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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni in favore dei superstiti, CP_1
TRA
, in qualità di coniuge del defunto , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Mirabella Eclano, via Roma n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino, che la rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Fiorina Guarino, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/08/2023 la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite di
, deceduto il 28/06/2020 per carcinoma polmonare, ha esposto: che il aveva Persona_1 Per_1 svolto, dal 1973 al 2019, l'attività di carrozziere, consistente nella riparazione di strisci, graffi e ammaccature presenti sulla carrozzeria, con le modalità analiticamente descritte in ricorso;
che in data 1/06/2020 il era stato ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Per_1
Avellino, ove, a seguito di una serie di accertamenti clinici disposti dalla struttura sanitaria, gli veniva diagnosticato “K Polmonare”; che tale patologia era certamente legata al tipo di lavoro e alle sostanze a cui il lavoratore era stato continuamente esposto nell'arco della sua vita lavorativa, ininterrottamente, per oltre trent'anni, alcune delle quali sono incluse nella lista I dedicata alle malattie di cui è probabile l'origine professionale: benzene, formaldeide, cadmio e composti, cromo, cromato di potassio e cromato di stronzio, piombo, solventi, idrocarburi policiclici aromatici, asbesto,
1 nichel e composti, ecc.; che le spese funebri da lei sostenute ammontavano ad € 12.000,00; che in data 7/05/2022 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento della rendita a superstiti, CP_1
e che avverso il rigetto aveva inutilmente esperito i previsti rimedi amministrativi.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare che il CP_1
è stato esposto a sostanze cancerogeni per un periodo ultraventennale;
b) accertare e Persona_1 dichiarare che l'esposizione continua per circa trent'anni alle sostanze chimiche sopra elencate è stata da sola causa efficiente e/o in subordine concausa preponderante all'insorgenza della “Neoplasia
Polmonare” nel defunto c) condannare l' alla corresponsione, in favore della Persona_1 CP_1 sig.ra della rendita ai superstiti ed al pagamento dell'assegno funerario, secondo Parte_1 quanto verrà accertato in corso di causa, oltre agli arretrati dalla data del decesso del Persona_1 alla data della decisione ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria ove ritenuti di giustizia”; con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
L' non si è costituito nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_2 pertanto, dichiarata la contumacia.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La ricorrente è moglie ed erede di , carrozziere, deceduto il 28/06/2020 per carcinoma Persona_1 polmonare metastatico.
L' ha respinto la sua domanda di rendita ai superstiti, avanzata il 7/05/2022, ritenendo la morte CP_1 non riconducibile a malattia professionale.
In questa sede agisce quindi, in qualità di erede, per conseguire le prestazioni riconosciute in favore dei superstiti, ovvero rendita e assegno funerario.
Ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116
a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli. […] Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto
2 una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”.
Per la spettanza delle suddette prestazioni, occorre pertanto che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Giova premettere, in diritto, che in tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente CP_1 quelle che risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
3 Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, il carcinoma polmonare è tabellato nell'industria, in base alle “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” approvate con D.M. 9/04/2008, in
GU n. 169 del 21/07/2008, applicabili ratione temporis alla fattispecie, in correlazione con lavorazioni che espongono all'azione di arsenico, leghe e composti, di berillio, leghe e composti, di cadmio, leghe e composti, di cromo esavalente, di nichel, leghe e composti, di fibre di asbesto.
Il teste , collega del nel periodo 2010-2016/17, alle dipendenze della ditta Testimone_1 Per_1
, ha riferito che il si occupava della preparazione, che consiste nel raddrizzare la CP_3 Per_1 parte danneggiata, nel passare il primer e lo stucco, nel carteggiare lo stucco, prima di passare alla verniciatura, di cui si occupava invece il teste;
che l'attività di preparazione alla verniciatura, svolta dal era svolta con le modalità descritte in ricorso e comportava il quotidiano utilizzo delle Per_1 sostanze indicate nel capo 5 del ricorso (vernici, sgrassanti, acidi, diluente per rimuovere impurità su vetri, lamiere, ecc.; solventi;
stucchi di diversa tipologia;
prodotti catalizzatori per indurire lo stucco;
primer ed antiruggine;
sigillanti e collanti, acidi per vasche anodiche;
pasta abrasiva); che lavoravano a tempo pieno, da lunedì a venerdì; che il locale dove tali mansioni venivano svolte era a norma e aerato, ma che in passato non era stato sempre così; che il gli aveva riferito di aver sempre Per_1 svolto il lavoro di carrozziere, in passato occupandosi anche della verniciatura;
che il teste aveva una mascherina specifica, mentre il ne aveva una filtrante antipolvere. Per_1
La prova testimoniale esperita ha dunque confermato, sia pure per un periodo circoscritto, le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa del defunto e alla nocività dell'ambiente di lavoro. Persona_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il dante causa dell'odierna ricorrente era affetto dalla malattia denunciata “Carcinoma polmonare metastatico”, da ritenersi, avuto riguardo all'esposizione protratta a sostanze nocive cancerogene, di origine professionale, e che tale malattia è stata causa del decesso.
Nella perizia, il CTU ha, in particolare, rilevato quanto segue: “il de cuius, ha svolto per oltre quarant'anni, dal 1973 al 2019, l'attività di carrozziere alle dipendenze, esposto perciò, nelle operazioni di riparazione delle carrozzerie di autovetture, a polveri, particolato da spruzzatura di prodotti vernicianti, solventi ed isocianati, sia per la loro presenza in aria, che per contatto cutaneo.
L'esame istologico della neoplasia polmonare accertata metteva in evidenza i caratteri morfologici del Carcinoma a piccole cellule, cosiddetto Microcitoma. Il Microcitoma rappresenta il 10% circa dei tumori polmonari ed è caratterizzato da una elevata aggressività, da una rapida evoluzione ed è strettamente legato al tabagismo, riscontrandosi però anche in soggetti che non hanno mai fumato.
Tale neoplasia origina dalle cellule neuroendocrine presenti nei polmoni ed in circa il 75-80% dei pazienti, come nel caso in esame, all'atto della diagnosi si riscontra già una diffusione metastatica.
L'evento patogenetico scatenante l'insorgenza del cancro del polmone a piccole cellule è da ricercare nella mutazione dei geni che stimolano la crescita cellulare (cMyc, MYCN e MYCL) e l'inibizione dell'apoptosi (BCL-2). Ulteriori elementi coinvolti sono gli onco-soppressori (p53), la cui inattivazione giustifica la peculiare progressione neoplastica di questo tipo di tumore. In ogni caso, prima di diventare neoplastiche, le cellule epiteliali respiratorie hanno bisogno di una prolungata
4 esposizione ad agenti cancerogeni e di accumulare molteplici aberrazioni genetiche. Fra i fattori di rischio il fumo di sigaretta, ivi compreso il fumo passivo, è senza dubbio il principale fattore di rischio per lo sviluppo del cancro del polmone a piccole cellule, ma non si può escludere il rischio professionale. L'attività di verniciatura, che trova applicazione in diversi e variegati settori lavorativi quali ad esempio l'industria del legno, quella automobilistica, il settore navale, la produzione di mobili, l'industria metalmeccanica, è stata inclusa dall'Agenzia Internazionale di
Ricerca sul Cancro (IARC) fra le principali occupazioni in cui sono stati registrati con maggior frequenza casi di cancro fra i lavoratori o gli ex lavoratori. L'IARC nello stilare l'elenco di tali occupazioni ha chiarito che determinate sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro possono aumentare l'insorgenza di taluni tumori nei lavoratori o negli ex lavoratori che svolgono o che svolgevano attività a contatto con queste sostanze e che fra gli addetti alla verniciatura si è registrato un incremento di casi di cancro ai polmoni, alla vescica e di mesotelioma. I risultati di diversi studi epidemiologici condotti in Svezia, Danimarca e USA hanno condotto a concludere che l'incremento dei casi di cancro ai polmoni in soggetti addetti alla verniciatura, potrebbe essere dovuto al fatto che le sostanze presenti, soprattutto in passato, nelle vernici e nei prodotti utilizzati come solventi nell'attività di verniciatura, sono appunto cancerogene. È stata ad esempio accertata la cancerogenità verso il polmone di alcuni pigmenti a base metallica fra cui si trovano i composti del cromo esavalente (cromato di bario, cromato di stronzio, giallo di piombo solfo-cromato, piombo cromato molibdato rosso). I lavoratori possono quindi venire in contatto diretto con agenti chimici cancerogeni, che si disperdono nel corso della lavorazione, in quanto li inalano nel corso della verniciatura vera e propria oppure perché manipolano e trasportano prodotti verniciati. […] Tali informazioni non sono desumibili dalla documentazione in atti, nè è possibile risalire alla tipologia dei prodotti usati, tuttavia vi è la ragionevole certezza che l'esposizione ai prodotti usati per la stuccatura e verniciatura delle automobili, abbia contribuito nel caso in esame, in uno al tabagismo,
a causare la patologia neoplastica. D'altra parte con il Decreto 10 Ottobre 2023 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali è stata emanata la Revisione delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Tale nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata sulla GU Serie generale - n 270 del 18.11.2023 prevede, in analogia al precedente DM 9.4.2008, l'insorgenza di neoplasie in caso di lavorazioni che espongono all'azione dei prodotti usati per la verniciatura (Voce 5)”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione agli atti, e meritano pertanto di essere condivise.
