CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 06.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3276 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Ramona Deseira ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo Studio in Frosinone, Via Mola Vecchia n.4, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
EL e LA De AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinonne, via Marittima n. 330, giusta procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv. Maria A. Tuminelli e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via Cesare BECCARIA n.
29
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, 1546/2023 pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28/11/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 4 febbraio 2015 sino al 10 novembre 2020, CP_1 data in cui le veniva intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone, in funzione CP_ di Giudice del lavoro, la Società resistente e l' al fine di sentire “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la sig. ha Parte_1 prestato di fatto la propria attività lavorativa, in regime subordinato, a tempo indeterminato, con contratto part time, presso la a far data dal CP_1
04/02/2015, con le mansioni di operaia di II livello, assunta, successivamente in data 10/06/2015, sino al 08/11/2020, data del licenziamento, comminato per supposto periodo di comporto, e per l'effetto dichiarare costituito ab origine un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno con la predetta società; b) in via principale, accertare e dichiarare definitivamente acquisito in favore della ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo secondo il II livello, in luogo del livello contrattuale I applicato in busta paga, secondo il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,” 2011, o subordinatamente, al livello ritenuto equo
a far tempo dal 04.02.2015 o dalla data eventuale diversa che risulterà di giustizia, fino al giorno dell'effettivo termine della presentazione lavorativa e pertanto accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato il diritto al Pt_1 pagamento della somma di € 15.769,28, quale differenze retributive, non corrisposte, comprensiva delle ferie e dei permessi no godute, € 361,05 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad € 2.738,78 per TFR non corrisposto,
e per l'effetto, dunque, condannare la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento in favore della sig.ra della somma totale di € Parte_1
18.869,11 , come da conteggi del consulente del lavoro allegati;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare, sulla scorta del diverso livello contrattuale acquisito, di cui al punto n. b) il diritto della ricorrente a percepire le differenze a titolo di
TFR e quant'altro spettantegli per legge, che verrà stabilito in causa, a seguito della espletanda CTU, e per l'effetto, condannare la al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della risultante somma;
d) sempre in via
2 principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso alla ricorrente, in data 06/04/18, a Isola del Liri, presso il Condominio Visca A, Via
Baisi, avveniva con le modalità descritte in premessa, a causa della mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche da parte della e, per l'effetto, CP_1 condannarla ex art. 2087 c.c. al risarcimento di tutti i danni fisici e morali riportati, al pagamento della somma di € 17.865,85, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni di assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 09/04/2018 al
30/09/2018 (175 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per infortunio sul lavoro e non malattia;
f) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 05/06/2019 al 07/07/2019 (33 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie non concesse
e non malattia;
g) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificamente, dal 08/09/2020 al giorno del licenziamento 08/11/2020 (62 gg), come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie concesse e non malattia;
e, dunque, per l'effetto, scomputare i predetti giorni per un totale di 270 dal supposto periodo di comporto, posto a fondamento del comminato licenziamento;
h) in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, il licenziamento comminato alla ricorrente con effetto dal Parte_1
10/11/2020, per lo scorporo dei predetti giorni di infortunio e di ferie non concesse come sopra determinati e per le ragioni indicate al punto C) della parte in diritto del presente atto;
i) in via principale, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. CP_1
n.23/2015, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere tutte le retribuzioni non percepite dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
il tutto da calcolarsi secondo l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinarie) di cui ai punti b) ed c); condannare la alla CP_1 retribuzione in favore della ricorrente della integrale posizione contributiva e al relativo versamento in favore dell' della contribuzione omessa e/o evasa CP_2 effettivamente dovuta in relazione al reale svolgimento del rapporto lavorativo
3 e, ove questa risulti prescritta, al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 2116 c.c. da calcolarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 1 agosto 1962, n.1338. l) sempre in via principale, accertare tutte le violazioni di legge e della contrattazione collettiva di categoria commesse dalla in costanza di rapporto di lavoro, in danno alla ricorrente, CP_1 così come specificate in premessa, e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in via equitativa dall'intestato
Tribunale nella somma che riterrà di giustizia. m) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale di cui al punto n. i), condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo
l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinario) di cui ai punti b) e c). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di aver lavorato per i primi 4 mesi senza copertura contrattuale per poi essere stata assunta contratto part-time a tempo indeterminato a far data dal 10.06.2015, con la qualifica di operaio di I livello
CCNL Pulizia Multiservizi.
Ha dedotto di aver prestato la propria prestazione lavorativa per 22 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalmente stabilite, e di aver svolto dal 2015 al 2017 lavoro supplementare, retribuite come “rimborso spese”, svolgendo di fatto attività inquadrabile nel II livello (operai che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti).
Ha infine rappresentato, che a causa di un infortunio avvenuto sul lavoro in data
6.4.2018 - che la Società avrebbe omesso di denunciare all' - era stata CP_3 costretta ad assentarsi per malattia dal 30.04.2018 al 30.09.2018, per poi essere licenziata in data 10.11.2020 per superamento del periodo di comporto, denunciando l'illegittimità dello stesso, in quanto i 175 giorni di malattia avrebbero dovuto essere scorporati da detto periodo, essendo stati determinati dall'occorso infortunio sul lavoro, intervenuto a causa delle condotte inadempienti della società, che avrebbe omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando quanto dedotto ed CP_1
4 eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente. CP_ Si è costituito altresì l' deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e rimettendosi comunque alle determinazioni del Giudice in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rigettato integralmente il ricorso.
In sintesi, il Giudice di prime cure i) ha ritenuto infondata la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal
4.2.2015 al 9.06.2015, rilevando che l'istruttoria non ha confermato l'espletamento nel periodo in questione di un lavoro continuativo, e non meramente occasionale, come sostenuto da parte ricorrente;
ii) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di inquadramento superiore, accertando che la società resistente aveva già provveduto ad inquadrare la ricorrente nel II livello del CCNL di categoria, provvedendo contestualmente al versamento di tutte le differenze retributive e contributive in virtù del predetto inquadramento, con decorrenza dal febbraio del 2016 in forza del CCNL la cui declaratoria del I livello prevede che
“appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”; iii) ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare per carenza di prova;
iv) ha accertato l'irrilevanza della dedotta riduzione oraria, in quanto da tale assunto la lavoratrice non avrebbe poi fatto discendere alcuna domanda, di natura ripristinatoria o risarcitoria;
v) ha rilevato che, relativamente alla richiesta di accertamento dell'infortunio sul lavoro, occorso in data 6.04.2018, la ricorrente ha omesso di fornire la prova circa “le modalità di verificazione del dedotto infortunio, la correlazione tra l'attività lavorativa espletata e l'evento, nonché il nesso causale tra infortunio e danni lamentati” e che detto evento non sarebbe stato confermato neanche dai testi con sufficiente certezza, rigettando di conseguenza le relative domande risarcitorie;
vi) ha rigettato, infine, in ragione della mancata prova che l'infortunio si fosse verificato in occasione del lavoro, la domanda di impugnativa del licenziamento
Con atto di appello ha censurato detta decisione, chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in
5 relazione alla condanna alle spese di lite, ed articolando, nel merito, i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo dal 04/02/2015 al
09/06/2015, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti e corrispondente contribuzione previdenziale.; 2) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di inquadramento superiore e conseguente spettanza delle differenze retributiva e contributive;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare;
4) erronea valutazione del contenuto del ricorso introduttivo e delle risultanze istruttorie - omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al risarcimento danni per equivalente, in conseguenza dell'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro;
5) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro, e conseguente accoglimento dell'impugnativa di licenziamento illegittimamente intimato per superamento del periodo di comporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' che, nel ribadire la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva nei limiti già indicati in primo grado, in punto di regolarizzazione del periodo lavorativo come contestato nell'atto di appello, rimettendosi alle determinazioni del giudice adito, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi antecedenti il quinquennio la data del ricorso introduttivo
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo per il periodo 4/02/2015 – 9/06/2015, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i testi avrebbero confermato l'esistenza nel periodo in questione dello svolgimento di un'attività lavorativa pari a 22 ore settimanali.
La doglianza non appare condivisibile, sostanziandosi di fatto soltanto in una personale (e neppure condivisibile) lettura delle dichiarazioni testimoniali, che
6 non risulta idonea ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
La decisione impugnata è infatti correttamente motivata, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle prove testimoniali e rilevato come le stesse non fossero idonee a dimostrare quanto dedotto dalla ricorrente.
In primo luogo, deve condividersi la valutazione di irrilevanza, ai fini che qui rilevano, delle dichiarazioni rese dalla figlia della ricorrente, trattandosi di mere dichiarazioni de relato actoris. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “per i testi de relato che depongono su fatti e circostanze appresi dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (Cass., n. 18709/2021).
Parimenti condivisibile perché corretta appare la valutazione espressa dal
Giudice di prime cure in ordine alla testimonianza resa dalla , la quale Tes_1 non ha saputo fornire alcuna precisa indicazione circa gli orari di lavoro dell' limitandosi ad affermare: «questi erano i miei orari e i miei giorni di Pt_1 lavoro, non so quelli della ricorrente».
Né può ritenersi idonea a dimostrare quanto dedotto la successiva precisazione, richiamata dall'appellante, secondo cui «forse faceva qualche ora in più», trattandosi di affermazione meramente congetturale e priva di adeguato fondamento probatorio e di riscontri ulteriori.
Orbene, non solo il giudice di prime cure ha correttamente interpretato le risultanze testimoniali, ma ha anche esattamente verificato che la prestazione resa della ricorrente per il periodo in questione, è stata legittimamente retribuita tramite il sistema dei voucher, così come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 81/2015), risultando coerente con la retribuzione percepita dalla ricorrente (inferiore ad euro 7.000,00) la scelta datoriale di ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, l' censura il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale, deducendone l'erroneità per non aver il Giudice di primo grado riconosciuto che la decorrenza dell'inquadramento nel II livello avrebbe dovuto essere fissata a partire da giugno
7 2015, e non già da febbraio 2016.
Anche tale motivo è privo di pregio, in quanto il primo Giudice ha fatto esatta applicazione del CCNL di categoria, laddove espressamente, nella declaratoria del I livello, prevede che “appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”.
Essendo pertanto l'appellante stata assunta in data 10.06.2015, sino al febbraio del 2016 certamente non avrebbe che potuto essere inquadrata nel corrispondente
I livello, a nulla valendo ogni ulteriore rilievo in merito.
Parimenti, il terzo motivo, con il quale la lavoratrice deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare, non merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dalla gravata sentenza, risulta evidente la carenza probatoria sulla specifica richiesta, consistente anche nell'omessa allegazione al punto 8 del ricorso introduttivo delle modalità esplicative della prestazione che – a dire della ricorrente – avrebbero dovuto legittimare il riconoscimento di lavoro supplementare.
La Corte osserva, peraltro, che neanche le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono riuscite a colmare la carenza di allegazione: <<
“...lavoravamo dalle 8.30 alle 14.00, non tutti i giorni della settimana, ma soltanto tre o quattro...>> (teste ); < Tes_1 CP_1 da 16 anni. Lavoro in amministrazione. La ricorrente ha lavorato con la società come addetta a servizi di pulizie, con un contratto part time di venti ore settimanali, a tempo indeterminato...>> (teste ). Tes_2
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., che nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.
Appare con tutta evidenza che il giudice di primo grado, nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con
8 coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
Peraltro, la decisione è conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di regime probatorio del lavoro supplementare, che anche da ultimo, con sentenza del 1° marzo n. 5438 ha ribadito che “l'onere della prova del lavoro supplementare grava interamente sul dipendente. In assenza di prove concrete e specifiche sulle ore eccedenti l'orario contrattuale, la domanda non può essere accolta”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole poi dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda in relazione alla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte della Società, deducendo l'erronea interpretazione del ricorso introduttivo del primo Giudice.
Orbene, dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., non può che condividersi la pronuncia in ordine al rilevato difetto di domanda risarcitoria o restitutoria collegata a tale deduzione.
Le argomentazioni dell'appellante non risultano infatti condivisibili, non potendo trovare tali domande origine nella ricostruzione che l' compie con il Pt_1 gravame, ad usum delphini.
In ossequio ai dettami di cui all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo chiaro il petitutm e la causa petendi, così come delineati al numero 3 e 4 della stessa norma.
Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un rilievo particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede.
Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e richieste.
Non può pertanto incombere sul Giudicante l'onere di supplire alla parte nella formulazione delle domande e conclusioni non dedotte, il quale, invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ha il dovere di pronunciarsi su tutta la domanda ma non oltre i limiti di essa.
Ad ogni modo, osserva la Corte, che anche tale domanda, qualora fosse stata esaminata nel merito, sarebbe risultata carente della necessaria allegazione probatoria.
9 Con l'ultima doglianza, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente, a causa della quale il primo giudice avrebbe poi rigettato la conseguente impugnativa di licenziamento.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Condivisibile e ben motivata appare infatti la decisione del primo giudice sul punto e la valutazione effettuata del materiale probatorio ai snesi dell'art. 116
c.p.c.
Come scrupolosamente accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali non sono riuscite a dimostrare quanto dedotto in fatto dalla ricorrente, non essendo emersa in modo sufficientemente convincente nessuna delle inadempienze imputate alla Società dall' Pt_1
Nello specifico, anzi, sia dalla documentazione allegata dalla Società che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è emersa alcuna violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro in ordine alla consegna dei DPI. La teste di parte ricorrente ha infatti dichiarato <<...Quando ho Testimone_3 incontrato personale nei condomini ho sempre visto loro indossare CP_1 divise e scarpe. Nell'occasione in cui ebbi il diverbio di cui ho parlato la ricorrente aveva divisa e scarpe..."; il teste di parte resistente ha Testimone_4 invece affermato: <<...Normalmente quando arriva un nuovo dipendente io ho il compito di consegnare il materiale, comprese le scarpe infortunistiche. L'ho fatto anche con la Erano scarpe destinate a lei e non ad altri lavoratori. Pt_1
All'epoca non sempre mi facevo rilasciare la ricevuta per il materiale consegnato, cosa per cui sono stato anche ripreso dall'azienda. La ricorrente ha lavorato anche presso la Caterpillar dove all'ingresso verificano se il dipendente CP_1 indossa scarpe antinfortunistiche.>>; La ha dichiarato <<...Sicuramente Tes_2 la aveva a disposizione le scarpe antinfortunistiche. Lo dico perché in quel Pt_1 periodo la ricorrente stava lavorando presso la Caterpillar FLUID dove non sarebbe potuta entrare senza le scarpe antinfortunistiche visto che sono molto severi nei controlli sull'utilizzo dei DPI. I DPI sono consegnati da un nostro addetto, , che deve anche far firmare un documento dal Parte_2 lavoratore per il ritiro dei DPI. Ricordo che fu rimproverato perché non faceva firmare la ricevuta...>>
Peraltro, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal
10 giudice di prime cure laddove ha rilevato che “Le scarne risultanze istruttorie vanno lette anche alla luce della significativa circostanza che - prima della proposizione del ricorso giudiziale - la ricorrente non rappresentò in alcun modo alla società convenuta che si era verificato l'evento infortunistico poi narrato in ricorso. Negli stessi messaggi allegati dalla parte ricorrente, si legge che
l'attrice comunicò al datore di lavoro soltanto che non era potuta andare a lavoro a causa di una caduta, senza fare riferimento ad alcun infortunio lavorativo. Le considerazioni che precedono portano quindi a non ritenere provati gli assunti attorei relativi al dedotto infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie basate dall'attrice sull'indimostrato presupposto dell'infortunio.”
Si osserva, poi, che la lavoratrice non ha correttamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 1218 c.c. circa la circostanza che l'infortunio dedotto si sia verificato effettivamente in occasione del lavoro.
La Suprema Corte, sul tema della responsabilità per gli infortuno avvenuti sul luogo di lavoro, ha infatti più volte ribadito che: sul lavoratore incombe l'onere di provare non solo di avere subito il danno, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità fra questi due elementi e che soltanto di fronte alla prova di tali elementi, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. (ex multis
Cass. sez. lav. n. 21714 del 28 luglio 2025).
L'istruttoria testimoniale non è riuscita a confermare quanto genericamente dedotto dall' avendo il teste dichiarato: <<...Non so di un Pt_1 Testimone_4 infortunio che la ricorrente avrebbe subito mentre lavorava...>>; la teste Tes_2 affermato :<<...Ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio e poi mi fece una telefonata dicendomi che si era fatta male e quindi che non sarebbe andata al lavoro il giorno cui mi chiamò. Non mi disse in che luogo si era fatta male, nè se si era fatta male al lavoro o altrove e neanche mi disse quale lesioni aveva avuto,n neanche mi specificò per quanto tempo si sarebbe assentata….. La ricorrente inviò dei normali certificati medici di malattia , non di infortunio... >>; il CP_2 teste dichiarato: <mostrata la ricorrente. non l'ho mai Parte_1 domiciliata presso il suo Studio in Frosinone, Via Mola Vecchia n.4, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
EL e LA De AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinonne, via Marittima n. 330, giusta procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv. Maria A. Tuminelli e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via Cesare BECCARIA n.
29
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, 1546/2023 pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28/11/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 4 febbraio 2015 sino al 10 novembre 2020, CP_1 data in cui le veniva intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone, in funzione CP_ di Giudice del lavoro, la Società resistente e l' al fine di sentire “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la sig. ha Parte_1 prestato di fatto la propria attività lavorativa, in regime subordinato, a tempo indeterminato, con contratto part time, presso la a far data dal CP_1
04/02/2015, con le mansioni di operaia di II livello, assunta, successivamente in data 10/06/2015, sino al 08/11/2020, data del licenziamento, comminato per supposto periodo di comporto, e per l'effetto dichiarare costituito ab origine un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno con la predetta società; b) in via principale, accertare e dichiarare definitivamente acquisito in favore della ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo secondo il II livello, in luogo del livello contrattuale I applicato in busta paga, secondo il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,” 2011, o subordinatamente, al livello ritenuto equo
a far tempo dal 04.02.2015 o dalla data eventuale diversa che risulterà di giustizia, fino al giorno dell'effettivo termine della presentazione lavorativa e pertanto accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato il diritto al Pt_1 pagamento della somma di € 15.769,28, quale differenze retributive, non corrisposte, comprensiva delle ferie e dei permessi no godute, € 361,05 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad € 2.738,78 per TFR non corrisposto,
e per l'effetto, dunque, condannare la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento in favore della sig.ra della somma totale di € Parte_1
18.869,11 , come da conteggi del consulente del lavoro allegati;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare, sulla scorta del diverso livello contrattuale acquisito, di cui al punto n. b) il diritto della ricorrente a percepire le differenze a titolo di
TFR e quant'altro spettantegli per legge, che verrà stabilito in causa, a seguito della espletanda CTU, e per l'effetto, condannare la al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della risultante somma;
d) sempre in via
2 principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso alla ricorrente, in data 06/04/18, a Isola del Liri, presso il Condominio Visca A, Via
Baisi, avveniva con le modalità descritte in premessa, a causa della mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche da parte della e, per l'effetto, CP_1 condannarla ex art. 2087 c.c. al risarcimento di tutti i danni fisici e morali riportati, al pagamento della somma di € 17.865,85, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni di assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 09/04/2018 al
30/09/2018 (175 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per infortunio sul lavoro e non malattia;
f) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 05/06/2019 al 07/07/2019 (33 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie non concesse
e non malattia;
g) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificamente, dal 08/09/2020 al giorno del licenziamento 08/11/2020 (62 gg), come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie concesse e non malattia;
e, dunque, per l'effetto, scomputare i predetti giorni per un totale di 270 dal supposto periodo di comporto, posto a fondamento del comminato licenziamento;
h) in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, il licenziamento comminato alla ricorrente con effetto dal Parte_1
10/11/2020, per lo scorporo dei predetti giorni di infortunio e di ferie non concesse come sopra determinati e per le ragioni indicate al punto C) della parte in diritto del presente atto;
i) in via principale, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. CP_1
n.23/2015, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere tutte le retribuzioni non percepite dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
il tutto da calcolarsi secondo l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinarie) di cui ai punti b) ed c); condannare la alla CP_1 retribuzione in favore della ricorrente della integrale posizione contributiva e al relativo versamento in favore dell' della contribuzione omessa e/o evasa CP_2 effettivamente dovuta in relazione al reale svolgimento del rapporto lavorativo
3 e, ove questa risulti prescritta, al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 2116 c.c. da calcolarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 1 agosto 1962, n.1338. l) sempre in via principale, accertare tutte le violazioni di legge e della contrattazione collettiva di categoria commesse dalla in costanza di rapporto di lavoro, in danno alla ricorrente, CP_1 così come specificate in premessa, e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in via equitativa dall'intestato
Tribunale nella somma che riterrà di giustizia. m) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale di cui al punto n. i), condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo
l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinario) di cui ai punti b) e c). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di aver lavorato per i primi 4 mesi senza copertura contrattuale per poi essere stata assunta contratto part-time a tempo indeterminato a far data dal 10.06.2015, con la qualifica di operaio di I livello
CCNL Pulizia Multiservizi.
Ha dedotto di aver prestato la propria prestazione lavorativa per 22 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalmente stabilite, e di aver svolto dal 2015 al 2017 lavoro supplementare, retribuite come “rimborso spese”, svolgendo di fatto attività inquadrabile nel II livello (operai che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti).
Ha infine rappresentato, che a causa di un infortunio avvenuto sul lavoro in data
6.4.2018 - che la Società avrebbe omesso di denunciare all' - era stata CP_3 costretta ad assentarsi per malattia dal 30.04.2018 al 30.09.2018, per poi essere licenziata in data 10.11.2020 per superamento del periodo di comporto, denunciando l'illegittimità dello stesso, in quanto i 175 giorni di malattia avrebbero dovuto essere scorporati da detto periodo, essendo stati determinati dall'occorso infortunio sul lavoro, intervenuto a causa delle condotte inadempienti della società, che avrebbe omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando quanto dedotto ed CP_1
4 eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente. CP_ Si è costituito altresì l' deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e rimettendosi comunque alle determinazioni del Giudice in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rigettato integralmente il ricorso.
In sintesi, il Giudice di prime cure i) ha ritenuto infondata la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal
4.2.2015 al 9.06.2015, rilevando che l'istruttoria non ha confermato l'espletamento nel periodo in questione di un lavoro continuativo, e non meramente occasionale, come sostenuto da parte ricorrente;
ii) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di inquadramento superiore, accertando che la società resistente aveva già provveduto ad inquadrare la ricorrente nel II livello del CCNL di categoria, provvedendo contestualmente al versamento di tutte le differenze retributive e contributive in virtù del predetto inquadramento, con decorrenza dal febbraio del 2016 in forza del CCNL la cui declaratoria del I livello prevede che
“appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”; iii) ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare per carenza di prova;
iv) ha accertato l'irrilevanza della dedotta riduzione oraria, in quanto da tale assunto la lavoratrice non avrebbe poi fatto discendere alcuna domanda, di natura ripristinatoria o risarcitoria;
v) ha rilevato che, relativamente alla richiesta di accertamento dell'infortunio sul lavoro, occorso in data 6.04.2018, la ricorrente ha omesso di fornire la prova circa “le modalità di verificazione del dedotto infortunio, la correlazione tra l'attività lavorativa espletata e l'evento, nonché il nesso causale tra infortunio e danni lamentati” e che detto evento non sarebbe stato confermato neanche dai testi con sufficiente certezza, rigettando di conseguenza le relative domande risarcitorie;
vi) ha rigettato, infine, in ragione della mancata prova che l'infortunio si fosse verificato in occasione del lavoro, la domanda di impugnativa del licenziamento
Con atto di appello ha censurato detta decisione, chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in
5 relazione alla condanna alle spese di lite, ed articolando, nel merito, i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo dal 04/02/2015 al
09/06/2015, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti e corrispondente contribuzione previdenziale.; 2) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di inquadramento superiore e conseguente spettanza delle differenze retributiva e contributive;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare;
4) erronea valutazione del contenuto del ricorso introduttivo e delle risultanze istruttorie - omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al risarcimento danni per equivalente, in conseguenza dell'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro;
5) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro, e conseguente accoglimento dell'impugnativa di licenziamento illegittimamente intimato per superamento del periodo di comporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' che, nel ribadire la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva nei limiti già indicati in primo grado, in punto di regolarizzazione del periodo lavorativo come contestato nell'atto di appello, rimettendosi alle determinazioni del giudice adito, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi antecedenti il quinquennio la data del ricorso introduttivo
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo per il periodo 4/02/2015 – 9/06/2015, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i testi avrebbero confermato l'esistenza nel periodo in questione dello svolgimento di un'attività lavorativa pari a 22 ore settimanali.
La doglianza non appare condivisibile, sostanziandosi di fatto soltanto in una personale (e neppure condivisibile) lettura delle dichiarazioni testimoniali, che
6 non risulta idonea ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
La decisione impugnata è infatti correttamente motivata, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle prove testimoniali e rilevato come le stesse non fossero idonee a dimostrare quanto dedotto dalla ricorrente.
In primo luogo, deve condividersi la valutazione di irrilevanza, ai fini che qui rilevano, delle dichiarazioni rese dalla figlia della ricorrente, trattandosi di mere dichiarazioni de relato actoris. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “per i testi de relato che depongono su fatti e circostanze appresi dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (Cass., n. 18709/2021).
Parimenti condivisibile perché corretta appare la valutazione espressa dal
Giudice di prime cure in ordine alla testimonianza resa dalla , la quale Tes_1 non ha saputo fornire alcuna precisa indicazione circa gli orari di lavoro dell' limitandosi ad affermare: «questi erano i miei orari e i miei giorni di Pt_1 lavoro, non so quelli della ricorrente».
Né può ritenersi idonea a dimostrare quanto dedotto la successiva precisazione, richiamata dall'appellante, secondo cui «forse faceva qualche ora in più», trattandosi di affermazione meramente congetturale e priva di adeguato fondamento probatorio e di riscontri ulteriori.
Orbene, non solo il giudice di prime cure ha correttamente interpretato le risultanze testimoniali, ma ha anche esattamente verificato che la prestazione resa della ricorrente per il periodo in questione, è stata legittimamente retribuita tramite il sistema dei voucher, così come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 81/2015), risultando coerente con la retribuzione percepita dalla ricorrente (inferiore ad euro 7.000,00) la scelta datoriale di ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, l' censura il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale, deducendone l'erroneità per non aver il Giudice di primo grado riconosciuto che la decorrenza dell'inquadramento nel II livello avrebbe dovuto essere fissata a partire da giugno
7 2015, e non già da febbraio 2016.
Anche tale motivo è privo di pregio, in quanto il primo Giudice ha fatto esatta applicazione del CCNL di categoria, laddove espressamente, nella declaratoria del I livello, prevede che “appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”.
Essendo pertanto l'appellante stata assunta in data 10.06.2015, sino al febbraio del 2016 certamente non avrebbe che potuto essere inquadrata nel corrispondente
I livello, a nulla valendo ogni ulteriore rilievo in merito.
Parimenti, il terzo motivo, con il quale la lavoratrice deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare, non merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dalla gravata sentenza, risulta evidente la carenza probatoria sulla specifica richiesta, consistente anche nell'omessa allegazione al punto 8 del ricorso introduttivo delle modalità esplicative della prestazione che – a dire della ricorrente – avrebbero dovuto legittimare il riconoscimento di lavoro supplementare.
La Corte osserva, peraltro, che neanche le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono riuscite a colmare la carenza di allegazione: <<
“...lavoravamo dalle 8.30 alle 14.00, non tutti i giorni della settimana, ma soltanto tre o quattro...>> (teste ); < Tes_1 CP_1 da 16 anni. Lavoro in amministrazione. La ricorrente ha lavorato con la società come addetta a servizi di pulizie, con un contratto part time di venti ore settimanali, a tempo indeterminato...>> (teste ). Tes_2
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., che nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.
Appare con tutta evidenza che il giudice di primo grado, nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con
8 coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
Peraltro, la decisione è conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di regime probatorio del lavoro supplementare, che anche da ultimo, con sentenza del 1° marzo n. 5438 ha ribadito che “l'onere della prova del lavoro supplementare grava interamente sul dipendente. In assenza di prove concrete e specifiche sulle ore eccedenti l'orario contrattuale, la domanda non può essere accolta”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole poi dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda in relazione alla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte della Società, deducendo l'erronea interpretazione del ricorso introduttivo del primo Giudice.
Orbene, dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., non può che condividersi la pronuncia in ordine al rilevato difetto di domanda risarcitoria o restitutoria collegata a tale deduzione.
Le argomentazioni dell'appellante non risultano infatti condivisibili, non potendo trovare tali domande origine nella ricostruzione che l' compie con il Pt_1 gravame, ad usum delphini.
In ossequio ai dettami di cui all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo chiaro il petitutm e la causa petendi, così come delineati al numero 3 e 4 della stessa norma.
Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un rilievo particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede.
Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e richieste.
Non può pertanto incombere sul Giudicante l'onere di supplire alla parte nella formulazione delle domande e conclusioni non dedotte, il quale, invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ha il dovere di pronunciarsi su tutta la domanda ma non oltre i limiti di essa.
Ad ogni modo, osserva la Corte, che anche tale domanda, qualora fosse stata esaminata nel merito, sarebbe risultata carente della necessaria allegazione probatoria.
9 Con l'ultima doglianza, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente, a causa della quale il primo giudice avrebbe poi rigettato la conseguente impugnativa di licenziamento.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Condivisibile e ben motivata appare infatti la decisione del primo giudice sul punto e la valutazione effettuata del materiale probatorio ai snesi dell'art. 116
c.p.c.
Come scrupolosamente accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali non sono riuscite a dimostrare quanto dedotto in fatto dalla ricorrente, non essendo emersa in modo sufficientemente convincente nessuna delle inadempienze imputate alla Società dall' Pt_1
Nello specifico, anzi, sia dalla documentazione allegata dalla Società che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è emersa alcuna violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro in ordine alla consegna dei DPI. La teste di parte ricorrente ha infatti dichiarato <<...Quando ho Testimone_3 incontrato personale nei condomini ho sempre visto loro indossare CP_1 divise e scarpe. Nell'occasione in cui ebbi il diverbio di cui ho parlato la ricorrente aveva divisa e scarpe..."; il teste di parte resistente ha Testimone_4 invece affermato: <<...Normalmente quando arriva un nuovo dipendente io ho il compito di consegnare il materiale, comprese le scarpe infortunistiche. L'ho fatto anche con la Erano scarpe destinate a lei e non ad altri lavoratori. Pt_1
All'epoca non sempre mi facevo rilasciare la ricevuta per il materiale consegnato, cosa per cui sono stato anche ripreso dall'azienda. La ricorrente ha lavorato anche presso la Caterpillar dove all'ingresso verificano se il dipendente CP_1 indossa scarpe antinfortunistiche.>>; La ha dichiarato <<...Sicuramente Tes_2 la aveva a disposizione le scarpe antinfortunistiche. Lo dico perché in quel Pt_1 periodo la ricorrente stava lavorando presso la Caterpillar FLUID dove non sarebbe potuta entrare senza le scarpe antinfortunistiche visto che sono molto severi nei controlli sull'utilizzo dei DPI. I DPI sono consegnati da un nostro addetto, , che deve anche far firmare un documento dal Parte_2 lavoratore per il ritiro dei DPI. Ricordo che fu rimproverato perché non faceva firmare la ricevuta...>>
Peraltro, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal
10 giudice di prime cure laddove ha rilevato che “Le scarne risultanze istruttorie vanno lette anche alla luce della significativa circostanza che - prima della proposizione del ricorso giudiziale - la ricorrente non rappresentò in alcun modo alla società convenuta che si era verificato l'evento infortunistico poi narrato in ricorso. Negli stessi messaggi allegati dalla parte ricorrente, si legge che
l'attrice comunicò al datore di lavoro soltanto che non era potuta andare a lavoro a causa di una caduta, senza fare riferimento ad alcun infortunio lavorativo. Le considerazioni che precedono portano quindi a non ritenere provati gli assunti attorei relativi al dedotto infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie basate dall'attrice sull'indimostrato presupposto dell'infortunio.”
Si osserva, poi, che la lavoratrice non ha correttamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 1218 c.c. circa la circostanza che l'infortunio dedotto si sia verificato effettivamente in occasione del lavoro.
La Suprema Corte, sul tema della responsabilità per gli infortuno avvenuti sul luogo di lavoro, ha infatti più volte ribadito che: sul lavoratore incombe l'onere di provare non solo di avere subito il danno, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità fra questi due elementi e che soltanto di fronte alla prova di tali elementi, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. (ex multis
Cass. sez. lav. n. 21714 del 28 luglio 2025).
L'istruttoria testimoniale non è riuscita a confermare quanto genericamente dedotto dall' avendo il teste dichiarato: <<...Non so di un Pt_1 Testimone_4 infortunio che la ricorrente avrebbe subito mentre lavorava...>>; la teste Tes_2 affermato :<<...Ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio e poi mi fece una telefonata dicendomi che si era fatta male e quindi che non sarebbe andata al lavoro il giorno cui mi chiamò. Non mi disse in che luogo si era fatta male, nè se si era fatta male al lavoro o altrove e neanche mi disse quale lesioni aveva avuto,n neanche mi specificò per quanto tempo si sarebbe assentata….. La ricorrente inviò dei normali certificati medici di malattia , non di infortunio... >>; il CP_2 teste dichiarato:Tes_5 vista... Abito da molti anni nella residenza che ho indicato...".
Nessun rilievo, infine, può essere attributo né alla testimonianza resa dalla testimone - essendosi limitata la stessa a riportare una circostanza Tes_1
11 riferita dalla ricorrente - né alle dichiarazioni del teste , il quale, Tes_5 espressamente affermando di essere “molto confuso” si è limitato a riportare di aver < scivolata. Credo che fosse la sig,ra . Pt_1
Alla luce del quadro probatorio emerso, non può che condividersi il rigetto dell'impugnato licenziamento, quale conseguenza logica della mancanza del presupposto sul quale parte appellante ha fondato la propria impugnativa, dovendosi pertanto dare piena condivisione all'assunto con il quale il primo giudice ha affermato che “le conclusioni cui si è giunti in relazione alla (non) sussistenza dell'infortunio sul lavoro rilevano anche ai fini della delibazione della domanda di impugnativa del licenziamento.”.
Le argomentazioni utilizzate dall'appellante, infatti, limitandosi a riproporre sostanzialmente quanto già sostenuto nell'atto introduttivo, senza di fatto dialogare con le ragioni addotte in sentenza, non riescono ad inficiare la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito nella gravata decisione, che dovrà pertanto essere integralmente confermata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore di in complessivi € 3.470,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie iva e cpa. Condanna il medesimo appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' che si liquidano in CP_2 complessivi € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
12 Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 06.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3276 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Ramona Deseira ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo Studio in Frosinone, Via Mola Vecchia n.4, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
EL e LA De AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinonne, via Marittima n. 330, giusta procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv. Maria A. Tuminelli e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via Cesare BECCARIA n.
