Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ES Società Semplice di AR NZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Cepelli, Claudio Linzola, Paola Zanotti e Claudia Melillo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Milano, via Madre Cabrini, 9;
contro
Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IA Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Fabrizio Boeche e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MB CO S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del silenzio diniego formatosi sulla richiesta di rilascio di permesso in costruire in sanatoria del 29 aprile 2024, 44/RICH, nonché sul provvedimento del Comune di Monza del 16 aprile 2025, prot. 75389, che accerta l’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale n. 34270 del 23 febbraio 2022 per il ripristino dello stato dei luoghi;
- e della nota del 18 marzo 2025 dello Sportello unico edilizia del Comune di Monza (non noto) e del verbale di ispezione del 20 marzo 2025 pervenuto il 18 aprile 2025;
- della nota del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza del 18 marzo 2025 prot. 51538/2025, ricevuta in data 27 maggio 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti inviata in data 24 aprile 2025;
- dell’atto di acquisizione ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Monza del 28 maggio 2025, prot. 0103210, ricevuto in pari data;
- della diffida del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza, Sportello Unico dell’Edilizia - S.U.E., prot. n. 0109200/2025 del 6 giugno 2025, ricevuta in pari data;
- e per il risarcimento dei danni subiti e subendi da parte della Società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LV TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Il giudizio ha ad oggetto un compendio immobiliare situato nel Comune di Monza, alle vie Borsa/Galilei, originariamente realizzato con destinazione produttiva, costituito da porzioni di proprietà, per 1/3, della ES società semplice e, per i restanti 2/3, della MB CO s.s., strutturalmente e funzionalmente collegate in un unico organismo edilizio, concesso in locazione alla BBB s.p.a.
2. Con ordinanza del 23 febbraio 2022, il Comune di Monza ha contestato: il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da produttivo a commerciale e direzionale; l’esecuzione di opere edilizie minori; la realizzazione di un soppalco destinato a permanenza di persone, configurato come un nuovo piano abitabile ad uso uffici.
3. L’ordinanza è stata impugnata dalla ES s.s. e dalla MB CO s.s. con ricorso rg. 610/2022: il ricorso è stato respinto con sentenza di questo Tribunale n. 315/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 904 del 29 gennaio 2024.
4. A seguito di quest’ultima pronuncia, la ES s.s., in data 24 aprile 2024, ha presentato una SCIA per la demolizione del soppalco, integrata, in data 21 giugno 2024, per la demolizione di un secondo soppalco.
5. Parallelamente la società con istanza del 27 aprile 2024 – protocollata in Comune con numero 80126 del 29.4.2024 - ha domandato il rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per la porzione di edificio di sua proprietà.
6. Nel corso del procedimento, in data 7 giugno 2024, il Comune ha rilevato la necessità di una rappresentazione complessiva dell’intero edificio e formulato una prima richiesta di integrazioni documentali; in data 4.8.2024, la ricorrente ha domandato una proroga del termine per la presentazione della documentazione richiesta.
A seguito del deposito documentale in data 6.10.2024, il Comune in data 15.11.2024 ha trasmesso alla ricorrente una ulteriore richiesta di integrazioni, da produrre entro il termine di sessanta giorni.
Il data 14.1.2025 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per provvedere alla produzione della integrazione dei documenti, effettuata in data 18.2.2025.
7. Con nota del 18 marzo 2025, indirizzata al settore ambiente ed energia-ufficio controlli edilizi, il dirigente del settore governo del territorio - settore edilizia:
ha rilevato incoerenze tra la documentazione integrativa depositata e l’istanza originaria, modificando la classificazione dell’illecito e la dichiarazione sull’epoca di realizzazione dell’abuso, e tra le pratiche edilizie presentate dalle due comproprietarie;
ha ritenuto formato il silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e “che, in ogni caso, le istanze non siano allo stato attuale procedibili mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria”;
ha inoltre disposto un sopralluogo per verificare i lavori oggetto della SCIA, in cui la demolizione del soppalco viene riportata come già eseguita.
8. All’esito del sopralluogo, effettuato in data 20 marzo 2025, l’amministrazione ha accertato che i lavori di demolizione oggetto della SCIA non erano stati neppure avviati.
