giudizio Per_1 per il reato di cui all'art. 378 c.p. per aver negato, in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, di aver versato euro 40 mila 'in nero';
4)erroneo rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure CP_1 mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Si costituiva altresì in grado di appello che contestava le censure Controparte_2 mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, di cui chiedeva la conferma, precisando che il processo penale nei confronti suoi e del si era concluso con CP_1 una pronuncia di 'non doversi procedere' per sopravvenuta tardività della querela.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10.04.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, con scrittura privata in data 22.03.2016, i fratelli _1 promettevano in vendita a , nella sua qualità di legale rappresentante Persona_2 della il quale prometteva di acquistare 'per sé o per persona da Controparte_2 nominare', una porzione del fabbricato adibito a civile abitazione sito in Firenze, via
Bolognese n° 163 (individuato al foglio 26 part 480 sub 529), descritto come 'allo stato grezzo' e 'con impianti da realizzare', completo di posti auto, per il prezzo complessivo di euro 284.000,00. Nella premessa del contratto si dava atto che i avevano _1 incaricato vari professionisti 'al fine di realizzare numerosi interventi tecnico progettuali ed edilizi sul compendio immobiliare di proprietà, al fine di frazionare e vendere sei unità abitative con relativi posti auto e parti condominiali nonché realizzare l'intera dorsale di sottoservizi di adduzioni, acqua, luce, gas e telefono' e si rilevava quindi che
'le imprese e professionisti, per i lavori e le prestazioni svolte, vantano, nei confronti dei sigg. e i seguenti crediti comprensivi di IVA: Controparte_3 Parte_1 euro 142600,00; di e C euro Controparte_2 CP_6 Parte_6
13.600,00; associati geom euro 67.800,00'. CP_7 Controparte_8 Veniva quindi di seguito specificato che l'importo di euro 50.000,00 era corrisposto, anche a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare mentre, quanto al restante prezzo, ulteriori euro 10.000,00 sarebbero stati pagati al rogito ed il residuo importo sarebbe stato saldato mediante compensazione del credito nei confronti della pari ad euro 142.600,00, nonché Controparte_2 mediante l'accollo liberatorio, da parte di quest'ultima, dei debiti dei sia nei _1 confronti della (euro 13.600,00), sia dello studio tecnico di cui Controparte_9 faceva parte il geom (euro 67.800,00). CP_1
Risulta quindi documentato che, con ulteriore scrittura privata in data 11.10.2016, il suddetto contratto preliminare veniva risolto consensualmente dalle parti, con contestuale restituzione alla dell'importo di euro 50.000,00 Controparte_2 versato a titolo di caparra.
Pochi giorni dopo e, precisamente, in data 18.10.2016, veniva concluso l'atto pubblico di compravendita (a rogito notaio ) della medesima porzione immobiliare Persona_3 già promessa alla (indicato come avente consistenza di vani 4,5, oltre Controparte_2 un posto auto scoperto di mq 25) in favore di , nella sua qualità di Persona_1 procuratore speciale di . Nel detto rogito la parte venditrice attestava che Parte_4
l'immobile era gravato da iscrizione ipotecaria per mutuo a favore di MPS Banca Verde ed a carico di ' con varie annotazioni di cessione di ipoteca, oltre che da Parte_10 trascrizione di verbale di pignoramento immobiliare a favore di Finmari s.r.l. Il notaio dava atto che il prezzo della compravendita convenuto tra le parti ed allo stesso dichiarato era di complessive euro 310.215,00 di cui euro 50.000 già corrisposte mediante assegno circolare in data 6.10.2016, euro 23.000,00 già pagate mediante altro assegno circolare sempre in data 6.10.2016, euro 237.000,00 versate con assegno circolare dell'11.10.2016 e, il saldo, pari ad euro 215,00, corrisposto mediante assegno bancario non trasferibile emesso contestualmente al rogito, con quietanza rilasciata dalla parte venditrice.
Non è controverso e risulta attestato nell'atto pubblico, che la compravendita era avvenuta con la mediazione dell'agenzia Immobiliare SC, alla quale si dava atto che la sola parte acquirente aveva versato la provvigione pari ad euro 5002,00 della quale nel rogito si indicava il relativo assegno bancario emesso in data 19.09.2016 intestato a , nonché la fattura 19/2016 emessa il 12.10.2016. Persona_4
Tanto premesso, la controversia riguarda il pagamento da parte dell'acquirente dell'immobile, per il tramite del procuratore dell'importo di euro 40.000, Per_1 ulteriore rispetto al prezzo indicato nell'atto pubblico di compravendita, asseritamente consegnato in contanti ed 'in nero' al legale rappresentante di Parte_11 secondo la ricostruzione degli appellanti avversata dagli appellati - d'accordo con
[...] il geom avrebbe fatto vendere l'immobile ai ad un prezzo inferiore al CP_1 _1 reale valore, salvo poi trattenere, all'insaputa della parte venditrice, la somma consegnata dall'acquirente, sempre a titolo di prezzo, in contanti e non risultante dal rogito.
2.Il secondo motivo di appello: il valore probatorio delle registrazioni di conversazioni – Preliminarmente si ritiene di dover affrontare il secondo motivo di appello, proprio in quanto concernente l'utilizzabilità della fonte di prova costituita dalle registrazioni di conversazioni tra persone presenti, prodotte dalle parti attrici e odierne parti appellanti, le quali le hanno poste a fondamento della ricostruzione secondo la quale la parte acquirente avrebbe versato a la somma di euro 40.000 Controparte_2
'in nero', a titolo di integrazione del prezzo dell'immobile indicato nel rogito e all'insaputa della parte venditrice che avrebbe quindi incassato solo l'importo indicato nel contratto definitivo.
Il primo giudice, dopo aver dato conto del contenuto delle conversazioni registrate da e aventi come interlocutori sia , sia , Parte_1 Persona_1 Persona_4 ha rilevato come 'le registrazioni contenute nel cd rom NON ABBIANO DATA CERTA e alle stesse non può essere assegnata alcuna seria valenza giuridica', spiegando di seguito che 'è pur vero che la registrazione fonografica (anche con smartphone) di conversazioni o comunicazioni, realizzata, anche in modo occulto e clandestino, da soggetto che partecipa alle conversazioni o comunicazioni, o comunque che è stato in qualche modo ammesso e autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale sia nell'ambito penale (art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente non riconducibile ad un'intercettazione) che nell'ambito civile (art. 2712 c.c: "le riproduzioni fotografiche informatiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"). Al contempo, perché una registrazione audio possa valere come prova documentale occorre che non sia stata disconosciuta dalla controparte e tale disconoscimento è stato effettuato (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della società e pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 dell'impresa edile). La giurisprudenza afferma che: "E' principio di questa Corte, condiviso dal Collegio, che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. è subordinata - in ragione della formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo "disconoscimento"- che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto od indiretto, il quale, invece, non esclude che il Giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art.
