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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 24221 / 2024
TRA
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. MILETO Parte_1
LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione Clodia
80; - Opponente -
E
Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
MAGNANI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale
Tito Livio 147; – Opposta -
Oggetto: Opposizione a D.I. – CP_1
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al D.I n. 4464 del 9.4.2024 su R.G. 13248/24 del Tribunale di
Roma, notificato il 24.4.2024 , citando in giudizio il
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 4464 del 9.4.2024, notificato il 24.4.2024; revocare o annullare o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo stesso: - per i motivi formali (nullità assoluta)
di cui ai nn. 1/2/3 delle premesse della presente citazione;
- per i motivi sostanziali di cui alle successive premesse;
accertare e dichiarare che l'importo per quote condominiali recato dal detto decreto, € 24.852,87, non è dovuto dall'attore; accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente al per i titoli di cui al CP_1
procedimento monitorio;
con condanna alla rifusione delle spese processuali.” Si
costituiva in giudizio il opposto contestando quanto eccepito da parte CP_1
opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa preliminarmente,
respingere la richiesta di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 4464/2024 rg.
n.13248/2024 e della sua conseguente revoca ma in accoglimento della riproposta domanda di pagamento degli oneri condominiali scaduti e non pagati, condannare il sig.
pagina 2 di 11 al pagamento nei confronti del condominio della somma di €.24.852,87 Parte_1
per oneri condominiali così come approvati dalle delibere del 7.09.2023, del 7.12.2023 e del 13.12.2023 non impugnate e non contestate ed al rimborso delle spese delle competenze del presente giudizio e dell'obbligatorio procedimento di mediazione confermando quelle già liquidate nella procedura monitoria con la reiezione della proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.” Il giudice fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 171 bis cpc dalla quale sono decorsi i termini di cui all'art. 171 ter cpc. Le parti depositavano le note. Alla
prima udienza il Giudice non sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa al 11/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, con termine per le parti di depositare note di precisazione delle conclusioni sino al 10/01/2025, termine per deposito di comparse conclusionali sino al 10/02/2025 e termine sino al 24/02/2025 per deposito memorie di replica. Le parti depositavano le note e le memorie nei termini indicati. Il giudice a scioglimento della riserva dell'udienza dell'11/03/2025 tratteneva la causa in decisione. Nel DI opposto non vi è
indeterminatezza del creditore in quanto lo stesso è il di cui è Controparte_1 CP_1
riportato il codice fiscale, l'eventuale errore materiale nel non indicare completamente il nome dell'amministratore non comporta nullità del DI opposto in quanto non ingenera confusione su chi sia il creditore e con altri soggetti giuridici e non compromette il principio del contradittorio, tanto che l'opponente ha correttamente citato nel giudizio di opposizione il condominio creditore. La Cassazione del 27.4.2016 n.8430 ha stabilito pagina 3 di 11 che quando l'errore relativo all'indicazione del nome commesso nel ricorso per decreto ingiuntivo …. in assenza di una concreta circostanza che possa ingenerare confusione con un altro diverso soggetto giuridico, non è contestabile la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio. Per quanto riguarda il presunto errore nell'indicazione del codice fiscale del debitore , lo stesso è chiaramente identificato nella Parte_1
parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo come il “proprietario dell'appartamento contraddistinto con l'interno n. 3 scala C e del box n. 22 tutti siti nello stabile condominiale”, anche in questo caso tale errore non può ingenerare confusione tanto che il debitore , proprietario del detto immobile sito nel condominio Parte_1
opposto, ha proposto opposizione nei termini di legge. Quando in un atto giudiziario risulta errato il nome del convenuto, si è affermato il principio per il quale l'erronea indicazione del convenuto (persona fisica o società) è un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono. Inoltre, come più volte statuito dalla giurisprudenza, l'eventuale nullità del decreto ingiuntivo opposto, non impedisce la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo. Nel merito, le somme dovute al risultano da bilanci CP_1
approvati dall'assemblea condominiale, delibere non opposte ed ormai definitive.