9. Sulla base di questi accertamenti, il Comune ha adottato, in data 16 aprile 2025, un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di ripristino del 23 febbraio 2022 e, in data 28 maggio 2025, un atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle porzioni interessate che ha successivamente trascritto nei registri immobiliari.
10. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 14.5.2025, la ES s.s. ha domandato:
- l’accertamento della illegittimità del silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria del 29 aprile 2024;
- l’annullamento del provvedimento del 16 aprile 2025 che ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di ripristino, della nota del dirigente del settore governo del territorio - settore edilizia del 18.3.2025 e del verbale di sopralluogo 20.3.2025.
Queste le censure dedotte:
I. violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990;
II. violazione dell’articolo 36 del t.u. edilizia – difetto di motivazione – violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/01 s.m.i.– violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241/90:
III. eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza - violazione dell’articolo 31 del t.u. edilizia;
IV. violazione dell’art. 36-bis T.U. edilizia (L. 105/2024);
V. illegittimità costituzionale dell’art. 36 T.U. per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 113 Cost.
11. Con ricorso per motivi aggiunti la ES s.s. ha domandato l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
- della nota comunale 18.3.2025, già impugnata con il ricorso introduttivo, che afferma di avere conosciuto a seguito dell’accesso avvenuto in data 27.5.2025;
- dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale del 28.5.2025 ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001;
- del provvedimento del 6.6.2025 con cui il Comune ha diffidato la società dall’iniziare o proseguire i lavori di demolizione essendo ormai intervenuta l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.
Queste le censure dedotte:
A) quanto al diniego di sanatoria e alla nota del 18.3.2025:
I. eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – travisamento – difetto del presupposto - violazione del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della L. 241/90 - difetto di motivazione
II. violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione del principio dell’affidamento;
III. eccesso di potere per irragionevolezza – difetto di motivazione sotto altro profilo
IV. eccesso di potere sotto il profilo della assoluta indeterminatezza e della contraddittorietà – difetto di motivazione sotto altro profilo ancora in relazione all’articolo 31 del t.u. edilizia;
V. violazione dell’articolo 34 ter e dell’articolo 36 bis del testo unico edilizia- difetto di motivazione – violazione dell’articolo 10 bis della legge 241/90;
B) quanto al provvedimento comunale del 28.5.2025:
VI. illegittimità derivata;
C) quanto al provvedimento comunale del 6.6.2025:
VII. illegittimità derivata ed eccesso di potere - autonoma lesività.
12. La ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento dei danni subiti, corrispondenti ai canoni che la BBB s.p.a. le avrebbe versato dall’ 8.5.2025 sino alla restituzione formale del bene, tenuto conto, ai fini della quantificazione, degli importi previsti dal contratto di locazione.
13. Si è costituito in giudizio il Comune di Monza, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del 18.3.25, non avendo la stessa natura di atto provvedimentale e risultando, quindi, priva di autonoma lesività.
14. Con ordinanza n. 775/2025 il Tar, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, ha sospeso l’atto del 28 maggio 2025 di acquisizione ex art. 31, d.P.R. n. 380/2001, contestualmente inibendo alla parte ricorrente di effettuare interventi sull’immobile oggetto di controversia, in particolare, di dar corso ai lavori di cui alla SCIA del 24 aprile 2024 e successive integrazioni, al fine di mantenere la res adhuc integra .
15. All’udienza del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
16. Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 poiché il Comune ha negato la sanatoria senza una comunicazione preventiva dei motivi ostativi.
17. Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione e di eccesso di potere per contraddittorietà affermando che:
- l’ammissibilità della sanatoria sarebbe stata dimostrata con la documentazione presentata con l’istanza di rilascio del permesso di costruire, da cui risulterebbe che la destinazione commerciale dell’edificio era ammessa sin dall’insediamento dell’attività (cioè dalla costruzione dell’edificio) e al momento del deposito della istanza di sanatoria e che l’unico manufatto non sanabile sarebbe il soppalco, ragion per cui sarebbe stata presentata una SCIA per la demolizione;
- la condotta tenuta dal Comune nel corso del procedimento – per avere formulato, oltre il termine di 60 giorni di cui all’art. 36, c. 3, d.P.R. n. 380/2001, richieste di integrazioni documentali e per non essere intervenuto sulla SCIA, presentata dalla ricorrente per la demolizione del soppalco – avrebbe fatto intendere che il procedimento di sanatoria fosse in corso e, pertanto, fosse esclusa la formazione del silenzio diniego. Piuttosto, l’amministrazione avrebbe dovuto rigettare sin da subito l’istanza, o con provvedimento espresso o lasciando decorrere i 60 giorni;
- non sarebbe chiaro a quale documentazione venga fatto riferimento nella nota del 18.3.2025 e alle ragioni della rilevata incoerenza della stessa; in ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un nuovo accertamento dell’abuso e ad adottare un nuovo ordine di demolizione che includesse la rinnovata classificazione.
18. Le censure – che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.
18.1 Per consolidato orientamento della giurisprudenza “il silenzio della p.a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità, di cui all'art. 36 t.u. edilizia, ha un valore legale tipico di rigetto, costituisce cioè una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego; in effetti la natura provvedimentale è anche confermata dall'articolo stesso, secondo cui sulla richiesta di sanatoria si pronuncia il dirigente o il responsabile entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata; è anche evidente che l'inutile decorso del predetto termine comporta la reiezione della domanda de qua e quindi si invera un vero e proprio provvedimento tacito di diniego (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 6 giugno 2018, n. 3417).
Alla qualificazione del silenzio sull’istanza di sanatoria in termini di provvedimento tacito di rigetto consegue che “il privato, con l’impugnazione del provvedimento tacito, non può fare valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l'incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto” vale a dire della tacita valutazione di insussistenza della conformità (Corte Cost. sent. n. 42/2023; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19 novembre 2018, n. 6506; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 100; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 giugno 2004, n. 9278; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 844).
I vizi di violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 e di difetto di motivazione sollevati dalla ricorrente, a fronte del valore provvedimentale che l’inerzia assume per volontà del legislatore, non sono pertanto configurabili.
Quanto al contenuto sostanziale del rigetto dell’istanza, nel ricorso viene genericamente affermata la sanabilità degli abusi contestati, sulla base di un indistinto richiamo alla documentazione presentata all’amministrazione nel corso del procedimento di sanatoria, inidoneo a fornire la dimostrazione della sussistenza del presupposto della c.d. doppia conformità, richiesto all’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
18.2 Non può poi condividersi quanto sostenuto nel ricorso circa il fatto che la condotta tenuta dal Comune nel corso del procedimento - per le richieste istruttorie formulate dall’amministrazione anche successivamente allo scadere del termine previsto all’art. 36, c. 3, d.P.R. n. 380/2001 e per non avere inibito la SCIA avente ad oggetto la demolizione del soppalco - avrebbe manifestato l’intenzione dello stesso di non considerare perfezionato il silenzio rigetto e che, piuttosto, l’amministrazione avrebbe dovuto rigettare sin da subito l’istanza, o con un provvedimento espresso o lasciando decorrere il termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa.
Il Collegio ritiene che lo svolgimento di una completa attività istruttoria – e conseguentemente la formulazione di istanze al privato ove ciò sia necessario in caso di incompletezza della documentazione presentata - sia doveroso per l’amministrazione - anche per i principi di buon andamento e di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, di cui all’art. 1, c. 2 bis, l. n. 241/1990 - costituisca un presupposto di legittimità di ogni provvedimento, sia esso espresso o tacito e non possa, pertanto, ritenersi incompatibile con il perfezionarsi di un provvedimento tacito di rigetto.
La circostanza che l’amministrazione abbia attivato un’istruttoria sull’istanza di sanatoria non impedisce, dunque, la formazione del silenzio-rigetto, che si perfeziona anche qualora il relativo procedimento sia pendente, per essere stato aperto e mai concluso da un provvedimento espresso che superi tale intervenuto espresso diniego, non potendosi attribuire alla mera pendenza del procedimento alcun valore di atto tacito di revoca del silenzio diniego che si verifica solo con la pronuncia (non intervenuta) di accoglimento della sanatoria (Cons. Stato Sez. VI, 7.1.2022, n. 61; sez. II, sent. n. 9696/2023).
Parimenti, la decisione del Comune di non esercitare il potere inibitorio con riferimento alla SCIA presentata dalla ricorrente attiene a un diverso procedimento e non interferisce con il perfezionarsi di un provvedimento tacito di rigetto sull’istanza di sanatoria.
18.3 Non va, poi, a inficiare la legittimità del provvedimento del 16.4.2025, con cui l’amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di ripristino del 23.2.2022, la mancata adozione, successivamente al perfezionarsi del silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria ex art. 36, d.P.R. n. 380, di una nuova ordinanza di demolizione.
L’orientamento maggioritario in giurisprudenza ritiene che la presentazione dell’istanza di sanatoria non abbia effetto caducante dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina solo la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l'esecuzione e, in caso d'inottemperanza, può essere disposta l'acquisizione dell'opera abusiva senza necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni (ex multis cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 dicembre 2024, n. 10180; id., 28 marzo 2024, n. 2952; 20 gennaio 2023, n. 714; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990; id., 2 novembre 2023, n. 9404).
Il Collegio ritiene che un obbligo, in capo all’amministrazione, di adottare, successivamente al rigetto dell’istanza di sanatoria, un nuovo provvedimento, confermativo della precedente ordinanza demolitoria, possa ritenersi sussistente unicamente laddove, nelle more, siano intervenuti un mutamento dei presupposti o delle sopravvenienze. Ove invece – come nel caso di specie – siano non emersi elementi nuovi, non vi è la necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione.
19. Con il terzo motivo viene affermata l’illegittimità del provvedimento adottato in data 16.4.2025, con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, per eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: la ricorrente non avrebbe avuto la disponibilità dell’immobile, locato alla BBB s.p.a. e avrebbe attivato tempestivamente tutti i possibili rimedi per ottenere lo sgombero; il Comune non avrebbe pertanto potuto pretendere l’esecuzione del provvedimento e non avrebbe, pertanto dovuto procedere con l’accertamento dell’inottemperanza.
20. Il motivo è infondato.
La possibilità per il proprietario di dare esecuzione all’ordine di demolizione di un immobile occupato da terzi è una questione che non viene in rilievo nella fase procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento del 16.4.2025, con il quale l’amministrazione si è limitata ad accertare l’inottemperanza all’ordine di demolizione ma non ha tratto alcuna conseguenza da essa: essa afferisce alla fase procedimentale successiva, allorché l’amministrazione - con provvedimento adottato in data 28.5.2025, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti - ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001.
21. Con il quarto motivo viene dedotta l’illegittimità della decisione del Comune di rigettare l’istanza di accertamento di conformità per non avere tenuto conto della previsione dettata all’art. 36 bis, d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla l. n. 105/2024, norma procedimentale, sopravvenuta nelle more del procedimento di sanatoria, che troverebbe applicazione anche ai procedimenti in corso e consentirebbe la sanatoria subordinatamente alla realizzazione o demolizione di opere.
22. Il motivo è infondato in quanto – come condivisibilmente rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale - l’istanza di permesso di costruire in sanatoria è stata presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e non dell’art. 36 bis.
Quanto ai riferimenti a quest’ultima disposizione contenuti in alcune tavole progettuali presentate dalla società nel corso del procedimento, essi non possono assumere alcun rilievo, in mancanza di una esplicita modifica del presupposto normativo ai sensi del quale l’istanza è stata presentata.
L’amministrazione non era pertanto in alcun modo chiamata a valutare l’istanza dando applicazione della norma sopravvenuta.
23. Con il quinto motivo viene dedotta l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 per violazione:
- dell’art. 3 Cost., per irragionevolezza del termine di 60 giorni per effettuare la duplice valutazione del presupposto della doppia conformità, a fronte del termine di 105 giorni, che può essere raddoppiato sino a 210 giorni su richiesta dell’istruttore in caso di progetti particolarmente complessi, previsto per il permesso di costruire ex art. 20, d.P.R. n. 380/2001;
- dell’art. 97 Cost., per l’irragionevolezza del divieto per l’amministrazione di chiedere integrazioni documentali.
