Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4771 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
Parte 1 nata a [...], il [...], residente in [...]
Monreale, Via Botticelli 4, C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giorgia Cau, che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
CP 1 (c.f. C.F. 2 ), nato il [...] a [...], ivi residente nella via Leonardo da Vinci 20,
Convenuto -contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: pronunciare la separazione personale dei coniugi."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.07.2024 Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale, l'assegnazione a sé della casa familiare e la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie
A fondamento delle domande ha dedotto di aver contratto matrimonio con il sig. in CP 1
( il Settimo San Pietro il 10 aprile 2014, che dall'unione è nata una figlia Persona 1
12.02.2005) la quale è in cerca di occupazione e non è attualmente economicamente autosufficiente;
i coniugi stabilivano il proprio domicilio coniugale nell'abitazione sita in Settimo San Pietro, di proprietà di edilizia popolare A.R.E.A; di non aver prestato attività lavorativa nel corso del matrimonio per volontà del coniuge;
che la convivenza è divenuta intollerabile e la prosecuzione della convivenza insostenibile e di essersi allontanata dal domicilio coniugale.
***
All'udienza del 15.01.2025 le parti sono comparse personalmente.
La ricorrente, oltre a confermare il contenuto del ricorso, ha dichiarato “non andiamo più d'accordo ed è impossibile la continuazione della convivenza. Dal matrimonio è nata la figlia Persona_1
[...] il 12.2.2005 che non lavora e non al momento autosufficiente. La casa coniugale è
dell' CP_2 e risulta assegnata in via amministrativa a mio marito. Io sono andata via da casa e vivo a San Gavino Monreale nell'abitazione di mia madre. Per 2 è rimasta a vivere a Settimo S.P: con il padre. Io lavoro come collaboratrice familiare con il reddito di circa euro 600,00 mensili. Mio
marito è meccanico come dipendente presso un'officina a Pirri Acentro Srl. Nostra figlia risulta abitare con il padre ed è residente a [...]ma passa gran parte del suo tempo a casa dei suoceri,
genitori del fidanzato. Domando solo la separazione. 66 Il resistente, senza l'assistenza di un procuratore, ha affermato: “confermo quanto affermato dalla ricorrente. Attualmente vivo a Settimo SP lavoro come meccanico presso A centro con lo stipendio di circa euro 1500,00 mensili oltre tredicesima. Provvedo al mantenimento di nostra figlia provvedendo alle spese di cui necessita. Sono d'accordo per la pronuncia della sola separazione."
Il Giudice ha quindi dichiarato la contumacia del resistente non costituito, inoltre, non essendovi provvedimenti urgenti da adottare e né istanze istruttorie ha trattenuto la causa in decisione
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
CP 1Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e
Quanto alle spese di lite, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a San Gavino Monreale,
il 25.03.1974 e CP 1 nato il [...] a [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2,
parte I, anno 2014, Comune di Settimo San Pietro).
2. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti