Sentenza breve 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00974/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14712 del 2025, proposto da
OM FA, GI AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Coratti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della sentenza n. 10698 del 24 giugno 2024 del Tribunale di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. OM FA ed il dott. GI AR hanno promosso il presente giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10698 del 24 giugno 2024 del Tribunale di Roma; nel dispositivo si legge “ condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di FA OM di euro 26.855,76, oltre interessi legali dal 08.08.2001 al soddisfo e, in favore di AR GI, di euro 10.676,59 oltre interessi legali dal 04.05.2009 sino al soddisfo; condanna parte convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso di euro 518,00 per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge ”; tale sentenza è passata in cosa giudicata come risulta certificazione rilasciata dal Tribunale di Roma il 29.10.2025.
I ricorrenti hanno dedotto che “ in data 30.10.2024 veniva emesso il Decreto di Pagamento con tabella e prospetto allegato di € 41.404,36 in favore del Dr. FA ed € 16.087,11 in favore del Dr. AR (…) in data 18.11.2024 avveniva il pagamento; che dette somme venivano accettate in acconto (…) in quanto gli interessi liquidati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio Liquidazione, Pagamenti e Recupero Somme fanno riferimento agli interessi di cui all’art. 1284 c.1 e non a quelli di cui all’art. 1284 c. IV ” (cfr. pag. 2).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio (1.12.2025), opponendosi alla domanda dei ricorrenti.
All’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 20206 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Il Collegio registra una contraddizione tra quanto indicato in motivazione (“ Ne consegue che sugli importi come sopra liquidati sono dovuti gli interessi moratori, decorrenti dal primo atto di costituzione in mora risalente al 08.08.2001, per il dott. FA, e al 04.05.2009, per il dott. AR ”) ed il dispositivo della sentenza, nel quale, invece, si è fatto cenno esclusivamente agli interessi legali, con le medesime decorrenze.
Non vi è possibilità di confusione tra le due tipologie, posto che nella recente sentenza 29 aprile 2025, n. 3603 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha statuito, tra l’altro, che: “ incentrando l’attenzione sugli interessi si osserva come gli stessi siano previsti quale risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento consistente nel ritardo qualificato nel pagamento, effettuato oltre la scadenza prevista. Presupposto di tali interessi è che il debito, anche se non ancora liquidato, sia, comunque, esigibile, e ciò distingue tale tipologia di interessi da quelli corrispettivi (che postulano la liquidità ed esigibilità del debito) e da quelli compensativi (per la cui maturazione è sufficiente la liquidità del debito, anche se non ancora esigibile). Sebbene gli interessi moratori siano ulteriore manifestazione di rilevanza del principio nominalistico, gli stessi riguardano, comunque, la fase di risarcimento del danno e rappresentano, quindi, l’oggetto di un’obbligazione non accessoria, ma consequenziale. L’obbligo di corresponsione di tali interessi è ancorato, quindi, all’insorgenza della mora; a differenza degli interessi corrispettivi, necessariamente legati alla esigibilità e alla liquidita e dovuti a prescindere da una situazione di ritardo (qualificato o non), gli interessi in esame presuppongono l’esigibilità e solo in taluni casi la liquidità del debito ma sono sempre subordinati alla mora del debitore, e, quindi, alla mancata effettuazione della prestazione alla scadenza per causa imputabile al debitore ”.
Ad ulteriore conferma del riconoscimento dei soli interessi legali depone, infine, il fatto che nella sentenza oggetto di ottemperanza si è dato atto che “ è noto che lo Stato Italiano è stato sanzionato dalla Corte di Giustizia con sentenza del 07.07.1987, a causa del tardivo recepimento delle direttive comunitarie non self executing n. 75/363/CEE del 16.06.1975 e n.82/76/CEE del 26.01.1982 le quali, al fine di agevolare la libera circolazione dei professionisti medici (e dunque il mutuo riconoscimento dei rispettivi titoli), imponevano agli Stati membri determinati requisiti organizzativi dei corsi di formazione del medico specialista, sancendo il diritto degli specializzandi ad una correlativa adeguata remunerazione ”: essendosi, pertanto, radicato in tale profilo la spettanza delle somme azionate.
Ma, a tal riguardo, la giurisprudenza ha statuito che “ in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli articoli 1219 e 1224 del Cc - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie ” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2020 n. 1641”.
Nessuno dei presupposti fondanti la condanna al pagamento degli interessi moratori è, di conseguenza, prospettabile; cosicché la sopra citata incongruenza terminologica è da riferire ad un mero refuso, in merito alla cui chiarificazione, peraltro, non risulta che i ricorrenti si siano mai attivati.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZA, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL ZA |
IL SEGRETARIO