29
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, 1546/2023 pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28/11/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 4 febbraio 2015 sino al 10 novembre 2020, CP_1 data in cui le veniva intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone, in funzione CP_ di Giudice del lavoro, la Società resistente e l' al fine di sentire “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la sig. ha Parte_1 prestato di fatto la propria attività lavorativa, in regime subordinato, a tempo indeterminato, con contratto part time, presso la a far data dal CP_1
04/02/2015, con le mansioni di operaia di II livello, assunta, successivamente in data 10/06/2015, sino al 08/11/2020, data del licenziamento, comminato per supposto periodo di comporto, e per l'effetto dichiarare costituito ab origine un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno con la predetta società; b) in via principale, accertare e dichiarare definitivamente acquisito in favore della ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo secondo il II livello, in luogo del livello contrattuale I applicato in busta paga, secondo il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,” 2011, o subordinatamente, al livello ritenuto equo
a far tempo dal 04.02.2015 o dalla data eventuale diversa che risulterà di giustizia, fino al giorno dell'effettivo termine della presentazione lavorativa e pertanto accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato il diritto al Pt_1 pagamento della somma di € 15.769,28, quale differenze retributive, non corrisposte, comprensiva delle ferie e dei permessi no godute, € 361,05 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad € 2.738,78 per TFR non corrisposto,
e per l'effetto, dunque, condannare la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento in favore della sig.ra della somma totale di € Parte_1
18.869,11 , come da conteggi del consulente del lavoro allegati;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare, sulla scorta del diverso livello contrattuale acquisito, di cui al punto n. b) il diritto della ricorrente a percepire le differenze a titolo di
TFR e quant'altro spettantegli per legge, che verrà stabilito in causa, a seguito della espletanda CTU, e per l'effetto, condannare la al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della risultante somma;
d) sempre in via
2 principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso alla ricorrente, in data 06/04/18, a Isola del Liri, presso il Condominio Visca A, Via
Baisi, avveniva con le modalità descritte in premessa, a causa della mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche da parte della e, per l'effetto, CP_1 condannarla ex art. 2087 c.c. al risarcimento di tutti i danni fisici e morali riportati, al pagamento della somma di € 17.865,85, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni di assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 09/04/2018 al
30/09/2018 (175 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per infortunio sul lavoro e non malattia;
f) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 05/06/2019 al 07/07/2019 (33 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie non concesse
e non malattia;
g) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificamente, dal 08/09/2020 al giorno del licenziamento 08/11/2020 (62 gg), come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie concesse e non malattia;
e, dunque, per l'effetto, scomputare i predetti giorni per un totale di 270 dal supposto periodo di comporto, posto a fondamento del comminato licenziamento;
h) in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, il licenziamento comminato alla ricorrente con effetto dal Parte_1
10/11/2020, per lo scorporo dei predetti giorni di infortunio e di ferie non concesse come sopra determinati e per le ragioni indicate al punto C) della parte in diritto del presente atto;
i) in via principale, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. CP_1
n.23/2015, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere tutte le retribuzioni non percepite dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
il tutto da calcolarsi secondo l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinarie) di cui ai punti b) ed c); condannare la alla CP_1 retribuzione in favore della ricorrente della integrale posizione contributiva e al relativo versamento in favore dell' della contribuzione omessa e/o evasa CP_2 effettivamente dovuta in relazione al reale svolgimento del rapporto lavorativo
3 e, ove questa risulti prescritta, al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 2116 c.c. da calcolarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 1 agosto 1962, n.1338. l) sempre in via principale, accertare tutte le violazioni di legge e della contrattazione collettiva di categoria commesse dalla in costanza di rapporto di lavoro, in danno alla ricorrente, CP_1 così come specificate in premessa, e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in via equitativa dall'intestato
Tribunale nella somma che riterrà di giustizia. m) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale di cui al punto n. i), condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo
l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinario) di cui ai punti b) e c). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di aver lavorato per i primi 4 mesi senza copertura contrattuale per poi essere stata assunta contratto part-time a tempo indeterminato a far data dal 10.06.2015, con la qualifica di operaio di I livello
CCNL Pulizia Multiservizi.
Ha dedotto di aver prestato la propria prestazione lavorativa per 22 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalmente stabilite, e di aver svolto dal 2015 al 2017 lavoro supplementare, retribuite come “rimborso spese”, svolgendo di fatto attività inquadrabile nel II livello (operai che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti).
Ha infine rappresentato, che a causa di un infortunio avvenuto sul lavoro in data
6.4.2018 - che la Società avrebbe omesso di denunciare all' - era stata CP_3 costretta ad assentarsi per malattia dal 30.04.2018 al 30.09.2018, per poi essere licenziata in data 10.11.2020 per superamento del periodo di comporto, denunciando l'illegittimità dello stesso, in quanto i 175 giorni di malattia avrebbero dovuto essere scorporati da detto periodo, essendo stati determinati dall'occorso infortunio sul lavoro, intervenuto a causa delle condotte inadempienti della società, che avrebbe omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando quanto dedotto ed CP_1
4 eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente. CP_ Si è costituito altresì l' deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e rimettendosi comunque alle determinazioni del Giudice in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rigettato integralmente il ricorso.
In sintesi, il Giudice di prime cure i) ha ritenuto infondata la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal
4.2.2015 al 9.06.2015, rilevando che l'istruttoria non ha confermato l'espletamento nel periodo in questione di un lavoro continuativo, e non meramente occasionale, come sostenuto da parte ricorrente;
ii) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di inquadramento superiore, accertando che la società resistente aveva già provveduto ad inquadrare la ricorrente nel II livello del CCNL di categoria, provvedendo contestualmente al versamento di tutte le differenze retributive e contributive in virtù del predetto inquadramento, con decorrenza dal febbraio del 2016 in forza del CCNL la cui declaratoria del I livello prevede che
“appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”; iii) ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare per carenza di prova;
iv) ha accertato l'irrilevanza della dedotta riduzione oraria, in quanto da tale assunto la lavoratrice non avrebbe poi fatto discendere alcuna domanda, di natura ripristinatoria o risarcitoria;
v) ha rilevato che, relativamente alla richiesta di accertamento dell'infortunio sul lavoro, occorso in data 6.04.2018, la ricorrente ha omesso di fornire la prova circa “le modalità di verificazione del dedotto infortunio, la correlazione tra l'attività lavorativa espletata e l'evento, nonché il nesso causale tra infortunio e danni lamentati” e che detto evento non sarebbe stato confermato neanche dai testi con sufficiente certezza, rigettando di conseguenza le relative domande risarcitorie;
vi) ha rigettato, infine, in ragione della mancata prova che l'infortunio si fosse verificato in occasione del lavoro, la domanda di impugnativa del licenziamento
Con atto di appello ha censurato detta decisione, chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in
5 relazione alla condanna alle spese di lite, ed articolando, nel merito, i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo dal 04/02/2015 al
09/06/2015, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti e corrispondente contribuzione previdenziale.; 2) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di inquadramento superiore e conseguente spettanza delle differenze retributiva e contributive;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare;
4) erronea valutazione del contenuto del ricorso introduttivo e delle risultanze istruttorie - omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al risarcimento danni per equivalente, in conseguenza dell'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro;
5) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro, e conseguente accoglimento dell'impugnativa di licenziamento illegittimamente intimato per superamento del periodo di comporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' che, nel ribadire la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva nei limiti già indicati in primo grado, in punto di regolarizzazione del periodo lavorativo come contestato nell'atto di appello, rimettendosi alle determinazioni del giudice adito, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi antecedenti il quinquennio la data del ricorso introduttivo
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo per il periodo 4/02/2015 – 9/06/2015, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i testi avrebbero confermato l'esistenza nel periodo in questione dello svolgimento di un'attività lavorativa pari a 22 ore settimanali.
La doglianza non appare condivisibile, sostanziandosi di fatto soltanto in una personale (e neppure condivisibile) lettura delle dichiarazioni testimoniali, che
6 non risulta idonea ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
La decisione impugnata è infatti correttamente motivata, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle prove testimoniali e rilevato come le stesse non fossero idonee a dimostrare quanto dedotto dalla ricorrente.
In primo luogo, deve condividersi la valutazione di irrilevanza, ai fini che qui rilevano, delle dichiarazioni rese dalla figlia della ricorrente, trattandosi di mere dichiarazioni de relato actoris. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “per i testi de relato che depongono su fatti e circostanze appresi dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (Cass., n. 18709/2021).
Parimenti condivisibile perché corretta appare la valutazione espressa dal
Giudice di prime cure in ordine alla testimonianza resa dalla , la quale Tes_1 non ha saputo fornire alcuna precisa indicazione circa gli orari di lavoro dell' limitandosi ad affermare: «questi erano i miei orari e i miei giorni di Pt_1 lavoro, non so quelli della ricorrente».
Né può ritenersi idonea a dimostrare quanto dedotto la successiva precisazione, richiamata dall'appellante, secondo cui «forse faceva qualche ora in più», trattandosi di affermazione meramente congetturale e priva di adeguato fondamento probatorio e di riscontri ulteriori.
Orbene, non solo il giudice di prime cure ha correttamente interpretato le risultanze testimoniali, ma ha anche esattamente verificato che la prestazione resa della ricorrente per il periodo in questione, è stata legittimamente retribuita tramite il sistema dei voucher, così come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 81/2015), risultando coerente con la retribuzione percepita dalla ricorrente (inferiore ad euro 7.000,00) la scelta datoriale di ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, l' censura il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale, deducendone l'erroneità per non aver il Giudice di primo grado riconosciuto che la decorrenza dell'inquadramento nel II livello avrebbe dovuto essere fissata a partire da giugno
7 2015, e non già da febbraio 2016.