24. Le questioni sono irrilevanti.
Nel ricorso non è stata utilmente contestata l’insussistenza della c.d. doppia conformità – presupposto necessario perché possa essere rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 - e non è stata dedotta alcuna ragione per la quale un termine maggiore avrebbe portato a un diverso esito del procedimento di sanatoria.
Inoltre, per effetto delle due richieste istruttorie formulate dal Comune, e delle altrettante domande, formulate della ricorrente, di proroga del termine concesso per provvedere alle integrazioni documentali richieste, il procedimento si è concluso ben oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Le questioni sollevate sono, pertanto, prive di ogni rilievo nel presente giudizio.
25. Come eccepito nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui contesta il diniego tacito di sanatoria e il provvedimento del 18.3.2025 - provvedimenti entrambi già impugnati con il ricorso introduttivo - è irricevibile per tardività.
La nota comunale del 18.3.2025, con cui il dirigente del settore edilizia ha comunicato al settore ambiente ed energia-ufficio controlli edilizi di ritenere perfezionato il silenzio rigetto e comunque non procedibile l’istanza di sanatoria, per quanto sia una comunicazione interna dell’amministrazione, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa del Comune resistente, per il suo contenuto dispositivo, ha un indubbio carattere lesivo per la ricorrente.
Nel provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, adottato dal Comune il 16.4.2025, comunicato alla ricorrente il medesimo giorno, sono riportati gli estremi e il contenuto di tale nota, con solo alcune parti omissate prive di rilievo: alla data del 16.4.2025 si è pertanto formata una piena conoscenza della nota comunale, con conseguenze irrilevanza del successivo accesso avvenuto in data 27.5.2025.
Il 16 giugno 2025 scadeva il termine per impugnare la nota e altresì per censurare il silenzio rigetto.
Il ricorso per motivi aggiunti notificato il 25.6.2025 – nella parte in cui formula censure avverso tali atti con i motivi di cui al punto A) – è pertanto irricevibile per tardività.
26. Con i motivi indicati alla lettera B) e C) è stata riproposta avverso il provvedimento adottato in data 28.5.2025 - di immissione nel possesso dei beni della società ricorrente - e il provvedimento del 6.6.2025 - con cui il Comune ha diffidato la ricorrente dall’effettuare i lavori di demolizione nell’immobile, sul presupposto dell’intervenuta acquisizione dello stesso al patrimonio comunale - la medesima doglianza già oggetto del terzo motivo del ricorso introduttivo.
Con tale censura la ricorrente ha sostenuto che non avrebbe avuto disponibilità dell’immobile, locato alla BBB s.p.a., e avrebbe attivato tempestivamente tutti i possibili rimedi per ottenere lo sgombero, al fine di dare esecuzione all’ordine di demolizione.
27. Il motivo è infondato.
27.1 Come affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023:
a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza.
27.2 Con riferimento a quest’ultimo profilo, la giurisprudenza consolidata, in più occasioni, ha chiarito che l'ordinanza di demolizione può essere considerata illegittima nel caso di immobile detenuto da terzi (in ragione di un contratto di locazione, comodato ecc.) laddove il proprietario abbia dimostrato di essersi attivato con tutti i mezzi che l'ordinamento appresta in sede civile, penale ed amministrativa, per sgomberare l'area dagli occupanti responsabili delle costruzioni abusive, avendo quindi dimostrato la non eseguibilità del comportamento atteso.
Solo in tale evenienza, si può ravvisare una palese carenza della disponibilità materiale del bene da parte del proprietario, idonea a rappresentare un elemento ostativo all'adozione dell'atto repressivo, in quanto difetta una condizione costitutiva dell'ordine e cioè l'imposizione di un dovere esigibile da parte del destinatario del comando (cfr. Cons. Stato sez. II, 29.9.2025, n. 7593; cfr. altresì Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 16 del 2023; Cass. Pen. n. 37051 del 2003; cfr. anche Cass. Pen. n. 37120 del 2005; id. n. 22853 del 2007).
L'ordine di demolizione è, dunque, legittimamente notificato al proprietario dell’immobile locato il quale, fino a prova contraria, è quantomeno corresponsabile dell'abuso, almeno dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza (in tal senso, anche Cons. Stato, V, 31 marzo 2010, n. 1878; VI, 10 dicembre 2010, n. 8705).
Inoltre, la stipulazione del contratto di locazione, se comporta il trasferimento al conduttore della disponibilità materiale e del godimento dell'immobile, non fa affatto venire meno in assoluto in capo al proprietario i poteri e doveri di controllo, cura e vigilanza spettanti al proprietario locatore, il quale, anche se in un ambito diverso da quello in cui si esplica a sua volta il potere di custodia del conduttore, conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata (si pensi alla manutenzione straordinaria), con conseguente obbligo, sotto tutti i profili, di vigilanza sull'immobile (Cassazione civile, sezione III, 27 luglio 2011, n. 16422; Cons. Stato, V, 26 febbraio 2013, n. 1179).
Sotto il profilo edilizio, se è giustificabile che tale vigilanza non sia stata attiva nella situazione di ignoranza dell'abuso, ciò non può valere dal momento in cui il proprietario ne sia stato notiziato (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2211/201).
27.3 Nel caso di specie, la ES s.s. è venuta a conoscenza dell’abuso quantomeno con la comunicazione, nella sua qualità di proprietaria di una porzione dell’immobile, dell’ordinanza di demolizione del 23.2.2022.
Se può giustificarsi l’inerzia tenuta nei confronti della conduttrice dell’immobile sino al 29.1.2024, data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha accertato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, non altrettanto può affermarsi con riferimento al lasso temporale successivo.
La ES s.s., che in data 31.12.2023 aveva comunicato alla BBB s.p.a. l’avvenuta risoluzione del contratto, si è limitata a inviare alla conduttrice - in data 19.4.2024 e 10.10.2024 - delle diffide, le quali hanno un carattere meramente formale e non possono ritenersi sufficienti a manifestare una concreta attivazione per porre rimedio agli abusi (cfr., analogamente, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8422/2025).
La ricorrente ha, poi, presentato, in data 24.4.2024, una SCIA per la demolizione di un primo soppalco abusivo, integrata, in data 21.6.2024, per la demolizione di un secondo soppalco, indicando quale data di inizio lavori il 24.4.2024: con tali atti ha ammesso, confessoriamente, di avere la piena disponibilità materiale all’immobile.
La società ha successivamente presentato, in data 27.4.2024 - 89 giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, in prossimità, quindi, della scadenza del termine di 90 giorni per provvedere alla demolizione - l’istanza di sanatoria, palesando, con tale condotta, un interesse oggettivamente finalizzato alla conservazione dell’opera piuttosto che una dissociazione dall’abuso.
Dallo stesso ricorso ex art. 700 c.p.c. – proposto in data 3.3.2025 dinanzi al Tribunale di Monza per ottenere il rilascio del bene - emerge, infine, che la ricorrente era consapevole, sin dal 24.4.2024, della volontà della conduttrice di non rilasciare l’immobile né di procedere alla demolizione (pag. 3, punto 8, doc. 19 della ricorrente): la decisione di adire l’autorità giudiziaria a distanza di circa un anno da tale consapevolezza deve pertanto ritenersi tardiva.
27.4 Poiché la dissociazione dall’abuso è intervenuta tardivamente ed è contraddetta da condotte che palesano una disponibilità dell’immobile e un interesse al mantenimento dell’opera abusiva, la ricorrente non può essere considerata proprietaria incolpevole.
27.5 Il provvedimento di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e il provvedimento del 6.6.2025, con cui il Comune ha diffidato la ricorrente dall’effettuare i lavori di demolizione nell’immobile, sul presupposto dell’intervenuta acquisizione dello stesso al patrimonio comunale, sono pertanto legittimi.
28. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell'istanza risarcitoria.
29. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo è infondato; il ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile e in parte infondato.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo;
dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte irricevibile e in parte lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Monza, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2026 e 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
IA AD SS, Presidente
LV TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LV TT | IA AD SS |
IL SEGRETARIO