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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. ed ex art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2068/2024 RG ( porta riunito 2071/24 RG) avente ad oggetto: “ «retribuzione: retribuzione giorni di ferie – retribuzione tempo lavorato nelle pause oltre 30 minuti »
TRA
e - rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_1 Parte_2
VE SS ed elettivamente domiciliati in VIA TOMBOLA 6/A 37053 CEREA
ITALIA
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avvocato CONTE GIORGIO ed elettivamente domiciliata in VIA ALLEGRI N. 29
30174 VENEZIA - MESTRE,
- resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati PIETROPOLI ILARIA e VANZO LUCIA ed elettivamente domiciliata VIA ALLEGRI N. 29 30174 VENEZIA - MESTRE
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/10/2024 il ricorrente ha agito Parte_1
nei confronti delle resistenti chiedendo « Nel merito: A) Previa, se del caso, declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione, della normativa interna o delle fonti/disposizioni contrattuali che escludono o che hanno l'effetto di escludere dal calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli
1 emolumenti percepiti a titolo di indennità lavoro domenicale, indennità vendita biglietti, indennità di supero nastro (c.d. “buono pasto € 5,29”), maggiorazione lavoro turni notturno, lavoro straordinario, anche notturno e festivo, premio presenza ed evitati sinistri (c.d. “buono pasto ev sx”), accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
al percepimento delle differenze retributive dovute per effetto dell'incidenza dei
[...]
medesimi emolumenti sul calcolo delle ferie retribuite dovute a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze della società convenuta alla data di deposito del presente ricorso, oltre alle successive maturande sino alla data di inadempimento di controparte dell'obbligo di cui al successivo punto. B) Conseguentemente: a) condannare CP_1
in solido con per le causali di cui in ricorso o ciascuna per la parte di
[...] CP_2
ritenuta competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ed oltre alle successive occorrende, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) dichiarare l'obbligo in capo a ad includere nel calcolo della retribuzione dovuta alla ricorrente Controparte_1
durante i periodi di ferie, l'incidenza degli emolumenti percepiti e percipiendi a titolo di: indennità lavoro domenicale, indennità vendita biglietti, indennità di supero nastro (c.d.
“buono pasto € 5,29”), maggiorazione lavoro turni notturno, lavoro straordinario, anche notturno e festivo, premio presenza ed evitati sinistri (c.d. “buono pasto ev sx”).
Con riserva di esatta quantificazione delle differenze dovute in eventuale separato giudizio. C) Accertare che il sig. ha svolto lavoro non retribuito presso i Parte_1 capi-linea nei tempi e nelle modalità analiticamente indicati nel presente atto e conseguentemente condannare in solido con per le causali di Controparte_1 CP_2
cui in ricorso o ciascuna per la parte di ritenuta competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 1.202,89 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione per i tempi di lavoro svolto presso i capi-linea. In ogni caso: con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente e Controparte_1
concluso « Preliminarmente: - dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale del
Lavoro di Venezia a favore del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro;
Nel merito: - dichiarare l'indeterminatezza espositiva del ricorso e quindi rigettare la domanda per infondatezza e/o carenza di allegazione e prova o dichiarare la nullità della domanda;
In via subordinata: - dichiarare la prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso»
2 Si è costituita altresì contestando la pretesa dei ricorrente e CP_2
concludendo « In via pregiudiziale di rito • Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Verona. Nel merito •
Rigettarsi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda ex adverso proposta, alla luce dei rilievi contenuti nella presente memoria e quindi dichiararsi che nulla è dovuto al sig. . In ogni caso • Ridursi le domande alla luce dei rilievi Parte_1
contenuti nella presente memoria. • Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese e alla maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, IVA, CPA».
Con altro ricorso depositato in data 11/10/24 il ricorrente Parte_2 ha concluso « Nel merito: A) Previa, se del caso, declaratoria di nullità,
[...]
illegittimità e/o disapplicazione, della normativa interna o delle fonti/disposizioni contrattuali che escludono o che hanno l'effetto di escludere dal calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli emolumenti percepiti a titolo di indennità lavoro domenicale, indennità vendita biglietti, indennità di supero (c.d. “buono pasto € 5,29”), maggiorazione lavoro turni notturno, lavoro CP_3
straordinario, anche notturno e festivo, premio presenza ed evitati sinistri (c.d. “buono pasto ev sx”), accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_2
percepimento delle differenze retributive dovute per effetto dell'incidenza dei medesimi emolumenti sul calcolo delle ferie retribuite dovute a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze della società convenuta alla data di deposito del presente ricorso, oltre alle successive maturande sino alla data di inadempimento di controparte dell'obbligo di cui al successivo punto. B) Conseguentemente: a) condannare CP_1
in solido con per le causali di cui in ricorso o ciascuna per la parte di
[...] CP_2
ritenuta competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ed oltre alle successive occorrende, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) dichiarare l'obbligo in capo a ad includere nel calcolo della retribuzione dovuta alla ricorrente Controparte_1 durante i periodi di ferie, l'incidenza degli emolumenti percepiti e percipiendi a titolo di: indennità lavoro domenicale, indennità vendita biglietti, indennità di supero nastro (c.d.
“buono pasto € 5,29”), maggiorazione lavoro turni notturno, lavoro straordinario, anche notturno e festivo, premio presenza ed evitati sinistri (c.d. “buono pasto ev sx”). Con riserva di esatta quantificazione delle differenze dovute in eventuale separato giudizio.
C) Accertare che il sig. ha svolto lavoro non retribuito presso i Parte_2
3 capi-linea nei tempi e nelle modalità analiticamente indicati nel presente atto e conseguentemente condannare in solido con per le causali di Controparte_1 CP_2
cui in ricorso o ciascuna per la parte di ritenuta competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a pagare, a favore del ricorrente, la somma di € 1.204,44 o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione per i tempi di lavoro svolto presso i capi-linea. In ogni caso: con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente e Controparte_1 concluso «Preliminarmente: - dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale del
Lavoro di Venezia a favore del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro;
Nel merito: - dichiarare l'indeterminatezza espositiva del ricorso e quindi rigettare la domanda per infondatezza e/o carenza di allegazione e prova o dichiarare la nullità della domanda;
In via subordinata: - dichiarare la prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso».
Si è infine costituita contestando la pretesa dei ricorrente e CP_2 concludendo «In via pregiudiziale di rito • Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Verona. Nel merito •
Rigettarsi, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda ex adverso proposta, alla luce dei rilievi contenuti nella presente memoria e quindi dichiararsi che nulla è dovuto al sig. . In ogni caso • Ridursi le domande alla luce dei rilievi Parte_2
contenuti nella presente memoria. • Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese e alla maggiorazione del 30% di cui all'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, IVA, CPA».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'acquisizione dei verbali delle prove assunte nella causa n. 1950/24.
*** *** ***
1. Il ricorrenti espongono: di essere stati assunti rispettivamente in data
22/4/2006 e 11/2/2006, con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaio e mansioni di OPERATORE DI ESERCIZIO, da ultimo inquadrato al parametro 175 del
C.C.N.L. dalla società con sede in Controparte_4 Controparte_5 CP_2
fusa per incorporazione nella società subentrata in tutti i rapporti, Controparte_1
senza soluzione di continuità, a far data dal 20/12/2016, società con sede legale in
Venezia e una delle unità locali, ove egli è sempre stato adibito, in in via Rotari n. CP_2
3; che esegue i servizi di trasporto pubblico locale subaffidati da Controparte_1
( nella provincia di ove egli ha Controparte_2 CP_2 CP_2
4 sempre lavorato;
di aver sempre percepito, ogni qualvolta hanno goduto di ferie, una retribuzione inferiore a quella cui avrebbero avuto diritto se fossero stati presenti al lavoro ed in particolare una retribuzione che non contemplava INDENNITÀ LAVORO
DOMENICALE, INDENNITÀ VENDITA BIGLIETTI, INDENNITÀ DI SUPERO NASTRO (C.D.
“BUONO PASTO € 5,29”), MAGGIORAZIONE LAVORO TURNI NOTTURNO, LAVORO
STRAORDINARIO, ANCHE NOTTURNO E FESTIVO, PREMIO PRESENZA ED EVITATI
SINISTRI (C.D. “BUONO PASTO EV SX”); di avere pertanto diritto, secondo la giurisprudenza richiamata, alle differenze retributive tra la retribuzione dovuta durante le giornate di ferie tenuto conto delle predette indennità e quella effettivamente percepita;
che inoltre quando adibiti allo svolgimento di determinati turni meglio indicati in ricorso nei quali si verificavano pause superiori a 30 minuti non retribuite - ciò che avviene per almeno una volta alla settimana e quattro volte al mese - non veniva loro retribuito un tempo di 12 minuti così suddivisi: 2 minuti quando, giunti con l'autobus al capolinea, devono far scendere tutti i passeggeri, chiudere le porte, spegnere l'autobus e chiuderlo a chiave + 10 minuti quando, prima di ripartire con l'autobus dal capolinea, devono tornare sul bus, aprendo la porta, accenderlo e verificare le spie dei livelli, della presa dell'aria, ecc., devono riscaldarlo d'inverno o raffreddarlo d'estate, attendere la salita dei passeggeri, fornire informazioni agli utenti e vendere i biglietti eventualmente richiesti, impostare il pannello elettronico secondo le istruzioni conservate in autobus oppure apporre la tabella indicatrice del percorso e prepararsi a partire all'orario indicato;
che sussiste la responsabilità solidale di ex CP_2 art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., che ha formalmente affidato, in qualità di committente, la gestione del servizio di trasporto urbano ed extra-urbano alla datrice di lavoro, nell'esecuzione del quale sono sempre stati impiegati, per ogni singolo giorno di lavoro e per tutto il periodo dall'assunzione alla data di deposito dei ricorsi. C
2. si è costituita eccependo: l'incompetenza territoriale del Controparte_6
Tribunale del Lavoro di Venezia a favore del Tribunale di Verona, l'improcedibilità della domanda per omesso reclamo gerarchico ex art. 10 all. A) al R.D. 148/1931; la nullità del ricorso per indeterminatezza, genericità, lacunosità relativamente all'esposizione in fatto;
l'omessa correlazione/specificazione tra le diverse pretese in punto di fatto e le clausole contrattuali applicabili che disciplinano i vari istituti retributivi;
l'inammissibilità della domanda relativa all'indennità di turno, poiché il ricorrente ha Parte_1
conciliato in data 27/05/2024, in sede giudiziaria (r.g.1924/24 Tribunale di Verona, GL dott.ssa Angeletti) la domanda relativa allo stesso titolo;
contesta poi dettagliatamente nel merito le pretese.
5 3. – affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano del CP_2
Comune di Verona - ricostruito il rapporto di subaffidamento con dal 2006 CP_5
e poi con e sino al 30/6/2024, eccepisce l'incompetenza del CP_1 CP_5
Tribunale di Venezia in favore di quello di l'inapplicabilità del regime di CP_2
responsabilità solidale ex art. 29 co 2 D.lgs 276/2003 trattandosi di subaffidamento di servizio di trasporto;
in ogni caso, la DECADENZA atteso tra le società convenute non è intercorso un unico rapporto contrattuale, bensì vari contratti di subaffidamento dalla cessazione di ognuno dei quali è iniziato a decorre il termine biennale di decadenza ex art. 29 co 2 cit.; l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 1676 c.c. non essendovi tra e ATV alcun rapporto;
la infondatezza della pretesa del ricorrente. Controparte_1
COMPETENZA TERRITORIALE – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA IN FAVORE TRIBUNALE
DI RO – RIGETTO
4. Quanto alla questione di incompetenza territoriale va rilevato che ai sensi dell'art. 413 c.p.c. competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione 1) è sorto il rapporto ovvero 2) si trova l'azienda o 3) una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione, ove il ricorrente è libero di scegliere uno dei fori alternativi di cui all'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., avendo solo l'onere di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto (ex plurimis Cass. L., 17513 del 31/07/2014).
5. Nel caso in esame ha sede legale in Venezia-Marghera, Via Controparte_1
della Fisica n. 30 e sede operativa in Via Rotari 3, e pertanto correttamente il CP_2
ricorrente ha radicato la causa innanzi all'intestato tribunale, quale Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.
ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' – RIGETTO
6. Quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda per omesso reclamo gerarchico ex art. 10 all. A) al R.D. 148/1931, va rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza 93 del 1979 ha dichiarato a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello stesso art. 10
6 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto «non esclusivamente patrimoniale», diverso da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro.
7. Pertanto, la S.C. ha ripetutamente ritenuto che, in applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ., deve assegnarsi all'agente il termine per la proposizione del ricorso gerarchico, salvo che questo risulti essere stato già presentato, sia pure tardivamente ( ex plurimis Cass. 1801/1982; Cass. 2633/81, Cass. 2722/80, Cass. 1814/80,
Cass. 408/80, mass n 403786).