Anche tale motivo è privo di pregio, in quanto il primo Giudice ha fatto esatta applicazione del CCNL di categoria, laddove espressamente, nella declaratoria del I livello, prevede che “appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”.
Essendo pertanto l'appellante stata assunta in data 10.06.2015, sino al febbraio del 2016 certamente non avrebbe che potuto essere inquadrata nel corrispondente
I livello, a nulla valendo ogni ulteriore rilievo in merito.
Parimenti, il terzo motivo, con il quale la lavoratrice deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare, non merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dalla gravata sentenza, risulta evidente la carenza probatoria sulla specifica richiesta, consistente anche nell'omessa allegazione al punto 8 del ricorso introduttivo delle modalità esplicative della prestazione che – a dire della ricorrente – avrebbero dovuto legittimare il riconoscimento di lavoro supplementare.
La Corte osserva, peraltro, che neanche le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono riuscite a colmare la carenza di allegazione: <<
“...lavoravamo dalle 8.30 alle 14.00, non tutti i giorni della settimana, ma soltanto tre o quattro...>> (teste ); < Tes_1 CP_1 da 16 anni. Lavoro in amministrazione. La ricorrente ha lavorato con la società come addetta a servizi di pulizie, con un contratto part time di venti ore settimanali, a tempo indeterminato...>> (teste ). Tes_2
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., che nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.
Appare con tutta evidenza che il giudice di primo grado, nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con
8 coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
Peraltro, la decisione è conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di regime probatorio del lavoro supplementare, che anche da ultimo, con sentenza del 1° marzo n. 5438 ha ribadito che “l'onere della prova del lavoro supplementare grava interamente sul dipendente. In assenza di prove concrete e specifiche sulle ore eccedenti l'orario contrattuale, la domanda non può essere accolta”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole poi dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda in relazione alla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte della Società, deducendo l'erronea interpretazione del ricorso introduttivo del primo Giudice.
Orbene, dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., non può che condividersi la pronuncia in ordine al rilevato difetto di domanda risarcitoria o restitutoria collegata a tale deduzione.
Le argomentazioni dell'appellante non risultano infatti condivisibili, non potendo trovare tali domande origine nella ricostruzione che l' compie con il Pt_1 gravame, ad usum delphini.
In ossequio ai dettami di cui all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo chiaro il petitutm e la causa petendi, così come delineati al numero 3 e 4 della stessa norma.
Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un rilievo particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede.
Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e richieste.
Non può pertanto incombere sul Giudicante l'onere di supplire alla parte nella formulazione delle domande e conclusioni non dedotte, il quale, invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ha il dovere di pronunciarsi su tutta la domanda ma non oltre i limiti di essa.
Ad ogni modo, osserva la Corte, che anche tale domanda, qualora fosse stata esaminata nel merito, sarebbe risultata carente della necessaria allegazione probatoria.
9 Con l'ultima doglianza, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente, a causa della quale il primo giudice avrebbe poi rigettato la conseguente impugnativa di licenziamento.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Condivisibile e ben motivata appare infatti la decisione del primo giudice sul punto e la valutazione effettuata del materiale probatorio ai snesi dell'art. 116
c.p.c.
Come scrupolosamente accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali non sono riuscite a dimostrare quanto dedotto in fatto dalla ricorrente, non essendo emersa in modo sufficientemente convincente nessuna delle inadempienze imputate alla Società dall' Pt_1
Nello specifico, anzi, sia dalla documentazione allegata dalla Società che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è emersa alcuna violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro in ordine alla consegna dei DPI. La teste di parte ricorrente ha infatti dichiarato <<...Quando ho Testimone_3 incontrato personale nei condomini ho sempre visto loro indossare CP_1 divise e scarpe. Nell'occasione in cui ebbi il diverbio di cui ho parlato la ricorrente aveva divisa e scarpe..."; il teste di parte resistente ha Testimone_4 invece affermato: <<...Normalmente quando arriva un nuovo dipendente io ho il compito di consegnare il materiale, comprese le scarpe infortunistiche. L'ho fatto anche con la Erano scarpe destinate a lei e non ad altri lavoratori. Pt_1
All'epoca non sempre mi facevo rilasciare la ricevuta per il materiale consegnato, cosa per cui sono stato anche ripreso dall'azienda. La ricorrente ha lavorato anche presso la Caterpillar dove all'ingresso verificano se il dipendente CP_1 indossa scarpe antinfortunistiche.>>; La ha dichiarato <<...Sicuramente Tes_2 la aveva a disposizione le scarpe antinfortunistiche. Lo dico perché in quel Pt_1 periodo la ricorrente stava lavorando presso la Caterpillar FLUID dove non sarebbe potuta entrare senza le scarpe antinfortunistiche visto che sono molto severi nei controlli sull'utilizzo dei DPI. I DPI sono consegnati da un nostro addetto, , che deve anche far firmare un documento dal Parte_2 lavoratore per il ritiro dei DPI. Ricordo che fu rimproverato perché non faceva firmare la ricevuta...>>
Peraltro, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal
10 giudice di prime cure laddove ha rilevato che “Le scarne risultanze istruttorie vanno lette anche alla luce della significativa circostanza che - prima della proposizione del ricorso giudiziale - la ricorrente non rappresentò in alcun modo alla società convenuta che si era verificato l'evento infortunistico poi narrato in ricorso. Negli stessi messaggi allegati dalla parte ricorrente, si legge che
l'attrice comunicò al datore di lavoro soltanto che non era potuta andare a lavoro a causa di una caduta, senza fare riferimento ad alcun infortunio lavorativo. Le considerazioni che precedono portano quindi a non ritenere provati gli assunti attorei relativi al dedotto infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie basate dall'attrice sull'indimostrato presupposto dell'infortunio.”
Si osserva, poi, che la lavoratrice non ha correttamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 1218 c.c. circa la circostanza che l'infortunio dedotto si sia verificato effettivamente in occasione del lavoro.
La Suprema Corte, sul tema della responsabilità per gli infortuno avvenuti sul luogo di lavoro, ha infatti più volte ribadito che: sul lavoratore incombe l'onere di provare non solo di avere subito il danno, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità fra questi due elementi e che soltanto di fronte alla prova di tali elementi, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. (ex multis
Cass. sez. lav. n. 21714 del 28 luglio 2025).
L'istruttoria testimoniale non è riuscita a confermare quanto genericamente dedotto dall' avendo il teste dichiarato: <<...Non so di un Pt_1 Testimone_4 infortunio che la ricorrente avrebbe subito mentre lavorava...>>; la teste Tes_2 affermato :<<...Ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio e poi mi fece una telefonata dicendomi che si era fatta male e quindi che non sarebbe andata al lavoro il giorno cui mi chiamò. Non mi disse in che luogo si era fatta male, nè se si era fatta male al lavoro o altrove e neanche mi disse quale lesioni aveva avuto,n neanche mi specificò per quanto tempo si sarebbe assentata….. La ricorrente inviò dei normali certificati medici di malattia , non di infortunio... >>; il CP_2 teste dichiarato: <mostrata la ricorrente. non l'ho mai Parte_1 domiciliata presso il suo Studio in Frosinone, Via Mola Vecchia n.4, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
EL e LA De AN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Frosinonne, via Marittima n. 330, giusta procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso Avv. Maria A. Tuminelli e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, Via Cesare BECCARIA n.
