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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Stefano Billet - Presidente
2) dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice
3) dott. Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 241/2024 avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vecchia Casalina n. 150/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Cirri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Marconi n. 58;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Giotto n 58, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Cini
e dall'avv. Maria Grazia Pisanu presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Prato via F. Ferrucci n. 41;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 07.02.2024, premetteva di Parte_1 avere contratto matrimonio con in Quarrata in data 08.03.2017 e CP_1 che, dalla loro unione, nascevano tre figli: (nato il Persona_1
23.09.2019), (nato in data [...]), Persona_2 Persona_3
(nata il [...]).
[...]
La ricorrente, attesa la situazione familiare venutasi a creare, richiedeva pronunciarsi la separazione personale, con affidamento esclusivo dei figli minori e collocamento presso di lei, obbligo del padre di corrispondere € 1.200 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.04.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto ed eccepito, pur aderendo alla domanda di separazione, e chiedeva l'affidamento condiviso, con contributo di mantenimento a suo carico pari ad €
500 mensili.
I coniugi comparivano innanzi al Giudice designato, il quale, in data
17.05.2024, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la ctu, veniva pronunciata, in data 23.1.2025, sentenza di separazione.
La causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore e, all'udienza dell'08.07.2025, le parti in udienza raggiungono un accordo e la causa veniva riservata in decisione.
2. Le parti all'udienza del 08.07.2025 raggiungevano un accordo nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna posta in Pistoia, Via Vecchia Casalina n. 150/A;
2) il padre terrà con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- la prima settimana dal martedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al mercoledì mattina quando li
2 riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal giovedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola
(alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola);
- la seconda settimana dal lunedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al martedì mattina quando li riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal mercoledì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al giovedì mattina all'uscita di scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal sabato mattina alle ore
10,30 sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola);e così a settimane alterne;
- le parti si impegnano nel senso di aumentare le frequentazioni paterne con i figli rispetto al calendario sopra indicato;
- i minori nel periodo estivo trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- durante il periodo natalizio i genitori frequenteranno i minori come da ctu;
- durante il periodo di Pasqua i minori trascorreranno Pasqua con un genitore e PA con l'altro genitore, ad anni alterni;
- sono fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti;
3) obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di € 650 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250 per il maggiore, € 200 ciascuno per i due minori), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) le spese per la mensa saranno ripartite al 50% tra i genitori;
5) le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
6) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
7) ai fini della composizione della crisi familiare, stanti i reciproci rapporti di dare/avere esistenti, la sig.ra trasferirà al sig. la titolarità Pt_1 CP_1 dell'immobile (capannone) sito in Quarrata, via Bologna n. 48 c, dietro la corresponsione da parte del sig. del rimborso di tutte le utenze e le CP_1 imposte (luce, TARI, IMU, assicurazione, acqua) pari ad € 3.980, ad oggi sostenute dalla sig.ra Pt_1
3 Il trasferimento verrà eseguito entro il 30.9.2025 a spese del sig. CP_1
Le spese di utenze e imposte, da oggi sino al trasferimento, saranno integralmente a carico del sig. il quale provvederà da subito alle relative CP_1 volture e subentrerà nel possesso esclusivo dell'immobile.
Le parti dichiarano che il presente trasferimento di proprietà è effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 74/1987 e successive modifiche e pertanto
è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale. Le parti si danno reciprocamente atto che tale esenzione fiscale è applicabile in quanto il trasferimento immobiliare consegue direttamente alla separazione e rientra tra le disposizioni volte a regolare gli effetti patrimoniali della stessa;
8) spese di lite compensate;
9) spese di ctu a carico solidale delle parti.
Il Tribunale prende atto delle condizioni come sopra riportate, ritenendole eque.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese di ctu sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, dato atto che con sentenza non definitiva n. 59/2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) dispone che i rapporti tra le parti saranno regolati come indicato in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Stefano Billet
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Stefano Billet - Presidente
2) dott.ssa Giulia Gargiulo - Giudice
3) dott. Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 241/2024 avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vecchia Casalina n. 150/A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Cirri, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Marconi n. 58;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Giotto n 58, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Cini
e dall'avv. Maria Grazia Pisanu presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Prato via F. Ferrucci n. 41;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 07.02.2024, premetteva di Parte_1 avere contratto matrimonio con in Quarrata in data 08.03.2017 e CP_1 che, dalla loro unione, nascevano tre figli: (nato il Persona_1
23.09.2019), (nato in data [...]), Persona_2 Persona_3
(nata il [...]).
[...]
La ricorrente, attesa la situazione familiare venutasi a creare, richiedeva pronunciarsi la separazione personale, con affidamento esclusivo dei figli minori e collocamento presso di lei, obbligo del padre di corrispondere € 1.200 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.04.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava quanto ex adverso CP_1 dedotto ed eccepito, pur aderendo alla domanda di separazione, e chiedeva l'affidamento condiviso, con contributo di mantenimento a suo carico pari ad €
500 mensili.
I coniugi comparivano innanzi al Giudice designato, il quale, in data
17.05.2024, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la ctu, veniva pronunciata, in data 23.1.2025, sentenza di separazione.
La causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore e, all'udienza dell'08.07.2025, le parti in udienza raggiungono un accordo e la causa veniva riservata in decisione.
2. Le parti all'udienza del 08.07.2025 raggiungevano un accordo nei termini che seguono:
1) affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna posta in Pistoia, Via Vecchia Casalina n. 150/A;
2) il padre terrà con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- la prima settimana dal martedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al mercoledì mattina quando li
2 riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal giovedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola
(alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola);
- la seconda settimana dal lunedì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al martedì mattina quando li riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal mercoledì all'uscita di scuola (alle ore 14,00 presso l'abitazione materna se non vi è scuola) sino al giovedì mattina all'uscita di scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola); dal sabato mattina alle ore
10,30 sino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola (alle ore 10 presso l'abitazione materna se non vi è scuola);e così a settimane alterne;
- le parti si impegnano nel senso di aumentare le frequentazioni paterne con i figli rispetto al calendario sopra indicato;
- i minori nel periodo estivo trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
- durante il periodo natalizio i genitori frequenteranno i minori come da ctu;
- durante il periodo di Pasqua i minori trascorreranno Pasqua con un genitore e PA con l'altro genitore, ad anni alterni;
- sono fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti;
3) obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di € 650 CP_1 Pt_1 mensili a titolo di mantenimento dei figli minori (€ 250 per il maggiore, € 200 ciascuno per i due minori), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) le spese per la mensa saranno ripartite al 50% tra i genitori;
5) le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore come da Protocollo del Tribunale di Pistoia;
6) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
7) ai fini della composizione della crisi familiare, stanti i reciproci rapporti di dare/avere esistenti, la sig.ra trasferirà al sig. la titolarità Pt_1 CP_1 dell'immobile (capannone) sito in Quarrata, via Bologna n. 48 c, dietro la corresponsione da parte del sig. del rimborso di tutte le utenze e le CP_1 imposte (luce, TARI, IMU, assicurazione, acqua) pari ad € 3.980, ad oggi sostenute dalla sig.ra Pt_1
3 Il trasferimento verrà eseguito entro il 30.9.2025 a spese del sig. CP_1
Le spese di utenze e imposte, da oggi sino al trasferimento, saranno integralmente a carico del sig. il quale provvederà da subito alle relative CP_1 volture e subentrerà nel possesso esclusivo dell'immobile.
Le parti dichiarano che il presente trasferimento di proprietà è effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 74/1987 e successive modifiche e pertanto
è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale. Le parti si danno reciprocamente atto che tale esenzione fiscale è applicabile in quanto il trasferimento immobiliare consegue direttamente alla separazione e rientra tra le disposizioni volte a regolare gli effetti patrimoniali della stessa;
8) spese di lite compensate;
9) spese di ctu a carico solidale delle parti.
Il Tribunale prende atto delle condizioni come sopra riportate, ritenendole eque.
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese di ctu sono poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, dato atto che con sentenza non definitiva n. 59/2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) dispone che i rapporti tra le parti saranno regolati come indicato in parte motiva;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di ctu a carico solidale delle parti.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 08.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Stefano Billet
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