Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/06/2019, n. 15857
CASS
Ordinanza 12 giugno 2019

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Massime1

L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla non debenza, da parte dell'ingiunto, della somma di denaro che ne era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di lite del primo grado del giudizio l'importo chiesto col ricorso monitorio).

Commentario1

  • 1Condanna al pagamento delle spese e valore della causa
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 21 giugno 2019

    Su tale argomento, è nuovamente intervenuta la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 15857 del 12 giugno 2019 Il caso trattato riguardava un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale, con contestuale riduzione dell'importo dovuto. Proposto gravame avverso detta sentenza, la Corte di Appello statuiva che nessuna somma fosse dovuta dal debitore ingiunto e revocava l'intero decreto ingiuntivo, provvedendo altresì sulle spese del doppio grado e liquidando € 4.000 più accessori per il primo grado, ed € 3.500 più accessori per il secondo grado. Avverso detta sentenza di appello, veniva proposto ricorso in Cassazione da parte del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/06/2019, n. 15857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15857
Data del deposito : 12 giugno 2019

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