214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (cfr. Cassazione sezione lavoro 28 gennaio 2011 n. 2117; in senso conforme: Cassaz. 3 luglio 2001 n. 8998 e Cassaz. 22 aprile 2010 n. 9526)'.
La parte appellante ha in proposito contestato il suddetto assunto sostenendo che: la data certa è requisito della sola scrittura privata prodotta in giudizio;
la registrazione di conversazione ha la valenza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. e fa dunque piena prova a condizione che colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità; nel caso di specie non vi è stato disconoscimento delle parti che hanno partecipato alle conversazioni registrate ( e SC), mentre a nulla rileva il disconoscimento Per_1 da parte di terzi rimasti estranei alla conversazione;
e on hanno peraltro CP_2 CP_1 effettuato dei disconoscimenti puntuali e specifici delle registrazioni di conversazioni prodotte dagli attori, limitandosi a mere formule di stile;
se ne doveva dunque far discendere il pieno valore probatorio delle registrazioni di conversazioni prodotte in atti a sostegno della domanda degli attori.
Tanto premesso, nel caso di specie le produzioni in questione concernono: una conversazione registrata a mezzo del proprio telefono cellulare da Parte_1 mentre parla con (doc 10 appellanti) e una conversazione registrata da Persona_1
mentre sta conversando con (doc 8 appellanti). Parte_1 Persona_4
Con riferimento ad entrambe le conversazioni sono state prodotte in atti dagli attori e odierni appellanti le relative trascrizioni e non è contestata la corrispondenza di queste ultime, fatte dagli attori, ai rispettivi file audio telefonici. Del pari non è oggetto di contestazione l'assenza nei file audio di alterazioni e/o manipolazioni, espressamente escluse dalla perizia fonica commissionata dal PM nel procedimento penale per truffa instaurato nei confronti di e a seguito della querela dei (perizia CP_2 CP_1 _1 prodotta in atti come doc 25). Dall'esame della suddetta perizia del consulente fonico della Procura si ricava che trattasi di due conversazioni tra presenti che sono state interamente registrate tramite il cellulare di . Parte_1
La prima registrazione, che risulta eseguita in data 1.12.2017, ha come interlocutore di un soggetto denominato ' e risulta iniziata alla presenza Parte_1 Per_4 anche di altra persona non meglio identificata che si allontana prima che la conversazione entri nel vivo;
la seconda registrazione, che risulta eseguita nel cellulare di in data 4.12.2017, ha invece come interlocutore di quest'ultimo Parte_1 un soggetto denominato ' Per_1
Tanto premesso, appare inappropriato il richiamo fatto dal primo giudice alla 'data certa', richiamata dalle norme con riferimento alle scritture private, in quanto, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la registrazione su nastro magnetico (o altro supporto tecnico) di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa (cfr. Cass. n° 30977/2024; Cass. n. 5259/2017). E va da sé che la chiara distinzione che la Suprema Corte opera tra i soggetti che hanno preso parte alla conversazione registrata e quelli contro i quali la stessa è prodotta, fa sì che l'opposizione da valutare ai fini della utilizzabilità della suddetta prova sia quella effettuata dalle controparti processuali, che hanno l'onere di contestare la veridicità della registrazione prodotta come prova nei loro confronti, a prescindere dalla loro partecipazione o meno alla conversazione (che come nel caso di specie può essere intercorsa tra una sola delle parti processuali, che l'ha prodotta e terzi estranei alla causa).
Dunque, deve essere ritenuta corretta la statuizione con la quale il primo giudice ha riferito l'onere di contestazione della conversazione registrata alla controparte processuale e non già ai soggetti che alla conversazione in questione abbiano preso parte. Infatti, posto che si tratta di prove costituitesi fuori dal processo e, pertanto, senza le garanzie dello stesso, le registrazioni fonografiche di conversazioni, a norma dell' art. 2712 c.c., possono costituire fonte di prova se colui contro il quale siano prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La contestazione del contenuto della registrazione e della sua autenticità da parte del soggetto protagonista della conversazione in questione, da effettuarsi in sede di testimonianza, attiene invece piuttosto al differente profilo del valore probatorio di tale particolare prova atipica, una volta superato l'aspetto della sua utilizzabilità ed ammissibilità, da correlare al contegno processuale della controparte.
Ciò posto, bisogna quindi verificare - passando dunque ad esaminare l'altro punto del motivo di appello - se la contestazione effettuata in primo grado dalle parti convenute abbia le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha in proposito in più occasioni affermato che “qualsiasi contestazione formulata dal convenuto debba essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un 'mero disconoscimento'”. Tale principio vale per la contestazione, da parte del convenuto, dei fatti costitutivi della pretesa attorea (cfr. ex multis, Cass. n.
19896 del 06/10/2015); lo stesso per la contestazione della conformità all'originale di un documento (cfr. Cass. n. 4912 del 27/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del
03/04/2014); analogamente per la contestazione dell'autenticità della propria sottoscrizione sul documento prodotto ex adverso (cfr. Cass. n. 12448 del 19/07/2012).
Non può fare eccezione, dunque, il disconoscimento della conformità delle registrazioni fonografiche "ai fatti ed alle cose rappresentate", secondo la previsione dell'art. 2712
c.c., laddove, nel peculiare caso, il 'fatto' rappresentato è la voce umana e la sua appartenenza ad un individuo piuttosto che ad un altro. Tale disconoscimento, come già affermato dalla Cassazione, "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (cfr. Cass. n° 1250/2018; Cass. n. 17526 del 02/09/2016).
In applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha affermato, ad esempio, che la mera contestazione dell'ora e del luogo in cui una ripresa audiovisiva sia stata effettuata "non è idoneo, alla stregua dell'art. 2712 c. c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale", e di conseguenza
"consente l'utilizzabilità del filmato ai fini della decisione" (cfr. Cass. n. 18507 del
21/09/2016).
Nel caso in esame, la parte convenuta in sede di costituzione in primo CP_1 grado ha così inteso contestare le registrazioni di conversazioni prodotte dagli attori in allegato alla citazione: 'Preme rilevare a tal proposito come gli stralci di conversazione riportati da controparte appaiano strumentalmente estrapolati dalle conversazioni telefoniche intercorse con il signor SC e con il signor che si contesta siano Per_1 avvenute nei termini riportati in citazione, ricordando che conformemente al disposto di cui all'art. 2712 c.c. l'efficacia probatoria delle registrazioni è subordinata, in ragione della loro formazione fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio. Si osserva peraltro che in nessun punto delle conversazioni i signori SC affermano che sono Per_1 state consegnate somme di denaro “in nero” al Geom. Ad ogni buon conto le CP_1 riproduzioni non possono assurgere al ruolo di prova in assenza di una conferma in sede di testimonianza, assunta in questo caso con le garanzie di legge, da parte dei soggetti ivi indicati'.
Quanto alla parte convenuta la stessa ha effettuato la Controparte_2 contestazione della registrazione della conversazione nei seguenti termini: 'A nulla valgono le “registrazioni di conversazioni” fra soggetti che non sono parti di questo processo, registrazioni che per quanto occorrer possa, sono comunque disconosciute dal convenuto perché non conformi ai fatti in esse rappresentati'. CP_2
Quelle appena descritte non sono affatto contestazioni specifiche delle registrazioni di conversazioni: non vi si spiega perché la registrazione effettuata mediante telefonino sarebbe inattendibile;
non vi si dice quali "altri" punti di vista, oltre quello fonico, la renderebbero inattendibile;
non si espone quali elementi ne paleserebbero la falsità.
Delle contestazioni così generiche - e comunque improntate più sulla non veridicità di quanto detto nelle conversazioni, per come ricostruito dagli attori, che sull'effettiva verificazione delle conversazioni registrate - dovevano ritenersi come mai formulate ed erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto il contrario.
Per quanto detto, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve ritenersi che le registrazioni di conversazioni prodotte da parte attrice, di cui uno degli attori risulta parte e che i convenuti non hanno contestato in maniera specifica con riferimento alla effettiva verificazione del colloquio registrato intercorso tra l'attore e il terzo da lui indicato ed al suo contenuto, debbano essere ritenute pienamente utilizzabili ed aventi valore di fonte di prova ex art. 2712 c.c.
Ciò posto, la rilevanza probatorio che può trarsi dalle dette registrazioni è quello degli argomenti di prova, dunque da considerare nel contesto di tutti le altre risultanze istruttorie, per come di seguito.
3.Il primo motivo di appello: la valutazione delle risultanze istruttorie – Il primo giudice, pur avendo affermato che alle registrazioni di conversazioni 'non può essere assegnata alcuna seria valenza giuridica', evidenziando l'intervenuta contestazione da parte dei convenuti (di cui si è detto sopra), le ha comunque esaminate nel merito, rilevando le contraddizioni delle dichiarazioni in esse rese e la loro discrepanza rispetto alla documentazione contrattuale prodotta in atti.
In particolare il Tribunale ha sul punto così argomentato: 'Va chiarito che l'odierna giudice, che non ha sentito direttamente i due testi, ha proceduto comunque all'ascolto delle due conversazioni avute dal sig. sia con il sig. che con Parte_1 Per_1 il sig. SC, rilevando alcune contraddizioni, laddove ad es. afferma che il Per_1 giorno del rogito fece “un solo assegno” per pagare il prezzo (cfr. da 00.19.50 del file audio doc. nr. 11 fino al punto 00.20.23) e ciò è in evidente contraddizione con quanto invece riportato nell'atto notarile, ovvero che consegnò ai ben nr. 4 Per_1 _1 assegni circolari;
allo stesso modo il sig. SC afferma (00.20.38) di essere stato pagato “a nero” del suo compenso di mediatore immobiliare quando invece nell'atto notarile si dà atto che egli emise fattura nr. 19/2016 del 12.10.2016 per l'importo di euro 5.002,00 a fronte del ricevimento di assegno bancario non trasferibile nr.
0001001260-00 tratto su Credit Suisse'.
Analizzando le risultanze delle dette registrazioni nel contesto delle dichiarazioni rese in sede testimoniale dei soggetti terzi che ne erano stati protagonisti, il primo giudice, le ha dunque ritenute inidonee a provare la dazione di denaro in nero in favore delle parti convenute, così argomentando: 'Le testimonianze assunte non consentono di ritenere che la sig.ra a mezzo del sig. abbia corrisposto somme di denaro “in Pt_4 Per_1 nero” sia al geom. che all'impresa edile a titolo di CP_1 Controparte_2
“rabbocco” del prezzo della compravendita pattuito in euro 310.215,00.
Difatti il sig. in sede testimoniale ha escluso di aver consegnato in contanti la Per_1 somma di euro 40.000 al geom. e il teste OB – che non era presente CP_1 in sede di stipula della compravendita – ha riferito di presumere di aver preso conoscenza della questione
a sua volta, ricondotto a rendere testimonianza durante la stessa udienza in Per_1 cui era stato già ascoltato, anche dopo aver ascoltato la conversazione registrata al documento nr 11 e dopo aver riconosciuto la propria voce, ha ribadito di “non ricordare come ha detto di aver dato una somma ulteriore oltre al prezzo stabilito”.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale non avrebbe valorizzato e correttamente interpretato l'intero contenuto delle dichiarazioni dei testi e SC. Per_1
Per meglio inquadrare i contorni di questa, a tratti nebulosa, vicenda, appare opportuno partire dagli unici dati incontrovertibili, costituiti dalla collocazione temporale della documentazione contrattuale prodotta in atti: in data 20.02.2016 risulta in atti una email inviata dal geom a con la quale il primo riferisce di CP_1 Parte_1 aver quantificato il valore della porzione immobiliare in questione indicando la superficie 'reale' di mq 125 ed il prezzo di euro 2.239,27 al mq, così pervenendo a quantificare il prezzo dell'immobile in euro 279.909,18. Nella medesima email i suddetti dati vengono messi in comparazione con altra valutazione di altra transazione immobiliare denominata come ' (probabilmente già conclusa), relativa a porzione di mq Persona_5
257 per il quale è indicato il medesimo prezzo al mq.
Sulla base della suddetta valutazione, circa un mese dopo e, precisamente, in data
22.03.2016, i sottoscrivono il contratto preliminare con cui promettono in _1 vendita alla il detto immobile per il prezzo complessivo di euro Controparte_2
284.000,00. Dalla lettura del testo contrattuale (di cui si è detto sopra) appare evidente la funzione solutoria della medesima promessa di vendita immobiliare, conclusa a fronte di consistenti esposizioni debitorie dei promittenti venditori indicate nella premessa del contratto i quali, in tal modo, con la cessione dell'immobile, avrebbero saldato tutto quando dovuto per i lavori effettuati fino a quel momento sia dall'impresa costruttrice, sia dal geometra, sia da altra impresa.
Tuttavia, nessun contratto definitivo viene concluso tra i detti contraenti nel termine pattuito nel preliminare, ovvero entro il 30.04.2016, senza che nessuna delle parti fornisca in proposito alcuna spiegazione.
Dall'esame degli atti e, in particolare, del contratto pubblico di compravendita del medesimo immobile nei confronti della , per il tramite del procuratore Parte_4 speciale , si rileva che, ancor prima che detto preliminare fosse risolto Persona_1 consensualmente dalle parti (con la scrittura dell'11.10.2016) la aveva versato ai Pt_4 due assegni circolari, entrambi emessi in data 6.10.2016, a titolo di acconto _1 del prezzo e, precisamente, un assegno di euro 50.000,00 ed uno da euro 23.000,00.
