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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2482/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 27.11.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato dagli Avvocati SARNACCHIARO GIOVANNA, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla Via Conte
Orsini 13
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015 e ss. mm. con disapplicazione nella parte in cui non riconosce il diritto della docente a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 di € 500,00 (carta elettronica) PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente,
e per l'effetto condannare il all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Controparte_1
carta elettronica per gli anni scolastici sopra specificati quale contributo alla formazione/aggiornamento della docente.
4) Condannare il , alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, Controparte_1
onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, ed agiva in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in Controparte_1
quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla Controparte_1
corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto rimaneva Controparte_1
contumace.
3. Invitata parte ricorrente a prendere posizione in relazione all'incidenza sulla domanda delle modifiche nelle more intervenute all'art. 1, co. 121, L. 107/15, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2022/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2024/25: supplenza annuale.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. Si rileva che la recente modifica normativa dell'art. 1, co. 121, L. 107/15, che prevede l'assegnazione della carta docente anche ai supplenti annuali non è ancora attuale necessitando di decreto del e del merito di concerto con il Ministro Controparte_2
dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri, modalità di assegnazione della Carta,
dell'importo nominale e delle risorse necessarie, sicché la pretesa di cui al ricorso è fondata anche in relazione all'a.s. 2024/25, in cui parte ricorrente ha avuto incarico di supplenza annuale e per il quale la Carta Docente non risulta essergli stata assegnata.
10. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo CP_1
favore, per € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
(anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo