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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3468 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/07/2022 ed iscritto al n 3468 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marino Maurizio Punturieri (C.F.:
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Melito di Porto Salvo (RC), via Roma n. 7, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
), nonché dall'avv. Ettore Triolo Controparte_3 C.F._6
( ) successivamente costituitosi;
C.F._7
- , – C.F. e P.I. Parte_2
– in qualità di agente per la riscossione, in persona del suo P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio PANASITI (c.f. del foro di C.F._8
1 Messina ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Messina, via T.
Cannizzaro n. 58;
Controparte_4
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_4 sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Reggio
Calabria (Cod. Fisc. ), in persona del per P.IVA_4 Parte_3 la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ( CP_5 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle C.F._9 liti conferita dal "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, Parte_3 autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. Persona_2
17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_10 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.so Garibaldi n. 635 presso la sede - resistenti- CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28.7.2022, il ricorrente esponeva che la causa ha ad oggetto “Opposizione ad intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 avente ad oggetto tutti gli atti ivi contenuti i cui tributi sono di competenza del Giudice del Lavoro”. Si limitava a dedurre: “Il sig. riceveva l'allegata intimazione Parte_1 di pagamento con la quale gli veniva chiesto il pagamento di una serie determinazioni dovute da diversi enti creditori (All. 1).
Oggetto della odierna impugnazione sono soltanto le cartelle esattoriali con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro, di talché il valore della controversia è di fatto indeterminabile.” Ometteva di indicare e riportare i numeri identificativi delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito sottesi all'intimazione ed impugnati.
Eccepiva la prescrizione estintiva.
Nelle conclusioni chiedeva: “Nel merito:- “Accertate le ragioni del ricorrente, dichiarare l'illegittimità dell'estratto di ruolo impugnato e conseguentemente, la prescrizione dei crediti erariali ed annullarlo con ogni effetto”.
§ 2. Si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. La difesa dell eccepiva la nullità del ricorso per genericità CP_1 dell'oggetto, così testualmente: “L'azione così come proposta da parte ricorrente è inammissibile per vari profili di nullità insanabile conseguenti
2 alla indeterminatezza del suo oggetto, stante l'omessa indicazione dei titoli esattoriali sottesi all'opposto atto di esecuzione dell Controparte_6
. Al riguardo il competente ufficio rappresenta che «Il ricorrente
[...] ha omesso di indicare gli atti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata. In mancanza di queste informazioni non è possibile produrre la relazione informativa (Allegato 0)». In difetto di queste indefettibili informazioni l' non è in condizione di assumere alcuna posizione CP_1 processuale”.
§ 3.1. E' stata sottoposta al contraddittorio l'eccezione dell' di nullità CP_1 del ricorso per indeterminatezza e genericità dell'oggetto. La difesa del ricorrente ha quindi depositato in data 27.3.2024 atto intestato
“ATTO DI INTEGRAZIONE AL RICORSO” in cui ha copiato dall'intimazione il dettaglio di una lunga serie di avvisi di addebito esorbitanti rispetto alla delimitazione dell'impugnazione di cui al ricorso che era limitata con riferimento alla data di notifica.
§ 3.2. Per fare chiarezza sull'effettivo ambito del giudizio si è reso necessario con ordinanza interlocutoria del 2.5.2025, sottoponendo quindi la questione al contraddittorio, puntualizzare i seguenti aspetti emersi dall'attento esame degli atti di causa:
“ premesso
- che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 limitando l'impugnazione alle “cartelle esattoriali con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro”;
- che l' si è costituita eccependo l'indeterminatezza del ricorso, CP_1 rilevando l'omessa indicazione della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e che non erano state specificate le cartelle di pagamento impugnate;
- che, pertanto, è stata disposta “l'integrazione del ricorso” e il ricorrente con atto di integrazione del ricorso esponeva “integra il ricorso indicando le cartelle oggetto di impugnazione sulla cui mancata allegazione l' ha CP_1 eccepito il difetto di determinatezza della domanda”;
- che per come sono stati confezionati il ricorso e la successiva integrazione
(nella quale vengono riportati anche avvisi di addebito notificati dopo il
2016, ma si tratta di inammissibile domanda nuova), appare opportuno precisare che l'oggetto del giudizio deve essere limitato agli atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 “con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro”, e tali atti sono solo gli avvisi di addebito che recano il seguente numero identificativo, in quanto specificamente indicati nell'atto di integrazione del ricorso e notificati nel periodo fino al 2016:
3 39420112000670721000, 39420120001071939000,
39420120001498022000, 39420120002484933000,
39420120003929867000, 39420130000436585000,
39420130002600657000, 39420130003224767000,
39420130003411171000, 39420140000469627000,
39420140002070439000, 39420140003388009000,
39420140003752123000, 39420150000371855000,
39420150000509739000, 39420150000973527000,
39420150002696148000, 39420150003033776000;
- che quanto al convenuto deve rilevarsi che, in realtà, nessuna delle CP_4 cartelle delle stesso ente impositore è oggetto di causa, in quanto le dette cartelle sono state emesse e notificate nel 2018/2019;
- che nella memoria di costituzione l' si difende su tre cartelle CP_4 esattoriali che in alcun modo possono essere oggetto della presente causa in quanto non sono sottese all'intimazione di pagamento impugnata n. 094 2022 9002984526/000;
- che con riferimento agli avvisi di addebito sopra indicati è necessario verificare – in quanto determinerebbe la cessazione della materia del contendere - lo stralcio degli stessi per effetto dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015…”;
p.q.m.
- sottopone al contraddittorio quanto sopra specificato;
- assegna alla difesa dell' e di , CP_1 Controparte_6 termine fino al 30.5.2025 per allegare e documentare (anche con deposito di estratto di ruolo aggiornato) quali dei seguenti avvisi di addebito siano stati oggetto di stralcio ex Legge 197/2022: 39420112000670721000,
39420120001071939000, 39420120001498022000,
39420120002484933000, 39420120003929867000,
39420130000436585000, 39420130002600657000,
39420130003224767000, 39420130003411171000,
39420140000469627000, 39420140002070439000,
39420140003388009000, 39420140003752123000,
39420150000371855000, 39420150000509739000,
39420150000973527000, 39420150002696148000,
39420150003033776000;”.
§ 3.3. Deve darsi atto che sia l' che CP_1 Controparte_6 hanno ottemperato all'ordine del giudice ed all'esito risulta che tutti gli
4 avvisi di addebito oggetto di causa, per come sopra specificati, sono stati oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti, è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese legali compensate. Le spese legali vengono interamente compensate anche tra il ricorrente e l' . CP_4
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3468 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/07/2022 ed iscritto al n 3468 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marino Maurizio Punturieri (C.F.:
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2 in Melito di Porto Salvo (RC), via Roma n. 7, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._3
( , ( ), C.F._4 Controparte_2 C.F._5
), nonché dall'avv. Ettore Triolo Controparte_3 C.F._6
( ) successivamente costituitosi;
C.F._7
- , – C.F. e P.I. Parte_2
– in qualità di agente per la riscossione, in persona del suo P.IVA_3 legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio PANASITI (c.f. del foro di C.F._8
1 Messina ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Messina, via T.
Cannizzaro n. 58;
Controparte_4
Cod. Fisc. ), con
[...] P.IVA_4 sede legale in Roma, Via IV Novembre, n. 144 e Sede Locale in Reggio
Calabria (Cod. Fisc. ), in persona del per P.IVA_4 Parte_3 la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ( CP_5 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle C.F._9 liti conferita dal "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, Parte_3 autenticata per Notar di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. Persona_2
17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_10 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria C.so Garibaldi n. 635 presso la sede - resistenti- CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28.7.2022, il ricorrente esponeva che la causa ha ad oggetto “Opposizione ad intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 avente ad oggetto tutti gli atti ivi contenuti i cui tributi sono di competenza del Giudice del Lavoro”. Si limitava a dedurre: “Il sig. riceveva l'allegata intimazione Parte_1 di pagamento con la quale gli veniva chiesto il pagamento di una serie determinazioni dovute da diversi enti creditori (All. 1).
Oggetto della odierna impugnazione sono soltanto le cartelle esattoriali con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro, di talché il valore della controversia è di fatto indeterminabile.” Ometteva di indicare e riportare i numeri identificativi delle cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito sottesi all'intimazione ed impugnati.
Eccepiva la prescrizione estintiva.
Nelle conclusioni chiedeva: “Nel merito:- “Accertate le ragioni del ricorrente, dichiarare l'illegittimità dell'estratto di ruolo impugnato e conseguentemente, la prescrizione dei crediti erariali ed annullarlo con ogni effetto”.
§ 2. Si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. La difesa dell eccepiva la nullità del ricorso per genericità CP_1 dell'oggetto, così testualmente: “L'azione così come proposta da parte ricorrente è inammissibile per vari profili di nullità insanabile conseguenti
2 alla indeterminatezza del suo oggetto, stante l'omessa indicazione dei titoli esattoriali sottesi all'opposto atto di esecuzione dell Controparte_6
. Al riguardo il competente ufficio rappresenta che «Il ricorrente
[...] ha omesso di indicare gli atti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata. In mancanza di queste informazioni non è possibile produrre la relazione informativa (Allegato 0)». In difetto di queste indefettibili informazioni l' non è in condizione di assumere alcuna posizione CP_1 processuale”.
§ 3.1. E' stata sottoposta al contraddittorio l'eccezione dell' di nullità CP_1 del ricorso per indeterminatezza e genericità dell'oggetto. La difesa del ricorrente ha quindi depositato in data 27.3.2024 atto intestato
“ATTO DI INTEGRAZIONE AL RICORSO” in cui ha copiato dall'intimazione il dettaglio di una lunga serie di avvisi di addebito esorbitanti rispetto alla delimitazione dell'impugnazione di cui al ricorso che era limitata con riferimento alla data di notifica.
§ 3.2. Per fare chiarezza sull'effettivo ambito del giudizio si è reso necessario con ordinanza interlocutoria del 2.5.2025, sottoponendo quindi la questione al contraddittorio, puntualizzare i seguenti aspetti emersi dall'attento esame degli atti di causa:
“ premesso
- che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 limitando l'impugnazione alle “cartelle esattoriali con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro”;
- che l' si è costituita eccependo l'indeterminatezza del ricorso, CP_1 rilevando l'omessa indicazione della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e che non erano state specificate le cartelle di pagamento impugnate;
- che, pertanto, è stata disposta “l'integrazione del ricorso” e il ricorrente con atto di integrazione del ricorso esponeva “integra il ricorso indicando le cartelle oggetto di impugnazione sulla cui mancata allegazione l' ha CP_1 eccepito il difetto di determinatezza della domanda”;
- che per come sono stati confezionati il ricorso e la successiva integrazione
(nella quale vengono riportati anche avvisi di addebito notificati dopo il
2016, ma si tratta di inammissibile domanda nuova), appare opportuno precisare che l'oggetto del giudizio deve essere limitato agli atti sottesi all'intimazione di pagamento n. 094 2022 9002984526/000 “con data di asserita notifica dal 2011 fino al 2016 e con riferimento ai soli tributi la cui competenza è dinnanzi al Giudice Ordinario del Lavoro”, e tali atti sono solo gli avvisi di addebito che recano il seguente numero identificativo, in quanto specificamente indicati nell'atto di integrazione del ricorso e notificati nel periodo fino al 2016:
3 39420112000670721000, 39420120001071939000,
39420120001498022000, 39420120002484933000,
39420120003929867000, 39420130000436585000,
39420130002600657000, 39420130003224767000,
39420130003411171000, 39420140000469627000,
39420140002070439000, 39420140003388009000,
39420140003752123000, 39420150000371855000,
39420150000509739000, 39420150000973527000,
39420150002696148000, 39420150003033776000;
- che quanto al convenuto deve rilevarsi che, in realtà, nessuna delle CP_4 cartelle delle stesso ente impositore è oggetto di causa, in quanto le dette cartelle sono state emesse e notificate nel 2018/2019;
- che nella memoria di costituzione l' si difende su tre cartelle CP_4 esattoriali che in alcun modo possono essere oggetto della presente causa in quanto non sono sottese all'intimazione di pagamento impugnata n. 094 2022 9002984526/000;
- che con riferimento agli avvisi di addebito sopra indicati è necessario verificare – in quanto determinerebbe la cessazione della materia del contendere - lo stralcio degli stessi per effetto dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022, a mente del quale “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015…”;
p.q.m.
- sottopone al contraddittorio quanto sopra specificato;
- assegna alla difesa dell' e di , CP_1 Controparte_6 termine fino al 30.5.2025 per allegare e documentare (anche con deposito di estratto di ruolo aggiornato) quali dei seguenti avvisi di addebito siano stati oggetto di stralcio ex Legge 197/2022: 39420112000670721000,
39420120001071939000, 39420120001498022000,
39420120002484933000, 39420120003929867000,
39420130000436585000, 39420130002600657000,
39420130003224767000, 39420130003411171000,
39420140000469627000, 39420140002070439000,
39420140003388009000, 39420140003752123000,
39420150000371855000, 39420150000509739000,
39420150000973527000, 39420150002696148000,
39420150003033776000;”.
§ 3.3. Deve darsi atto che sia l' che CP_1 Controparte_6 hanno ottemperato all'ordine del giudice ed all'esito risulta che tutti gli
4 avvisi di addebito oggetto di causa, per come sopra specificati, sono stati oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge 197/2022. L'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n. 197/2022, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Infatti, è applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020). Pertanto deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese legali compensate. Le spese legali vengono interamente compensate anche tra il ricorrente e l' . CP_4
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 05/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5