29
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone – sez. lavoro, 1546/2023 pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28/11/2023
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 4 febbraio 2015 sino al 10 novembre 2020, CP_1 data in cui le veniva intimato licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone, in funzione CP_ di Giudice del lavoro, la Società resistente e l' al fine di sentire “a) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la sig. ha Parte_1 prestato di fatto la propria attività lavorativa, in regime subordinato, a tempo indeterminato, con contratto part time, presso la a far data dal CP_1
04/02/2015, con le mansioni di operaia di II livello, assunta, successivamente in data 10/06/2015, sino al 08/11/2020, data del licenziamento, comminato per supposto periodo di comporto, e per l'effetto dichiarare costituito ab origine un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno con la predetta società; b) in via principale, accertare e dichiarare definitivamente acquisito in favore della ricorrente l'inquadramento e il trattamento economico e normativo secondo il II livello, in luogo del livello contrattuale I applicato in busta paga, secondo il CCNL “per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,” 2011, o subordinatamente, al livello ritenuto equo
a far tempo dal 04.02.2015 o dalla data eventuale diversa che risulterà di giustizia, fino al giorno dell'effettivo termine della presentazione lavorativa e pertanto accertare e dichiarare che la sig.ra ha maturato il diritto al Pt_1 pagamento della somma di € 15.769,28, quale differenze retributive, non corrisposte, comprensiva delle ferie e dei permessi no godute, € 361,05 per indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad € 2.738,78 per TFR non corrisposto,
e per l'effetto, dunque, condannare la in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. al pagamento in favore della sig.ra della somma totale di € Parte_1
18.869,11 , come da conteggi del consulente del lavoro allegati;
c) in ogni caso, accertare e dichiarare, sulla scorta del diverso livello contrattuale acquisito, di cui al punto n. b) il diritto della ricorrente a percepire le differenze a titolo di
TFR e quant'altro spettantegli per legge, che verrà stabilito in causa, a seguito della espletanda CTU, e per l'effetto, condannare la al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della risultante somma;
d) sempre in via
2 principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'infortunio occorso alla ricorrente, in data 06/04/18, a Isola del Liri, presso il Condominio Visca A, Via
Baisi, avveniva con le modalità descritte in premessa, a causa della mancata fornitura di scarpe antinfortunistiche da parte della e, per l'effetto, CP_1 condannarla ex art. 2087 c.c. al risarcimento di tutti i danni fisici e morali riportati, al pagamento della somma di € 17.865,85, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni di assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 09/04/2018 al
30/09/2018 (175 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per infortunio sul lavoro e non malattia;
f) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificatamente, dal 05/06/2019 al 07/07/2019 (33 gg) come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie non concesse
e non malattia;
g) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i giorni assenza dal lavoro, e specificamente, dal 08/09/2020 al giorno del licenziamento 08/11/2020 (62 gg), come da certificati medici allegati, siano riconosciuti e imputati quali assenze per ferie concesse e non malattia;
e, dunque, per l'effetto, scomputare i predetti giorni per un totale di 270 dal supposto periodo di comporto, posto a fondamento del comminato licenziamento;
h) in via principale, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, il licenziamento comminato alla ricorrente con effetto dal Parte_1
10/11/2020, per lo scorporo dei predetti giorni di infortunio e di ferie non concesse come sopra determinati e per le ragioni indicate al punto C) della parte in diritto del presente atto;
i) in via principale, per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. CP_1
n.23/2015, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere tutte le retribuzioni non percepite dal dì del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
il tutto da calcolarsi secondo l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinarie) di cui ai punti b) ed c); condannare la alla CP_1 retribuzione in favore della ricorrente della integrale posizione contributiva e al relativo versamento in favore dell' della contribuzione omessa e/o evasa CP_2 effettivamente dovuta in relazione al reale svolgimento del rapporto lavorativo
3 e, ove questa risulti prescritta, al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 2116 c.c. da calcolarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, legge 1 agosto 1962, n.1338. l) sempre in via principale, accertare tutte le violazioni di legge e della contrattazione collettiva di categoria commesse dalla in costanza di rapporto di lavoro, in danno alla ricorrente, CP_1 così come specificate in premessa, e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento di tutti i danni da quantificarsi in via equitativa dall'intestato
Tribunale nella somma che riterrà di giustizia. m) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale di cui al punto n. i), condannare la società resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n.23/2015 nella misura massima consentita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo
l'ultima busta paga, con le maggiorazioni (differenze retributive e straordinario) di cui ai punti b) e c). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Parte ricorrente, in sostanza, ha dedotto di aver lavorato per i primi 4 mesi senza copertura contrattuale per poi essere stata assunta contratto part-time a tempo indeterminato a far data dal 10.06.2015, con la qualifica di operaio di I livello
CCNL Pulizia Multiservizi.
Ha dedotto di aver prestato la propria prestazione lavorativa per 22 ore settimanali a fronte delle 20 ore formalmente stabilite, e di aver svolto dal 2015 al 2017 lavoro supplementare, retribuite come “rimborso spese”, svolgendo di fatto attività inquadrabile nel II livello (operai che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti).
Ha infine rappresentato, che a causa di un infortunio avvenuto sul lavoro in data
6.4.2018 - che la Società avrebbe omesso di denunciare all' - era stata CP_3 costretta ad assentarsi per malattia dal 30.04.2018 al 30.09.2018, per poi essere licenziata in data 10.11.2020 per superamento del periodo di comporto, denunciando l'illegittimità dello stesso, in quanto i 175 giorni di malattia avrebbero dovuto essere scorporati da detto periodo, essendo stati determinati dall'occorso infortunio sul lavoro, intervenuto a causa delle condotte inadempienti della società, che avrebbe omesso di adottare le necessarie misure di sicurezza.
Si è costituita in giudizio la la quale contestando quanto dedotto ed CP_1
4 eccepito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente. CP_ Si è costituito altresì l' deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e rimettendosi comunque alle determinazioni del Giudice in ordine alla domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha rigettato integralmente il ricorso.
In sintesi, il Giudice di prime cure i) ha ritenuto infondata la domanda attorea di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal
4.2.2015 al 9.06.2015, rilevando che l'istruttoria non ha confermato l'espletamento nel periodo in questione di un lavoro continuativo, e non meramente occasionale, come sostenuto da parte ricorrente;
ii) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di inquadramento superiore, accertando che la società resistente aveva già provveduto ad inquadrare la ricorrente nel II livello del CCNL di categoria, provvedendo contestualmente al versamento di tutte le differenze retributive e contributive in virtù del predetto inquadramento, con decorrenza dal febbraio del 2016 in forza del CCNL la cui declaratoria del I livello prevede che
“appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”; iii) ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare per carenza di prova;
iv) ha accertato l'irrilevanza della dedotta riduzione oraria, in quanto da tale assunto la lavoratrice non avrebbe poi fatto discendere alcuna domanda, di natura ripristinatoria o risarcitoria;
v) ha rilevato che, relativamente alla richiesta di accertamento dell'infortunio sul lavoro, occorso in data 6.04.2018, la ricorrente ha omesso di fornire la prova circa “le modalità di verificazione del dedotto infortunio, la correlazione tra l'attività lavorativa espletata e l'evento, nonché il nesso causale tra infortunio e danni lamentati” e che detto evento non sarebbe stato confermato neanche dai testi con sufficiente certezza, rigettando di conseguenza le relative domande risarcitorie;
vi) ha rigettato, infine, in ragione della mancata prova che l'infortunio si fosse verificato in occasione del lavoro, la domanda di impugnativa del licenziamento
Con atto di appello ha censurato detta decisione, chiedendo in Parte_1 via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in
5 relazione alla condanna alle spese di lite, ed articolando, nel merito, i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo dal 04/02/2015 al
09/06/2015, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti e corrispondente contribuzione previdenziale.; 2) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda di inquadramento superiore e conseguente spettanza delle differenze retributiva e contributive;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare;
4) erronea valutazione del contenuto del ricorso introduttivo e delle risultanze istruttorie - omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna al risarcimento danni per equivalente, in conseguenza dell'unilaterale riduzione dell'orario di lavoro;
5) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro, e conseguente accoglimento dell'impugnativa di licenziamento illegittimamente intimato per superamento del periodo di comporto.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' che, nel ribadire la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva nei limiti già indicati in primo grado, in punto di regolarizzazione del periodo lavorativo come contestato nell'atto di appello, rimettendosi alle determinazioni del giudice adito, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi antecedenti il quinquennio la data del ricorso introduttivo
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice in relazione alla domanda di accertamento del rapporto lavorativo per il periodo 4/02/2015 – 9/06/2015, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i testi avrebbero confermato l'esistenza nel periodo in questione dello svolgimento di un'attività lavorativa pari a 22 ore settimanali.
La doglianza non appare condivisibile, sostanziandosi di fatto soltanto in una personale (e neppure condivisibile) lettura delle dichiarazioni testimoniali, che
6 non risulta idonea ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
La decisione impugnata è infatti correttamente motivata, avendo il Giudice di primo grado fatto buon governo delle prove testimoniali e rilevato come le stesse non fossero idonee a dimostrare quanto dedotto dalla ricorrente.
In primo luogo, deve condividersi la valutazione di irrilevanza, ai fini che qui rilevano, delle dichiarazioni rese dalla figlia della ricorrente, trattandosi di mere dichiarazioni de relato actoris. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “per i testi de relato che depongono su fatti e circostanze appresi dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (Cass., n. 18709/2021).
Parimenti condivisibile perché corretta appare la valutazione espressa dal
Giudice di prime cure in ordine alla testimonianza resa dalla , la quale Tes_1 non ha saputo fornire alcuna precisa indicazione circa gli orari di lavoro dell' limitandosi ad affermare: «questi erano i miei orari e i miei giorni di Pt_1 lavoro, non so quelli della ricorrente».
Né può ritenersi idonea a dimostrare quanto dedotto la successiva precisazione, richiamata dall'appellante, secondo cui «forse faceva qualche ora in più», trattandosi di affermazione meramente congetturale e priva di adeguato fondamento probatorio e di riscontri ulteriori.
Orbene, non solo il giudice di prime cure ha correttamente interpretato le risultanze testimoniali, ma ha anche esattamente verificato che la prestazione resa della ricorrente per il periodo in questione, è stata legittimamente retribuita tramite il sistema dei voucher, così come previsto dalla normativa ratione temporis applicabile (d.lgs. n. 81/2015), risultando coerente con la retribuzione percepita dalla ricorrente (inferiore ad euro 7.000,00) la scelta datoriale di ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Con il secondo motivo di appello, l' censura il capo della sentenza che ha Pt_1 dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del superiore inquadramento contrattuale, deducendone l'erroneità per non aver il Giudice di primo grado riconosciuto che la decorrenza dell'inquadramento nel II livello avrebbe dovuto essere fissata a partire da giugno
7 2015, e non già da febbraio 2016.