pagina 4 di 11 L'assemblea condominiale ha approvato tutti i bilanci straordinari ed i rendiconti consuntivi relativi agli anni di gestione 2019, 2020 e 2021, tale delibera non è mai stata impugnata. Il Decreto Ingiuntivo opposto è basato su tali delibere mai impugnate dalla opponente. Eventuali errori eccepiti dall'opponente e relativi alle delibere di approvazione del bilancio comporterebbero eventualmente l'annullamento di tali delibere ma le stesse dovevano essere impugnate nei termini di trenta giorni previsti dalla vigente normativa ex art 1137 c.c. Inoltre, eventuali eccezioni di nullità o annullabilità delle delibere assembleari può anche essere chiesta nel giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo sulla stessa fondato, a condizione che la domanda sia presentata in via riconvenzionale e non di mera eccezione. Anche in questo caso occorre però rispettare il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137
c.c. per l'annullabilità. E' quanto si ricava dalla recente sentenza n. 2620 del Tribunale di
Messina, pubblicata il 20 novembre 2024. L'opponente non ha proposto domanda riconvenzionale, ma ha sollevato solo eccezioni di annullabilità e nullità che pertanto sono ulteriormente improponibili. L'importo dovuto dalla opponente risulta dai bilanci approvati ed in atti, pertanto le delibere, altre alla base del DI opposto, andavano impugnate nei termini di legge e sono ormai definitive. Nell'atto di opposizione,
l'opponente non può sollevare vizi relativi alle delibere alla base del DI opposto e contesta in questa sede la validità delle dette delibere sollevando eccezioni che potrebbero, se fondate, riguardare la annullabilità delle delibere e non la loro nullità. Tali
domande sono tardive in quanto eccezioni sulla validità della delibera alla base del DI
pagina 5 di 11 dovevano essere rilevate con impugnativa da presentarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera. Il condomino che voglia contestare la delibera ed il riparto delle spese, ai sensi dell'art. 1137 c.c., deve impugnare la delibera dell'assemblea con cui è stato approvato il piano di riparto entro 30 giorni dalla sua adozione, termine questo perentorio. Scaduto tale termine l'impugnazione della delibera non può avvenire successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal , CP_1
eludendo così il termine perentorio indicato dalla legge. Il termine di decadenza di 30
giorni per impugnare la delibera si interrompe dopo la comunicazione della convocazione delle parti in mediazione, se però il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di 30
giorni decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. Come
statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile Sez. Un. con la Sent. n. 9839 del
14.04.2021: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione,
sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi
Cont previsto…” Infatti, l'opposizione a non può diventare un mezzo per eludere il termine perentorio indicato dalla legge. Pertanto, ogni eventuale eccezione mossa avverso le delibere alla base del DI sono tardive ed improponibili. Il condomino che fa pagina 6 di 11 scadere i termini e non impugna la delibera di approvazione del consuntivo è tenuto a pagare quanto richiesto. Se l'amministratore, dopo la regolare approvazione del consuntivo nel corso della riunione condominiale, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri insoluti, il condomino debitore non può più proporre opposizione alla delibera in quanto è ormai fuori termine, doveva far annullare la delibera entro i termini perentori di legge. Ove dunque la delibera non sia stata impugnata nei termini, ha concluso la Cassazione, essa assume efficacia vincolante.
(Cass. ord. n. 8685/19 del 28.03.2019). Pertanto, vista la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare alla base del DI opposto lo stesso deve essere confermato. Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod.
civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n. 2387/03). Le
eccezioni relative alle delibere alla base del DI non possono pertanto trovare accoglimento nel presente procedimento e pertanto la somma dovuta dalla opponente è
quella indicata nel D.I. opposto. La Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente confermato tale orientamento (Cass. SS.UU. Sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Inoltre più volte la Cassazione ha ribadito al possibilità per il condominio di richiedere pagina 7 di 11 decreto ingiuntivo sulla base dell'approvazione del bilancio anche senza approvazione del riparto: «In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa,
la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino». Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali ai sensi del primo comma dell'articolo 1137 del Codice civile, discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è
tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio». La Cassazione, in perfetta coerenza con tutti i suoi pronunciamenti in argomento, ha statuito che l'approvazione di un bilancio consuntivo:
è sufficiente per avviare validamente il recupero coattivo dei crediti vantati dal
. «Il consuntivo approvato e non contestato, costituisce idoneo titolo del CP_1
credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso» (Cassazione, 7741/2017; Cassazione,
3847/2021; Corte d'appello Milano, 1906/2021). “Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali ai sensi del primo comma dell'articolo 1137 del Codice civile, discende pagina 8 di 11 l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio”. (Cassazione, Sezioni unite,
26629/2009). Pertanto, le somme dovute dal risultano dai bilanci in atti. CP_1
Risulta però in atti ed è stato riconosciuto anche dal condominio opposto che l'opponente ha pagato la somma di €. 1.057,00 di cui solo €. 929,00 imputabili alla somma ingiunta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e solo pochi giorni prima della sua notifica, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 9.04.2024, il pagamento è stato eseguito dal sig. l'11.04.2024. La somma dovuta a saldo Parte_1
dall'opponente è di € 23.952,00 per oneri condominiali (€. 24.852,87 - € 900,00).
Il pagamento è avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, lo stesso va revocato con condanna dell'opponente al versamento della somma dovuta a saldo, per tutto quanto su esposto. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna dell'oppone ad € 23.952,00 per sorte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre agli oneri legali liquidati dal Giudice al momento dell'emissione del decreto stesso, oltre alle spese di mediazione e di lite del presente procedimento In merito ai pagamenti, anche successivi all'emissione del decreto opposto, la Suprema Corte ritiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio,
deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario pagina 9 di 11 l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 7448/93 ; Cass.22489/06; Cass.
sez. lav.17 ottobre 2011, n. 21432). Quindi la spontanea corresponsione della somma,
oggetto del credito, di parte debitrice al proprio avente diritto, rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché la causa del venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. (Cassazione del 8.2.2016 n. 2404) Per quanto attiene alle spese si evidenzia che la parte opponente ha versato solo parte delle somme dovute dopo l'iscrizione del decreto e pertanto deve essere condannata al pagamento delle spese. Infatti il principio secondo cui qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza tener conto del pagamento medio tempore intervenuto e venga revocato nel giudizio di opposizione, il creditore vada condannato alle spese del giudizio è
applicabile qualora il pagamento precedente all'emissione del decreto sia stato integrale,
non anche quando sia stato versato medio tempore un acconto parziale ed il giudizio di opposizione si chiuda con la condanna al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto. (Sentenza 4.2.2013 n. 1582/12 R.A.C.C). Ai fini della condanna alle spese,
non può essere considerato soccombente l'appellante che abbia ottenuto il riconoscimento, sia pure per una minima parte, del credito reclamato. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, sentenza 9587/2015, chiarendo che tale principio deve applicarsi pagina 10 di 11 anche ai giudizi iniziati mediante decreto ingiuntivo. Assorbita ogni altra eccezione di merito.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dato atto del pagamento parziale da parte dell'opponete,
dopo l'emissione del decreto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4464 del 9.4.2024 -
R.G. 13248/24 del Tribunale di Roma. Condanna l'opponente a versare al condominio opposto la somma residua di € 23.952,00, oltre alle spese per il Decreto Ingiuntivo ed agli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. Condanna la parte opponente in favore del condominio opposto al pagamento delle spese per la mediazione e delle spese di lite del presente giudizio calcolate in Euro 4.000,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva, Cpa come per legge, oltre successive incombenze.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 24221 / 2024
TRA
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. MILETO Parte_1
LUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione Clodia
80; - Opponente -
E
Controparte_1
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.
