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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott. IO AL in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Mario ELMO avv. iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Mirella ARLOTTA t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2022, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-00061550, (emessa a seguito di accertamento prot. CP_2
n.2501.06/02/2017.0016752 del 24/04/2017), notificata in data 1.7.2022, con la quale CP_2 intimava il pagamento della somma di € 20.006,00 emessa a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali;
rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dall'atto di accertamento sopra indicato, a mezzo del quale l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa, nonché, per mancanza di motivazione.
L' costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della proposta opposizione, CP_2 chiedendone il rigetto nel merito. La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza-ingiunzione, oggetto dell'odierna opposizione, riguarda sanzioni amministrative per omissioni contributive (lavoratori dipendenti) per l'annualità 2011. Parte opponente ha sostenuto di non aver ricevuto né il verbale di accertamento né alcun atto prodromico all'ordinanza impugnata.
Ebbene, tale doglianza appare priva di pregio dal momento che parte opposta ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento in data 4.4.2017 (cfr. all. parte resistente). Dunque, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e che ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito configurato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data
06.02.2016. Più precisamente, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n.
19529 del 2003; Cass. 19897/2018). Nel caso de quo, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento delle violazioni, effettuate in data 4.4.2017, ed è rimasta sospesa dapprima nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”) e poi ulteriormente in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19. E quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni. A fronte di tanto va anche poi osservata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 11 del d.l. 183/2020 per sostenere la nuova sospensione del termine prescrizionale fino al 30.06.2021, in quanto tale disposizione riguarda la sola prescrizione dei contributi (al comma 9) e non quella delle sanzioni amministrative. La prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica in data 1.7.2022 dell'ordinanza opposta.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione. Altresì destituita di fondamento è la doglianza attorea volta a sostenere la nullità dell'ordinanza opposta per mancanza di motivazione, atteso che il provvedimento risulta correttamente motivato, con riferimento alle somme dovute, all'atto di accertamento precedentemente notificato ed alle norme violate.
In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnate, l'opposizione va rigettata. Tuttavia, va accertata la rideterminazione, da parte di della sanzione oggetto CP_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale pertanto va confermata nella misura indicata nel provvedimento di rettifica in atti (cfr. provvedimento di rettifica in all. parte resistente). Tenuto conto della particolarità della questione trattata, nonché del provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni adottato da appare equo compensare CP_2 integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del dott. IO
AL in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Castrovillari, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. IO AL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott. IO AL in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Mario ELMO avv. iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Mirella ARLOTTA t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2022, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-00061550, (emessa a seguito di accertamento prot. CP_2
n.2501.06/02/2017.0016752 del 24/04/2017), notificata in data 1.7.2022, con la quale CP_2 intimava il pagamento della somma di € 20.006,00 emessa a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali;
rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dall'atto di accertamento sopra indicato, a mezzo del quale l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa, nonché, per mancanza di motivazione.
L' costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della proposta opposizione, CP_2 chiedendone il rigetto nel merito. La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza-ingiunzione, oggetto dell'odierna opposizione, riguarda sanzioni amministrative per omissioni contributive (lavoratori dipendenti) per l'annualità 2011. Parte opponente ha sostenuto di non aver ricevuto né il verbale di accertamento né alcun atto prodromico all'ordinanza impugnata.
Ebbene, tale doglianza appare priva di pregio dal momento che parte opposta ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento in data 4.4.2017 (cfr. all. parte resistente). Dunque, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e che ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito configurato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data
06.02.2016. Più precisamente, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n.
19529 del 2003; Cass. 19897/2018). Nel caso de quo, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento delle violazioni, effettuate in data 4.4.2017, ed è rimasta sospesa dapprima nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”) e poi ulteriormente in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19. E quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni. A fronte di tanto va anche poi osservata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 11 del d.l. 183/2020 per sostenere la nuova sospensione del termine prescrizionale fino al 30.06.2021, in quanto tale disposizione riguarda la sola prescrizione dei contributi (al comma 9) e non quella delle sanzioni amministrative. La prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica in data 1.7.2022 dell'ordinanza opposta.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione. Altresì destituita di fondamento è la doglianza attorea volta a sostenere la nullità dell'ordinanza opposta per mancanza di motivazione, atteso che il provvedimento risulta correttamente motivato, con riferimento alle somme dovute, all'atto di accertamento precedentemente notificato ed alle norme violate.
In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnate, l'opposizione va rigettata. Tuttavia, va accertata la rideterminazione, da parte di della sanzione oggetto CP_2 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale pertanto va confermata nella misura indicata nel provvedimento di rettifica in atti (cfr. provvedimento di rettifica in all. parte resistente). Tenuto conto della particolarità della questione trattata, nonché del provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni adottato da appare equo compensare CP_2 integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del dott. IO
AL in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Castrovillari, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. IO AL
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.