Esse sono, peraltro, coerenti con la consolidata giurisprudenza secondo la quale il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause, per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass.
11 novembre 2014 n. 23990; sent. n. 27952 del 31/10/2018; ord. n. 38123 del 02/12/2021); mentre
5 va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve pertanto concludersi per la riconducibilità della morte a malattia professionale, con conseguente diritto dell'odierna ricorrente alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario di cui all'art. 85 del
D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, nella misura e con la decorrenza di legge, in virtù della domanda presentata il 7/05/2022, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, con distrazione ex CP_1 art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di erede di , di percepire la Persona_1 rendita ai superstiti e l'assegno funerario di cui all'art. 85 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, nella misura e con la decorrenza di legge, in virtù della domanda presentata il 7/05/2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni di cui al CP_1 punto 1), maggiorate degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3131 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: prestazioni in favore dei superstiti, CP_1
TRA
, in qualità di coniuge del defunto , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Mirabella Eclano, via Roma n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino, che la rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Fiorina Guarino, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/08/2023 la ricorrente, premesso di essere coniuge superstite di
, deceduto il 28/06/2020 per carcinoma polmonare, ha esposto: che il aveva Persona_1 Per_1 svolto, dal 1973 al 2019, l'attività di carrozziere, consistente nella riparazione di strisci, graffi e ammaccature presenti sulla carrozzeria, con le modalità analiticamente descritte in ricorso;
che in data 1/06/2020 il era stato ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Per_1
Avellino, ove, a seguito di una serie di accertamenti clinici disposti dalla struttura sanitaria, gli veniva diagnosticato “K Polmonare”; che tale patologia era certamente legata al tipo di lavoro e alle sostanze a cui il lavoratore era stato continuamente esposto nell'arco della sua vita lavorativa, ininterrottamente, per oltre trent'anni, alcune delle quali sono incluse nella lista I dedicata alle malattie di cui è probabile l'origine professionale: benzene, formaldeide, cadmio e composti, cromo, cromato di potassio e cromato di stronzio, piombo, solventi, idrocarburi policiclici aromatici, asbesto,
1 nichel e composti, ecc.; che le spese funebri da lei sostenute ammontavano ad € 12.000,00; che in data 7/05/2022 aveva presentato all' domanda per il riconoscimento della rendita a superstiti, CP_1
e che avverso il rigetto aveva inutilmente esperito i previsti rimedi amministrativi.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “a) accertare e dichiarare che il CP_1
è stato esposto a sostanze cancerogeni per un periodo ultraventennale;
b) accertare e Persona_1 dichiarare che l'esposizione continua per circa trent'anni alle sostanze chimiche sopra elencate è stata da sola causa efficiente e/o in subordine concausa preponderante all'insorgenza della “Neoplasia
Polmonare” nel defunto c) condannare l' alla corresponsione, in favore della Persona_1 CP_1 sig.ra della rendita ai superstiti ed al pagamento dell'assegno funerario, secondo Parte_1 quanto verrà accertato in corso di causa, oltre agli arretrati dalla data del decesso del Persona_1 alla data della decisione ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria ove ritenuti di giustizia”; con vittoria di spese e competenze professionali, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
L' non si è costituito nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne è stata, CP_2 pertanto, dichiarata la contumacia.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale la causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La ricorrente è moglie ed erede di , carrozziere, deceduto il 28/06/2020 per carcinoma Persona_1 polmonare metastatico.
L' ha respinto la sua domanda di rendita ai superstiti, avanzata il 7/05/2022, ritenendo la morte CP_1 non riconducibile a malattia professionale.
In questa sede agisce quindi, in qualità di erede, per conseguire le prestazioni riconosciute in favore dei superstiti, ovvero rendita e assegno funerario.
Ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116
a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli. […] Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto
2 una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”.
Per la spettanza delle suddette prestazioni, occorre pertanto che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Giova premettere, in diritto, che in tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente CP_1 quelle che risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
3 Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, il carcinoma polmonare è tabellato nell'industria, in base alle “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” approvate con D.M. 9/04/2008, in
GU n. 169 del 21/07/2008, applicabili ratione temporis alla fattispecie, in correlazione con lavorazioni che espongono all'azione di arsenico, leghe e composti, di berillio, leghe e composti, di cadmio, leghe e composti, di cromo esavalente, di nichel, leghe e composti, di fibre di asbesto.
Il teste , collega del nel periodo 2010-2016/17, alle dipendenze della ditta Testimone_1 Per_1
, ha riferito che il si occupava della preparazione, che consiste nel raddrizzare la CP_3 Per_1 parte danneggiata, nel passare il primer e lo stucco, nel carteggiare lo stucco, prima di passare alla verniciatura, di cui si occupava invece il teste;
che l'attività di preparazione alla verniciatura, svolta dal era svolta con le modalità descritte in ricorso e comportava il quotidiano utilizzo delle Per_1 sostanze indicate nel capo 5 del ricorso (vernici, sgrassanti, acidi, diluente per rimuovere impurità su vetri, lamiere, ecc.; solventi;
stucchi di diversa tipologia;
prodotti catalizzatori per indurire lo stucco;
primer ed antiruggine;
sigillanti e collanti, acidi per vasche anodiche;
pasta abrasiva); che lavoravano a tempo pieno, da lunedì a venerdì; che il locale dove tali mansioni venivano svolte era a norma e aerato, ma che in passato non era stato sempre così; che il gli aveva riferito di aver sempre Per_1 svolto il lavoro di carrozziere, in passato occupandosi anche della verniciatura;
che il teste aveva una mascherina specifica, mentre il ne aveva una filtrante antipolvere. Per_1
La prova testimoniale esperita ha dunque confermato, sia pure per un periodo circoscritto, le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa del defunto e alla nocività dell'ambiente di lavoro. Persona_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il dante causa dell'odierna ricorrente era affetto dalla malattia denunciata “Carcinoma polmonare metastatico”, da ritenersi, avuto riguardo all'esposizione protratta a sostanze nocive cancerogene, di origine professionale, e che tale malattia è stata causa del decesso.
Nella perizia, il CTU ha, in particolare, rilevato quanto segue: “il de cuius, ha svolto per oltre quarant'anni, dal 1973 al 2019, l'attività di carrozziere alle dipendenze, esposto perciò, nelle operazioni di riparazione delle carrozzerie di autovetture, a polveri, particolato da spruzzatura di prodotti vernicianti, solventi ed isocianati, sia per la loro presenza in aria, che per contatto cutaneo.
L'esame istologico della neoplasia polmonare accertata metteva in evidenza i caratteri morfologici del Carcinoma a piccole cellule, cosiddetto Microcitoma. Il Microcitoma rappresenta il 10% circa dei tumori polmonari ed è caratterizzato da una elevata aggressività, da una rapida evoluzione ed è strettamente legato al tabagismo, riscontrandosi però anche in soggetti che non hanno mai fumato.
Tale neoplasia origina dalle cellule neuroendocrine presenti nei polmoni ed in circa il 75-80% dei pazienti, come nel caso in esame, all'atto della diagnosi si riscontra già una diffusione metastatica.