MAGNANI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale
Tito Livio 147; – Opposta -
Oggetto: Opposizione a D.I. – CP_1
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti pagina 1 di 11 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al D.I n. 4464 del 9.4.2024 su R.G. 13248/24 del Tribunale di
Roma, notificato il 24.4.2024 , citando in giudizio il
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 4464 del 9.4.2024, notificato il 24.4.2024; revocare o annullare o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo stesso: - per i motivi formali (nullità assoluta)
di cui ai nn. 1/2/3 delle premesse della presente citazione;
- per i motivi sostanziali di cui alle successive premesse;
accertare e dichiarare che l'importo per quote condominiali recato dal detto decreto, € 24.852,87, non è dovuto dall'attore; accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente al per i titoli di cui al CP_1
procedimento monitorio;
con condanna alla rifusione delle spese processuali.” Si
costituiva in giudizio il opposto contestando quanto eccepito da parte CP_1
opponente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa preliminarmente,
respingere la richiesta di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 4464/2024 rg.
n.13248/2024 e della sua conseguente revoca ma in accoglimento della riproposta domanda di pagamento degli oneri condominiali scaduti e non pagati, condannare il sig.
pagina 2 di 11 al pagamento nei confronti del condominio della somma di €.24.852,87 Parte_1
per oneri condominiali così come approvati dalle delibere del 7.09.2023, del 7.12.2023 e del 13.12.2023 non impugnate e non contestate ed al rimborso delle spese delle competenze del presente giudizio e dell'obbligatorio procedimento di mediazione confermando quelle già liquidate nella procedura monitoria con la reiezione della proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.” Il giudice fissava nuova udienza ai sensi dell'art. 171 bis cpc dalla quale sono decorsi i termini di cui all'art. 171 ter cpc. Le parti depositavano le note. Alla
prima udienza il Giudice non sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa al 11/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, con termine per le parti di depositare note di precisazione delle conclusioni sino al 10/01/2025, termine per deposito di comparse conclusionali sino al 10/02/2025 e termine sino al 24/02/2025 per deposito memorie di replica. Le parti depositavano le note e le memorie nei termini indicati. Il giudice a scioglimento della riserva dell'udienza dell'11/03/2025 tratteneva la causa in decisione. Nel DI opposto non vi è
indeterminatezza del creditore in quanto lo stesso è il di cui è Controparte_1 CP_1
riportato il codice fiscale, l'eventuale errore materiale nel non indicare completamente il nome dell'amministratore non comporta nullità del DI opposto in quanto non ingenera confusione su chi sia il creditore e con altri soggetti giuridici e non compromette il principio del contradittorio, tanto che l'opponente ha correttamente citato nel giudizio di opposizione il condominio creditore. La Cassazione del 27.4.2016 n.8430 ha stabilito pagina 3 di 11 che quando l'errore relativo all'indicazione del nome commesso nel ricorso per decreto ingiuntivo …. in assenza di una concreta circostanza che possa ingenerare confusione con un altro diverso soggetto giuridico, non è contestabile la valutazione del giudice di merito circa l'inidoneità dell'errore commesso a determinare una compromissione del principio del contraddittorio. Per quanto riguarda il presunto errore nell'indicazione del codice fiscale del debitore , lo stesso è chiaramente identificato nella Parte_1
parte narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo come il “proprietario dell'appartamento contraddistinto con l'interno n. 3 scala C e del box n. 22 tutti siti nello stabile condominiale”, anche in questo caso tale errore non può ingenerare confusione tanto che il debitore , proprietario del detto immobile sito nel condominio Parte_1
opposto, ha proposto opposizione nei termini di legge. Quando in un atto giudiziario risulta errato il nome del convenuto, si è affermato il principio per il quale l'erronea indicazione del convenuto (persona fisica o società) è un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono. Inoltre, come più volte statuito dalla giurisprudenza, l'eventuale nullità del decreto ingiuntivo opposto, non impedisce la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di quest'ultimo. Nel merito, le somme dovute al risultano da bilanci CP_1
approvati dall'assemblea condominiale, delibere non opposte ed ormai definitive.