Anche tale motivo è privo di pregio, in quanto il primo Giudice ha fatto esatta applicazione del CCNL di categoria, laddove espressamente, nella declaratoria del I livello, prevede che “appartengono altresì a questo livelli i lavoratori di ii livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimenti effettivo del servizio”.
Essendo pertanto l'appellante stata assunta in data 10.06.2015, sino al febbraio del 2016 certamente non avrebbe che potuto essere inquadrata nel corrispondente
I livello, a nulla valendo ogni ulteriore rilievo in merito.
Parimenti, il terzo motivo, con il quale la lavoratrice deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla domanda di accertamento dello svolgimento del lavoro supplementare, non merita accoglimento.
Invero, come correttamente osservato dalla gravata sentenza, risulta evidente la carenza probatoria sulla specifica richiesta, consistente anche nell'omessa allegazione al punto 8 del ricorso introduttivo delle modalità esplicative della prestazione che – a dire della ricorrente – avrebbero dovuto legittimare il riconoscimento di lavoro supplementare.
La Corte osserva, peraltro, che neanche le dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria sono riuscite a colmare la carenza di allegazione: <<
“...lavoravamo dalle 8.30 alle 14.00, non tutti i giorni della settimana, ma soltanto tre o quattro...>> (teste ); < Tes_1 CP_1 da 16 anni. Lavoro in amministrazione. La ricorrente ha lavorato con la società come addetta a servizi di pulizie, con un contratto part time di venti ore settimanali, a tempo indeterminato...>> (teste ). Tes_2
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito ex art. 116 c.p.c., che nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale.
Appare con tutta evidenza che il giudice di primo grado, nell'interpretazione e nella valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con
8 coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
Peraltro, la decisione è conforme al consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di regime probatorio del lavoro supplementare, che anche da ultimo, con sentenza del 1° marzo n. 5438 ha ribadito che “l'onere della prova del lavoro supplementare grava interamente sul dipendente. In assenza di prove concrete e specifiche sulle ore eccedenti l'orario contrattuale, la domanda non può essere accolta”.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole poi dell'erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda in relazione alla unilaterale riduzione dell'orario di lavoro da parte della Società, deducendo l'erronea interpretazione del ricorso introduttivo del primo Giudice.
Orbene, dalla lettura delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., non può che condividersi la pronuncia in ordine al rilevato difetto di domanda risarcitoria o restitutoria collegata a tale deduzione.
Le argomentazioni dell'appellante non risultano infatti condivisibili, non potendo trovare tali domande origine nella ricostruzione che l' compie con il Pt_1 gravame, ad usum delphini.
In ossequio ai dettami di cui all'art. 414 c.p.c., infatti, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo chiaro il petitutm e la causa petendi, così come delineati al numero 3 e 4 della stessa norma.
Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un rilievo particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede.
Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e richieste.
Non può pertanto incombere sul Giudicante l'onere di supplire alla parte nella formulazione delle domande e conclusioni non dedotte, il quale, invero, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. ha il dovere di pronunciarsi su tutta la domanda ma non oltre i limiti di essa.
Ad ogni modo, osserva la Corte, che anche tale domanda, qualora fosse stata esaminata nel merito, sarebbe risultata carente della necessaria allegazione probatoria.
9 Con l'ultima doglianza, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in relazione alla domanda di accertamento dell'accaduto infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente, a causa della quale il primo giudice avrebbe poi rigettato la conseguente impugnativa di licenziamento.
Anche tale motivo non merita accoglimento.
Condivisibile e ben motivata appare infatti la decisione del primo giudice sul punto e la valutazione effettuata del materiale probatorio ai snesi dell'art. 116
c.p.c.
Come scrupolosamente accertato dal Tribunale di prime cure, infatti, le risultanze testimoniali non sono riuscite a dimostrare quanto dedotto in fatto dalla ricorrente, non essendo emersa in modo sufficientemente convincente nessuna delle inadempienze imputate alla Società dall' Pt_1
Nello specifico, anzi, sia dalla documentazione allegata dalla Società che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non è emersa alcuna violazione degli obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro in ordine alla consegna dei DPI. La teste di parte ricorrente ha infatti dichiarato <<...Quando ho Testimone_3 incontrato personale nei condomini ho sempre visto loro indossare CP_1 divise e scarpe. Nell'occasione in cui ebbi il diverbio di cui ho parlato la ricorrente aveva divisa e scarpe..."; il teste di parte resistente ha Testimone_4 invece affermato: <<...Normalmente quando arriva un nuovo dipendente io ho il compito di consegnare il materiale, comprese le scarpe infortunistiche. L'ho fatto anche con la Erano scarpe destinate a lei e non ad altri lavoratori. Pt_1
All'epoca non sempre mi facevo rilasciare la ricevuta per il materiale consegnato, cosa per cui sono stato anche ripreso dall'azienda. La ricorrente ha lavorato anche presso la Caterpillar dove all'ingresso verificano se il dipendente CP_1 indossa scarpe antinfortunistiche.>>; La ha dichiarato <<...Sicuramente Tes_2 la aveva a disposizione le scarpe antinfortunistiche. Lo dico perché in quel Pt_1 periodo la ricorrente stava lavorando presso la Caterpillar FLUID dove non sarebbe potuta entrare senza le scarpe antinfortunistiche visto che sono molto severi nei controlli sull'utilizzo dei DPI. I DPI sono consegnati da un nostro addetto, , che deve anche far firmare un documento dal Parte_2 lavoratore per il ritiro dei DPI. Ricordo che fu rimproverato perché non faceva firmare la ricevuta...>>
Peraltro, osserva la Corte, che non può che condividersi quanto rilevato dal
10 giudice di prime cure laddove ha rilevato che “Le scarne risultanze istruttorie vanno lette anche alla luce della significativa circostanza che - prima della proposizione del ricorso giudiziale - la ricorrente non rappresentò in alcun modo alla società convenuta che si era verificato l'evento infortunistico poi narrato in ricorso. Negli stessi messaggi allegati dalla parte ricorrente, si legge che
l'attrice comunicò al datore di lavoro soltanto che non era potuta andare a lavoro a causa di una caduta, senza fare riferimento ad alcun infortunio lavorativo. Le considerazioni che precedono portano quindi a non ritenere provati gli assunti attorei relativi al dedotto infortunio sul lavoro, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie basate dall'attrice sull'indimostrato presupposto dell'infortunio.”
Si osserva, poi, che la lavoratrice non ha correttamente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, ai sensi dell'art. 1218 c.c. circa la circostanza che l'infortunio dedotto si sia verificato effettivamente in occasione del lavoro.
La Suprema Corte, sul tema della responsabilità per gli infortuno avvenuti sul luogo di lavoro, ha infatti più volte ribadito che: sul lavoratore incombe l'onere di provare non solo di avere subito il danno, ma anche la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso di causalità fra questi due elementi e che soltanto di fronte alla prova di tali elementi, sul datore di lavoro grava l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. (ex multis
Cass. sez. lav. n. 21714 del 28 luglio 2025).
L'istruttoria testimoniale non è riuscita a confermare quanto genericamente dedotto dall' avendo il teste dichiarato: <<...Non so di un Pt_1 Testimone_4 infortunio che la ricorrente avrebbe subito mentre lavorava...>>; la teste Tes_2 affermato :<<...Ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio e poi mi fece una telefonata dicendomi che si era fatta male e quindi che non sarebbe andata al lavoro il giorno cui mi chiamò. Non mi disse in che luogo si era fatta male, nè se si era fatta male al lavoro o altrove e neanche mi disse quale lesioni aveva avuto,n neanche mi specificò per quanto tempo si sarebbe assentata….. La ricorrente inviò dei normali certificati medici di malattia , non di infortunio... >>; il CP_2 teste dichiarato:
Nessun rilievo, infine, può essere attributo né alla testimonianza resa dalla testimone - essendosi limitata la stessa a riportare una circostanza Tes_1
11 riferita dalla ricorrente - né alle dichiarazioni del teste , il quale, Tes_5 espressamente affermando di essere “molto confuso” si è limitato a riportare di aver < scivolata. Credo che fosse la sig,ra . Pt_1
Alla luce del quadro probatorio emerso, non può che condividersi il rigetto dell'impugnato licenziamento, quale conseguenza logica della mancanza del presupposto sul quale parte appellante ha fondato la propria impugnativa, dovendosi pertanto dare piena condivisione all'assunto con il quale il primo giudice ha affermato che “le conclusioni cui si è giunti in relazione alla (non) sussistenza dell'infortunio sul lavoro rilevano anche ai fini della delibazione della domanda di impugnativa del licenziamento.”.
Le argomentazioni utilizzate dall'appellante, infatti, limitandosi a riproporre sostanzialmente quanto già sostenuto nell'atto introduttivo, senza di fatto dialogare con le ragioni addotte in sentenza, non riescono ad inficiare la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito nella gravata decisione, che dovrà pertanto essere integralmente confermata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite del grado in favore di in complessivi € 3.470,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie iva e cpa. Condanna il medesimo appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' che si liquidano in CP_2 complessivi € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
12 Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13