8. In data 24/4/25 i ricorrenti hanno proposto il reclamo gerarchico e pertanto deve essere rigettata l'eccezione.
ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' DOMANDA SU INDENNITA' DI TURNO – ACCORDO
TRANSATTIVO – RIGETTO
9. L'eccezione di inammissibilità della domanda relativa all'indennità di turno, poiché il ricorrente ha conciliato in data 27/05/2024, in sede giudiziaria Parte_1
(r.g.1924/24 Tribunale di Verona, GL dott.ssa Angeletti) la domanda relativa allo stesso titolo, deve essere rigettata in quanto con l'accordo in commento lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, hanno dichiarato «che, a seguito del pagamento delle somme di cui sopra, non avranno più pretese nei confronti della società a titolo di Controparte_1
arretrati per il mancato pagamento, in passato, dell'indennità giornaliera spettante al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, di cui alla lettera a) del punto 5 dell'accordo nazionale autoferrotranvieri - internavigatori del 21.5.1981 e successive modificazioni e rinunciano ad ogni ulteriore azione per il pagamento degli arretrati medesimi, a condizione che intervenga tempestivamente il suddetto pagamento. (...)».
10. Nella presente causa non si controverte del pagamento dell'indennità giornaliera spettante al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, ma della retribuzione spettante nel periodo di ferie che deve – in tesi – essere determinata anche in riferimento a detta indennità.
11. Per il resto questa Giudice condivide integralmente la sentenza resa nella causa n. 1950/25.
ECCEZIONE DI NULLITA' – RIGETTO
12. Infondata è l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: gli atti introduttivi di parte ricorrente
7 permettono infatti di ricostruire con sufficiente chiarezza e completezza quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse, identificando precisamente le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione relativa ai giorni di ferie. Quanto alle mansioni svolte dai ricorrenti, nei ricorsi si precisa chiaramente che trattasi di operatori di esercizio e dalle deduzioni di fatto del ricorso si desume pure senza alcun dubbio che si tratti di autisti.
RETRIBUZIONE GIORNI DI FERIE – PARZIALE FONDATEZZA
13. Nel merito, dando continuità, con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione per i giorni di ferie all'orientamento dell'ufficio adito riferito ad analoghe controversie, che trova avallo nella recente giurisprudenza di legittimità
(Cass., 13932/24; Cass., 13972/24 e Cass., 14089/24), si reputa il ricorso parzialmente fondato.
14. La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva ed in generale la disciplina applicata ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata senza considerare alcuni indennità, premi e maggiorazioni retributive corrisposte solo nei giorni di presenza in servizio. La tesi di cui ai ricorsi è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”]. Ciò, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
15. In effetti la necessità di ripensare l'orientamento tradizionale relativo alla libertà delle parti sociali di determinare la retribuzione per i giorni di ferie consegue
8 inevitabilmente alle statuizioni della CGUE, efficacemente sintetizzate in talune pronunce delle Corte di Cassazione nel senso che “Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1
ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_7
C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_2
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo CP_7 di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Controparte_8 Persona_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
9 retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
LO, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
LO cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base
(sentenza WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. LO cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata
10 dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre Per_4 tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
16. In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE, tanto più considerando che il D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria, e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni delle ricorrenti - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro – la recente Cass., 14089/24 utilizza la nozione di “sostanzialmente equiparabile” -, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
17. In questa prospettiva, con riferimento alla fattispecie di causa per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle seguenti indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività lavorativa:
- indennità di vendita biglietti, che in ricorso si afferma corrisposto ai dipendenti sulla base di accordo del 28.12.2016;
- premio presenza ed evitati sinistri, introdotto per iniziativa unilaterale dell'azienda da gennaio 2024 e corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, in assenza di sinistri.
11 18. Entrambe dette indennità sono invero correlate alle specifiche mansioni affidate ai ricorrenti, che in quanto autisti sono richiesti di provvedere alla vendita a bordo di biglietti e sono tenuti a guidare con prudenza, e finalizzate a valorizzare determinati aspetti caratteristici delle mansioni affidate.
19. Diversamente, si reputa che la pretesa di cui ai ricorsi non sia accoglibile in relazione alle altre indennità/maggiorazioni retributive, quali
-l'indennità di lavoro domenicale,
-la maggiorazione lavoro nei turni notturni
-ed il lavoro straordinario anche notturno e festivo, in quanto non volte a compensare un disagio tipico della mansione dell'autista negli autobus di linea, bensì quello derivante da un articolazione oraria conseguente alla specifica modalità organizzativa adottata in un certo periodo storico dal datore di lavoro e che potrebbe caratterizzare una platea indeterminata di lavoratori e rispettive mansioni (in questo senso si veda anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 612/2024).
20. Neppure si reputa di dover valorizzare per la retribuzione spettante nei giorni di ferie quanto percepito nei giorni di presenza a titolo di indennità di supero nastro, in quanto legata non solo all'organizzazione lavorativa adottata tempo per tempo dal datore di lavoro, ma anche per la sua finalità indennitaria/risarcitoria e fronte del maggiore periodo giornaliero di utilizzazione e delle possibili spese correlate, tant'è vero che l'accordo sindacale di riferimento prevede la corresponsione di detta indennità nella forma di un buono pasto.
21. Accertato, dunque, per quanto sopra argomentato, che indennità di vendita biglietti e premio presenza ed evitati sinistri sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti - cioè la loro “retribuzione ordinaria” utilizzando una nozione che ricorre più volte nella sentenza della CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20
DS c/ KO -, occorre valutare, seguendo gli insegnamenti della CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità interna, se il mancato riconoscimento di dette voci, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
22. Il punto è quello della necessità o meno di verificare se la mancata corresponsione al lavoratore, in corrispondenza dei giorni di ferie, della retribuzione
“ordinaria” – ai fini dell'istituto in esame – abbia un impatto dissuasivo per la fruizione delle ferie.
23. Reputa la giudicante che il tema sia affrontato dalla giurisprudenza comunitaria non tanto per introdurre un ulteriore requisito affinché le varie voci
12 possano/debbano essere computate nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, quanto per motivare le ragioni di un intervento della CGUE sulla nozione della retribuzione, che tendenzialmente è lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti interni. Secondo la CGUE consentire che ciascuno Stato regoli a suo modo la nozione di retribuzione da corrispondersi nei giorni di ferie, anche prevedendo un importo inferiore alla retribuzione “ordinaria”, incide sul diritto alle ferie che è invece stabilito a livello inderogabile dal diritto comunitario, in quanto ciò potrebbe avere sul lavoratore un effetto dissuasivo. Non è un caso se le sentenze della GCUE fanno frequente riferimento ad una “potenziale dissuasività”.
24. In quest'ottica, il mancato computo nella retribuzione da corrispondere nelle giornate di ferie di indennità caratteristiche delle mansioni affidate ai lavoratori – perché intrinsecamente connesse alle stesse o perché riferite ad un disagio tipico – deve ritenersi legittimo solo se il loro importo complessivo sia quasi trascurabile, altrimenti sussistendo quantomeno una potenzialità dissuasiva. Infatti, tendenzialmente una retribuzione inferiore rispetto a quella “ordinaria” è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale.
25. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza sopra citata (CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto di “potenzialità” quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. Per_ sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ , già citata) che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto in taluni mesi la sola indennità di vendita biglietti assomma ad € 160/200. Si tratta di un importo che ad avviso della giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, o dal fruirne integralmente, nonostante si tratti di diritto irrinunciabile, anche considerato che nei periodi di ferie comunque il lavoratore già non
13 fruisce di altre indennità e del compenso per lavoro straordinario, e dell'importo complessivo della busta paga dei ricorrenti.
26. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane, corrispondenti in caso di fruizione continuativa a 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi. Si intende dire che la direttiva garantisce a tutti i lavoratori 28 giorni complessivi anche consecutivi di allontanamento dall'attività lavorativa, ma in questi 28 giorni sono compresi anche riposi intermedi, variabili a seconda dell'organizzazione lavorativa adottata, per cui le giornate di vere e proprie ferie garantite ai dipendenti sono meno di 28 giorni, dovendo detrarsi i riposi intermedi che “cadono” nel periodo di
28 giorni (ovvero per esempio 20 se orario articolato su 5 gg o 24 se articolato su 6 gg e così via).
27. Reputa sul punto la giudicante che sarebbe incoerente riconoscere e garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro turnistica e dai giorni settimanalmente impegnati, uno stesso numero di giorni di ferie, come avverrebbe seguendo la diversa tesi della spettanza per tutti i lavoratori, in base alla direttiva, di 28 giorni di ferie;
si rileva che Cass., 20216/2022 (punto 30) non affronta in modo specifico la questione.
28. Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli garantiti dalla direttiva, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
29. Conclusivamente sul punto, va accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 4 settimane (come meglio precisato al punto 26), di una retribuzione media comprensiva delle indennità di vendita biglietti e del premio presenza ed evitati incidenti. Va precisato che a far data dal maggio 2022 risulta corrisposta ai ricorrenti per ogni giornata di ferie importo pari ad €
8,00, per cui ai ricorrenti spetta la sola eventuale differenza tra il dovuto e l'importo corrispostogli.
30. La deve quindi essere condannata a corrispondere ai CP_1
ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DURANTE SOSTA SUPERIORE A 30 MINUTI – PARZIALE
FONDATEZZA
14 31. E' parzialmente fondata anche l'ulteriore domanda svolta nei ricorsi, relativa alla corresponsione di retribuzione per l'attività svolta presso i capolinea dove è prevista una sosta superiore a 30 minuti, che esclude dall'orario di lavoro Controparte_1
dal 2015 (secondo le deduzioni di cui al ricorso, non contestate dalle controparti).
32. L'istruttoria svolta – nella causa 1950/24 RG e acquisita al presente giudizio - ha consentito di accertare che gli autisti in caso di sosta al capolinea per più di
30 minuti possono sì allontanarsi dal mezzo, ma necessariamente non prima di avere spento lo stesso e fatto uscire gli eventuali passaggeri. Essi inoltre, per rispettare gli orari di partenza previsti, devono necessariamente salire sul mezzo con un minimo anticipo per accenderlo, verificare che sia tutto in ordine per la ripartenza e attendere che l'aria dell'impianto frenante si ricarichi.
33. Dette operazioni per quanto emerso dall'istruttoria richiedono meno di 12 minuti;
reputa la giudicante che, tenuto anche conto delle variabili date dal mezzo in dotazione e dal numero di passeggeri coinvolti nella salita e nella discesa e dalle condizioni metereologiche, il personale sia impegnato nelle operazioni al capolinea di media per 6 minuti.
34. La circostanza, dedotta dalla difesa di ATV nelle note conclusive ed in sede di discussione, secondo cui non vi sarebbe prova che i ricorrenti non siano stati pagati per l'attività in questione, avendo fruito di retribuzione ordinaria riferita a 39 ore a prescindere dalla verifica dell'orario effettivamente lavorato, non può essere valorizzata per fondare il rigetto della domanda: infatti, a fronte della prova fornita da parte ricorrente di espletamento di attività lavorativa nei momenti di sosta del mezzo a capolinea, sarebbe stato semmai onere di prova delle controparti dimostrare l'avvenuto pagamento o la non spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione per mancato superamento dell'orario ordinario.
35. Va peraltro considerato che con l'Accordo aziendale del 7/12/2021 (doc.
10 resist.) si è prevista la corresponsione a favore degli autisti, in caso di soste superiori a 30 minuti (da 31 a 60 minuti), di un buono pasto di € 5,29, importo che – a parte la modalità poco consona per una erogazione con valore economico a fronte di espletamento di attività lavorativa – è senz'altro satisfattiva rispetto a quanto dovuto secondo il punto 33, come si ricava dai conteggi dimessi dalla difesa dei ricorrenti (cfr. doc. 14 ric.) rapportati al minore impegno in termini di minuti ritenuto provato.
36. Ne consegue che La debba essere condannata a CP_6
corrispondere ai ricorrenti l'importo retributivo relativo, da determinarsi sulla base dei fogli presenza/cedolini che parte ricorrente ha richiesto già nel ricorso di acquisire dal
15 datore di lavoro e spettante nel periodo dal 2015 a tutto novembre 2021, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
PRESCRIZIONE - INFONDATEZZA
37. Quanto alla prescrizione questa Sezione aderisce e condivide l'orientamento della S.C. secondo la quale «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (vd. Cass. Sez. L., 06/09/2022, n. 26246), con la conseguenza che sono prescritti i crediti retributivi anteriori al 18/7/2007 (cioè anteriori di 5 anni al 18/7/2012 data di entrata in vigore della Legge 92/2012).
38. Nel caso in esame si sono ritenute fondate solo domande che si riferiscono a periodo successivo all'agosto 2007, se si considera che l'indennità per vendita biglietti si fonda su Accordo del dicembre 2016 (doc. 6 ric.) e il premio presenza ed evitati sinistri è stato introdotto nel gennaio 2024 (doc. 7 ric.) e che la mancata corresponsione di retribuzione correlata soste di durata superiore a 30 minuti è lamentata in ricorso dal 2015.
39. Anche nell'ambito del settore autoferrotranviario la tutela nei confronti del personale dipendente non opera in maniera sostanzialmente difforme da quanto avviene per gli altri datori di lavoro privati. In particolare, anche per i ricorrenti, a far data dall'entrata in vigore della L. 92/12 (agosto 2012), in caso di licenziamento illegittimo non consegue sempre la pronuncia di reintegra (si veda sul punto Cass.,
11547/12), il che rende irrilevante per la fattispecie in esame quanto statuito da Cass.,
S.U., 36197/23 circa l'operatività della prescrizione nel pubblico impiego anche se privatizzato, al quale non si applicano le modifiche all'art. 18 L. 300/70 introdotte dalla L.
92/12. Ciò che, anche secondo la Corte di Cassazione, costituisce presupposto per la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto (così si legge in Cass., 30957/22:
“deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa
16 oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico.”). CP_ RESPONSABILITA' ATV – ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – SUSSISTENZA
40. Sussiste la responsabilità solidale di in forza della previsione CP_2
di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03, norma che non vi è ragione di non applicare nella fattispecie di causa riferita al subaffidamento di servizio da parte di concessionario, del tutto analoga a quella dell'appalto, alla luce della giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, con la sentenza n. 254 del 2017 – nel respingere la questione di legittimità costituzionale sottopostale - ha ritenuto che la norma di cui all'art. 29 D.Lgs.
276/03 vada riferita non solo alle ipotesi di contratto di appalto/subappalto, ma anche a fattispecie in cui ricorre analoga scomposizione del processo produttivo attraverso la stipulazione di contratti di subfornitura. Risulta da ciò smentito il carattere di norma eccezionale dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, ed in questo ordine di considerazioni si veda anche Cass., 25172/19 secondo cui “Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento”.
DECADENZA EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - RIGETTO
41. Non rileva l'eccezione di decadenza svolta da in relazione al CP_2
periodo ante 1.1.2010, posto che le pretese ritenute fondate sono riferite a periodo successivo.
42. La solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 deve ritenersi sussistente non soltanto in relazione alle retribuzione spettanti ai ricorrente per il lavoro svolto al capolinea – che pacificamente riguarda crediti di natura retributiva – ma anche quanto alle differenze retributive dovute ai ricorrenti per la maggiore retribuzione spettante nei giorni di ferie rispetto a quanto loro versato, considerato che anche nei giorni di ferie ai lavoratori spetta la retribuzione, che non perde la sua natura per essere corrisposta in assenza di prestazione lavorativa, e che il diritto alle ferie è coessenziale alla prestazione lavorativa per cui anche sul committente grava l'obbligo, in via solidale, ex art. 29 D.Lgs.
17 276/03, di garantire al personale dell'appaltatore la corresponsione della relativa retribuzione.
43. In conclusione va condannata a corrispondere ai ricorrenti, in CP_2
solido con ex art. 29 D.Lgs. 276/03, le differenze retributive di cui ai punti Controparte_1
17 e 36, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
SPESE DI LITE
44. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l.
132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico delle resistenti in solido e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati e ulteriormente aumentato del 30% per il secondo ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 4 settimane, come indicato in parte motiva, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di vendita biglietti e del premio presenza ed evitati incidenti, condanna ed in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 a Controparte_1 CP_2
corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, detratto quanto percepito da maggio 2022, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali
18 sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. ;
2) accertato lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività lavorativa per 6 minuti in caso di sosta al capolinea per più di 30 minuti, condanna ed in Controparte_1
solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 a corrispondere ai ricorrenti l'importo CP_2
retributivo spettante nel periodo dal 2015 a tutto novembre 2021, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) Condanna le resistenti alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1000,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) + 30% per il secondo ricorrente per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre ai contributi unificati corrisposti;
Con 4) Compensa le spese di lite tra e;
CP_1
Venezia, all'udienza del 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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