pagina 4 di 11 L'assemblea condominiale ha approvato tutti i bilanci straordinari ed i rendiconti consuntivi relativi agli anni di gestione 2019, 2020 e 2021, tale delibera non è mai stata impugnata. Il Decreto Ingiuntivo opposto è basato su tali delibere mai impugnate dalla opponente. Eventuali errori eccepiti dall'opponente e relativi alle delibere di approvazione del bilancio comporterebbero eventualmente l'annullamento di tali delibere ma le stesse dovevano essere impugnate nei termini di trenta giorni previsti dalla vigente normativa ex art 1137 c.c. Inoltre, eventuali eccezioni di nullità o annullabilità delle delibere assembleari può anche essere chiesta nel giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo sulla stessa fondato, a condizione che la domanda sia presentata in via riconvenzionale e non di mera eccezione. Anche in questo caso occorre però rispettare il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137
c.c. per l'annullabilità. E' quanto si ricava dalla recente sentenza n. 2620 del Tribunale di
Messina, pubblicata il 20 novembre 2024. L'opponente non ha proposto domanda riconvenzionale, ma ha sollevato solo eccezioni di annullabilità e nullità che pertanto sono ulteriormente improponibili. L'importo dovuto dalla opponente risulta dai bilanci approvati ed in atti, pertanto le delibere, altre alla base del DI opposto, andavano impugnate nei termini di legge e sono ormai definitive. Nell'atto di opposizione,
l'opponente non può sollevare vizi relativi alle delibere alla base del DI opposto e contesta in questa sede la validità delle dette delibere sollevando eccezioni che potrebbero, se fondate, riguardare la annullabilità delle delibere e non la loro nullità. Tali
domande sono tardive in quanto eccezioni sulla validità della delibera alla base del DI
pagina 5 di 11 dovevano essere rilevate con impugnativa da presentarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera. Il condomino che voglia contestare la delibera ed il riparto delle spese, ai sensi dell'art. 1137 c.c., deve impugnare la delibera dell'assemblea con cui è stato approvato il piano di riparto entro 30 giorni dalla sua adozione, termine questo perentorio. Scaduto tale termine l'impugnazione della delibera non può avvenire successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal , CP_1
eludendo così il termine perentorio indicato dalla legge. Il termine di decadenza di 30
giorni per impugnare la delibera si interrompe dopo la comunicazione della convocazione delle parti in mediazione, se però il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di 30
giorni decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo. Come
statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile Sez. Un. con la Sent. n. 9839 del
14.04.2021: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione,
sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi
Cont previsto…” Infatti, l'opposizione a non può diventare un mezzo per eludere il termine perentorio indicato dalla legge. Pertanto, ogni eventuale eccezione mossa avverso le delibere alla base del DI sono tardive ed improponibili. Il condomino che fa pagina 6 di 11 scadere i termini e non impugna la delibera di approvazione del consuntivo è tenuto a pagare quanto richiesto. Se l'amministratore, dopo la regolare approvazione del consuntivo nel corso della riunione condominiale, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri insoluti, il condomino debitore non può più proporre opposizione alla delibera in quanto è ormai fuori termine, doveva far annullare la delibera entro i termini perentori di legge. Ove dunque la delibera non sia stata impugnata nei termini, ha concluso la Cassazione, essa assume efficacia vincolante.
(Cass. ord. n. 8685/19 del 28.03.2019). Pertanto, vista la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare alla base del DI opposto lo stesso deve essere confermato. Tale delibera costituisce pertanto prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “ai sensi dell'art.63 disp. att. cod.
civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto” (Cass. n. 27292/05 e n. 2387/03). Le
eccezioni relative alle delibere alla base del DI non possono pertanto trovare accoglimento nel presente procedimento e pertanto la somma dovuta dalla opponente è
quella indicata nel D.I. opposto. La Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente confermato tale orientamento (Cass. SS.UU. Sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021).