L'evento patogenetico scatenante l'insorgenza del cancro del polmone a piccole cellule è da ricercare nella mutazione dei geni che stimolano la crescita cellulare (cMyc, MYCN e MYCL) e l'inibizione dell'apoptosi (BCL-2). Ulteriori elementi coinvolti sono gli onco-soppressori (p53), la cui inattivazione giustifica la peculiare progressione neoplastica di questo tipo di tumore. In ogni caso, prima di diventare neoplastiche, le cellule epiteliali respiratorie hanno bisogno di una prolungata
4 esposizione ad agenti cancerogeni e di accumulare molteplici aberrazioni genetiche. Fra i fattori di rischio il fumo di sigaretta, ivi compreso il fumo passivo, è senza dubbio il principale fattore di rischio per lo sviluppo del cancro del polmone a piccole cellule, ma non si può escludere il rischio professionale. L'attività di verniciatura, che trova applicazione in diversi e variegati settori lavorativi quali ad esempio l'industria del legno, quella automobilistica, il settore navale, la produzione di mobili, l'industria metalmeccanica, è stata inclusa dall'Agenzia Internazionale di
Ricerca sul Cancro (IARC) fra le principali occupazioni in cui sono stati registrati con maggior frequenza casi di cancro fra i lavoratori o gli ex lavoratori. L'IARC nello stilare l'elenco di tali occupazioni ha chiarito che determinate sostanze chimiche presenti nei luoghi di lavoro possono aumentare l'insorgenza di taluni tumori nei lavoratori o negli ex lavoratori che svolgono o che svolgevano attività a contatto con queste sostanze e che fra gli addetti alla verniciatura si è registrato un incremento di casi di cancro ai polmoni, alla vescica e di mesotelioma. I risultati di diversi studi epidemiologici condotti in Svezia, Danimarca e USA hanno condotto a concludere che l'incremento dei casi di cancro ai polmoni in soggetti addetti alla verniciatura, potrebbe essere dovuto al fatto che le sostanze presenti, soprattutto in passato, nelle vernici e nei prodotti utilizzati come solventi nell'attività di verniciatura, sono appunto cancerogene. È stata ad esempio accertata la cancerogenità verso il polmone di alcuni pigmenti a base metallica fra cui si trovano i composti del cromo esavalente (cromato di bario, cromato di stronzio, giallo di piombo solfo-cromato, piombo cromato molibdato rosso). I lavoratori possono quindi venire in contatto diretto con agenti chimici cancerogeni, che si disperdono nel corso della lavorazione, in quanto li inalano nel corso della verniciatura vera e propria oppure perché manipolano e trasportano prodotti verniciati. […] Tali informazioni non sono desumibili dalla documentazione in atti, nè è possibile risalire alla tipologia dei prodotti usati, tuttavia vi è la ragionevole certezza che l'esposizione ai prodotti usati per la stuccatura e verniciatura delle automobili, abbia contribuito nel caso in esame, in uno al tabagismo,
a causare la patologia neoplastica. D'altra parte con il Decreto 10 Ottobre 2023 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali è stata emanata la Revisione delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Tale nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata sulla GU Serie generale - n 270 del 18.11.2023 prevede, in analogia al precedente DM 9.4.2008, l'insorgenza di neoplasie in caso di lavorazioni che espongono all'azione dei prodotti usati per la verniciatura (Voce 5)”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione agli atti, e meritano pertanto di essere condivise.
Esse sono, peraltro, coerenti con la consolidata giurisprudenza secondo la quale il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause, per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass.
11 novembre 2014 n. 23990; sent. n. 27952 del 31/10/2018; ord. n. 38123 del 02/12/2021); mentre
5 va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Deve pertanto concludersi per la riconducibilità della morte a malattia professionale, con conseguente diritto dell'odierna ricorrente alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario di cui all'art. 85 del
D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, nella misura e con la decorrenza di legge, in virtù della domanda presentata il 7/05/2022, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo, con distrazione ex CP_1 art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente, in qualità di erede di , di percepire la Persona_1 rendita ai superstiti e l'assegno funerario di cui all'art. 85 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, nella misura e con la decorrenza di legge, in virtù della domanda presentata il 7/05/2022;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni di cui al CP_1 punto 1), maggiorate degli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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