TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2114
TAR
Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il silenzio della P.A. sulla richiesta di sanatoria ha valore legale di rigetto. Non sono configurabili vizi di violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 o di difetto di motivazione a fronte del valore provvedimentale che l'inerzia assume per volontà del legislatore. La ricorrente non ha fornito la dimostrazione della sussistenza del presupposto della doppia conformità.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e eccesso di potere per contraddittorietà

    Lo svolgimento di una completa attività istruttoria, anche oltre il termine di 60 giorni, è doveroso per l'amministrazione e non è incompatibile con il perfezionarsi di un provvedimento tacito di rigetto. La presentazione della SCIA per la demolizione attiene a un diverso procedimento e non interferisce con il perfezionarsi del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36-bis T.U. edilizia (L. 105/2024)

    L'istanza di permesso di costruire in sanatoria è stata presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e non dell'art. 36-bis. I riferimenti all'art. 36-bis in alcune tavole progettuali non assumono rilievo in mancanza di esplicita modifica del presupposto normativo dell'istanza.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Le questioni sono irrilevanti in quanto non è stata utilmente contestata l'insussistenza della doppia conformità e non è stata dedotta alcuna ragione per cui un termine maggiore avrebbe portato a un diverso esito. Il procedimento si è concluso ben oltre i sessanta giorni per effetto delle richieste istruttorie e delle proroghe.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L'accertamento dell'inottemperanza non ha tratto conseguenze dirette, ma afferisce alla fase procedimentale successiva dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. La questione della disponibilità dell'immobile è rilevante per l'acquisizione, non per l'accertamento dell'inottemperanza.

  • Inammissibile
    Mancanza di autonoma lesività della nota del 18.3.2025

    La nota, per il suo contenuto dispositivo, ha carattere lesivo per la ricorrente. La piena conoscenza della nota si è formata in data 16.4.2025 con la comunicazione del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, rendendo irrilevante il successivo accesso agli atti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    La dissociazione dall'abuso è intervenuta tardivamente ed è contraddetta da condotte che palesano disponibilità dell'immobile e interesse al mantenimento dell'opera abusiva. La ricorrente non può essere considerata proprietaria incolpevole. Pertanto, il provvedimento di acquisizione è legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata ed eccesso di potere - autonoma lesività

    La dissociazione dall'abuso è intervenuta tardivamente ed è contraddetta da condotte che palesano disponibilità dell'immobile e interesse al mantenimento dell'opera abusiva. La ricorrente non può essere considerata proprietaria incolpevole. Pertanto, il provvedimento di diffida è legittimo.

  • Rigettato
    Rigetto dell'istanza risarcitoria

    La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2114
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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