Inoltre più volte la Cassazione ha ribadito al possibilità per il condominio di richiedere pagina 7 di 11 decreto ingiuntivo sulla base dell'approvazione del bilancio anche senza approvazione del riparto: «In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa,
la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino». Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali ai sensi del primo comma dell'articolo 1137 del Codice civile, discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è
tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio». La Cassazione, in perfetta coerenza con tutti i suoi pronunciamenti in argomento, ha statuito che l'approvazione di un bilancio consuntivo:
è sufficiente per avviare validamente il recupero coattivo dei crediti vantati dal
. «Il consuntivo approvato e non contestato, costituisce idoneo titolo del CP_1
credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso» (Cassazione, 7741/2017; Cassazione,
3847/2021; Corte d'appello Milano, 1906/2021). “Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali ai sensi del primo comma dell'articolo 1137 del Codice civile, discende pagina 8 di 11 l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condòmini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio”. (Cassazione, Sezioni unite,
26629/2009). Pertanto, le somme dovute dal risultano dai bilanci in atti. CP_1
Risulta però in atti ed è stato riconosciuto anche dal condominio opposto che l'opponente ha pagato la somma di €. 1.057,00 di cui solo €. 929,00 imputabili alla somma ingiunta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo e solo pochi giorni prima della sua notifica, il decreto ingiuntivo è stato emesso il 9.04.2024, il pagamento è stato eseguito dal sig. l'11.04.2024. La somma dovuta a saldo Parte_1
dall'opponente è di € 23.952,00 per oneri condominiali (€. 24.852,87 - € 900,00).
Il pagamento è avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, lo stesso va revocato con condanna dell'opponente al versamento della somma dovuta a saldo, per tutto quanto su esposto. L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna dell'oppone ad € 23.952,00 per sorte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, oltre agli oneri legali liquidati dal Giudice al momento dell'emissione del decreto stesso, oltre alle spese di mediazione e di lite del presente procedimento In merito ai pagamenti, anche successivi all'emissione del decreto opposto, la Suprema Corte ritiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, qualora riconosca fondata, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio,
deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario pagina 9 di 11 l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 7448/93 ; Cass.22489/06; Cass.
sez. lav.17 ottobre 2011, n. 21432). Quindi la spontanea corresponsione della somma,
oggetto del credito, di parte debitrice al proprio avente diritto, rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché la causa del venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. (Cassazione del 8.2.2016 n. 2404) Per quanto attiene alle spese si evidenzia che la parte opponente ha versato solo parte delle somme dovute dopo l'iscrizione del decreto e pertanto deve essere condannata al pagamento delle spese. Infatti il principio secondo cui qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso senza tener conto del pagamento medio tempore intervenuto e venga revocato nel giudizio di opposizione, il creditore vada condannato alle spese del giudizio è
applicabile qualora il pagamento precedente all'emissione del decreto sia stato integrale,
non anche quando sia stato versato medio tempore un acconto parziale ed il giudizio di opposizione si chiuda con la condanna al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto. (Sentenza 4.2.2013 n. 1582/12 R.A.C.C). Ai fini della condanna alle spese,
non può essere considerato soccombente l'appellante che abbia ottenuto il riconoscimento, sia pure per una minima parte, del credito reclamato. Lo ha stabilito la
Corte di cassazione, sentenza 9587/2015, chiarendo che tale principio deve applicarsi pagina 10 di 11 anche ai giudizi iniziati mediante decreto ingiuntivo. Assorbita ogni altra eccezione di merito.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dato atto del pagamento parziale da parte dell'opponete,
dopo l'emissione del decreto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4464 del 9.4.2024 -
R.G. 13248/24 del Tribunale di Roma. Condanna l'opponente a versare al condominio opposto la somma residua di € 23.952,00, oltre alle spese per il Decreto Ingiuntivo ed agli interessi dalla domanda all'effettivo pagamento. Condanna la parte opponente in favore del condominio opposto al pagamento delle spese per la mediazione e delle spese di lite del presente giudizio calcolate in Euro 4.000,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva, Cpa come per legge, oltre successive incombenze.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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