Di detta circostanza si dà atto nell'atto pubblico notarile – non oggetto di alcuna querela di falso – nel quale si attesta altresì che in data 11.10.2016 – ovvero la stessa data in cui veniva risolto il contratto preliminare con la ditta – i ricevevano dalla CP_2 _1 un ulteriore, cospicuo acconto sul prezzo della compravendita, con assegno Pt_4 circolare di euro 237.000,00. Anche tale circostanza non è stata contestata con querela di falso e non è controverso che tutti gli acconti risultanti dagli assegni circolari indicati nel rogito siano stati percepiti dai _1
Le suddette dazioni di denaro in acconto risultano unicamente dall'attestazione contenuta nel contratto definitivo, senza che sia stata prodotta alcuna offerta di acquisto, né tantomeno un preliminare che veda come parte promittente acquirente la dalla quale è comunque incontestato che i prima del contratto definitivo, Pt_4 _1 avevano già ricevuto il pagamento, mediante assegni circolari – debitamente descritti nel rogito - della complessiva somma di euro 310.000. Somma quest'ultima che già di per sé arrivava quasi a coprire l'importo indicato a titolo di prezzo pattuito in euro
310.215,00 ed alla quale il notaio dà atto aggiungersi il pagamento a saldo, contestuale alla conclusione dell'atto pubblico di compravendita, di sole euro 215,00 versate mediante assegno bancario non trasferibile.
E altresì pacifico tra le parti (e ammesso dal in sede di interrogatorio formale) CP_2 che, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte della la impresa Pt_4 [...] eseguiva sullo stesso tutti i lavori di completamento di impianti e strutture CP_2 vendute 'al grezzo', venendo saldata dalla nuova proprietaria.
A questo punto, andando ad analizzare le dichiarazioni rese in sede testimoniale da
(come detto procuratore speciale della che avrebbe poi acquistato Persona_1 Pt_4
l'immobile con atto pubblico del 18.10.2016), lo stesso ha confermato di aver partecipato, insieme a , alla trattativa per l'acquisto dell'immobile di cui è Parte_4 controversia, per il tramite dell'agenzia immobiliare di , il quale li Persona_4 aveva indirizzati a prendere contatti con e . Il teste ha Controparte_2 CP_1 quindi dichiarato: 'la trattativa sul prezzo l'ho fatta con l'agenzia, cioè con SC e quando andavo a vedere l'immobile con e , che gestivano un po' CP_1 CP_2
l'immobile'.
, sentito come testimone, ha confermato di aver svolto il ruolo di Persona_4 mediatore incaricato della vendita dell'immobile in questione, confermando altresì di aver stimato il valore della porzione immobiliare messa in vendita per suo tramite in complessive euro 370.000. All'esito della lettura e dell'ascolto della registrazione della conversazione che lo riguardava, il testimone SC dichiarava: 'è vero era stata richiesta una somma a parte per rientrare nel prezzo di trattativa. Non ricordo però il prezzo reale di vendita della casa e le cifre le ricordo solo leggendo la trascrizione che mi è stata mostrata. Confermo le dichiarazioni che risultano dalla trascrizione'.
Dalla trascrizione di conversazione prodotta in atti (doc 8 parte attrice, erroneamente indicato come 9, ndr) e la cui esistenza ed il cui contenuto sono stati confermati in sede di testimonianza dal SC, emerge quanto segue (si riporta lo stralcio della trascrizione prodotta dagli attori in primo grado):
Min. 19.00
allora, ti devo fare sta domanda … sostiene di avermi pagato _1 Per_1 350.000 euro … ora, a me non è che me ne freghi particolarmente, ma che cosa è successo esattamente? Te sai qualcosa? Te cosa sai? SC: io so che sono stati dati dei soldi a nero … questo sì
no perché la cosa che mi dà più fastidio di tutto questo è che lui … ora ci _1 rché devo capirla sta cosa … cioè lui è come se li avesse dati a me quando c'ho parlato e questo mi comincia a rompere i coglioni SC: sì certo certo … allora lui ha dato dei soldi … ti giuro che io a _1 ricordarmi le cose è una fatica bestiale però mi ricordo molto bene che in sede di trattativa ci fu anche una richiesta notevole di “nero” e poi dissero: non ce la facciamo a dare tutto questo nero… io mi ricordo di 25/30 euro di nero però può darsi che fosse anche un pochettino di più. Infatti io fui pagato in nero, perché loro li avevano presi … e mi sembrava di ricordare 300.000 euro dichiarato, una cosa del genere …
310 _1
… e 350 la vendita della casa … mi tornano i 40.000 euro
io ti dico sono anche preparato a pensare che in una situazione del genere… _1 SC: ma perché ti dice questo? A che ti serve?
perché lui mi dice questo? Allora … ti dico la verità, la verità è questa: io gli _1 ho fatto la domanda, ma non la domanda diciamo specifica, perché sinceramente … in quel momento … però quello che, sostanzialmente … sai, a metà fra l'inconscio e ad un certo punto gli ho detto … cioè mi è venuta la curiosità attraverso una serie di … segnali e ho detto a questo punto chiedo a quanto aveva pagato e ti dico lui mi ha detto Per_1 350 e la cosa che mi ha colpito in q mento era che lui sembrava convito di averli dati a me … in sostanza si parla di una situazione in cui e o o CP_2 CP_1 CP_2 non lo so, hanno preso questi soldi però non avre es n ra CP_1 e io non sapevo niente SC: e te non sapevi niente?
io non sapevo niente … niente … _1 SC: ma son soldi ch'a te doveva spettarti qualcosa?
son soldi che a me non mi sono stati detti _1 ma perché te lo dovevano dire?
faccio io la domanda a te… perché non me lo dovevano dire? _1 secondo me non te l'hanno detto perché voi avevate quantificato la casa una cifra e loro ci hanno guadagnato
sì, questo andrebbe bene, ma c'è un problema: che la quantificazione della _1 atta e che era il mio tecnico CP_1 CP_1 SC: certo, sono pienamente d'accordo
allora se fai l'impresario chi sei te? Sei il mio tecnico che mi stimi la casa per _1 prenderci 40.000 di nero o sei l'impresario di La seconda …Ma se questo è CP_1 vero, io ora li dovrò perlomeno affrontare per zzi, qui … questo comincia ad esser tanto, anche perché guarda io ti giuro l'anno scorso io non sono riuscito a vedere prima della compravendita e ti dico mi sono un po' … io avevo capito qualcosa Per_1 è io dovevo farla finita e chiuderla … nella mia testa avevo pensato ad un cifra che … 40.000 comincia ad essere … SC: allora io ti dico la verità, non te l'ho detto perché non credevo di dovertelo dire, ma se me lo avessi chiesto te l'avrei detto immediatamente perché te lo sto dicendo oggi ma ora capisco la tua delusione perché e come se io ti dicessi: ti stimo una casa 300.000 euro, poi la vendo e ne piglio 350 e io sono il tuo agente sicchè fermo: ora capisco, io non sapevo che l'aveva stimata io sapevo che quello era un CP_1 accordo fra di voi ma senza una stima, addiritt tima leggermente al ribasso perché loro erano in credito con te di tantissimi soldi da tantissimo tempo e particolarmente incavolati e prima di un pignoramento generale accettavano questa situazione. Fermo: la vendita di 350 è comunque meno del valore reale eh … Per_1 ha fatto un affare eh
sì _1
, sentito come teste, non ha invece confermato - ma neppure Persona_1 decisamente negato - di aver dato alcuna somma in nero, rispondendo alla relativa domanda: 'non mi pare' e ancora: 'Non ricordo di avere versato una somma in contanti oltre al prezzo stabilito nel contratto'. All'esito della lettura, effettuata in udienza, della trascrizione della conversazione che lo riguardava (doc 10 parte attrice), il suddetto teste, richiesto di sapere se in sede di atto notarile avesse consegnato anche una somma in contanti, rispondeva: 'Non è vero. Ho consegnato solo gli assegni che risultano nell'atto notarile' e poi di seguito: 'Preciso che oltre al prezzo di vendita abbiamo speso molti soldi per i lavori di ristrutturazione'.
Dopo l'ascolto dell'audio della registrazione della propria conversazione con Parte_1
effettuato in udienza, il dichiarava: 'riconosco la mia voce nel
[...] Per_1 colloquio con Non ricordo come ho detto di avere dato una somma Parte_1 ulteriore oltre al prezzo stabilito'.
Dalla trascrizione della conversazione avuta da con e Parte_1 Persona_1 da questo non disconosciuta, nè con riferimento al suo reale accadimento, né in relazione alla corrispondenza della sua voce, risulta invece quanto di seguito (si riporta lo stralcio della trascrizione prodotta come doc 10 di parte attrice):
senti c'è un'altra cosa che volevo chiederti, perché l'altro giorno io sono _1
po' di sasso perché sinceramente di questa cosa che mi dicevi io non ne so niente … del pagamento … di una differenza di 40.000 …
che cos'era … Per_1
no, dell'appartamento … _1 h …. Io quando si è fatto il rogito quella mattina, si fece un assegno per Per_1
già concordato, più c'era un extra … allora io ho pagato … poi … io _1 nel senso te lo dico perché siamo qua a parlare … per me … a me m'hanno detto che c'era un extra, sicchè …. Io ho pagato l'importo con l'assegno normale quello che hai preso tu …
allora, si no perché … io, diciamo ero abbastanza preparato che magari loro _1 eso la cosa in mano facessero un'operazione … diciamo di riporto …
si, sicuramente c'hanno fatto un buon guadagno;
ora io ti dico non so … perché Per_1 to con SC che ho pagato l' 5.000 euro … te lo dico, tanto non _12 devo nascondere niente … 5.000 euro d'agenzia e poi, tramite lui, perché il mio primo contatto è stato lui, lui si è messo in contatto con , , insomma, con la CP_1 Per_2 vendita
loro si sono messi in contatto _1 satto … io ho fatto con lui, lui m'ha riportato qui … poi dopo … che poi io il Per_1 rogito l'ho fatto con te, non l'ho fatto con lui … o l'ho fatto con lui?
no l'hai fatto con me _1 ho fatto con te il rogito … che c'era se non erro, c'era , c'era il Per_1 Per_2 CP_1 fratello di … insomma c'erano le persone … erano tutti lì … io ho fatto un assegno Per_2 normale, e era … e poi gli ho portato la parte extra
sì sì, solo che … ora ci parlerò perché 40.000 … comincia … è tanto _1 nche per me … perché per me trovarli … cioè non è stato facile tirar fuori … Per_1 e ce li hai sotto il materasso
eh no … me l'immagino perché _1
me non mi mettete in mezzo … Per_1
no no figurati … io ho parlato con perché lo conosco bene e lui m'ha _1 Per_4 rda io casco dalle nuvole perché ace non no non casca dalle nuvole te lo dico io … non Per_1 Per_4 _1 Per_4 casca dalle nuvole perché io il contatto l'ho fatto con lui, la proposta scritta l'ho fatta con lui… poi, se anche lui sapeva che tutta questa somma era tua, magari lui … non l'ho capito, a me m'è stato detto … ma guarda … si riesce a trattare il prezzo di qua e di là
… e lui … se vuoi si può fare … poi qualcosa posso dare anche così … insomma ditemi voi …si può fare così e cosà … e quindi dissi: va bene, facciamo così e cosà … per me è finito lì, io la mattina sono arrivato, a te t'ho dato … e i contanti li ho dati … per me è finito lì, poi dove sono andati … per me erano soldi vostri, poi se li hanno presi loro io non so questo… capito, io ho pagato quello che mi hanno chiesto …
loro erano degli intermediari … _1 h … se la sono fatta da soli l'intermediazione … Per_1
per il problema è … cioè la cosa che ora mi … nel senso mi ha un po' … sai, _1
o a pensa' a tutto … poi nella situazione in cui sono stato io … a parte il rapporto di fiducia pluriennale, perché loro mi seguono da tanti anni, cioè lo Studio Tacheo dov'è mi segue da … boh … ti dico 2010 ma è poco per dirti … oltre al fatto CP_1 che io poi mi fidato e dovevo fidarmi perché non avevo altra scelta … la cosa che mi dà veramente molto … molta noia è che mi sembra un'operazione pensata all'inizio
.. perché lui mi ha fissato il prezzo capito …
eh io non so … io so che c'era questo appartamento che doveva essere venduto Per_1 mare delle cose e… basta. Questa è la cifra richiesta …
ma loro ti hanno … cioè era esplicito che andavo a me questi _1 parte di _13
mmhhh stata richiesta questa cifra io poi …
[...]
… per un venditore che ero io … eh immagino _1 llora a me ti dico inizialmente m'hanno detto che io dovevo acquistare … che Per_1 la casa era intestata a … io la proposta l'ho fatta a … CP_2 CP_2 Controparte_10
ah te hai fa a proposta …
[...]
ho fatto una proposta d'acquisto con assegno … 5.000 euro … la Per_1 proposta era stata fatta a poi però al rogito … CP_2
… c'ero io _1
eh … sicchè nel senso … c'era il notaio di mezzo e mi son fidato de Notaio … ho Per_1 gere tutto al mio avvocato perché non è che compro una casa così senza … tutto a posto, tutto a posto e sono andato dritto … quello che mi hanno chiesto è quello che ho dato … poi se te ne hanno dati 100 a te e ne hanno tenuti tre .. 200 e qualcosa loro io questo non lo so … gli assegni erano intestati a voi sicchè…
gli assegni … no no ma lì .. te non ti ricorderai perché non te ne fregava _1 rse non eri neanche nella parte di rogito che prevedeva … ma io a loro gli ho girato parte cospicua del quantum … tanto cospicua che è veramente … un po' impressionante il comportamento quindi …
io ti dico, questo lo so… anzi se ora mi dici così allora mi incazzo… cioè non mi Per_1 incazzo e non gli dico niente tanto ormai è andata …
Dalle dichiarazioni testimoniali compendiate con le trascrizioni di conversazioni tra l'attore ed i due testimoni - che non le hanno disconosciute, né hanno Parte_1 contestato la corrispondenza della riproduzione della loro voce - risulta quindi che il si rivolgeva all'agenzia immobiliare SC che gli proponeva l'appartamento Per_1 che, a tale momento, i avevano promesso in vendita a _1 Controparte_2 affinchè con parte del valore dell'immobile fossero estinte le esposizioni debitorie dei proprietari. Il procuratore della parte promittente acquirente, nel corso della Per_1 conversazione registrata ha raccontato al di aver formulato la sua proposta di _1 acquisto (di cui non c'è traccia in atti), avvalorata da un assegno di euro 5000, fatta nei confronti del , quale titolare della con il quale l'aveva CP_2 Controparte_2 messo in contatto l'agente immobiliare, ma che non era affatto il proprietario dell'immobile, ancorchè l'appartamento gli fosse stato promesso in vendita. Di tale particolare il non pare tuttavia affatto sorpreso, come se in affetti avesse _1 incaricato il , anche quale promissario acquirente dell'immobile, unitamente al CP_2
di occuparsi della gestione dei rapporti con l'agenzia immobiliare per la vendita CP_1 dell'appartamento, in modo da permettere ai professionisti (ditta e geometra) di ottenere il pagamento dei loro compensi in denaro, anziché con l'acquisizione di una proprietà immobiliare, che avrebbero poi dovuto rivendere per realizzare il loro guadagno. Il in sede di interrogatorio formale, ha del resto confermato la CP_1 circostanza, ammettendo di aver più volte incontrato il e la per portare Per_1 Pt_4 avanti la trattativa e negoziare il prezzo. Dunque, prima pensa di fare una _1 parziale datio in solutum con i suoi creditori e poi, quando questi gli CP_2 CP_1 dicono che c'è un terzo potenziale acquirente reperito per il tramite dell'agenzia immobiliare - quale procuratore di - che è disposto a pagare molto di più Per_1 Pt_4 di 284 mila euro e quindi si profila un buon affare per ciascuna parte (perché con quel prezzo maggiore può pagare più facilmente il professionista e l'impresa, come _1 dalle dichiarazioni del nella conversazione registrata con il si ricava _1 Per_1 essere poi in effetti avvenuto: ' .. te non ti ricorderai perché non te ne fregava niente o forse non eri neanche nella parte di rogito che prevedeva … ma io a loro gli ho girato parte cospicua del quantum … tanto cospicua che è veramente … un po' impressionante il comportamento quindi …'), allora tutti, consensualmente, lasciano perdere il preliminare e vanno a concludere il rogito a prezzo maggiorato (310 mila euro), stipulato direttamente tra e _1 Per_1
Altro dato, che risulta dalle testimonianze del e del SC, è che con Per_1 riferimento alla vendita immobiliare in favore della la valutazione e dunque la Pt_4 determinazione del prezzo era stata fatta dall'agente immobiliare SC, che lo aveva fissato in euro 370.000, non venendo dunque in alcun modo in rilievo la antecedente valutazione fatta dal per la vendita, mai perfezionatasi, in favore dell'impresa CP_1
Controparte_2
Ciò posto, sulla base delle suddette risultanze istruttorie deve ritenersi provata la dazione da parte del della somma di euro 40.000 'in nero', ovvero corrisposta Per_1 con modalità non tracciabili, in favore del e del in tal senso, ancorchè CP_2 CP_1 in sede testimoniale il on abbia confermato di aver pagato una somma 'in nero Per_1
a e tale circostanza non ha neppure negato. In particolare, dopo che in CP_2 CP_1 udienza gli era stata fatta ascoltare la registrazione della sua conversazione con Parte_1
lo stesso ha dichiarato di riconoscere la propria voce e non ha disconosciuto
[...] il contenuto del dialogo né ne ha contestato l'autenticità, liquidando l'evidenza della dazione del denaro 'in nero' risultante dall'ascolto delle sue parole, con un laconico, quanto poco credibile 'non ricordo'. Nella conversazione registrata invece il dice Per_1 chiaramente di aver corrisposto, oltre all'importo già concordato, anche un 'extra' di
40.000 euro, che fa intendere di aver versato in favore del e del (pur CP_2 CP_1 senza specificare esattamente a chi dei due fosse stata fatta materialmente la dazione).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice il tenore delle affermazioni rese dal in occasione della conversazione registrata devono essere ritenute credibili Per_1
e non inficiate dalla contraddizione che il Tribunale ha rinvenuto nell'avere quest'ultimo fatto riferimento al pagamento in favore dei con un assegno, quando dal rogito _1 risultava invece la corresponsione di ben quattro assegni (tre circolari prima del contratto definitivo ed un assegno bancario non trasferibile al rogito). L'incongruenza di tale passaggio è infatti soltanto apparente, se solo si osserva che quando il fa Per_1 menzione di 'un assegno', si riferisce a quanto accaduto la mattina del rogito, quando in effetti uno solo fu l'assegno da lui versato a titolo di saldo del prezzo in favore dei si veda sul punto il passaggio della conversazione già sopra riportato: ' _1 Per_1 ah …. Io quando si è fatto il rogito quella mattina, si fece un assegno per l'importo già concordato, più c'era un extra … allora io ho pagato …').
A far propendere per la dazione dell'importo di euro 40.000 'in nero' da parte del Per_1 in favore del e del c'è inoltre la testimonianza del SC, che ha CP_2 CP_1 confermato l'intero contenuto della sua conversazione con il oggetto di _1 registrazione, ove chiaramente si fa riferimento al pagamento da parte del di Per_1 una somma 'in nero', che nel corso del colloquio viene ricostruita come corrispondente ad euro 40.000.
Anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal SC nel corso del colloquio registrato dal devono ritenersi insussistenti le contraddizioni e incongruenze _1 rilevate dal Tribunale nella parte in cui ha evidenziato che l'agente immobiliare aveva in tale contesto detto di essere stato pagato 'in nero', quanto invece dal rogito risultava il regolare pagamento della sua provvigione. Il suddetto rilievo non tiene infatti conto del fatto che nel contratto pubblico di compravendita si dà atto del pagamento della mediazione da parte della sola parte acquirente, mentre nel colloquio con il il _1 SC fa riferimento alla ricezione di pagamento da entrambe le parti, dunque, all'evidenza 'in nero' per la parte spettante al venditore dal colloquio pare peraltro _11 essere stata erogata dai ('…se non sbaglio ho preso 5000 euro cinque e Parte_7 cinque… almeno se lo sapevo prendevo dieci e dieci…').
Ciò detto, il fatto che il abbia versato in favore del e del una Per_1 CP_2 CP_1 somma 'in nero' non può tuttavia di per sé solo essere considerato sufficiente per ritenere la sussistenza di un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto nei confronti dei la verifica della sussistenza di una condotta rilevante ex art. 2043 c.c., _1 perpetrata dai i danni dei passa dalla verifica del titolo in forza Parte_7 _1 del quale la somma 'in nero' è stata pagata. Soltanto, infatti, se la somma pagata con modalità non tracciabili ai avesse integrato una parte del prezzo Controparte_4 dell'immobile acquistato dalla er il tramite del suo procuratore la diretta Pt_4 Per_1 percezione da parte dei costituirebbe una illecita, quanto indebita Controparte_4 sottrazione ai venditori di un importo agli stessi spettante a titolo di corrispettivo della vendita del loro immobile.
A tale proposito, tuttavia, dall'istruttoria espletata non sono emerse prove sufficienti che la somma 'in nero' sia stata corrisposta dal ai a titolo di Per_1 Parte_7 integrazione del prezzo della compravendita e non piuttosto per prestazioni e/o condotte dagli stessi poste in essere, non in danno dei _1
Elementi che tendono a far escludere che i 40.000 euro 'in nero' fossero una parte del prezzo della compravendita e come tali naturalmente destinati ai venditori, vengono dalla stessa conversazione registrata, ove il SC, dopo che il PP si era lamentato di non sapere nulla di quei soldi, gli risponde: 'SC: ma son soldi ch'a te doveva spettarti qualcosa?' e poi ancora di seguito: 'SC: ma perché te lo dovevano dire?' e anche: 'SC: allora io ti dico la verità, non te l'ho detto perché non credevo di dovertelo dire…'; tutte frasi che sembrano far intendere che la dazione di denaro 'in nero' non si riferisse al prezzo, che come tale non poteva non essere noto ai venditori, a cui spettava interamente, con conseguente onere dell'agente immobiliare di comunicarglielo. Lo stesso del resto, nel proseguo del medesimo colloquio _1 registrato, pare essere consapevole del fatto che ai spettasse qualcosa Controparte_4 per il ruolo che avevano avuto nell'operazione, nella parte in cui afferma: '… io avevo capito qualcosa ma … cioè io dovevo farla finita e chiuderla … nella mia testa avevo pensato ad un cifra che … 40.000 comincia ad essere …'
Il fatto che il fosse consapevole che e avessero percepito _1 CP_2 CP_1 dall'acquirente una somma “extra”, appare in maniera ancora più chiara dalla registrazione della conversazione con dove l'odierno appellante dice: 'allora, si Per_1 no perché … io, diciamo ero abbastanza preparato che magari loro avendo preso la cosa in mano facessero un'operazione …. Diciamo di riporto …' Nello stesso senso anche l'ulteriore scambio di battute tra i due: ' loro erano degli intermediari _1
…Coppini: eh … se la sono fatta da soli l'intermediazione …' Tale presunzione della spettanza di una somma anche a e spressa dal che, sulla base CP_2 CP_1 _1 delle frasi pronunciate, pare dolersi non tanto del fatto in sé, quanto dell'importo ritenuto troppo elevato, trova del resto corrispondenza fattuale con il peculiare ruolo rivestito nella vicenda da e entrambi sono creditori di elevati importi nei CP_2 CP_1 confronti dei che stipula un preliminare di compravendita dell'immobile in _1 oggetto con il il quale avrebbe pagato parte del prezzo mediante compensazione CP_2 della somma a lui dovuta in pagamento, nonché accollandosi i debiti del sia nei _1 confronti del sia nei confronti di altra ditta che doveva ugualmente essere CP_1 pagata dagli appellanti. In tal modo il , al momento in cui si concretizzava la CP_2 proposta di acquisto di un terzo, ha accettato di rinunciare al preliminare in suo favore nell'interesse di tutte le parti, data l'offerta di un prezzo maggiore rispetto a quello a cui l'immobile gli era stato promesso (ovvero il prezzo di euro 284.000 più vantaggioso per il proprio in quanto la cessione dell'immobile avrebbe dovuto rappresentare CP_2 una modalità di pagamento delle sue prestazioni professionali con accollo dei debiti dei nei confronti anche del e di altra ditta). Il da parte sua, ha _1 CP_1 CP_1 gestito la trattativa con il per il tramite dell'agenzia immobiliare. Dagli stralci di Per_1 conversazioni sopra evidenziate emerge dunque la consapevolezza di tutti i soggetti della vicenda - compreso – del pagamento, da parte dell'acquirente, di un _1 importo anche ai da correlare sia alla 'rinuncia' al preliminare Controparte_4 precedentemente concluso, sia all'attività svolta nell'ambito della trattativa. Lo stesso nella conversazione registrata, dopo aver descritto in termini piuttosto ambigui Per_1 la trattativa che c'era stata (' non no non casca dalle nuvole Per_1 Per_4 _1 te lo dico io … non casca dalle nuvole perché io il contatto l'ho fatto con lui, la Per_4 proposta scritta l'ho fatta con lui… poi, se anche lui sapeva che tutta questa somma era tua, magari lui … non l'ho capito, a me m'è stato detto … ma guarda … si riesce a trattare il prezzo di qua e di là … e lui … se vuoi si può fare … poi qualcosa posso dare anche così … insomma ditemi voi …si può fare così e cosà … e quindi dissi: va bene, facciamo così e cosà … per me è finito lì, io la mattina sono arrivato, a te t'ho dato … e i contanti li ho dati … per me è finito lì, poi dove sono andati … per me erano soldi vostri, poi se li hanno presi loro io non so questo… capito, io ho pagato quello che mi hanno chiesto …'), di fronte all'incalzare del che cerca di sapere se qualcuno gli avesse detto _1 che la somma 'in nero' era destinata a lui, risponde significativamente: 'mmhhh … a me
m'è stata richiesta questa cifra io poi …'
Ulteriore elemento che fa propendere per il fatto che l'importo dato 'in nero' non facesse parte del prezzo della vendita è costituito dalla modalità con cui è stato corrisposto, che viene chiarita nel dettaglio dal SC nella conversazione registrata: ' : e Per_4 ti dirò di più, ora mi viene in mente una cosa, non son stati dati subito i soldi a nero, son stati fatti degli assegni a garanzia che venivano cambiati fino al febbraio 2017… capito? gli ha dato degli assegni a garanzia… per l'importo che cam… Per_1 comportava dai tre e dieci ai tre e cinquanta… Poi cambiati in contanti. O, non mi ricordo se poi son stati cambiati e son stati modificati con i lavori… capito? In più e quindi a quel punto t'ho pagato un po' più i lavori e qualco… non lo so come hanno fatto poi.
Però c'erano… per tutti loro riuscivano a portare… io cioè… può portà 40.000 euro in un mese e mezzo?
TOMMASO: come cazzo fai!
: eh… e quanti ne riesci a portare? 20? E lui e… il piccoletto, non mi ricordo Per_4 come si chiama, mi disse: no, va bene. E allora non se ne fa… Come si fa? come si fa?
E io gli dissi: fatti dare degli assegni e poi tu li cambierai…'
In sede di dichiarazioni testimoniali il SC, all'esito dell'ascolto della registrazione che lo riguardava, ha quindi concluso spiegando: 'presumo di avere preso conoscenza della questione degli assegni da Per_1
A tale proposito, se il avesse ritenuto i 40.000 euro ricompresi nel prezzo della Per_1 compravendita appare evidente che li avrebbe consegnati al con cui al _1 momento del rogito era venuto in diretto contatto, non già attraverso un giro di assegni consegnati agli appellati con i quali la dazione 'in nero' viene mimetizzata mescolandosi con il pagamento dei lavori di sistemazione e finitura dell'immobile che il nuovo acquirente aveva commissionato alla stessa . Parte_3
Per tutte le argomentazioni che precedono, non si ritiene, dunque, sia stato adeguatamente dimostrato da parte degli attori, su cui gravava il relativo onere, che i
40.000 euro percepiti 'in nero' dai facessero parte del prezzo della Parte_7 vendita spettante ai e non fossero, invece, il corrispettivo per il ruolo che nella _1 vicenda i due convenuti avevano avuto (con particolare riferimento alla rinuncia consensuale al primo preliminare e allo svolgimento delle trattative con il nuovo acquirente). In tale senso fa infatti propendere, come sopra sottolineato, il fatto che dalle conversazioni registrate sia emerso che anche il era ben consapevole che _1 e dovevano guadagnare qualcosa personalmente da questo affare, CP_2 CP_1 sembrando lamentarsi di ciò soltanto quando viene a sapere che la cifra è elevata
(40.000 euro).
Né la condotta illecita può essere ravvisata nella stima inizialmente fatta dal il CP_1 prezzo che quest'ultimo ha indicato per la compravendita dell'immobile da parte del
è sicuramente da parametrare alla peculiare funzione solutoria del contratto a cui CP_2 si riferiva, che il aveva accettato e di cui tutte le parti paiono essere al corrente. _1
E' lo stesso SC che in un passaggio della conversazione registrata afferma: '…io sapevo che quello era un accordo fra di voi ma senza una stima, addirittura una stima leggermente al ribasso perché loro erano in credito con te di tantissimi soldi da tantissimo tempo e particolarmente incavolati e prima di un pignoramento generale accettavano questa situazione…' E Anche il mostra di essere stato edotto che si Per_1 stava inserendo in un affare reso particolarmente favorevole in quanto partiva da un preliminare concluso in funzione della 'sistemazione' dei rapporti tra le parti, nella parte della conversazione registrata in cui dice: 'eh io non so … io so che c'era questo appartamento che doveva essere venduto per sistemare delle cose e… basta. Questa è la cifra richiesta …'
Infine significativo in senso contrario rispetto alla ricostruzione della vicenda data dagli appellanti è il fatto – sottolineato dalle parti appellate e non contestato dagli appellanti
– che nel 2018 – dunque successivamente ai fatti per cui è causa – i abbiano _1 corrisposto a un acconto di euro 6000 sulla fattura n° 16 del Controparte_2
31.05.2016 di cui era stato sollecitato il saldo (senza nulla rilevare circa i fatti di cui è causa, che a tale momento erano già noti ai;
fattura sulla cui base sarebbe _1 stato di lì a poco emesso dal Tribunale di Arezzo il decreto ingiuntivo notificato il
6.06.2018 per l'importo di euro 56.631,80, preteso in pagamento dalla nei Parte_3 confronti dei PP.
Per quanto detto, seppure con differente motivazione, anche il detto motivo di appello deve essere complessivamente respinto.
4.Il terzo motivo di appello: la documentazione relativa al processo penale –
Con il terzo motivo di appello si censura la parte della sentenza con la quale è stata valorizzata, ai fini del rigetto della domanda, l'intervenuta archiviazione del procedimento per truffa nei confronti di e evidenziando che, CP_2 CP_1 contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, a seguito di opposizione, la richiesta archiviazione sarebbe stata respinta e il PM invitato a svolgere ulteriori indagini, all'esito delle quali sarebbe stato emesso avviso di conclusione indagini e rinvio a giudizio. Dalla documentazione allegata risulta come in effetti la richiesta archiviazione sia stata respinta per la necessità di effettuare nuove indagini, con emissione, all'esito, del rinvio a giudizio per il reato di truffa. Nessuna delle parti ha inteso produrre i relativi atti penali. I convenuti hanno rilevato che il processo si è concluso con una pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela e tale assunto – pur in mancanza della relativa produzione documentale – non è stato contestato da alcuna delle parti.
Dunque, ancorchè risulti il rigetto dell'archiviazione, la pronuncia in rito non è idonea a spiegare alcun effetto in sede civile né tantomeno a superare l'inidoneità delle prove allegate in questa sede a sostegno della sussistenza del fatto illecito attribuito ad entrambi gli appellati e CP_2 CP_1
Anche il suddetto motivo, sia pure con differente motivazione, non merita dunque accoglimento.
5.Il quarto motivo di appello: la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. – Con
l'ultimo motivo di gravame ci si duole del rigetto anche della domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
Il primo giudice ha così argomentato: 'Infine la domanda di arricchimento senza causa
– di cui all'art. 2041 c.c. – non può essere esaminata essendo un'azione (residuale) ammissibile solo se la situazione giuridica condotta all'esame dell'A.G. non possa essere regolata da altra disposizione normativa, che invece era (astrattamente applicabile al caso di specie, ovvero l'art. 2043 c.c.)'.
In proposito non sussiste nella fattispecie, come condivisibilmente osservato dal
Tribunale, il requisito della residualità dell'azione di arricchimento senza causa, che deve essere valutata, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento Cass. Sez U n. 33954 del 05/12/2023) secondo la quale “la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato
o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
Nel caso di specie la domanda di risarcimento del danno proposta ex art. 2043 c.c. è stata ritenuta infondata per carenza di prova del fatto illecito non ricorrendo dunque una ipotesi di originaria esclusione dell'esperibilità dell'azione tipica, sola ipotesi in cui si ritiene possa darsi accesso all'azione residuale ex art. 2041 c.c. (cfr. da ultimo anche
Cass. n° 27008/2024).
Anche tale motivo di appello è quindi da respingere.
6.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 25.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, €
3470,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna le parti appellanti, in solido, a rifondere a entrambe le parti appellate, le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna parte appellata, in € 6.946,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.06.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni